Ampliamento della Zona marina C
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e successive modifiche e integrazioni;
VISTA la legge 3 giugno 1978, n. 347, recante «ratifica ed esecuzione dell’accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Tunisina relativo alla delimitazione della piattaforma continentale fra i due Paesi, firmato a Tunisi il 20 agosto 1971»;
VISTA la sentenza della Corte Internazionale di Giustizia del 3 giugno 1985, che definisce i limiti marittimi di pertinenza di Malta e Libia;
VISTA la legge 2 dicembre 1994, n. 689, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, nonché dell’accordo di applicazione della parte XI della convenzione stessa, con allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, e in particolare, gli articoli 76 e 77;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, in materia di condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che, in particolare all’articolo 3, disciplina l’apertura alle attività di ricerca e sviluppo di ulteriori aree nell’ambito della piattaforma continentale italiana;
VISTO in particolare l’articolo 5 della legge n. 613 del 1967, di identificazione, tra l’altro, della zona marina denominata “zona C”;
CONSIDERATO che l’area oggetto di ampliamento costituisce parte della piattaforma continentale italiana, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 613 del 1967, come modificato dall’art. 76 della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
CONSIDERATO che le linee di delimitazione con gli altri Paesi frontisti dovranno essere successivamente definite con accordi al fine di raggiungere un’equa soluzione ai sensi dell’art. 83 comma 1 della legge 2 dicembre 1994, n. 689;
RITENUTO che il limite della “zona C – settore Sud” di seguito definito non costituisce pregiudizio per la delimitazione finale della piattaforma continentale italiana nel Canale di Sicilia e nel Mare Ionio meridionale, come previsto dall’art. 83 comma 3, della citata legge n. 689/94;
CONSIDERATO il potenziale interesse alla ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle aree di sottosuolo marino sopra richiamate;
RITENUTA l’opportunità di ampliare la “zona C”, estendendola a est nel Mare Ionio meridionale, e a sud-est nel Canale di Sicilia
DECRETA
Articolo 1
1. La linea di delimitazione della «zona C – settore Sud» è rappresentata dai punti di coordinate geografiche dei vertici riportate nell’allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, unitamente alla planimetria di cui all’allegato B, ricavata dalla Carta batimetrica – Canale di Sicilia dell’Istituto Idrografico della Marina n. 1503 alla scala 1:750.000.
2. A decorrere da tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea i soggetti interessati possono presentare istanze di permesso di prospezione o di ricerca per idrocarburi liquidi e gassosi ai sensi delle norme vigenti nelle aree ampliate di cui al comma 1. Il decreto è, altresì, pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (B.U.I.G.) del Ministero dello sviluppo economico.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 27 dicembre 2012
Il Ministro: PASSERA
ALLEGATO A: Coordinate della “zona marina C – settore sud”
Vertici |
Longitudine Est Greenwich |
Latitudine Nord |
1 |
Intersezione tra la batimetrica dei 200 m ed il parallelo 36°34′ |
2 |
16°04′, |
36°34′, |
3 |
16°04′, |
36°00′, |
4 |
16°46′, |
36°00′, |
5 |
16°46′, |
35°04′, |
6 |
16°40′, |
35°04′, |
7 |
16°40′, |
35°00′, |
8 |
16°33′, |
35°00′, |
9 |
16°33′, |
34°57′, |
10 |
16°29′, |
34°57′, |
11 |
16°29′, |
34°54′, |
12 |
16°23′, |
34°54′, |
13 |
16°23′, |
34°52′, |
14 |
16°18′, |
34°52′, |
15 |
16°18′, |
34°50′, |
16 |
16°14′, |
34°50′, |
17 |
16°14′, |
34°48′, |
18 |
16°10′, |
34°48′, |
19 |
16°10′, |
34°46′, |
20 |
16°04′, |
34°46′, |
21 |
16°04′, |
34°44′, |
22 |
16°00′, |
34°44′, |
23 |
16°00′, |
34°43′, |
24 |
15°56′, |
34°43′, |
25 |
15°56′, |
34°40′, |
26 |
15°45′, |
34°40′, |
27 |
15°45′, |
34°38′, |
28 |
15°36′, |
34°38′, |
29 |
15°36′, |
34°35′, |
30 |
15°10′, |
34°35′, |
31 |
Intersezione tra il meridiano 15°10′ e la linea di delimitazione della “Zona marina C” |
32 |
Intersezione tra la linea di delimitazione della “Zona marina C” e la batimetrica dei 200 m |
Dal vertice 32 al vertice 1 la linea di delimitazione della “Zona marina C – settore sud” è rappresentata dalla batimetrica dei 200 m.
Allegato B
Tavola della Zona marina “C” e della Zona marina “C – settore sud”.