Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Visto l’art. 13, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che i titolari delle concessioni di coltivazione relative a giacimenti in avanzata fase di coltivazione sono tenuti a fornire al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato tutte le informazioni atte a stabilire se i giacimenti oggetto della concessione di coltivazione siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas;
Visto l’art. 13, comma 7, dello stesso decreto, che stabilisce che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nel caso in cui riconosca la possibilità sopra indicata, e valutata altresì la necessità di incrementare le capacità del sistema di stoccaggio nazionale, pubblica le informazioni ricevute nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e la geotermia, stabilendo un termine per la presentazione delle domande per l’ottenimento di concessioni di stoccaggio relativamente agli stessi giacimenti;
Visto l’art. 13, comma 8, dello stesso decreto, che stabilisce che il titolare di una concessione di coltivazione ha in ogni caso la facoltà di presentare domanda di concessione di stoccaggio;
Visto l’art. 13, comma 9, dello stesso decreto, che stabilisce che in caso di concorrenza fra più domande la concessione e’ attribuita, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori;
Visto l’art. 13, comma 10, dello stesso decreto, che stabilisce che, in assenza di presentazione di domande di concessione di stoccaggio, il titolare della relativa concessione di coltivazione prosegue l’attività di coltivazione;
Ritenuto necessario, ai sensi dell’art. 28 dello stesso decreto, per incrementare le capacità di stoccaggio nel territorio nazionale ai fini della sicurezza del sistema nazionale del gas e del funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, stabilire indirizzi e modalità per l’accesso ai giacimenti in fase avanzata di coltivazione per la loro conversione in stoccaggio;
Visto l’art. 29 dello stesso decreto, che stabilisce che ogni tipo di concessione per l’esercizio di un’attività nel settore del gas sia rilasciato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, in base a criteri e procedure obiettivi e non discriminatori, resi pubblici mediante pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia;
Decreta:
Art. 1.
Criteri per l’idoneità alla conversione in stoccaggio di un giacimento in coltivazione
1. I criteri in base ai quali un giacimento in fase avanzata di coltivazione e’ ritenuto suscettibile di essere tecnicamente ed economicamente adibito a stoccaggio sono rappresentati da:
a) presenza di una trappola con una roccia di copertura con caratteristiche tali da garantire la tenuta idraulica verso formazioni soprastanti;
b) elevata percentuale delle riserve prodotte, rispetto alle riserve originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni intervenute;
c) efficienza allo stoccaggio superiore al 30%, definita come rapporto tra il working gas e la somma del working gas e del cushion gas, sia in termini di reali prestazioni erogative sia di economicità;
d) porosità dell’ordine, o superiore, al 20%, e permeabilità dell’ordine, o superiore, a 20 mD.
Art. 2.
Procedura per l’attribuzione di concessioni di stoccaggio relative a giacimenti in coltivazione
1. In prima applicazione del presente decreto, entro un mese dalla data di pubblicazione dello stesso, i titolari di concessioni di coltivazione forniscono al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, relativamente ai giacimenti in terraferma rispondenti ai criteri stabiliti nell’art. 1, con riserve di gas originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni intervenute, superiori a un miliardo di Smc, per i quali almeno l’80% delle riserve producibili sia stato prodotto, le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas, indicando tipologia e storia produttiva del giacimento, con particolare riguardo al meccanismo di produzione e all’andamento della produttività dei pozzi in funzione della pressione.
2. Entro i successivi tre mesi, previa valutazione dei dati inviati, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, valutata altresì la necessità di incrementare le capacità del sistema di stoccaggio nazionale, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas, seleziona i giacimenti di cui al comma 1 e ne pubblica l’elenco nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia con i relativi dati di massima, unitamente al programma di previsione delle capacità di stoccaggio programmate in funzione dell’evoluzione dei consumi e del grado di sicurezza del sistema. Con avviso pubblicato nello stesso numero del Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia sono stabilite le modalità di prenotazione e di accesso ai “data rooms” di cui al comma 4 da parte degli interessati, stabilendo altresì le caratteristiche del contratto di consultazione e il relativo corrispettivo economico, a copertura dei costi del servizio di consultazione.
3. Gli operatori interessati individuano, nell’elenco dei giacimenti pubblicato, i giacimenti che intendono sviluppare e entro due mesi presentano al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato richiesta di acquisizione dei dati di dettaglio necessari per effettuare lo studio di fattibilità per la conversione in stoccaggio del giacimento, allegando, nel caso non sia già in possesso dello stesso Ministero, la documentazione necessaria a dimostrare il possesso della necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa verifica dei requisiti sopra citati, trasmettere ai titolari delle concessioni di coltivazione interessati.
4. I titolari delle concessioni di coltivazione relative ai giacimenti per i quali e’ stata presentata richiesta di acquisizione dei dati, sono tenuti entro due mesi ad allestire, per ogni giacimento, un “data room” presso le loro sedi, rendendo noti i seguenti dati:
a) quantità e qualità dei fluidi di formazione;
b) rilievi sismici 2D e studi di interpretazione geofisica, geologica e di giacimento;
c) gas originariamente in posto e riserve residue;
d) profilo di produzione;
e) andamento delle pressioni di testa e di fondo durante la produzione;
f) situazione dei pozzi e schemi di completamento;
g) descrizione delle facilities di superficie,
e, qualora disponibili:
a) rilievi sismici 3D e 4D del giacimento;
b) dati su carotaggi della roccia di copertura e del giacimento;
c) risultati di test d’iniettività e di prove di erogazione;
d) logs di monitoraggio della distribuzione e dell’andamento del gas prodotto o iniettato in giacimento durante il test di iniettività;
e) i dati necessari per la valutazione preliminare del corrispettivo di cui all’art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164 del 2000.
5. Entro i tre mesi successivi al termine delle operazioni complessive di consultazione, gli operatori interessati, in possesso dei requisiti previsti dalla legge 26 aprile 1974, n. 170 e dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, purché dotati di capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguate al progetto, possono presentare istanza di concessione di stoccaggio in concorrenza al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per uno o più dei giacimenti di cui al comma 2. Le domande pervenute successivamente sono dichiarate irricevibili.
6. Ai sensi dell’art. 3, comma 5, della legge 26 aprile 1974, n. 170, e dell’art. 33 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, possono presentare istanza di concessione di stoccaggio imprese del gas italiane o aventi sede o controllate da imprese aventi sede in altri Stati che ammettono le imprese del gas italiane allo stoccaggio di gas naturale nei giacimenti ricadenti sotto la loro giurisdizione.
7. Le istanze pervenute entro i termini di cui al comma 5 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
8. Successivamente al 1 gennaio 2002, in relazione alle disposizioni sulla separazione societaria di cui all’art. 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, qualora il titolare della relativa concessione di coltivazione intenda presentare istanza di concessione di stoccaggio ai sensi dei commi precedenti, deve contestualmente indicare il soggetto al quale attribuire la concessione di stoccaggio, che e’ tenuto a controfirmare l’istanza di concessione di stoccaggio e il relativo progetto di massima. Il soggetto indicato non può presentare direttamente istanza di concessione di stoccaggio per lo stesso giacimento.
9. Alla domanda deve essere allegato, in busta sigillata, il progetto di massima dello stoccaggio, comprensivo dei relativi costi, che deve essere redatto sulla base di un modello dinamico che espliciti i seguenti elementi:
a) working gas e massima portata di punta giornaliera;
b) cushion gas e capacità massima di stoccaggio;
c) valori della pressione al fondo e a testa pozzo nelle diverse fasi di esercizio;
d) tipologia di pozzi e di completamento;
e) numero di pozzi dedicati allo stoccaggio;
f) numero di pozzi dedicati al monitoraggio;
g) dimensionamento degli impianti di compressione e trattamento.
10. La selezione tra tutte le domande presentate e’ effettuata entro tre mesi dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in base ai seguenti criteri, valutati nell’ordine:
a) completezza e razionalità del progetto di stoccaggio e del relativo programma lavori proposto;
b) tempi programmati per l’esecuzione dei lavori;
c) minore entità degli investimenti, a parità di prestazioni assicurate dal progetto di stoccaggio;
d) modalità di svolgimento dei lavori, anche riferiti alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale.
11. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato trasmette copia del decreto di conferimento, del programma dei lavori e del piano degli investimenti approvati col decreto stesso all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai fini della determinazione delle tariffe di stoccaggio.
12. Il decreto di conferimento e’ pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, riportando per estratto il programma dei lavori approvato e le motivazioni adottate. Con lo stesso decreto e’ approvato l’elenco delle pertinenze relative alla precedente concessione di coltivazione funzionali all’attività di stoccaggio, che divengono direttamente e contestualmente pertinenze della concessione di stoccaggio.
13. Ove in una concessione di coltivazione esistano più giacimenti, solo alcuni dei quali idonei allo stoccaggio, la procedura sopra indicata si sviluppa unicamente per quei giacimenti potenzialmente oggetto della conversione in stoccaggio.
14. Ove la concessione di stoccaggio da attribuire comprenda totalmente la relativa concessione di coltivazione, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato provvede alla revoca della concessione di coltivazione contestualmente al conferimento della concessione di stoccaggio.
15. Indipendentemente da quanto previsto ai commi precedenti, resta ferma la facoltà del titolare di una concessione di coltivazione di presentare domanda al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato per l’ottenimento di una concessione di stoccaggio per giacimenti non compresi nell’elenco di cui al comma 2.
Art. 3.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio in caso rinuncia a concessioni di coltivazione
1. In caso di presentazione di istanza di rinuncia relativamente ad una concessione di coltivazione, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, valutata l’eventuale idoneità ed opportunità della conversione in stoccaggio del giacimento cui essa si riferisce, può avviare una procedura per l’attribuzione del giacimento stesso in concorrenza in concessione di stoccaggio con le modalità di cui all’art. 2.
2. Nei casi di cui al comma 1, il corrispettivo di cui all’art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164 del 2000, non e’ dovuto al titolare della concessione di coltivazione rinunciatario, ma e’ versato dal titolare della nuova concessione di stoccaggio in apposito capitolo del bilancio di entrata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la riassegnazione tra le risorse disponibili per l’incentivazione alla conversione di giacimenti in stoccaggio di cui all’art. 13, comma 3, del sopracitato decreto. Il titolare della concessione di coltivazione rinunciatario e’ tenuto al versamento su detto capitolo di una somma corrispondente alle spese di ripristino del sito in cui aveva luogo la coltivazione.
Art. 4.
Banca dati dei giacimenti in avanzata fase di coltivazione
1. Entro nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto i titolari di concessione di coltivazione relativa ai giacimenti aventi le caratteristiche di cui all’art. 1, con riserve di gas originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni intervenute, superiori a 500 milioni di Smc, per i quali almeno il 60% delle riserve producibili sia stato prodotto, devono inviare su supporto informatico al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato le informazioni di cui all’art. 2, comma 1.
2. Trascorso tale termine, le stesse informazioni sono altresì inviate al momento in cui altri giacimenti raggiungano i parametri di cui al comma 1.
Art. 5.
Ulteriori disposizioni
1. Con successivi decreti, ove necessario, saranno stabilite le procedure per consentire la conversione in stoccaggio di ulteriori giacimenti in fase avanzata di coltivazione.
Art. 6.
Ampliamento delle capacità di stoccaggio in concessioni di stoccaggio vigenti
1. L’ampliamento delle capacità di stoccaggio in una concessione vigente, realizzato mediante estensione dello stoccaggio ad altri livelli o mediante l’incremento della pressione massima di stoccaggio, e’ soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, previa valutazione della necessità di incrementare le capacità del sistema di stoccaggio nazionale, in funzione delle esigenze di sicurezza del sistema del gas e sentito, nei casi di maggiore rilevanza, il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.
2. L’autorizzazione e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, riportando per estratto il programma dei lavori approvato.
3. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato trasmette copia dell’autorizzazione, del programma dei lavori e del piano degli investimenti, approvati col decreto stesso, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai fini della determinazione delle tariffe di stoccaggio.
Art. 7.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio su giacimenti esauriti
1. In prima applicazione del presente decreto, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato cura la pubblicazione nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia delle informazioni disponibili in merito a giacimenti esauriti in terraferma di idrocarburi gassosi, rispondenti ai criteri di cui all’art. l e con riserve originariamente in posto superiori a 500 milioni di Smc, per i quali la relativa concessione di coltivazione sia cessata.
2. I soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 2 possono presentare domanda di concessione di stoccaggio relativamente ai giacimenti di cui al comma 1.
3. La domanda e’ pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e, per un periodo di tre mesi dalla pubblicazione, sono accettate domande in concorrenza relativamente allo stesso giacimento.
4. Alle domande di concessione di stoccaggio presentate ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni dei commi da 9 a 12 dell’art. 2.
5. Nei casi previsti dal presente articolo non e’ dovuto il corrispettivo di cui all’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
Art. 8.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio non prorogate
1. Qualora alla scadenza della concessione di stoccaggio, incluse le concessioni vigenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per motivi non imputabili al concessionario, non accordi la proroga richiesta, in caso di attribuzione della stessa concessione a un nuovo operatore, da effettuare mediante le procedure di concorrenza di cui all’art. 7, commi 3 e 4, al titolare precedente e’ riconosciuto, a carico del nuovo operatore, il corrispettivo di cui all’art. 13, comma 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Nel caso alla scadenza la concessione di stoccaggio non sia attribuita ad altro operatore, il titolare precedente ha diritto di estrarre e di disporre, ai sensi dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, del totale del gas presente nel giacimento nei livelli non più adibiti a stoccaggio, fermo restando l’obbligo del ripristino del sito.
Art. 9.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio decadute
1. In caso di pronuncia di decadenza del concessionario ai sensi dell’art. 6 della legge 26 aprile 1974, n. 170, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può attribuire la concessione di stoccaggio a un nuovo soggetto in concorrenza mediante le procedure di cui all’art. 7, commi 3 e 4.
2. Il concessionario decaduto, ai sensi dell’art. 6, comma 6, sopra citato può estrarre il gas reimmesso in giacimento o cederlo al nuovo concessionario.
3. Le pertinenze della concessione di stoccaggio sono direttamente trasferite al nuovo concessionario, previo versamento su apposito capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del corrispettivo ad esse relativo, di cui all’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 per la riassegnazione tra le risorse disponibili per l’incentivazione alla conversione di giacimenti in stoccaggio di cui all’art. 13, comma 3, del sopracitato decreto.
4. In ogni caso il concessionario decaduto e’ tenuto a versare su apposito capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una somma equivalente alle spese di ripristino del sito.
Art. 10.
Attribuzione di concessioni di stoccaggio rinunciate
1. Nel caso di rinuncia da parte di un operatore di una concessione di stoccaggio, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può attribuire la concessione di stoccaggio a un nuovo soggetto in concorrenza mediante le procedure di cui all’art. 7, commi 3 e 4.
2. Il concessionario rinunciatario può estrarre il gas reimmesso in giacimento o cederlo al nuovo concessionario.
3. Le pertinenze della concessione di stoccaggio sono direttamente trasferite al nuovo concessionario previo versamento sull’apposito capitolo di cui all’art. 9, comma 3, del corrispettivo ad esse relativo, di cui all’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
4. In ogni caso il concessionario rinunciatario e’ tenuto a versare su apposito capitolo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una somma equivalente alle spese di ripristino del sito.
Art. 11.
Norme finali
1. Con successivo decreto saranno stabiliti i criteri per la determinazione dei corrispettivi di cui all’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.
Roma, 27 marzo 2001
Il Ministro: Letta