Decreto Ministeriale 22 marzo 2013

Determinazione delle riduzioni del valore unitario delle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi per l’anno 2012

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE ACCERTAMENTI E CONTROLLI
DELL’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 di attuazione della direttiva 94/22/CE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
Visto l’articolo 19 del citato decreto che, nel disciplinare la corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione, al comma 7 stabilisce che le riduzioni del valore unitario delle aliquote – determinate al precedente comma 6 per l’anno 1997 – siano per gli anni successivi determinate con decreto del Ministero dell’industria del commercio e dell’artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero delle finanze, per le funzioni ora attribuite all’Agenzia dei Monopoli e delle Dogane, sentita la Commissione prevista allo stesso comma 7 dell’articolo 19;
Considerato che a seguito di dette modifiche le riduzioni del valore unitario delle aliquote di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 625/1996 si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2002, alle sole produzioni di idrocarburi liquidi;
Visto l’andamento delle variazioni annuali dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell’industria, di cui occorre tenere conto – ai sensi dell’articolo 19, comma 7 del decreto legislativo n. 625/1996 – ai fini della determinazione delle riduzioni per gli anni successivi al 1997;
Sentita la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie – C.I.R.M. – Sezione c), istituita presso la Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, che assolve alle funzioni della Commissione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo n. 625/1996;
Ritenuto di condividere il parere espresso nella seduta del 6 marzo 2013 della citata Commissione, secondo il quale, ai fini della determinazione delle detrazioni per l’aliquota di prodotto della produzione da applicare alle produzioni di idrocarburi liquidi per l’anno 2012, è adeguato considerare pariteticamente, i due indicatori statistici di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 625/1996, che consentono:
a) di evidenziare la variazione complessiva, a partire dal 1996, del 33,05%;
b) di definire per l’anno 2012 l’incremento dell’8,8% dei valori riconosciuti con decreto interministeriale 31 marzo 2008,

DECRETA

Articolo 1
Le riduzioni del valore unitario delle aliquote previste al comma 6 dell’art.19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625, sono rideterminate per l’anno 2012 nelle seguenti misure:
– 20,6144 euro per tonnellata di olio prodotto in terraferma;
– 41,2287 euro per tonnellata di olio prodotto in mare;
– 0,000687 euro/kg per ogni 5 km di condotta, con esclusione dei primi 30 km, e con un massimo di 20,6144 euro/t.

Articolo 2
Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Articolo 3
Gli effetti giuridici conseguenti alle disposizioni del presente decreto sono efficaci dalla data di pubblicazione nel sito internet della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche. Il presente decreto é pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia.

Roma, 22 marzo 2013

Il Direttore della Direzione Centrale Accertamenti e Controlli
BRICCA

Il Direttore Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche
TERLIZZESE