Decreto Ministeriale 28 maggio 2012

Accettazione dell’aggiornamento annuale del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante “Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144”;
VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 recante “Misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale e trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 2009, n.99” nel seguito “Decreto legislativo”;
VISTO l’articolo 5, comma 1, del Decreto legislativo che prevede che:
a) il soggetto che aderisce all’attuazione delle misure ivi disciplinate assuma un impegno vincolante, anche in termini di caratteristiche prestazionali e tempi di realizzazione, a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti;
b) le infrastrutture di stoccaggio di gas naturale di cui al precedente punto a) siano selezionate tra le iniziative di sviluppo infrastrutturale di cui all’articolo 4, commi 1 e 3 del Decreto legislativo in modo da rendere complessivamente disponibile nuova capacità di stoccaggio di gas naturale per un volume pari a 4 miliardi di metri cubi;
c) l’impegno di cui al precedente punto a) possa essere assolto mediante stipula di appositi contratti:
1. con imprese di stoccaggio controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante, sulle quali ricadrà la responsabilità per la puntuale realizzazione delle capacità infrastrutturali oggetto dell’impegno e graveranno direttamente i connessi obblighi;
2. con imprese di stoccaggio diverse da quelle del punto 1 e previa definizione, negli appositi contratti, dei casi di inadempimento e delle adeguate forme di garanzia in capo ai soggetti realizzatori;
VISTO l’articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo che prevede che il soggetto che assume l’impegno vincolante a sviluppare nuove infrastrutture di stoccaggio di gas naturale o a potenziare quelle esistenti debba trasmettere al Ministero dello sviluppo economico, nel seguito Ministero, all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel seguito Autorità garante, ed all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, nel seguito Autorità di regolazione, entro l’1 settembre di ciascun anno un piano per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio, nel seguito piano, o un aggiornamento del piano in essere, selezionando le infrastrutture di cui all’articolo 4, commi 1 e 3 del Decreto legislativo e che detto piano sia comprensivo dei tempi e dei costi di realizzazione;
CONSIDERATO che il piano, in base alle disposizioni dell’articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo, è volto allo sviluppo di nuova capacità di stoccaggio secondo criteri di efficacia, celerità ed efficienza e, salvo casi di insuperabili impedimenti tecnici, è realizzato non oltre 5 anni dall’adesione alle misure;
VISTO l’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo che prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità di regolazione, è accettato il piano e i suoi aggiornamenti, fermo restando l’obbligo per i soggetti che realizzano le infrastrutture di stoccaggio di richiedere le autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle infrastrutture e, ove necessario, le relative variazioni dei programmi di lavoro delle concessioni di stoccaggio interessate;
VISTO il Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2011 “Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio” con il quale è stato accettato il piano proposto dall’ ENI Spa per la realizzazione di 4060 milioni di metri cubi complessivi di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale;
CONSIDERATO che, per poter realizzare 4000 milioni di metri cubi di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale, l’ENI Spa ha predisposto un piano che, tenuto conto della capacità sviluppabile dai vari giacimenti, comprende progetti per una capacità complessiva superiore ai 4000 milioni di metri cubi e, nella fattispecie, pari a 4060 milioni di metri cubi di nuova capacità di stoccaggio;
CONSIDERATO che, nell’accettazione del piano nonché dei suoi successivi aggiornamenti annuali, si tiene preferenzialmente conto dei progetti caratterizzati dal minor costo e dai minori tempi di realizzazione e che, con l’accettazione, il medesimo piano e i suoi successivi aggiornamenti annuali, divengono vincolanti per l’ENI Spa;
VISTE, rispettivamente:
– la lettera del 31 agosto 2011, protocollo n. 18/2011, dell’ ENI Spa con cui è stata trasmessa al Ministero, all’Autorità garante e all’Autorità di regolazione e, per conoscenza, alla Stogit Spa, una proposta di aggiornamento del piano per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio per complessivi 4060 milioni di metri cubi predisposta dalla Stogit Spa;
– la lettera del 3 ottobre 2011, protocollo n. 0019630, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata all’eni Spa e per conoscenza alla Stogit Spa e alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero, con la quale sono state richieste informazioni con riferimento ad alcune variazioni relative ai progetti del piano in essere, accettato con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2011;
– la lettera del 18 ottobre 2011, protocollo n. 23/2011, dell’ENI Spa con cui è stata trasmessa, alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero e, per conoscenza, alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero e alla Stogit Spa, la lettera della Stogit Spa del 17 ottobre 2011, protocollo AD 69/2011, con la quale sono stati forniti i chiarimenti richiesti con la lettera di cui al precedente punto;
– la lettera del 3 novembre 2011, protocollo n. 21945, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero, indirizzata all’ENI Spa e per conoscenza alla Stogit Spa e alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero, con la quale sono stati richiesti ulteriori chiarimenti e informazioni per alcuni progetti di stoccaggio relativi alla proposta di aggiornamento del piano;
– la lettera dell’11 novembre 2011, protocollo n. RIST 24/2011, dell’ENI Spa con cui è stata trasmessa, alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero e, per conoscenza, alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero e alla Stogit Spa, la lettera della Stogit Spa dell’11 novembre 2011, protocollo AD 76/2011 con la quale sono stati forniti gli ulteriori chiarimenti di cui al precedente punto;
– la lettera del 25 novembre 2011, protocollo n. 23574, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero e per conoscenza all’Autorità di regolazione, all’ENI Spa e alla Stogit Spa, con la quale sono state effettuate alcune puntualizzazioni di carattere tecnico ed amministrativo relativamente ai progetti inclusi nel piano;
– la lettera del 25 novembre 2011, protocollo n. 23606, della Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero, indirizzata all’Autorità di regolazione con la quale è stato richiesto il parere relativo all’aggiornamento annuale del piano ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo;
– la lettera del 22 dicembre 2011, protocollo n. 25465, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata all’ENI Spa e per conoscenza alla Stogit Spa e alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero, con la quale sono state richieste informazioni relative ai valori di punta in erogazione dei singoli progetti di stoccaggio inclusi nel piano;
– la lettera del 27 dicembre 2011, protocollo AD 85/2011 della Stogit Spa con cui sono stati trasmessi, alla Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero e, per conoscenza, all’ENI Spa i dati dei valori di punta in erogazione dei singoli progetti di stoccaggio inclusi nel piano;
– la lettera del 23 gennaio 2012, protocollo n. 1604, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche del Ministero indirizzata all’Autorità di regolazione e, per conoscenza, alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero con la quale si trasmettono i dati dei valori di punta in erogazione dei singoli progetti di stoccaggio inclusi nel piano;
– la Deliberazione 12/2012/I/GAS del 26 gennaio 2012 dell’Autorità di regolazione recante “Parere dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas al Ministro dello sviluppo economico ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130”, con la quale è stato formulato il parere favorevole relativamente alla proposta di piano presentato dall’ENI Spa;
– CONSIDERATO che il piano di cui sopra prevede di realizzare l’incremento di capacità di stoccaggio prevalentemente mediante aumenti, anche significativi, della pressione di esercizio dei giacimenti esistenti, i quali tuttavia potrebbero risultare non del tutto fattibili entro il termine temporale di cinque anni, a causa delle incertezze legate alla relativa sperimentazione tecnica e ai tempi di durata della stessa,
– RITENUTO che, a parità di nuova capacità di stoccaggio, sia opportuno privilegiare nei futuri aggiornamenti del piano di cui sopra la realizzazione di progetti di stoccaggio in particolare relativi a nuovi giacimenti, che possano anche dare un maggiore contributo al soddisfacimento della domanda di punta di gas al termine del periodo invernale, la quale ancora risulta, come dimostrato dalla situazione di emergenza verificatasi nello scorso mese di febbraio, un elemento di criticità per il funzionamento del sistema del gas naturale;

D E C R E T A:

Articolo 1
(Accettazione dell’aggiornamento annuale del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio)
1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del Decreto legislativo, è accettato l’aggiornamento, per l’anno 2011, del piano per la realizzazione di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale per complessivi 4060 milioni di metri cubi, proposto dall’ENI Spa con le lettere citate nelle premesse al presente provvedimento. I dati di sintesi dell’aggiornamento del piano accettato sono riportati negli allegati al presente decreto.
2. Conseguentemente all’accettazione di cui al comma 1, l’aggiornamento del piano diviene vincolante per l’ENI Spa, limitatamente alla capacità 4000 milioni di metri cubi di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale come stabilito dall’articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo, che pertanto è impegnata:
a) ai sensi dell’articolo 5, comma 3, del Decreto legislativo, a realizzare 4000 milioni di metri cubi di nuova capacità di stoccaggio di gas naturale nell’ambito dei 4060 milioni di capacità prevista nel medesimo piano, entro e non oltre l’1 settembre 2015;
b) a porre in essere le ulteriori misure previste dall’articolo 5, comma 1, lettera c), del Decreto legislativo, nonché ogni ulteriore misura necessaria per la realizzazione della nuova capacità di stoccaggio entro il termine di cui alla lettera a).
3. L’accettazione dell’aggiornamento del piano di cui al comma 1, non configurandosi in alcun modo come un’approvazione di un programma di lavori in concessione, né come un’autorizzazione alla realizzazione delle opere, non solleva le imprese di stoccaggio selezionate dalla medesima ENI Spa dal presentare, a questo Ministero e alle altre Amministrazioni interessate, i necessari programmi e progetti per le approvazioni e le autorizzazioni relative ai progetti del piano stesso secondo le procedure vigenti. Su detti progetti, ed eventuali loro varianti, il Ministero effettuerà le proprie valutazioni ed avvierà i relativi procedimenti secondo le ordinarie procedure di legge ai fini delle loro approvazioni.
4. La società ENI Spa è tenuta, in sede dei futuri aggiornamenti del piano, ove i progetti di aumento di capacità di stoccaggio non diano sufficienti margini di sicurezza per la loro fattibilità entro il termine temporale di cinque anni, ad adeguare tempestivamente il piano stesso, includendovi progetti relativi a nuovi giacimenti o ad ampliamenti di quelli esistenti, in grado di fornire anche un maggiore apporto in termini di punta di erogazione.

Articolo 2
(Vigilanza e monitoraggio dello sviluppo della nuova capacità di stoccaggio)
1. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico del 31 gennaio 2011 “Accettazione del piano di sviluppo di nuova capacità di stoccaggio” in materia di vigilanza e monitoraggio sul piano attribuite al Ministero e all’Autorità garante.

Articolo 3
(Notifica, entrata in vigore)
1. Il presente decreto è notificato all’ENI Spa e comunicato all’Autorità garante e all’Autorità di regolazione per gli adempimenti di competenza ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 maggio 2012

Il Ministro: PASSERA

Allegato