Determinazione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita di gas naturale sull’intero territorio nazionale
IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all’articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere attività di vendita di gas naturale a clienti finali devono essere autorizzate dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ora Ministero delle attività produttive;
VISTO quanto stabilito all’articolo 17, comma 2, 3, 4 e 5 e all’articolo 18 dello stesso decreto legislativo n.164 del 2000;
VISTO l’articolo 117, comma 2, lettere e) ed m) e l’articolo 118, comma 1, della Costituzione;
RITENUTO opportuno stabilire e pubblicare, ai sensi dell’articolo 29 dello stesso decreto legislativo n.164 del 2000, i criteri obiettivi e non discriminatori in base ai quali avviene il rilascio delle autorizzazioni ad effettuare attività di vendita di gas naturale sull’intero territorio nazionale, in particolare a tutela dei clienti finali con consumi annui inferiori a 200.000 metri cubi di gas;
CONSIDERATO quanto stabilito in via transitoria dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, all’articolo 10 della deliberazione n.26 del 27 febbraio 2002, in merito agli obblighi di modulazione per il periodo di punta stagionale dell’anno termico 2002-2003;
RITENUTO opportuno rendere noti, ai soggetti che svolgono attività di vendita di gas naturale sull’intero territorio nazionale, gli obblighi cui saranno tenuti, stabiliti dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas nell’ambito delle direttive concernenti la produzione e l’erogazione del servizio di distribuzione e fornitura del gas;
CONSIDERATO che le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, in materia di vendita, sono state emanate, in base ai principi contenuti nell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n.144, al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas, garantendo, nei casi in cui siano previste autorizzazioni, uguali condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese del gas naturale;
CONSIDERATO che è necessario, a tutela della concorrenza nel mercato del gas e per garantire i livelli essenziali di qualità, universalità e sicurezza del servizio di vendita di gas naturale, assicurare l’esercizio unitario a livello nazionale del rilascio delle autorizzazioni, mediante il rilascio di una unica autorizzazione alla vendita valida per l’intero territorio nazionale;
SENTITA la Conferenza Unificata, la quale nella riunione del 20 Giugno 2002 ha espresso parere positivo sullo schema di decreto:
DECRETA:
Art.1
(Campo d’applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce i criteri in base ai quali, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, il Ministero delle attività produttive rilascia, alle imprese del gas, l’autorizzazione alla vendita, ai clienti finali, di gas naturale sull’intero territorio nazionale, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a) disponibilità di un servizio di modulazione adeguato, in base ai criteri di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, alle necessità delle forniture, comprensivo delle relative capacità di stoccaggio, ubicate nel territorio nazionale;
b) dimostrazione della provenienza del gas naturale e dell’affidabilità del sistema di trasporto;
c) adeguatezza delle capacità tecniche e finanziarie dell’impresa richiedente.
2. Nel caso di consorzi di clienti finali, che si approvvigionano di gas naturale per l’esclusivo utilizzo dei propri consorziati, non è richiesta alcuna autorizzazione alla vendita.
Art.2
(Modalità di presentazione della domanda)
1. Le domande per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, soggette all’imposta di bollo, sono presentate al Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, in sede di prima applicazione, entro il 30 giugno 2002 e l’impresa si intende autorizzata qualora il rifiuto motivato non sia stato espresso entro il 30 Ottobre 2002. Successivamente le domande sono presentate almeno sei mesi prima dell’inizio delle attività di vendita e le imprese si intendono autorizzate trascorsi tre mesi dalla richiesta, in assenza di diniego motivato da parte dello stesso Ministero.
2. Nel caso di separazione societaria in applicazione dell’articolo 21, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, l’impresa di vendita non sia ancora costituita al 30 giugno 2002, la richiesta di autorizzazione può essere presentata dalla preesistente impresa di distribuzione, con indicazione della società di vendita in via di costituzione, a nome della quale viene chiesta l’autorizzazione. In ogni caso l’atto di costituzione di tale società di vendita, deve essere trasmesso al Ministero delle attività produttive entro il termine del 31 dicembre 2002, trascorso il quale l’autorizzazione concessa si intende revocata.
3. Le domande di autorizzazione alla vendita devono pervenire al Ministero delle attività produttive complete delle seguenti informazioni:
a) elementi rilevanti relativi alla disponibilità di un servizio di modulazione adeguato e le relative modalità;
b) elementi rilevanti del contratto di acquisto di gas naturale, quali i volumi massimi annuali, mensili, le punte giornaliere, la durata e le possibili estensioni in esso previste;
c) numero di clienti forniti e volume di gas venduto nel 2001, nonché numero di clienti che si prevede di servire e volume di gas che si prevede di vendere nel 2003;
d) obblighi in ogni modo connessi al contratto di acquisto di gas naturale e alla sua esecuzione, rilevanti ai fini della sicurezza delle forniture ai clienti finali.
3. Alla domanda deve essere allegata la documentazione di cui agli articoli seguenti, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa richiedente, nonché il modulo riportato in allegato 1, disponibile presso il sito INTERNET del Ministero delle attività produttive, compilato in ogni sua parte, e trasmesso allo stesso Ministero anche per posta elettronica all’indirizzo autorizzazione.venditagas@minindustria.it.
Art.3
(Capacità tecniche e finanziarie)
1. Per quanto riguarda la capacità tecnica, l’impresa richiedente deve fornire copia autentica dello Statuto e dell’Atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o dello Statuto e dell’Atto costitutivo in traduzione giurata, nonché indicazione specifica dei legali rappresentanti e delle relative deleghe, nel caso di impresa avente sede all’estero. Dall’oggetto sociale deve risultare che le attività dell’impresa richiedente comprendono quella di vendita di gas naturale. Inoltre deve essere fornita la struttura organizzativa dell’impresa richiedente, l’elenco delle competenze disponibili anche in termini di risorse umane, e l’elenco delle attività svolte negli ultimi tre anni. Nel caso di società di più recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo societario di appartenenza.
2. Per quanto riguarda le capacità finanziarie, deve essere presentata copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l’effettiva capacità di condurre l’iniziativa e in particolare di poter finanziare l’acquisto previsto di gas naturale per un periodo minimo di tre mesi. In caso contrario, dovranno essere fornite opportune analoghe garanzie a mezzo di impegni formali assunti da altre società controllanti o collegate con la impresa richiedente o mediante dichiarazioni di affidabilità da parte di una primaria banca.
3. In prima applicazione del presente decreto, in luogo della presentazione della documentazione di cui ai commi 1 e 2, le imprese del gas derivanti dagli obblighi di separazione societaria stabiliti dall’articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, o quelle derivanti dalla trasformazione ai sensi dell’articolo 15 dello stesso decreto, sono tenute a presentare unicamente il certificato camerale.
Art.4
(Disponibilità di gas naturale)
1. L’impresa richiedente deve fornire una dichiarazione che attesti la disponibilità di gas naturale, per quanto riguarda la quota relativa alle forniture a clienti con consumi annui inferiori a 200.000 metri cubi di gas, specificando i dati di disponibilità e dell’impresa dalla quale viene acquistato il gas e se si tratta di un produttore nazionale, di un grossista o di un importatore.
Art.5
(Disponibilità di capacità di modulazione)
1. L’impresa richiedente deve fornire una dichiarazione comprovante l’effettiva garanzia di poter disporre delle capacità di modulazione di cui all’articolo 18, del decreto 23 maggio 2000, n.164, specificando l’utilizzo di una o più delle seguenti modalità:
a) ricorso a servizio di stoccaggio, indicando i dati rilevanti del contratto o degli accordi intercorsi con le imprese titolari di concessioni di stoccaggio nel territorio nazionale;
b) ricorso a una fornitura che includa in tutto o in parte il servizio di modulazione, specificando gli elementi in tal senso rilevanti del contratto di acquisto;
c) ricorso ad altre possibilità di modulazione, quali la generazione di energia elettrica da altre fonti energetiche.
2. Nel caso l’impresa richiedente dichiari che, non disponendo, in tutto o in parte, di capacità di modulazione sufficienti in relazione ai consumi dei clienti per i quali richiede l’autorizzazione, intende avvalersi della possibilità di revisioni e di nuovi conferimenti delle capacità di stoccaggio o del trasferimento delle capacità di modulazione attribuite ad altre imprese a seguito dell’acquisizione dei relativi clienti, di cui all’articolo 10 della deliberazione n.26 del 27 febbraio 2002 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, l’autorizzazione alla vendita è rilasciata subordinatamente al successivo invio, al Ministero delle attività produttive, degli elementi rilevanti dei contratti o dei conferimenti relativi all’ottenimento di dette capacità di modulazione.
Art.6
(obblighi dei soggetti che svolgono attività di vendita di gas naturale)
1. I soggetti titolari di una autorizzazione alla vendita di gas naturale sono tenuti a:
a) rispettare gli obblighi di cui all’articolo 18, commi 2, 3, 4 e 6 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e in particolare assicurarsi della disponibilità delle capacità di stoccaggio di modulazione, trasmettendo i relativi dati al Ministero delle attività produttive prima dell’inizio del ciclo di erogazione di ogni anno, qualora richiesto;
b) rispettare i provvedimenti emanati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 del 2000, tenendo conto di quanto stabilito in via transitoria dall’articolo 10, della deliberazione n.26 del 27 febbraio 2002 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas;
c) rispettare gli obblighi relativi al servizio di fornitura, di cui alla deliberazione n.47 del 2 marzo 2000 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, come modificata con deliberazione n. 334 del 28 dicembre 2001, di cui al Codice di condotta commerciale determinato ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, nonché stabiliti nei provvedimenti della stessa Autorità, relativi allo stesso servizio;
d) verificare l’affidabilità dell’approvvigionamento, da parte del produttore, del grossista o dell’importatore, presso il quale intende acquistare il gas, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero delle attività produttive, qualora richiesto;
e) assicurarsi della disponibilità di capacità di trasporto e di distribuzione sufficienti in relazione ai volumi di gas che intende vendere, fornendone la relativa dimostrazione al Ministero delle attività produttive, qualora richiesto;
f) trasmettere al Ministero delle attività produttive i dati mensili relativi alle attività di vendita di cui al Questionario sul gas naturale, disponibile presso il sito INTERNET dello stesso Ministero;
g) trasmettere al Ministero delle attività produttive e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, ai fini della relativa pubblicazione, entro 20 giorni dal termine di ogni trimestre, l’elenco dei prezzi medi di vendita del gas, applicati in ciascun mese del trimestre precedente, relativi alle tipologie definite con provvedimenti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e relative ad aree di prelievo omogenee;
h) rispettare i limiti stabiliti all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164;
i) comunicare entro due mesi al Ministero delle attività produttive ogni intervenuta variazione rilevante degli elementi forniti all’atto della richiesta di autorizzazione, quali la variazione del numero di clienti servito o del volume del gas venduto, se essa supera il 50% del valore precedentemente comunicato, del fornitore di gas naturale o delle modalità di approvvigionamento delle capacità di stoccaggio di modulazione e i relativi elementi di cui agli articoli 4 e 5. In questi casi il Ministero delle attività produttive può richiedere, in tutto o in parte, l’aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 3, 4 e 5. In caso di mancata tempestiva comunicazione, il Ministero delle attività produttive può revocare, anche transitoriamente, l’autorizzazione alla vendita.
Art.7
(Reciprocità)
1. Una impresa del gas con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o controllata, direttamente o indirettamente, da un’impresa con sede in uno Stato membro, può ottenere l’autorizzazione a svolgere attività di vendita di gas naturale a clienti finali in Italia, limitatamente alle stesse tipologie di clienti che sono state dichiarate idonee nello Stato membro dove ha sede l’impresa del gas o la relativa impresa che la controlla.
2. Ai fini della verifica di quanto stabilito all’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, con riferimento ai clienti idonei grossisti di cui all’articolo 22, comma 1, lettera f), dello stesso decreto, questi ultimi sono tenuti a trasmettere al Ministero delle attività produttive l’elenco e i dati identificativi dei soggetti produttori, importatori o grossisti dai quali acquisiscono il gas.
Art.8
(Disposizioni finali)
1. Nel caso di richieste di integrazioni o chiarimenti, il termine di tre mesi di cui all’articolo 17, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, si intende sospeso sino alla ricezione dei dati o delle informazioni integrativi richiesti.
2. Le autorizzazioni alla vendita di gas naturale sono trasmesse, oltre che al richiedente, all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato ed inserite in un elenco reso pubblico a cura del Ministero delle attività produttive.
3. Le autorizzazioni alla vendita possono essere revocate in caso di accertamento di dati difformi da quelli comunicati, di violazione degli obblighi stabiliti nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e nel presente decreto, o qualora il richiedente non comunichi, entro tre mesi dalla data dell’autorizzazione, l’avvenuto perfezionamento, ove non già effettuato all’atto della presentazione della domanda, dei contratti relativi alla fornitura di gas e alla disponibilità delle capacità di trasporto, di distribuzione e di stoccaggio di modulazione previste, salvo giustificate motivazioni tempestivamente comunicate al Ministero delle attività produttive.
4. La revoca di una autorizzazione per la vendita di gas naturale costituisce valido e sufficiente motivo di diniego, per un periodo di due anni, di nuove autorizzazioni per la vendita di gas naturale alla stessa impresa e a società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante.
5. L’autorizzazione alla vendita si intende decaduta in caso di interruzione dell’attività di vendita per un periodo di 12 mesi.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia
Roma, 24 maggio 2002.
Il Ministro: MARZANOunmig/norme/dm240602.htm