Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 recante “Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale e trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n.99” nel seguito “Decreto legislativo”;
VISTO l’articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo che prevede che:
a) il soggetto che aderisce all’attuazione delle misure ivi disciplinate assuma un impegno vincolante, anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti;
b) le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale di cui al precedente punto a) siano selezionate tra le iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all’articolo 4, commi I e 3 del Decreto legislativo in modo da rendere complessivamente disponibile nuova capacità di stoccaggio di gas naturale per un volume pari a 4 miliardi di metri cubi;
c) l’impegno di cui al precedente punto a) possa essere assolto mediante stipula di appositi contratti:
1. con imprese di stoccaggio controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, sulle quali ricadrà la responsabilità per la puntuale realizzazione delle capacità infrastrutturali oggetto dell’impegno e graveranno direttamente i connessi obblighi;
2. con imprese di stoccaggio diverse da quelle del punto 1 e previa definizione, negli appositi contratti, dei casi di inadempimento e delle adeguate forme di garanzia in capo ai soggetti realizzatori;
VISTO l’articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo che prevede che il soggetto che assume l’impegno vincolante a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti debba trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, nel seguito Ministero, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel seguito Autorità garante, ed all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nel seguito Autorità di regolazione, entro l’ 1 settembre di ciascun anno un piano, o un aggiornamento del piano in essere, per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio selezionando le infrastrutture di cui all’articolo 4, commi I e 3 del Decreto legislativo comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione ;
CONSIDERATO che il piano di cui al punto precedente, in base alle disposizioni del citato articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo, è volto allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerità ed efficienza e, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici, è realizzato non oltre 5 anni dall’adesione alle misure;
VISTO l’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità di regolazione, è accettato il piano di cui sopra, e i relativi aggiornamenti, fermo restando l’obbligo per i soggetti che realizzano le infrastrutture di stoccaggio di richiedere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e, ove necessario, le relative variazioni dei programmi di lavoro delle concessioni di stoccaggio interessate;
CONSIDERATO che, nell’accettazione del piano di cui sopra, si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dai minori tempi di realizzazione e che, con l’accettazione, il medesimo piano diviene vincolante per il soggetto di cui all’articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo;
VISTE, rispettivamente:
– la lettera dell’Eni Spa, protocollo n. 163 dell’1 settembre 2010, con cui è stata trasmessa al Ministero, all’Autorità di regolazione e all’Autorità garante una proposta di piano per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio per oltre 4000 milioni di metri cubi;
– la lettera del 9 settembre 2010 della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero indirizzata all’Autorità di regolazione con la quale è stato richiesto il parere ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo;
– la lettera del 20 settembre 2010 della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata alla Stogit Spa con la quale sono state richieste ulteriori informazioni relative ai progetti del piano;
– la lettera della Direzione Mercati dell’Autorità di regolazione del 28 settembre 2010, inviata alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero con la quale, ai fini della formulazione del parere di cui al precedente alinea, sono state richieste informazioni e integrazioni al piano;
– la lettera della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero del 6 ottobre 2010 inviata all’eni Spa e, per conoscenza, alla Stogit Spa, all’Autorità di regolazione nonché al Dipartimento Energia e alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero con la quale sono state richieste alcune precisazioni, anche al fine di tenere conto delle osservazioni formulate dall’Autorità di regolazione con lettera di cui al precedente alinea;
– la lettera dell’Eni Spa del 21 ottobre 2010 con cui è stata tra l’altro trasmessa al Ministero, all’Autorità di regolazione e alla Stogit Spa la nota della Stogit Spa n. 50 del 20 ottobre 2010 avente ad oggetto “Attuazione delle misure ex art. 5, commi I, 3 e 4 del d.lgs. n. 130 del 2010. Precisazioni richieste dal Ministero dello Sviluppo Economico:’;
– la Deliberazione 15 dicembre 2010 dell’Autorità di regolazione PAS 34/10, recante “Rilascio di parere al Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130”, con la quale è stato formulato il parere favorevole relativamente alla proposta di piano presentato dall’Eni Spa seppur con richiesta di ulteriori informazioni integrative relative ai progetti inseriti nel medesimo piano;
– la lettera del 3 gennaio 2011 della Direzione generale per risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata alla Stogit Spa e per conoscenza all’Eni Spa, alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero e all’Autorità di regolazione con la quale, in riferimento al parere dell’Autorità di regolazione di cui al precedente alinea, sono state richieste alla Stogit Spa ulteriori informazioni in relazione alla necessità di riconciliazione dei dati inseriti nel piano con i dati del piano quadriennale trasmesso all’Autorità di regolazione il 2 febbraio 2010, nonché in merito ad alcuni aspetti tariffari;
– la lettera del 19 gennaio 2011 di Stogit Spa indirizzata alla Direzione generale per risorse minerarie ed energetiche e per conoscenza alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche e all’Eni Spa con al quale sono state fornite le ulteriori informazioni di cui al precedente alinea;
– la lettera del 20 gennaio 2011 della Direzione generale per risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, all’Autorità di regolazione, alla Stogit Spa e all’Eni Spa, con la quale si segnala che la Stogit Spa, per alcuni progetti inseriti nel piano, dovrà presentare agli Uffici della Direzione generale per risorse minerarie ed energetiche la richiesta di approvazione del programma dei lavori in concessione e che tali progetti dovranno essere sottoposti a verifiche di fattibilità tecnica nonché a verifiche di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, all’intesa regionale e alla procedura di cui al Decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334 e successive modifiche ed integrazioni;
CONSIDERATO che il piano presentato, con le integrazioni e le informazioni successivamente pervenute, comprende progetti da realizzare, in gran parte, mediante esercizio in sovrappressione di giacimenti di stoccaggio già operativi che, pertanto, sono caratterizzati da minori costi e tempi di realizzazione ma anche dalla necessità di adeguate verifiche di fattibilità;
TENUTO CONTO che l’eventuale verifica negativa di fattibilità di uno o più progetti in sovrappressione comporta, ai sensi dell’articolo 5, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo un aggiornamento del piano e la sua ulteriore accettazione con Decreto del Ministro dello sviluppo economico sentita l’Autorità di regolazione;
D E C R E T A
Articolo 1
(Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo, è accettato il piano per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale per 4060 milioni di metri cubi, di seguito piano, proposto dall’Eni Spa con lettera protocollo n. 163 dell’I settembre 2010, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo, e successivamente integrato tramite le comunicazioni dell’Eni Spa e della Stogit Spa richiamate nelle premesse al presente provvedimento. I dati di sintesi del piano accettato sono riportati in allegato al presente decreto.
2. Conseguentemente all’accettazione di cui al comma 1, il piano diviene vincolante per Ceni Spa, che pertanto è impegnata:
a) ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo, a realizzare 4000 milioni di metri cubi di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale nell’ambito di quella prevista nel medesimo piano entro e non oltre l’1 settembre 2015;
b) a porre in essere le ulteriori misure previste dall’articolo 5, comma 1, lettere b) e e), del Decreto legislativo, nonché ogni ulteriore misura necessaria per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio entro il termine di cui alla lettera a).
3. L’accettazione del piano di cui al comma 1, non configurandosi in alcun modo come un’approvazione di un programma di lavori in concessione, né come un’autorizzazione alla realizzazione delle opere, non solleva le imprese di stoccaggio selezionate dalla medesima Eni Spa, dal presentare a questo Ministero e alle altre Amministrazioni interessate i necessari programmi e progetti per l’approvazione e l’autorizzazione relative ai progetti del piano stesso secondo le procedure vigenti. Su detti progetti ed eventuali loro varianti il Ministero effettuerà le proprie valutazioni ed avvierà i relativi procedimenti secondo le ordinarie procedure di legge ai fini delle loro approvazioni.
Articolo 2
(Vigilanza e monitoraggio dello sviluppo della nuova capacità di stoccaggio)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo, l’Autorità garante vigila sul rispetto della data dell’I settembre 2015 quale termine ultimo per il completamento dello sviluppo complessivo della nuova capacità di stoccaggio e, al termine del periodo quinquennale previsto per la realizzazione del piano stesso adotta, qualora ne ricorrano i presupposti, le misure di cui all’articolo 5, comma 5, del Decreto legislativo.
2. Il Ministero, dandone informazione all’Autorità garante, effettua il monitoraggio sul rispetto delle azioni e degli adempimenti di competenza dell’Eni Spa e delle imprese di stoccaggio selezionate dalla medesima Eni Spa per l’assolvimento dell’impegno vincolante di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo, necessari affinché la nuova capacità di stoccaggio prevista nel piano sia progressivamente sviluppata entro e non oltre l’I settembre 2015.
3. Ai fini del monitoraggio di cui al comma 2, Eni Spa, a decorrere dall’1 maggio 2011, trasmette al Ministero, con cadenza quadrimestrale, un rapporto dettagliato ove vengono evidenziate, per ciascun progetto di stoccaggio del piano:
a) le azioni e gli adempimenti di competenza dell’Eni Spa e delle imprese di stoccaggio di cui al comma 2 svolte e da intraprendere, con indicazione della relativa tempistica;
b) ogni eventuale problematica che possa determinare un ritardo nell’entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio e le azioni pianificate per la sua tempestiva risoluzione;
c) il conseguente aggiornamento temporale dell’entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio.
4. 1 dati del piano rilevanti nei confronti dei soggetti investitori di cui all’articolo 6 del Decreto legislativo, sono riportati in allegato al presente decreto ed aggiornati, tramite pubblicazione sul sito internet del Ministero, a seguito delle informazioni pervenute ai sensi del comma 3.
5. Ogni ulteriore informazione relativa al piano rilevante per i soggetti investitori tra cui, in particolare, i tempi relativi all’entrata in esercizio della nuova capacità di stoccaggio, è resa disponibile da Eni Spa e dalle imprese di stoccaggio di cui al comma 2, attraverso una tempestiva comunicazione scritta al Ministero che la pubblica sul proprio sito internet.
Articolo 3
(Notifica, entrata in vigore)
1. Il presente decreto è notificato all’Eni Spa e comunicato all’Autorità garante e all’Autorità di regolazione per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma 31 gennaio 2011
Il Ministro: ROMANI