Accordo di programma 19 dicembre 2024

Ripartizione delle royalties tra Stato e Regione ai sensi del D.Lgs. 625/96, relativamente alle produzioni della concessione «G.C1.AG»

ACCORDO DI PROGRAMMA
fra Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi
e la Regione Siciliana, Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità Dipartimento dell’’Energia
concernente la ripartizione delle royalties tra Stato e Regione ai sensi del D.Lgs. 625/96, relativamente alle produzioni della concessione “G.C1.AG”, in capo a ENIMED S.p.A., in esito alle risultanze della distribuzione dei dati di giacimento dei campi Argo e Cassiopea, di cui la concessione risulta costituita.

Con il presente accordo le parti definiscono le modalità di attribuzione delle royalties correlate alle produzioni della concessione G.C1.AG, in titolo alla società ENIMED S.p.A., in esito alle risultanze degli approfondimenti riferiti allo studio della localizzazione ed alla estensione dei giacimenti “Argo” e “Cassiopea” cui la concessione risulta costituita.

L’attribuzione di royalties della fattispecie in argomento è disciplinata dall’articolo 22 del D.Lgs. 625/96[1] che definisce le percentuali destinate allo Stato e alla Regione in base alla prevalente ubicazione territoriale dei giacimenti entro o oltre la linea delle 12 miglia dalle linee di base (limite delle acque territoriali).

Le disposizioni normative prevedono, quindi, che l’attribuzione delle royalties debba avvenire tenendo conto dell’ubicazione dei “giacimenti” costituenti la concessione, da intendersi non come estensione areale degli stessi, ma come “formazione rocciosa sotterranea costituita da uno o più livelli contenenti idrocarburi tale da consentire tecnicamente ed economicamente la coltivazione mineraria”, e quindi come dimensione volumetrica da tradurre in valore in relazione alle riserve producibili.

Premesso quanto sopra, le parti del presente accordo rappresentano l’opportunità di giungere ad una definizione condivisa della ripartizione delle royalties tra Stato e Regione per quanto attiene alla concessione in parola, data la particolare ubicazione dei giacimenti rispetto alla linea delle 12 miglia dalle linee di base (limite delle acque territoriali), con possibilità di aggiornarla qualora emergessero nuove conoscenze relative alla distribuzione ed estensione degli stessi giacimenti dopo l’entrata in produzione.

Nel caso specifico, i dati giacimentologici riferiti allo studio della concessione in parola, come forniti dal Concessionario con nota del 30.11.2021, presentano diversi profili di distribuzione, di estensione e di quote di riserve producibili, che tengono conto dei due giacimenti distinti di cui la concessione stessa è composta. Sulla base di tali dati e ai sensi del citato art. 22, comma 1, D.Lgs. 625/96, quindi, la completa distribuzione all’interno della linea della 12 miglia del giacimento “Argo” non lascia dubbi interpretativi circa l’attribuzione alla Regione del 55% dell’aliquota del valore della produzione complessivamente ivi registrata annualmente.

Analogamente, l’analisi di giacimento condotta dalla Società per “Cassiopea”, sulla base dei dati acquisiti dall’unico pozzo esplorativo realizzato (Cassiopea 1Dir) entro le 12 miglia dalle linee di base, come rielaborata considerando il limite delle acque territoriali in base al dato ufficiale dell’Istituto Idrografico della Marina, Genova (IIM) delle Acque territoriali Repubblica Italiana – Sistema geodetico mondiale (W.G.S.1984), Anno 2005, comunicato con nota della Società del 17/5/2022, prot. 576, stabilisce che la ripartizione della distribuzione di riserve producibili porta alle seguenti risultanze:

  • Entro le 12 miglia dalle linee di base: 56%
  • Fuori le 12 miglia dalle linee di base: 44%

Pertanto, anche per il giacimento “Cassiopea” la ripartizione delle royalties ai sensi del citato disposto normativo vede la Regione destinataria del 55% delle aliquote del valore della produzione complessivamente registrata annualmente.

Si rappresenta tuttavia che, qualora nuove e future analisi condotte ed elaborate a seguito dell’entrata in produzione della concessione in argomento daranno evidenza della presenza di riserve residue producibili con distribuzione differente rispetto a quelle sopra riportate, saranno adottati, ove necessario, gli opportuni provvedimenti per aggiornare ab origine[2] le percentuali di attribuzione delle royalties secondo le nuove risultanze.

Si evidenzia, a riguardo, che il progetto di sviluppo del campo “Cassiopea” prevede la conversione del pozzo (Cassiopea 1Dir) da esplorativo a produttore e la realizzazione di altri due pozzi (Cassiopea 2Dir e Cassiopea 3), che consentiranno di acquisire un maggiore numero di dati per permettere di rivedere il modello di giacimento attualmente elaborato.

Si concorda pertanto che, in esito alle risultanze che saranno elaborate decorsi 3 anni dall’entrata in produzione della concessione[3], sarà nuovamente valutata la distribuzione del giacimento “Cassiopea” rispetto al limite delle acque territoriali, e sarà aggiornata, ove necessario, la determinazione delle aliquote sopra definita, a far data dall’entrata in produzione del giacimento medesimo. Tale rivalutazione del giacimento sarà ripetuta, se del caso, anche successivamente a detto triennio, secondo tempistiche che saranno definite in base alle conoscenze che saranno ulteriormente acquisite, sino a quando non si riterrà di aver definito un volume/struttura del giacimento sufficientemente affidabile; anche in questa situazione eventuali rideterminazioni delle aliquote andranno applicate retroattivamente sin dall’inizio della coltivazione del giacimento.

Si rappresenta, infine, che in materia di royalties e di franchigie, valgono anche per la concessione in parola le disposizioni da ultimo introdotte con la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) .

 

Per il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica Il Direttore generale per le fonti energetiche e titoli abilitativi: BARBARO

Per la Regione Siciliana Il Dirigente generale del Dipartimento regionale dell’energia: BURGIO

Note:
[1] Art. 22 D.Lgs. 625/1996:
1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 1997, l’aliquota in valore di cui all’articolo 19, quando è relativa a un giacimento situato in tutto o prevalentemente nel sottofondo del mare territoriale è per il 55% corrisposta alla regione
2. Nel caso di giacimenti antistanti la costa di due regioni, la quota di spettanza regionale è ripartita nella misura del 50% alla regione ove ha sede l’eventuale centrale di trattamento, e per la restante parte in modo proporzionale al numero di piattaforme fisse e strutture fisse assimilabili installate nel mare ad esse adiacente e in base alla situazione esistente al 31 dicembre dell’anno cui si riferiscono le
3. Nei casi non previsti dal comma 2, decide il Ministero, sentita la Commissione di cui al comma 7 dell’articolo

[2] Dal momento che la conoscenza del giacimento si acquisisce nel tempo, ma la struttura con le riserve inizialmente presenti in sottosuolo è già definita prima della messa in produzione del campo.

[3] Il concessionario deve effettuare tale aggiornamento mediante relazione tecnica che mostri, a seguito di tutti i dati acquisiti, la revisione sia del modello statico che dinamico e sottolinei le eventuali variazioni a seguito della perforazione dei nuovi pozzi e delle variazioni apportate dopo la prima fase di produzione, mostrando il match dei well test e il match dei dati storici di produzione, oltre che i forecast associati. Tale aggiornamento dovrà avvenire anche in caso di riconferma della % di ripartizione prevista dal presente Accordo.