Decreto Ministeriale 29 novembre 2002

Criteri e modalità per la concessione degli incentivi previsti dall’art 4, comma 5, e dall’art 13, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n 164, rispettivamente per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione per idrocarburi e per accertamenti minerari riguardanti lo stoccaggio di gas naturale

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell’articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell’organizzazione del Governo e successive modifiche;
Visto l’articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che a decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione per idrocarburi da parte dei titolari di concessione di coltivazione è destinato ad un contributo, in misura non superiore al 40%, relativamente al costo per rilievi geofisici condotti dai titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per idrocarburi, con esclusione dal contributo dei rilievi geologici e del riprocessamento dai dati geofisici;
Visto l’articolo 13, comma 3, del citato decreto legislativo n. 164/2000, che stabilisce che al fine di incentivare la conversione a stoccaggio di gas naturale dei giacimenti in fase di avanzata coltivazione per garantire un maggior grado di sicurezza del sistema nazionale del gas, a decorrere dal 1° gennaio 2000 il 5% delle entrate derivanti allo Stato dal versamento delle aliquote di prodotto della coltivazione è destinato ad un contributo ai titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio in misura non superiore al 40% dei costi documentati per l’effettuazione di studi, analisi, prove di iniezione volte ad accertare l’idoneità del giacimento all’attività di stoccaggio o all’incremento della capacità di stoccaggio;
Visto l’articolo 4, comma 7, e l’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, i quali prevedono che con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero delle attività produttive), sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti criteri e modalità per la concessione, ad opera della regione interessata, dei contributi di cui sopra;
Considerato che ai sensi dell’articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 le funzioni amministrative relative alle attività di ricerca di idrocarburi in terraferma sono svolte dallo Stato d’intesa con le regioni interessate, ferma restando la competenza dello Stato sulle stesse attività svolte in mare;
Considerati i compiti in materia di gestione e programmazione del sistema nazionale degli stoccaggi, attribuiti al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero delle attività produttive) ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.175;
Considerati i compiti attribuiti al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero delle attività produttive), Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia, della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, ai sensi del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 21 luglio 2000;
Sentita la Conferenza unificata, la quale nella riunione del 11 luglio 2002 ha espresso parere positivo sullo schema di decreto;

D E C R E T A:

Articolo 1
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto si intende per
a) “programma”: il programma di rilievi geofisici condotto dai titolari di permessi di ricerca e concessioni di coltivazione, oggetto di domande di contributo ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ovvero il programma di studi, analisi e prove di iniezione effettuato dai titolari di concessioni di coltivazione o di stoccaggio, oggetto di domande di contributo ai sensi dell’articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b) “regione interessata”: la regione nel cui territorio viene totalmente o prevalentemente eseguito il programma;
c) “soggetto gestore”: soggetto che concede ed eroga i contributi, cioè la Regione interessata per i programmi che si svolgono in terraferma ed il Ministero delle attività produttive – Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese, per i programmi che si svolgono in mare;
d) “soggetto richiedente”: soggetto a favore del quale possono essere concessi ed erogati i contributi e che, in caso di programmi eseguiti in compartecipazione, viene indicato dai partecipanti per la presentazione della domanda di contributo anche in nome e per conto degli stessi. Per programmi da eseguire nell’ambito di titoli minerari, il soggetto richiedente coincide con il rappresentante unico. All’atto della concessione del contributo, il soggetto richiedente diviene il “beneficiario” del contributo.

Articolo 2
(Modalità di gestione)
1. Gli interventi agevolativi sono attuati con l’adozione di procedura valutativa e procedimento a graduatoria, secondo quanto previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Articolo 3
(Spese ammissibili)
1. Per le diverse tipologie d’intervento previste, sono concesse agevolazioni per i costi sostenuti successivamente alla data della domanda, salvo quanto disposto all’articolo 5, comma 3 ed all’articolo 7, comma 2.
2. Le spese ammissibili per i programmi relativi ai rilievi geofisici riguardano l’esecuzione delle indagini, nonché le opere e gli altri lavori necessari alla loro esecuzione, e la relativa elaborazione dei dati. Le spese suddette si riferiscono ai costi, fatturati o documentati attraverso gli elementi della contabilità industriale, nella misura strettamente adeguata all’effettiva entità della prospezione. Non sono ammissibili a contributo le spese generali ed amministrative dell’impresa.
3. Le spese ammissibili per i programmi relativi all’accertamento dell’idoneità alla conversione a stoccaggio di giacimenti e all’incremento delle capacità di stoccaggio riguardano l’esecuzione di rilievi sismici di dettaglio e delle relative elaborazioni, l’acquisizione di dati di pozzo, diretti ed indiretti, per la caratterizzazione meccanica ed idraulica della copertura e del reservoir, realizzazione di modelli dinamici e geomeccanici del giacimento, l’esecuzione di prove di iniezione e degli interventi sui pozzi finalizzati alla loro realizzazione. Le spese suddette si riferiscono a costi, fatturati o documentati attraverso gli elementi della contabilità industriale, nella misura strettamente adeguata all’effettiva entità delle prove stesse. Non sono ammissibili a contributo le spese generali ed amministrative dell’impresa.
4. Sono escluse in generale per entrambe le tipologie di intervento le spese di acquisto di macchine operatrici e di mezzi di trasporto. Possono essere considerate ammissibili le spese sostenute con risorse proprie dalla ditta beneficiaria e rendicontate per mezzo di commesse interne di lavorazione, che si riferiscono al personale dedicato al programma, alle quote d’uso di macchine operatrici e di mezzi di trasporto, nonché ai materiali utilizzati per il programma.

Articolo 4
(Durata dei programmi)
1. I programmi non possono avere una durata superiore a tre anni, in relazione alla complessità e difficoltà tecnica della ricerca, decorrenti dalla data di inizio delle attività, indicata nella domanda di cui agli articoli 5 e 7.

Articolo 5
(Presentazione della domanda di contributo per rilievi geofisici)
1. La domanda di contributo per rilievi geofisici che si svolgono in terraferma è presentata dal soggetto richiedente alla Regione interessata ed in copia al Ministero delle attività produttive – Direzione Generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese – di seguito denominato Ministero.
2. Per i programmi che si svolgono in area marina, la domanda è presentata al Ministero ed è trasmessa contestualmente copia all’ufficio decentrato dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia – di seguito denominato UNMIG, competente territorialmente.
3. In prima applicazione del presente decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, i titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione per idrocarburi inviano le domande con riferimento ai rilievi geofisici iniziati negli anni 2000 e 2001 o da iniziare nel 2002.
4. A decorrere dall’anno 2003 le domande di contributo sono inviate dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno per programmi da iniziare nel medesimo anno.
5. La domanda in bollo è inviata a mezzo raccomandata, la cui data di spedizione fa fede ai fini del rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 4.
6. Nelle domande di contributo sono indicati il titolo minerario di cui il soggetto richiedente è in possesso, la localizzazione dei lavori, la Regione eventualmente interessata, il totale dei costi previsti per i quali viene richiesto il contributo, la misura del contributo richiesto, non superiore al 40% di detti costi e la data di inizio delle attività.
7. Le domande di contributo sono corredate della seguente documentazione:
a) relazione dettagliata sui rilievi geofisici, comprendente: quadro geologico, modalità e tempi di esecuzione, nonché obiettivi programmati;
b) eventuale copia della certificazione ambientale, conforme al regolamento EMAS (761/2001) o alla norma UNI EN ISO 14001, posseduta dal soggetto richiedente;
c) prospetto delle spese previste secondo il modello di cui all’allegato 1, a firma del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
d) dichiarazione dell’impegno ad usare nello svolgimento delle gare di appalto per l’esecuzione dei rilievi geofisici, un criterio di selezione legato al possesso da parte delle società contrattiste di certificazione ambientale conforme al regolamento EMAS (761/2001) o alla norma UNI EN ISO 14001;
e) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante le informazioni relative ai provvedimenti dichiarativi di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata, negli ultimi 5 anni, di cui all’allegato 2;
f) dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, utilizzando, con le opportune modifiche, il modello di cui all’allegato 2, circa la fruizione o meno di altri contributi per i rilievi geofisici in questione, a firma del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
g) dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 relativa alle generalità dell’impresa, come da allegato 3.
h) eventuale altra documentazione prescritta da atti normativi regionali;
8. I titolari di permessi di ricerca e di concessioni di coltivazione rilasciati dalla Regione Siciliana in base alla normativa regionale, presentano al Ministero, oltre alla documentazione di cui al comma 7, l’atto amministrativo di rilascio del titolo minerario di cui sono in possesso e gli eventuali provvedimenti di proroga.

Articolo 6
(Modalità di istruttoria delle domande e di concessione di contributo per rilievi geofisici)
1. La Regione interessata, nel caso di programmi che si svolgono in terraferma, ovvero il Ministero, per i programmi che si svolgono in mare, procedono all’esame delle domande, dichiarando irricevibili quelle presentate al di fuori dei termini prescritti nonché rigettando quelle prive dei requisiti previsti per la concessione del contributo ovvero, del tutto o in parte, delle indicazioni e della documentazione di cui al presente decreto.
2. Le regioni interessate, entro sessanta giorni dal ricevimento delle domande previste dall’articolo 5, effettuano l’istruttoria dei programmi, tenendo conto anche della compatibilità degli interventi previsti con gli strumenti di pianificazione e di programmazione territoriale ed energetica regionale.
3. Le regioni, entro trenta giorni dalla conclusione dell’istruttoria di cui al comma 2, trasmettono al Ministero l’elenco delle domande valutate positivamente ai fini dell’inserimento nella graduatoria di cui al comma 5 per la concessione del contributo per rilievi geofisici, evidenziando il fabbisogno finanziario previsto.
4. Il Ministero effettua l’istruttoria dei programmi che si svolgono in mare, avvalendosi degli Uffici di cui all’articolo 5, comma 2, e calcola i relativi contributi concedibili, in misura non superiore al 40% dei costi ammessi.
5. Nel caso l’importo delle richieste complessive di contributi concedibili superi la disponibilità del fondo nell’anno, il Ministero convoca entro 30 giorni dal ricevimento dell’elenco delle domande valutate positivamente una conferenza di servizi con le regioni interessate e formula una proposta di graduatoria dei programmi agevolabili utilizzando i seguenti criteri sequenziali:
a) iniziative ordinate in funzione della novità dell’area o del tema di ricerca o degli obiettivi minerari interessati dai rilievi in programma;
b) in caso di equipollenza, costituisce criterio preferenziale di selezione delle iniziative, il possesso da parte del soggetto richiedente delle autorizzazioni di cui all’articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2000, n. 164, quindi l’elaborazione dei rilievi da parte del richiedente anche ai fini della conoscenza degli acquiferi profondi, quindi il possesso di certificazione ambientale conforme al regolamento EMAS (761/2001) o alla norma UNI EN ISO 14001, implementato da parte del soggetto richiedente ed infine il grado di innovazione delle tecniche di acquisizione e/o di processamento dei dati in relazione alle caratteristiche dell’area ed al tema di ricerca interessato dai rilievi in programma.
La graduatoria viene valutata ed approvata in conferenza di servizi con le regioni interessate.
6. Il Ministero, in base a quanto stabilito in conferenza di servizi, tenuto conto della localizzazione dei lavori oggetto delle domande e della entità dei contributi richiesti e valutati ammissibili, procede al calcolo della quota parte della disponibilità di cui al comma 5 da destinare ai contributi relativi a rilievi geofisici eseguiti in area marina e della quota parte della stessa disponibilità da destinare ai contributi relativi a rilievi geofisici eseguiti in terraferma, ripartendo altresì quest’ultima tra le regioni interessate.
7. Il Ministero, entro centoottanta giorni dal termine di presentazione delle domande previsto dall’articolo 5, dà comunicazione delle risultanze dei calcoli di cui ai commi 5 e 6 alle regioni interessate ed al Ministero dell’economia e delle finanze affinché provveda all’assegnazione, a valere sul Fondo di rotazione di cui agli articoli 5 e 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183, dei relativi fondi alle regioni interessate per l’erogazione dei contributi relativi a rilievi geofisici eseguiti in terraferma e al Ministero per l’erogazione dei contributi relativi a rilievi geofisici eseguiti in area marina.
8. Le regioni interessate e il Ministero, nell’ambito dei fondi assegnati, stabiliscono l’entità del contributo per ciascuna delle domande di propria competenza ed emanano i provvedimenti di concessione del contributo o di eventuale rigetto delle domande, evidenziandone le motivazioni e dandone comunicazione ai titolari delle domande stesse.
9. Le regioni interessate comunicano al Ministero i propri provvedimenti di concessione del contributo o di rigetto delle domande.
10. Con il decreto di concessione di cui al comma 8 sono altresì specificati gli impegni del soggetto beneficiario anche in ordine agli obiettivi, ai tempi e alle modalità di realizzazione del programma, gli adempimenti a suo carico, i preventivi di spesa ammessi, le condizioni ed il piano delle erogazioni, nonché i provvedimenti da adottare in caso di inadempienza.

Articolo 7
(Contributo per l’accertamento dell’idoneità alla conversione a stoccaggio di giacimenti e all’incremento delle capacità di stoccaggio)
1. Le domande di contributo sono inviate in base alle disposizioni dell’articolo 5 in quanto applicabili.
2. In prima applicazione del presente decreto, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso, i titolari di concessione di coltivazione o di stoccaggio per idrocarburi inviano le domande con riferimento agli studi, analisi e prove di iniezione iniziati negli anni 2000 e 2001 o da iniziare nel 2002.
3. A decorrere dall’anno 2003 le domande di contributo sono inviate dal 1° gennaio al 31 marzo di ogni anno per programmi da iniziare nel medesimo anno.
4. La relazione a corredo delle domande di contributo, di cui all’articolo 5, comma 7, lettera a), riguarda in tal caso gli studi, le analisi e le prove di iniezione da eseguire e comprende: quadro geologico, strutturale, stratigrafico e giacimentologico, modalità e tempi di esecuzione, obiettivi programmati. Nella relazione devono altresì essere previste le modalità di esecuzione dei controlli microsismico ed altimetrico.
5. Per l’istruttoria delle domande e per la concessione dei contributi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6, considerando che per la formulazione della graduatoria dei programmi agevolabili la conferenza di servizi utilizza i seguenti criteri sequenziali:
a) iniziative ordinate in funzione della capacità potenziale di stoccaggio in relazione al GOIP del serbatoio interessato dal programma o al suo incremento;
b) in caso di equipollenza, le iniziative sono ordinate in funzione della localizzazione favorevole del serbatoio interessato dal programma in relazione ai centri di consumo e quindi della prevalenza nel programma dell’ammontare delle spese per le attività individuate con a), b), d) nella lettera A), punto 2 dell’allegato 1 al presente decreto rispetto alle attività individuate con la restante lettera c).
6. Copia del decreto di concessione è trasmesso all’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.

Articolo 8
(Erogazione delle agevolazioni)
1. L’erogazione dei contributi è effettuata dal soggetto gestore, che può concedere, su richiesta del beneficiario ed all’avvio dell’iniziativa, un’anticipazione del contributo concesso. Il relativo saldo è effettuato successivamente all’accertamento di spesa dell’intervento di cui all’articolo 9, comma 1. Per i programmi di competenza del Ministero l’anticipazione non può essere superiore al 30% del contributo concesso.
2. Per l’ottenimento dell’anticipazione del contributo spettante, il richiedente presenta specifica domanda e dichiarazione, come da allegato 4, in cui attesta la data di avvenuto inizio dei lavori ed il rispetto della normativa vigente in materia ambientale. A tale documentazione è allegata apposita fidejussione o polizza assicurativa per l’ammontare dell’importo richiesto emessa a favore del soggetto gestore esclusivamente da istituti di credito o da imprese di assicurazione a tal fine autorizzati, o da Società finanziarie iscritte nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, tenuto dalla Banca d’Italia.
3. Ai fini dell’erogazione a saldo, il beneficiario trasmette al soggetto gestore, entro novanta giorni dalla data di completamento del programma, apposita domanda con allegate la rendicontazione delle spese sostenute a firma del legale rappresentante come da dichiarazione di cui all’allegato 4 e la relazione tecnica finale concernente la realizzazione dell’intervento.

Articolo 9
(Accertamenti e revoche)
1. Il soggetto gestore dispone, ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, accertamenti sull’avvenuta realizzazione di ciascun programma. A tal fine le regioni possono avvalersi degli uffici di cui all’articolo 5, comma 2. Per gli accertamenti sui programmi di sua competenza il Ministero nomina una commissione di almeno due componenti di cui uno appartenente all’UNMIG.
2. Scopo dei controlli di cui al comma 1 è l’accertamento dell’esecuzione del programma e dell’ammissibilità e congruità dei relativi costi sostenuti, nell’ambito di quelli riconosciuti, nonché dell’ammissibilità di eventuali variazioni dei programmi ammessi a contributo effettuate in base a motivate scelte tecniche, senza mutare gli obiettivi dei programmi approvati.
3. Il funzionamento delle commissioni nominate dal Ministero è regolato dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 22 luglio 1999, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 25 maggio 2001.
4. Ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, il soggetto gestore dispone la revoca dei benefici concessi in caso di:
a) verifica dell’assenza di uno o più requisiti di ammissibilità, ovvero verifica di documentazione irregolare, per fatti comunque imputabili al beneficiario e non sanabili, ai sensi dell’articolo 75 e per gli effetti dell’articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
b) mancato rispetto dei termini temporali previsti dall’articolo 4 per la realizzazione del programma;
c) mancata trasmissione della documentazione finale di spesa entro i termini di cui all’articolo 8, comma 3;
d) mancata o parziale realizzazione del programma;
e) mancata restituzione di quanto erogato a titolo di anticipazione e non dovuto.
5. In caso di revoca degli interventi disposta ai sensi del comma 4, il soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e restituisce in tutto o in parte il beneficio già erogato maggiorato degli interessi e delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia.

Roma, 29 novembre 2002
Il Ministro: MARZANO