Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato
IL MINISTRO DELLE SVILUPPO ECONOMICO
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale”;
VISTA la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: Direttiva 2003/55/CE), che all’articolo 3 stabilisce che gli Stati membri possono introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle previste dalla direttiva stessa, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dei mercati nazionali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno del gas;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, ed in particolare le norme che disciplinano le aliquote di prodotto della coltivazione, come modificate dall’articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239;
VISTO il comma 1 dell’articolo 11 del decreto legge 31 gennaio 2007 n. 7, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007, convertito con legge 2 aprile 2007, n. 40, che stabilisce che entro tre mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto legge, sono determinate, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) le modalità con cui le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas dovute allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l’anno 2006, sono cedute dai titolari delle concessioni di coltivazione presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all’articolo 13 della deliberazione dell’Autorità n. 137/02 del 17 luglio 2002, e secondo le modalità di cui all’articolo 1 della deliberazione della stessa Autorità n. 22/04 del 26 febbraio 2004;
VISTO il parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas espresso con deliberazione 28 giugno 2007, n. 162/07;
DECRETA:
Articolo 1
Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato
1. Le aliquote del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas che ciascun titolare è tenuto a corrispondere allo Stato, a decorrere da quelle dovute per l’anno 2006, ove superiori a 20 milioni di standard metri cubi per il complesso delle concessioni di coltivazione di cui è titolare, sono cedute per la vendita presso il mercato regolamentato di cui alle deliberazioni n. 137/02 e n. 22/04 dell’Autorità, secondo quote mensili uguali, a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese, dal mese di ottobre dell’anno di riferimento per la corresponsione delle aliquote, al mese di marzo dell’anno successivo.
2. Nel caso in cui le aliquote complessive siano pari o inferiori a 20 milioni di standard metri cubi e superiori a 5 milioni di standard metri cubi di gas naturale, esse sono cedute presso il mercato regolamentato di cui al comma 1 a decorrere dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento per la corresponsione delle aliquote.
3. Nel caso in cui le aliquote complessive siano pari o inferiori a 5 milioni di metri cubi di gas, esse continuano ad essere corrisposte allo Stato secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificate dall’articolo 1, commi 93, 94 e 95 della legge 23 agosto 2004, n. 239. Per le aliquote dovute per l’anno 2006 i relativi versamenti sono effettuati entro il 31 luglio 2007.
4. Le modalità economiche dell’offerta di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con la deliberazione dell’Autorità adottata ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7.
5. Nel caso di mancata vendita entro il mese di marzo delle quote di gas di cui ai commi 1 e 2, le stesse possono essere acquisite entro il mese successivo dalle imprese di stoccaggio per la costituzione dei volumi di gas necessari per l’ampliamento delle capacità di stoccaggio strategico, o per la ricostituzione dei volumi di cushion gas
destinati ad accrescere l’offerta di working gas al sistema nazionale del gas, corrispondendo allo Stato il valore calcolato con le modalità di cui al comma 3. Nel caso di mancato acquisto da parte delle imprese di stoccaggio, le aliquote sono corrisposte allo Stato dai titolari delle concessioni di coltivazione entro i dieci giorni successivi con le modalità di cui al comma 3, computando anche gli interessi legali applicabili dal mese di giugno dell’anno di riferimento per la corresponsione delle aliquote.
6. L’Autorità effettua il monitoraggio dei prezzi di cessione delle aliquote di cui ai commi 1 e 2, anche sulla base dei valori delle transazioni registrate negli stessi periodi in altri punti di scambio di volumi di gas in ambito europeo, segnalando al Ministero eventuali pratiche non coerenti con l’andamento del mercato, ai fini dei conseguenti provvedimenti nei confronti dei titolari delle concessioni di coltivazione.
7. I volumi offerti presso il mercato regolamentato di cui al comma 1, sono determinati assumendo fissa l’equivalenza 1 metro cubo = 38,52 MJ.
8. Nulla è mutato in materia di corresponsione delle aliquote del prodotto della coltivazione dovute a Regioni e a Comuni ai sensi delle norme vigenti.
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione.
Roma, 12 luglio 2007
Il Ministro: BERSANI