Decreto Interministeriale 31 marzo 2008

Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l’anno 2007

IL DIRETTORE GENERALE PER L’ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE
di concerto con
IL DIRETTORE DELL’AREA CENTRALE VERIFICHE E CONTROLLI TRIBUTI DOGANALI E ACCISE – LABORATORI CHIMICI – AGENZIA DELLE DOGANE

– Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
– Visto l’articolo 19 del citato decreto che, nel disciplinare la corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione, al comma 7 stabilisce che le riduzioni del valore unitario delle aliquote – determinate al precedente comma 6 per l’anno 1997 – vengano per gli anni successivi determinate con decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato di concerto con il Ministero delle finanze, sentita la Commissione prevista allo stesso comma 7 dell’articolo 19;
– Considerato che a seguito di dette modifiche le riduzioni del valore unitario delle aliquote di cui al comma 6 dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 625/1996 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, alle sole produzioni di idrocarburi liquidi;
– Visto l’andamento delle variazioni annuali dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell’industria, di cui occorre tenere conto – ai sensi dell’articolo 19, comma 7 del D.Lgs. n. 625/1996 – ai fini della determinazione delle riduzioni per gli anni successivi al 1997;
– Acquisito il parere che la Sezione c) della citata C.I.R.M. ha espresso nella seduta del 18 marzo 2008;
– Ritenuto di condividere il parere della citata Commissione, secondo il quale per l’anno 2007 si devono considerare le variazioni dei due indicatori statistici pariteticamente considerati a partire dal 1996, pari a una variazione complessiva del 22,3% e corrispondente ad un incremento del 5% rispetto all’ultima variazione riconosciuta con D.I. 23 marzo 2006.

DECRETA

Art. 1 Le riduzioni del valore unitario delle aliquote previste al comma 6 dell’art.19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 sono determinate per l’anno 2007 nelle seguenti misure:

– 18,9488 euro per tonnellata di olio prodotto in terraferma;
– 37,8976 euro per tonnellata di olio prodotto in mare;
– 0,000631 euro/Kg per ogni 5 Km di condotta, con esclusione dei primi 30 Km, e con un massimo di 0,018949 euro/kg.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma, 31 marzo 2008

Il Direttore dell’Area Centrale VCT
Agenzia delle Dogane
BRICCA

Il Direttore Generale dell’Energia e delle Risorse Minerarie
ROMANO