Decreto Ministeriale 21 gennaio 2011

Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come modificata dal decreto legislativo n. 164/2000;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il quale all’articolo 11, comma 1, prevede che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, approvi il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio del gas naturale e, al comma 2 dello stesso articolo, prevede l’aggiornamento del disciplinare;
Visto il decreto legislativo n. 164/2000 che all’articolo 13, commi 1 e 2 prevede che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, emani le norme tecniche per l’effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale e il loro aggiornamento in funzione dell’evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico, all’articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), che attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento;
Visto il decreto legislativo n. 164/2000, che, all’articolo 11, comma 1, prevede che l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, attualmente Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2008, n. 197 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” che attribuisce, tra l’altro, alla Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche compiti di autorizzazione allo stoccaggio delle risorse del sottosuolo;
Visto l’articolo 1, comma 61, della legge n. 239/2004, il quale stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime;
Vista la legge n. 239/2004 che all’articolo 1, comma 60, prevedeva l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 8, della legge 24 novembre 2000, n.340, rubricato “Utilizzo dei siti industriali per la sicurezza e l’approvvigionamento strategico dell’energia”, anche alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l’applicazione della procedura di VIA, ove stabilita per legge, e che la norma a cui si rinvia dispone che la concessione di stoccaggio di gas naturale è conferita con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e d’intesa con la Regione interessata;
Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 contenente “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ed in particolare l’articolo 27, comma 33, il quale abroga l’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n.340 e il comma 32 il quale stabilisce che le disposizioni dell’articolo 27 si applicano, su proposta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n.99/2009, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data.
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall’articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 “Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.”
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante disposizioni integrative e correttive;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all’articolo 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 agosto 1975, n. 208 “Disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi”, come sostituito dal decreto del Ministro delle attività produttive 26 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.222 del 23 settembre 2005 recante “Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo” nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 aprile 2001, n. 97, recante i criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione;
Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128, recante i criteri in base ai quali si considerano tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall’utente ai titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale, ove il sistema di cui essi dispongono abbia idonea capacità;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di recepimento della direttiva 96/82/CE, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, e la Circolare Interministeriale 21 ottobre 2009 di indirizzo per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde;
Visto il decreto del Ministero delle attività produttive 3 novembre 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2005 n.272, recante criteri per la determinazione di un adeguato corrispettivo per la remunerazione dei beni destinati ad un concessionario per lo stoccaggio di gas naturale;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 che ha dettato ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il regio decreto 29 luglio 1927 n. 1443 recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 agosto 1927, n. 194;
Considerate le deliberazioni della Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 119/05, n. 50/06, ARG/GAS n. 165/09, ARG/GAS n. 184/09 e loro modifiche ed integrazioni;
Ritenuto necessario provvedere all’aggiornamento del disciplinare tipo di cui al decreto del Ministro delle attività produttive 26 agosto 2005, con l’adozione di un nuovo disciplinare in armonia con il dettato costituzionale e in conformità delle norme sopra richiamate,

DECRETA

Titolo I
NORME GENERALI
FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce le modalità per il conferimento delle concessioni di stoccaggio sotterraneo del gas naturale in giacimenti od unità geologiche profonde e approva il disciplinare tipo sulle modalità amministrative e tecniche di svolgimento delle attività di stoccaggio, gli obiettivi di qualità che devono essere perseguiti dal concessionario, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti per quanto di competenza del Ministero dello sviluppo economico.
2. L’esercizio dello stoccaggio comprende le funzioni di base di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, nonché gli ulteriori servizi che possono essere offerti dai concessionari agli utenti del sistema.
3. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministero può stipulare appositi accordi con le singole regioni e province autonome, finalizzati alla definizione di idonei meccanismi di raccordo e di cooperazione condivisi, per il progressivo coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche dei suddetti enti territoriali nell’azione amministrativa e di vigilanza delle attività in terraferma, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
4. Nel rispetto della normativa vigente, il Ministro può stipulare accordi con i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali in materia di funzioni amministrative relative allo stoccaggio in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria.

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) “stoccaggio”: operazione con la quale il gas naturale viene immesso, mediante eventuale compressione, in una struttura sotterranea, avente caratteristiche tali da permetterne l’accumulo, la conservazione e, quando richiesto, il prelievo;
b) “stoccaggio in giacimento”: stoccaggio del gas naturale in giacimenti in via di esaurimento;
c) ”stoccaggio in unità geologiche profonde”: stoccaggio del gas naturale in una struttura sotterranea diversa dai giacimenti in via di esaurimento, come gli acquiferi o cavità saline;
d) “concessionario”: titolare della concessione di stoccaggio di gas naturale;
e) “concessione”: titolo che consente lo svolgimento dell’attività di stoccaggio di gas naturale rilasciato ai sensi della legge n. 170/74, nonché dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000;
f) “giacimento”: roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori fisici e geologici all’interno di confini orizzontali e verticali, formata da uno o più livelli contenenti o che abbiano contenuto idrocarburi, suscettibile di essere tecnicamente ed economicamente adibita allo stoccaggio di gas naturale;
g) “Ministero”: Ministero dello sviluppo economico;
h) “Regione”: Regione a statuto ordinario, con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di stoccaggio sotterraneo in terraferma;
i) ”Uffici territoriali”: uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, organi tecnici di polizia mineraria del Ministero, competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa e controllo sulle attività di stoccaggio di gas naturale;
j) “cushion gas” o “gas inattivo”: quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e’ necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l’erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
2. Valgono le ulteriori definizioni di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 164/00 ed ai relativi decreti applicativi nonché le definizioni di cui alle delibere dell’Autorità n.119/05, 50/06 e loro modifiche ed integrazioni e quelle indicate nel Decreto Direttoriale di cui all’articolo 13, comma 4.

Titolo II
MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE

Art. 3
(Durata della concessione e proroghe)
1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del D.Lgs. 164/2000 l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o in unità geologiche profonde è svolta su concessione, di durata non superiore a venti anni.
2. La concessione di cui al comma 1 è conferita dal Ministero d’intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata.
3. Ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2 legge 164/2000, le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo sono stabilite con decreti direttoriali della Direzione Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche di cui all’articolo 13, comma 4.
4. Il concessionario ha diritto a non più di due proroghe di dieci anni qualora abbia eseguito i programmi di stoccaggio ed adempiuto tutti gli altri obblighi derivanti dalla concessione.
5. L’istanza di proroga è presentata al Ministero decorsi almeno 15 anni dal conferimento e comunque almeno due anni prima della data di scadenza e deve essere corredata della documentazione contenente la descrizione del giacimento, dei lavori effettuati, nonché dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga e delle eventuali operazioni di ripristino finale.
6. La proroga è disposta con decreto del Ministero d’intesa, per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata.
7. Per l’accertamento della fattibilità di programmi di stoccaggio in unità geologiche profonde il Ministero, d’intesa con la regione interessata, può autorizzare un programma di ricerca, di durata non superiore a quattro anni, al termine del quale potrà essere richiesta la concessione di stoccaggio. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso.
8. Nel caso i risultati delle attività svolte nell’ambito di un permesso di prospezione o di ricerca di idrocarburi abbiano dimostrato che i giacimenti rinvenuti o le unità geologiche profonde individuate siano tecnicamente ed economicamente idonei ad essere utilizzati per lo stoccaggio, il titolare del permesso di prospezione o di ricerca può richiedere al Ministero il rilascio di una concessione di stoccaggio.

Art. 4
(Decadenza del concessionario)
1. Il Ministero può pronunciare la decadenza del concessionario e disporre la revoca della concessione quando:
a) il concessionario non adempia agli obblighi imposti con l’atto di concessione;
b) il concessionario non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente decreto od impartite dal Ministero o dagli Uffici territoriali competenti;
c) sia stata omessa richiesta al Ministero di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti;
d) non siano stati corrisposti entro i termini stabiliti il canone, i tributi e quanto altro stabilito dal decreto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza e la revoca della concessione sono disposte, previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministero. Dalla data del predetto decreto, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall’atto di concessione.
3. E’ fatta salva la possibilità di attribuire la concessione ad altro operatore ai sensi dell’articolo 6.

Art. 5
(Cessazione della concessione)
1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 170/74, la concessione di stoccaggio cessa:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza del concessionario.
2. Oltre che nei casi previsti al comma 1, la concessione di stoccaggio cessa qualora il Ministero accerti la sopravvenuta inidoneità tecnica allo stoccaggio del giacimento o della unità geologica profonda.

Art. 6
(Nuova attribuzione della concessione)
1. In caso di cessazione ai sensi dell’articolo 5, comma 1, la concessione di stoccaggio può essere attribuita ad altro operatore secondo le modalità stabilite nei decreti direttoriali di cui all’articolo 13, comma 4. Nel caso di nuovo conferimento di concessioni di stoccaggio cessate per rinuncia o decadenza, il concessionario rinunciatario o decaduto può essere autorizzato ad estrarre il gas reimmesso in giacimento o a cederlo al nuovo concessionario, in funzione della convenienza di esercizio del nuovo stoccaggio. Le relative pertinenze sono trasferite al nuovo concessionario secondo le modalità stabilite nei decreti direttoriali di cui all’articolo 13, comma 4.

Titolo III
DISCIPLINARE TIPO PER LE CONCESSIONI DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE

Art. 7
(Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità dell’esercizio)
1. Le operazioni di stoccaggio devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/79, e dell’articolo 11 della legge n. 221/90; nonché nel rispetto delle norme di cui ai decreti legislativi 25 novembre 1996, n. 624 e 9 aprile 2008, n. 81 e successive loro modificazioni.
2. La vigilanza sull’applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di tutela della salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie di prospezione, ricerca e coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, ivi compresa l’emanazione di atti polizia giudiziaria è svolta dagli Uffici territoriali, che si avvalgono, per la materia connessa con la salvaguardia della salute dei lavoratori, dei locali organismi A.S.L.. Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, il Ministero può stipulare appositi accordi di programma con le singole Regioni finalizzati alla definizione di idonei meccanismi di raccordo e di cooperazione condivisi per il progressivo coinvolgimento delle specifiche strutture tecniche regionali nell’azione di vigilanza secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
3. Il titolare deve fornire agli Uffici territoriali i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare tipo, resta ferma la facoltà da parte degli Uffici territoriali di disporre, a carico del richiedente, l’effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo agli impianti.
4. Il titolare deve fornire al Ministero le notizie di carattere economico e tecnico relative alla propria attività che essi richiedono.
5. Gli impianti di stoccaggio sono assoggettati alle disposizioni del decreto legislativo n. 334/1999 e sue modifiche e integrazioni, secondo gli indirizzi della circolare interministeriale 21 ottobre 2009 e sue modifiche ed integrazioni.
6. Le operazioni di stoccaggio si svolgono nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre amministrazioni interessate, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze.
7. Nel caso di evento non dipendente dalla volontà del concessionario che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dell’attività di stoccaggio, deve essere data comunicazione tempestiva al Ministero.

Art. 8
(Pubblica utilità)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30, comma 1, del D.Lgs. n. 164/2000, le opere necessarie per lo stoccaggio di gas naturale sono dichiarate di pubblica utilità ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 9
(Utilizzo di gas inerte)
1. Il Ministero può autorizzare, su richiesta del concessionario, previa presentazione di specifico studio di idoneità, la sostituzione, totale o parziale, del cushion gas con gas inerte, compreso il biossido di carbonio, sia per le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare tipo che per quelle di nuova attribuzione.

Art. 10
(Verifica esecuzione programmi)
1. Il Ministero può imporre particolari prescrizioni sia all’atto del conferimento che successivamente per la tutela del giacimento qualora dall’esercizio della concessione, nonostante l’osservanza di tutti gli obblighi imposti dal presente disciplinare e dai decreti direttoriali di cui all’articolo 13, comma 4, derivi pregiudizio al giacimento stesso.

Art. 11
(Conseguenza degli inadempimenti)
1. L’inosservanza delle prescrizioni del presente disciplinare è motivo di decadenza del concessionario secondo le indicazioni dell’articolo 4.
2. Nei casi previsti dalle disposizioni di cui all’articolo 4 si applicano le relative sanzioni.

Art. 12
(Risarcimento danni)
1. I concessionari debbono risarcire ogni danno derivante dall’esercizio della loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell’ambito delle concessioni, ai sensi degli articoli 10 e 31 del regio decreto n. 1443/1927.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art.13
(Disposizioni finali)
1. Il presente disciplinare di cui al titolo III, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 26 agosto 2005, si applica alle concessioni di stoccaggio vigenti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Sono abrogati: il decreto del Ministero delle attività produttive 26 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.222 del 23 settembre 2005, il decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 aprile 2001, n.97 ed il decreto del Ministero delle attività produttive 3 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2005 n.272.
3. Avverso gli atti definitivi del Ministero previsti dal presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4. Con Decreti Direttoriali della Direzione Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche sono disposte le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo.

Roma, 21 gennaio 2011

Il Ministro: ROMANI