Decreto Ministeriale 3 marzo 1998

Ministero dell’ambiente – Modificazioni al decreto ministeriale 28 luglio 1994 recante: “Disciplina della garanzia fidejussoria per le attività di scarico in mare dei materiali derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi”

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE

Vista la legge 10 maggio 1976, n. 319;
Vista la legge 25 gennaio 1979, n. 30, di ratifica ed esecuzione della convenzione per la salvaguardia del Mar Mediterraneo dall’inquinamento, con due protocolli e relativi, adottati a Barcellona il 16 febbraio 1976;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;
Vista la legge 24 dicembre 1979, n. 650;
Visto il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, pubblicato nel supplemento ordinario n. 33 alla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 1997, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque dall’inquinamento assunta in data 26 luglio 1978;
Visto il decreto ministeriale 28 luglio 1994 del Ministro dell’ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 16 agosto 1994, recante le norme per le attivita’ istruttorie per il rilascio dell’autorizzazione allo scarico in mare dei materiali derivanti da attivita’ di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti idrocarburi liquidi e gassosi;
Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1996 del Ministro dell’ambiente, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1996 con il quale viene data attuazione alla disciplina degli scarichi nelle acque del mare effettuati mediante natanti di cui all’art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319;
Rilevato che, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, le garanzie finanziarie a favore dello Stato o altri enti pubblici possono essere prestate con “reale e valida cauzione”, con fidejussione bancaria, ovvero con polizza fidejussoria assicurativa;
Considerata la necessita’ di garantire una copertura finanziaria ai rischi connessi con le attivita’ di scarico in mare dei rifiuti provenienti da attivita’ di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi liquidi e gassosi, con il trasporto a terra tramite natante o condutture dei detriti e fanghi e degli stessi idrocarburi, delle acque di sentina e altri materiali prodotti e raccolti in piattaforma e con tutte le operazioni connesse con la suddetta attivita’;
Ravvisata la necessita’ di stabilire l’importo di un’unica garanzia finanziaria a copertura di tutta l’attivita’ svolta nel territorio nazionale dall’operatore;

Decreta:

Art. 1.
Modifiche al decreto ministeriale 28 luglio 1994
1. Nel decreto ministeriale del 28 luglio 1994, all’art. 4 dell’allegato A sono soppresse le lettere b) e d).

Art. 2.
1. L’attivita’ di scarico in mare, nonche’ di trasporto via mare dei rifiuti provenienti dalle piattaforme petrolifere e’ subordinata alla presentazione di idonea garanzia finanziaria a copertura delle obbligazioni connesse alle operazioni di bonifica, di eliminazione della fonte inquinante, recupero e smaltimento dei rifiuti, nonche’ del risarcimento degli ulteriori danni derivanti all’ambiente, ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in dipendenza dell’attivita’ svolta e di tutte le operazioni ad essa connesse.

Art. 3.
Durata e modalita’
1. La garanzia finanziaria deve essere prestata per tutta la durata dell’autorizzazione.
2. Qualora sia prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa la stessa deve essere conforme allo schema di cui all’allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 4.
1. Per le attivita’ di cui al precedente art. 3 l’ammontare della garanzia fidejussoria e’ fissato nel valore indicato nelle seguenti tabelle:

Idrocarburi gassosi

N. pozzi Importo
1 – 10 5 miliardi
11 – 25 15 miliardi
26 – 50 30 miliardi
oltre 50 50 miliardi

Idrocarburi liquidi

1 – 10 7,5 miliardi
11 – 25 22,5 miliardi
26 – 50 45 miliardi
oltre 50 75 miliardi

Art. 6.
Svincolo
1. Lo svincolo della garanzia sulla attivita’ di perforazione e sulle attivita’ di coltivazione, viene richiesta dal titolare della autorizzazione, dietro presentazione di certificato a firma di un legale rappresentante della societa’ che attesti la fine delle suddette attivita’. Lo svincolo sara’ disposto dall’amministrazione a seguito di sopralluogo, al fine di verificare l’effettiva conclusione delle attivita’.
2. Le spese necessarie all’esecuzione del collaudo sono a carico della societa’.

Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 marzo 1998

Il Ministro: RONCHI

 

 

Allegato

POLIZZA FIDEJUSSORIA PER LE SOCIETA’ OPERANTI NEL CAMPO DELLA RICERCA, PROSPEZIONE E COLTIVAZIONE DI GIACIMENTI DI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI IN MARE.

Premesso:
1) che la societa’ con sede in codice fiscale n. (in seguito denominata “contraente”), intende effettuare, ai sensi delle vigenti disposizioni, attivita’ di prospezione ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi di cui all’art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e di cui al decreto del Ministero dell’ambiente 28 luglio 1994, e successive integrazioni e modifiche, e che tale attivita’ comporta il trasporto a terra, ovvero lo scarico in mare dei rifiuti solidi, fangosi e liquidi provenienti dalla piattaforma di perforazione;
2) che detta attivita’ e’ subordinata alla prestazione di garanzia fidejussoria idonea a coprire, ai sensi della normativa vigente, le spese di bonifica, nonche’ l’eventuale risarcimento del danno ambientale ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in coseguenza di:
a) tutte le operazioni del fidejussore nelle quali esso ha un interesse in connessione all’esplorazione e sviluppo e produzione di idrocarburi e geotermia;
b) tutte le attivita’ di supporto, sia a terra che a mare, connesse con attivita’ di produzione e sviluppo di qualsiasi tipo, quali, basi operative, eliporti, banchine, impianti di produzione, piattaforme, condutture, sistemi di raccolta, stoccaggio, caricazioni, movimentazione di idrocarburi, acque risultanti da estrazione di idrocarburi, fanghi di perforazione, altri materiali comunque associabili alle operazioni di perforazione e produzione e manutenzione pozzi (workover) liquami oleosi ed acque di sentina prodotti e raccolti sulla piattaforma, scarico di acque risultanti dalla estrazione di idrocarburi in unita’ geologiche profonde, nonche’ tutte le infrastrutture ausiliarie;
c) tutti gli eventi che possono interessare le strutture e le attivita’ di competenza o di interesse del contraente, da qualunque causa determinati, o da eventi meteorici ed atti di pirateria.

Cio’ premesso:
la societa’ (in seguito denominata societa’) autorizzata all’esercizio del ramo cauzione con decreto/provvedimento del pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. …….. del e quindi in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con sede in ……………….. codice fiscale n. ……………………… con la presente polizza, alle condizioni che seguono, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1936 e seguenti del codice civile. Si costituisce fldejussore del contraente e dei suoi obbligati solidali ai sensi di legge il quale accetta per se’ e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidamente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore del Ministero dell’ambiente, Roma, codice fiscale n. (in seguito denominato “beneficiario”), fino a concorrenza dell’importo massimo complessivo di lire italiane), secondo quanto previsto per l’attivita’ di prospezione, ricerca e coltivazione di giacimenti di idrocarburi, a garanzia delle somme dovute per:
a) operazioni per l’eliminazione della fonte inquinante;
b) operazioni di recupero e smaltimento di detriti e fanghi di perforazione e relative acque di trattamento e/o di lavaggio e di altri rifiuti;
c) ripristino di aree contaminate;
d) risarcimento del danno ambientale, cosi’ come stabilito dalla legge 8 luglio 1986, n. 349, qualora gli interventi di cui alle lettere precedenti siano conseguenti alle attivita’ svolte nel periodo di efficacia dell’autorizzazione concessa dal Ministero dell’ambiente.

Condizioni generali
A) Condizioni che regolano il rapporto tra la societa’ e il beneficiario.
Art. 1 (Delimitazione della garanzia). – La societa’ garantisce al beneficiario, fino a cancorrenza dell’importo massimo complessivo indicato in premessa, le somme che il contraente e suoi obbligati solidali ai sensi di legge siano tenuti a corrispondere al beneficiario stesso per la copertura delle spese necessarie, per operazioni per l’eliminazione della fonte inquinante, operazioni di recupero e smaltimento di detriti e fanghi di perforazione e relative acque di trattamento e/o di lavaggio, ripristino di aree contaminate, risarcimento del danno ambientale ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, in conseguenza di eventi verificatisi nel periodo di efficacia del decreto di autorizzazione del Ministero dell’ambiente, a cui si riferisce la presente garanzia e determinate da qualsiasi atto o fatto colposo o doloso, o da eventi meteorici e di pirateria, rispetto agli obblighi verso lo Stato derivanti dalle leggi, dai regolamenti, da eventuali convenzioni e da ulteriori provvedimenti adottati da altri enti od organi pubblici anche di controllo in riferimento allo svolgimento delle attivita’ di cui in premessa.

Art. 2 (Efficacia della garanzia). – La garanzia presentata con la presente polizza ha efficacia a decorrere dalla data di notifica del decreto autorizzativo del Ministro del’ambiente e per tutta la durata di efficacia dello stesso, piu’ 24 mesi successivi alla data di scadenza dell’autorizzazione.
Il beneficiario comunichera’ tempestivamente alla societa’ ogni provvedimento di sospensione o cancellazione dell’efficacia del decreto di autorizzazione.

Art. 3 (Durata della garanzia). – La garanzia ha durata corrispondente al periodo di efficacia del decreto di autorizzazione, pari a quattro anni o inferiore in caso di cessazione anticipata, maggiorato di un ulteriore periodo di 24 mesi, nel corso del quale il beneficiario puo’ avvalersi della garanzia limitatamente alle sole inadempienze verificatesi nel periodo di efficacia di cui all’art 2.
Decorso il termine di cui al primo comma la garanzia si estingue automaticamente con contemporanea definitiva liberazione della societa’, anche qualora la presente polizza non venga restituita alla societa’ stessa.

Art. 4 (Pagamento del premio). – Il mancato pagamento del premio e degli eventuali supplementi di premio da parte del contraente, nonche’ eventuali eccezioni relative al rapporto tra la societa’ ed il contraente, non potranno essere opposti al beneficiario.

Art. 5 (Oneri fiscali). – Gli eventuali oneri fiscali derivanti dalla presente garanzia sono a carico della societa’, fatto salvo quanto disposto in merito alla rivalsa e agli oneri fiscali dalle condizioni che regolano il rapporto tra la societa’ e il contraente.

Art. 6 (Avviso di sinistro). – Qualora ricorrano i presupposti di cui in premessa per escussione della garanzia e il contraente non abbia gia’ adempiuto a quanto da lui dovuto, il beneficiano – con richiesta motivata inviata anche al contraente – invitera’ la societa’ a versargli la somma dovuta ai sensi dell’art. 1, fermo restando il limite massimo complessivo dell’importo garantito di lire italiane …………………………………….. per la copertura delle spese necessarie per le operazioni di bonifica di cui all’art. 1, ossia per i costi:
a) delle operazioni per l’eliminazione della fonte inquinante;
b) delle operazioni di smaltimento di fanghi e detriti di perforazione delle acque di trattamento e/o di lavaggio e delle acque di formazione e/o di processo (acque di strato) delle installazioni off shore e delle aree limitrofe;
c) di ripristino aree contaminate;
d) di risarcimento del danno ambientale ai sensi dell’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
A i fini degli adempimenti di cui al comma precedente si applica quanto previsto all’art. 10.
Restano salve le azioni di legge nel caso che le somme pagate dalla societa’ risultassero parzialmente o totalmente non dovute.
Dopo ogni pagamento effettuato dalla societa’ l’importo garantito si riduce automaticamente dell’importo corrispondente a quanto pagato dalla societa’ stessa.
In questo caso la societa’ si impegna ad emettere immediatamente un nuovo atto assicurativo ad integrazione dell’importo fino al limite massimo previsto dalla presente garanzia.

Art. 7 (Rinuncia alla preventiva escussione). – La societa’ non godra’ del beneficio della preventiva escussione del contraente, ai sensi dell’art. 1944 del codice civile.

Art. 8 (Surrogazione). – La societa’ e’ surrogata, nei limiti delle somme pagate, al beneficiario in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.
Il beneficiario facilitera’ le azioni di recupero fornendo alla societa’ tutti gli elementi utili in suo possesso.

Art. 9 (Forma delle comunicazioni alla societa’). – Tutte le comunicazioni e notifiche alla societa’ dipendenti dalla presente polizza, per essere valide, dovranno essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata alla sede della sua direzione generale, risultante dalla premessa.

Art. 10 (Foro competente). – In caso di controversia fra la societa’ ed il beneficiario, il foro competente e’ quello determinato ai sensi dell’art. 25 del codice di procedura civile.