Procedure operative di attuazione del Decreto Ministeriale 25 marzo 2015 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli
IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
VISTO il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere;
VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e, in particolare, l’articolo 40 che istituisce, alle dipendenze dell’allora Ministero dell’industria e del commercio, l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi avente la competenza specifica per la materia degli idrocarburi liquidi e gassosi, con Sezioni a Bologna, Roma e Napoli;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886;
VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979 n. 886, di integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle mineraria e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128.
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, e successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l’attuazione del piano energetico nazionale;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484, recante la disciplina dei procedimenti di conferimento dei permessi di prospezione o ricerca e di concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma ed in mare;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi che, in particolare all’articolo 13, definisce le norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443, che ha dettato disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144;
VISTO l’Accordo del 24 aprile 2001 fra il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulle modalità procedimentali da adottare per l’intesa tra lo Stato e le Regioni, in materia di funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma, ivi comprese quelle di polizia mineraria;
VISTA la legge 20 agosto 2004, n. 239, recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare il decreto legislativo 26 agosto 2010, n.128;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ed il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, recante disposizioni integrative e correttive;
VISTA la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”;
VISTO il decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 che, all’articolo 1, comma 7, ha disposto l’aggiunta, alla denominazione di Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi, le parole “e le georisorse”;
CONSIDERATO che l’articolo 14 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, prevede l’aggiornamento del disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
VISTO il decreto direttoriale 22 marzo 2011, recante “Procedure operative di attuazione del decreto Ministeriale 4 marzo 2011 e modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’articolo 15, comma 5, del decreto Ministeriale 4 marzo 2011”;
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo”;
VISTO il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, recante “Misure urgenti per la crescita del Paese”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico”;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 luglio 2014, di individuazione e organizzazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dello sviluppo economico e, in particolare, della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, Divisioni II, III, IV (Sezioni UNMIG) e V (funzioni e compiti dell’Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le georisorse, in raccordo con le Sezioni UNMIG, Laboratori UNMIG);
VISTO il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164, recante “Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”;
VISTA la legge 23 dicembre 2014, n.190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (“Legge di stabilità 2015”) e, in particolare, l’art.1, commi 551 e 552 di modificazione dell’art. 57 del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015 recante “Aggiornamento del disciplinare tipo in attuazione dell’articolo 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164”;
DECRETA
TITOLO I – NORME GENERALI
CAPO I – FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1.
Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le procedure operative di attuazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 marzo 2015 e le modalità di svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto ministeriale.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a. “attività di prospezione”: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino;
b. “attività di ricerca”: insieme delle operazioni volte all’accertamento dell’esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonché le attività di perforazioni meccaniche, previa acquisizione dell’autorizzazione di cui all’art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
c. “attività di coltivazione”: insieme delle operazioni necessarie per la produzione di idrocarburi liquidi e gassosi;
d. “BUIG”: Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse, pubblicato sul sito internet del Ministero;
e. “CIRM”: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministro dello sviluppo economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;
f. “concessione di coltivazione”: titolo esclusivo che consente le attività di sviluppo e coltivazione di un giacimento di idrocarburi liquidi e gassosi, rilasciato ai sensi dell’art. 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall’art. 1, comma 82-ter, della legge 20 agosto 2004, n. 239, modificata dal comma 34 dell’art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
g. “DSS”: documento di sicurezza e salute di cui all’art. 6 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
h. “DSSC”: documento di sicurezza e salute coordinato di cui all’art. 9 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624;
i. “fase di ricerca”: periodo durante il quale si possono svolgere attività di ricerca nel titolo concessorio unico;
j. “fase di coltivazione”: periodo durante il quale si possono svolgere attività di coltivazione nel titolo concessorio unico;
k. “giacimento”: roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori fisici e geologici all’interno di confini orizzontali e verticali, formata da uno o più livelli contenenti idrocarburi, suscettibile di essere tecnicamente ed economicamente adibito alla coltivazione mineraria;
l. “livello”: struttura elementare che concorre a formare il giacimento, confinata a tetto e a letto;
m. “Laboratori”: ufficio dirigenziale dell’UNMIG, competente nei controlli sperimentali sui parametri riguardanti la prevenzione e la sicurezza nelle attività del settore energetico e minerario (vibrazioni del suolo, rumore, emissioni liquide e gassose, qualità dell’aria di cantiere) tramite l’esecuzione di campagne di ispezione, prelievo dei campioni e analisi chimico-fisiche e mineralogiche;
n. “Ministero”: Ministero dello Sviluppo Economico;
o. “Ministero dell’ambiente”: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
p. “opere di recupero ambientale” opere di chiusura mineraria, di rimozione di impianti (“decommissioning”) e di ripristino ambientale per la sistemazione finale delle aree di cantiere ad attività mineraria cessata;
q. “permesso di prospezione”: titolo non esclusivo che consente le attività di prospezione rilasciato ai sensi dell’art. 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e ai sensi della legge n. 239 del 2004;
r. “permesso di ricerca”: titolo esclusivo che consente le “attività di ricerca” rilasciato ai sensi dell’art. 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificato dall’art. 1, comma 77, della legge 20 agosto 2004, n. 239, per ultimo modificato dall’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99;
s. “permissionario”: titolare del permesso di prospezione o del permesso di ricerca;
t. “pre-qualifica” procedimento attraverso il quale il Ministero accerta il possesso dei requisiti di cui all’ art. 7 del presente decreto in capo ai soggetti che intendano svolgere nel territorio italiano le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, svolto in un momento antecedente alla presentazione della relativa istanza.
u. “programma dei lavori”: il programma dei lavori presentato dal titolare e autorizzato all’atto del rilascio del titolo o come successivamente modificato secondo le procedure previste nel presente decreto direttoriale;
v. “rappresentante unico”: rappresentante dei contitolari di un titolo minerario;
w. “Regione”: Regione a statuto ordinario con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di prospezione, ricerca e coltivazione idrocarburi in terraferma;
x. “studio ambientale preliminare” documentazione da presentare alla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai fini della valutazione ambientale preliminare;
y. “titolare”: soggetto al quale è stato conferito il titolo minerario;
z. “titolo concessorio unico” titolo minerario esclusivo per la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, che può essere conferito dal Ministero, d’intesa per la terraferma con la Regione, a seguito dell’adozione del Piano delle Aree di cui al comma 1 bis dell’art. 38 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164, sulla base di un programma generale dei lavori articolato in una fase di ricerca e in una fase di coltivazione comprensiva della fase di ripristino finale, rilasciato ai sensi del comma 5 del citato art. 38;
aa. “titolo minerario”: permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione e titolo concessorio unico;
bb. “Sezione UNMIG”: ufficio dirigenziale dell’UNMIG competente in materia di gestione tecnico–amministrativa delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi e stoccaggio di gas naturale e organo di vigilanza per l’applicazione delle norme poste a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro minerari e della salute dei lavoratori;
cc. “UNMIG”: Ufficio Nazionale per gli Idrocarburi e le Georisorse, istituito dalla legge 6/1957, art. 40;
dd. “valutazione dell’impatto ambientale”: provvedimento dell’autorità competente che conclude la fase di valutazione del processo di VIA, ai sensi del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche;
ee. “valutazione ambientale preliminare”: provvedimento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare previsto per l’istruttoria del titolo unico dal comma 6, lettera a) dell’art. 38 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164.
Art. 3.
Attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative autorizzazioni
1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e le relative opere e gli impianti previsti nei programmi lavori, incluse le opere strumentali alle infrastrutture energetiche strategiche ed allo sfruttamento dei titoli minerari, anche quando localizzate al di fuori del perimetro delle concessioni di coltivazione o dei titoli unici in fase di coltivazione, rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli minerari comprendono la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell’opera e l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in esse compresi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modifiche ed integrazioni. Nel caso in cui le opere di cui sopra comportino la variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio delle relative autorizzazioni ha effetto di variante urbanistica ai sensi dell’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n.99.
TITOLO II – MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE, PERMESSO DI RICERCA, CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE E TITOLO CONCESSORIO UNICO
CAPO I – ISTANZE PER IL CONFERIMENTO DEL PERMESSO DI PROSPEZIONE, DEL PERMESSO DI RICERCA, DELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE, DEL TITOLO CONCESSORIO UNICO E PER LA CONVERSIONE IN TITOLI CONCESSORI UNICI
Art. 4.
Istanze per il rilascio di titoli minerari
1. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 484 e dell’art. 38, comma 5, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sono svolte a seguito del conferimento dei titoli minerari di permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione e titolo concessorio unico.
2. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e i titoli concessori unici sono conferiti ai richiedenti di cui all’art. 4, comma 1, del decreto ministeriale 25 Marzo 2015, che dispongano di capacità tecnica, economica, organizzativa ed offrano garanzie adeguate ai programmi presentati, come definite dall’ art. 6.
3. Il richiedente presenta l’istanza per il rilascio del permesso di prospezione, del permesso di ricerca, della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico secondo le modalità definite al comma 6, unitamente alla documentazione tecnica relativa all’investimento di cui al comma 4 e alla documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all’ art. 6. Tale documentazione viene fornita dal richiedente all’atto della presentazione dell’istanza per il rilascio del permesso di prospezione, del permesso di ricerca, della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico, ovvero all’atto della presentazione della istanza di pre-qualifica di cui all’ art. 7.
4. L’istanza è corredata dal programma delle attività previste, in particolare:
a. nel caso di istanza per il rilascio del permesso di prospezione sono specificati i rilievi da svolgere, i metodi e i mezzi impiegati, i tempi di esecuzione, le eventuali opere di recupero ambientale che si rendano necessarie. Le stesse informazioni devono essere fornite nel caso le attività siano condotte ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
b. nel caso di istanza per il rilascio del permesso di ricerca è specificato il programma dei lavori che il richiedente intende svolgere, indicando i metodi ed i mezzi da impiegare, i tempi di esecuzione, le opere di recupero ambientale previste, i relativi costi e l’impegno finanziario complessivo. All’istanza è inoltre allegata una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell’area, anche con riferimento ai dati pubblicati sul sito del Ministero, e sugli obiettivi della ricerca;
c. nel caso di istanza per il rilascio di una concessione di coltivazione è allegata una relazione tecnica dettagliata, con documentazione illustrativa sui risultati dei lavori eseguiti nell’ambito del permesso di ricerca, con particolare riferimento alla capacità produttiva del pozzo o dei pozzi con i quali si è pervenuti al rinvenimento di idrocarburi ed all’interpretazione dei dati geologici acquisiti e dei rilievi geofisici effettuati. Fatto salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono, inoltre, allegati all’istanza, il programma dei lavori di sviluppo, il programma di coltivazione con relativo profilo produttivo e relazione tecnico-economica completa di analisi di sensibilità nonché l’eventuale programma dei lavori di ricerca che si prevede di effettuare nell’ambito della concessione, indicando le fasi operative, i temi di ricerca, i tempi di esecuzione previsti, le opere da realizzare, il termine entro il quale il programma di sviluppo sarà completato, i relativi investimenti comprensivi dei costi delle opere di recupero ambientale. Il programma dei lavori di sviluppo del giacimento contiene il prospetto di dettaglio delle opere da realizzare (pozzi, allestimenti di cantiere, condotte e accessori, impianti di trattamento, programmi di monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro, opere di recupero ambientale), delle spese generali (management, ingegneria, permessi e autorizzazioni) e la stima dei costi per la gestione dell’infrastruttura e dei relativi servizi e del recupero ambientale;
d. nel caso di istanza per il rilascio di un titolo concessorio unico è allegata la documentazione comprovante la compatibilità dell’area prescelta per l’attività con il piano delle aree di cui al comma 1 bis dell’art. 38 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164 e il programma dei lavori. Il programma dei lavori indica: (1) per la fase di ricerca, le indagini geofisiche e le perforazioni che il richiedente intende svolgere, i metodi e i mezzi da impiegare, i tempi di esecuzione, le opere di recupero ambientale previste, i relativi costi e l’impegno finanziario complessivo e una relazione tecnica sullo stato delle conoscenze geominerarie dell’area e sugli obiettivi della ricerca; (2) per la fase di coltivazione, l’indicazione dei lavori di sviluppo e coltivazione e delle opere di recupero ambientale prevedibili al momento della presentazione dell’istanza e i programmi di monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro.
5. Alle istanze di cui al comma 3 sono, inoltre, allegate:
a. una scheda, firmata dal richiedente, con l’indicazione delle coordinate dei vertici dell’area richiesta espresse in gradi e minuti primi (riferiti al meridiano di Monte Mario per le aree in terraferma e al meridiano di Greenwich per le aree ricadenti in mare), salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato, con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o con la linea costiera a bassa marea; in questi casi i vertici saranno individuati mediante coordinate espresse anche con frazioni decimali di primi, o, nel caso esse non risultino analiticamente calcolabili, mediante descrizione del punto di intersezione;
b. una mappa dell’area richiesta disegnata in nero con linea continua e definita su foglio (originale o copia) dell’Istituto Geografico Militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti in terraferma o dell’Istituto Idrografico della Marina alla scala di 1:250.000 per le istanze in mare. L’area richiesta è delimitata da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o ad un multiplo di esso, salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all’art. 1 della legge 21 luglio 1967 n. 613, con la linea di costa a bassa marea, o con il limite di concessioni di coltivazione limitrofe;
c. nel caso di istanza per il rilascio di una concessione di coltivazione, planimetrie e localizzazione degli impianti e fabbricati, diagramma a blocchi dell’impianto, schemi di processo delle diverse unità.
6. Le istanze di cui al comma 3, conformi alla normativa vigente sul bollo, sono presentate, in duplice copia, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, via Molise, 2 – 00187 Roma. Nel caso di istanze per il rilascio del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico, la documentazione di cui al comma 4, lettera a) e c) è allegata all’istanza in busta chiusa e sigillata e munita della seguente dicitura “relazione tecnica e programma dei lavori allegati all’Istanza per il conferimento di [permesso di ricerca esclusivo o titolo concessorio unico] ………. non aprire prima della fine del periodo di presentazione di domande in concorrenza”. L’istanza di cui al comma 3 è contraddistinta da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo che compaia nel foglio Istituto Geografico Militare all’interno dell’area richiesta, qualora ricada in terraferma, ovvero, qualora l’area ricada in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale è ubicata, come definita dalla normativa vigente, seguita dalla lettera P, R, C o U rispettivamente nel caso di istanze di permesso di prospezione, di ricerca, di concessione di coltivazione, o di titoli concessori unici, dal numero d’ordine cronologico di presentazione della istanza per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con il Ministero. La richiesta di passaggio alla fase di coltivazione nel titolo concessorio unico, corredata della relativa documentazione di cui all’ art. 11, comma 3 lettera a), va inviata al Ministero, e in copia alla Sezione UNMIG competente, per le opportune verifiche, ai fini dell’attestazione del passaggio di fase.
7. Le istanze di cui al comma 3, possono essere presentate, oltre che secondo le modalità di cui al comma 6, anche utilizzando la casella di posta elettronica certificata della divisione competente del Ministero. La documentazione suddetta dovrà essere validata mediante l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato e di una marca temporale. Per garantire la segretezza dei dati comunicati è possibile crittografare i file mediante il certificato di firma digitale del dirigente della divisione pubblicato sul sito internet ministeriale.
8. Il programma allegato all’istanza per il conferimento del titolo minerario presentata al Ministero deve essere coerente con quello presentato ai fini della valutazione di impatto ambientale, o della valutazione ambientale preliminare nel titolo concessorio unico.
9. Nel caso di istanza per il conferimento di un titolo minerario in terraferma, copia dell’istanza e della relativa documentazione di cui ai commi 3, 4 e 5 è inoltrata anche alla Regione interessata con le seguenti tempistiche:
a. nel caso di istanze per il rilascio del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’esito positivo della risoluzione della concorrenza;
b. nel caso di istanze per il rilascio del permesso di prospezione e della concessione di coltivazione, contestualmente alla presentazione dell’istanza al Ministero.
Art. 5.
Conversione in titolo concessorio unico
1. Le istanze di conversione in titolo concessorio unico dei titoli o dei procedimenti per il conferimento dei titoli, presentate nei termini previsti dal decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, devono essere integrate, ai sensi dell’art. 3, comma 14, del decreto ministeriale 25 marzo 2015, con la documentazione indicata all’art. 4, comma 4, lettera d), entro 90 giorni dall’entrata in vigore del presente decreto. Il titolo concessorio unico o l’istanza per il conferimento del titolo concessorio unico sostituisce a tutti gli effetti il titolo o l’istanza preesistente mantenendo salvi i diritti acquisiti del titolare o del richiedente, la documentazione presentata e i procedimenti in corso nello stato in cui si trovano al momento del conferimento del titolo concessorio unico.
2. Il conferimento del titolo concessorio unico a seguito di richiesta di conversione presentata al Ministro dello sviluppo economico, è accordato:
a. a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni, a decorrere dalla data di presentazione della documentazione di cui all’ art. 4, comma 4, lettera d), tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, ai sensi del l’art. 38, comma 6, lettera a) del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni con legge 11 novembre 2014, n. 164, entro 60 giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente;
b. con decreto del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con la Regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, e sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e la Sezione UNMIG competente per territorio;
c. a soggetti che dispongono di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate all’esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, secondo quanto previsto dall’art. 6, e che siano persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, o associazione di tali persone, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea nonché, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi;
d. previa presentazione dei documenti richiesti ai fini del conferimento del titolo concessorio unico che non siano stati già presentati nell’ambito del procedimento volto al conferimento del titolo oggetto di conversione;
e. previa presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale per le attività previste secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 6.
3. È fatta salva l’opzione, eventualmente esercitata dal richiedente, di cui all’art. 38 comma 8 del decreto legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativa al proseguimento del procedimento di valutazione d’impatto ambientale presso la Regione.
4. I procedimenti relativi alle istanze di conversione in titolo concessorio unico dei titoli minerari esistenti o delle istanze per il conferimento dei titoli, integrate dalla documentazione nei tempi previsti dal comma 1, sono sospesi fino all’adozione del piano delle aree, di cui all’art. 38, comma 1-bis, del D.L. n. 133/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 164/2014. Nel periodo intercorrente fra la data della presentazione dell’istanza da parte del titolare e la data del provvedimento di conversione nel titolo concessorio unico:
a. rimangono validi i titoli minerari e le istanze per il conferimento dei titoli minerari oggetto di istanza di conversione e si applicano le norme del presente decreto relative ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione;
b. rimangono validi i provvedimenti autorizzativi acquisiti e i procedimenti in corso relativi ai titoli e alle istanze di cui alla lettera a);
c. le attività di prospezione, ricerca e coltivazione nell’ambito di titoli minerari oggetto di istanza di conversione sono autorizzate secondo le norme del presente decreto relative ai permessi di ricerca e alle concessioni di coltivazione.
CAPO II – CAPACITÀ TECNICA ED ECONOMICA
Art. 6.
Dimostrazione della capacità tecnica ed economica del richiedente
1. I permessi di prospezione, i permessi di ricerca, le concessioni di coltivazione e i titoli concessori unici sono conferiti ai soggetti richiedenti di cui all’art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, (persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone), che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione Europea, e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi. I richiedenti devono possedere nella Unione Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle.
2. Per quanto riguarda i requisiti di ordine generale, il richiedente fornisce:
a. se il richiedente ha sede in Italia, il certificato camerale, in corso di validità, provvisto della dicitura antimafia e dell’inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato. Il certificato camerale deve includere le seguenti informazioni relative al soggetto richiedente: denominazione, ragione sociale, sede legale, capitale sociale, partita IVA e/o codice fiscale, sito internet, denominazione dell’eventuale gruppo di appartenenza, denominazione della eventuale società controllante, nome e contatti del rappresentante legale e del soggetto incaricato dei rapporti con le autorità. Qualora dette informazioni non fossero incluse nel certificato camerale, il soggetto richiedente dovrà fornirle mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui agli articoli 38, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Nel caso di associazione di imprese (RTI o Consorzio), il certificato camerale è prodotto da ciascun componente l’associazione;
b. se appartenente ad uno Stato membro dell’Unione o ad altro Stato, un certificato equipollente a quello indicato al punto a, completo delle suddette informazioni. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, in Stati in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dal soggetto interessato innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese in cui ha sede giuridica l’Ente o la Società richiedente;
c. copia autentica dello Statuto e dell’Atto costitutivo, in lingua italiana; la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo originale; dall’oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
3. Ai fini della valutazione della capacità economica, il soggetto richiedente presenta:
a. copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni del soggetto richiedente (ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni), con le relazioni dell’organo amministrativo e del collegio dei revisori o dei sindaci sulla gestione della società;
b. copia dell’ultimo bilancio consolidato pubblicato o, se non disponibile, di un bilancio pro-forma certificato da un amministratore con nota integrativa, se applicabile;
c. copia dell’ultimo bilancio pubblicato o, se non disponibile, di un bilancio pro-forma certificato da un amministratore con nota integrativa relativo alla società controllante e/o collegata che fornisce le garanzie e/o i finanziamenti, se applicabile.
d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente:
1. il fatturato (volume d’affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni;
2. il patrimonio netto del soggetto richiedente. Il patrimonio netto deve essere maggiore di zero. Se il patrimonio netto è minore di zero, è fornita evidenza della delibera assembleare che stabilisce la tempestiva ricostituzione del patrimonio ai sensi degli art. 2446 e 2447 c.c.;
3. il rapporto tra circolante e debito a breve. Se tale rapporto è minore di uno, il soggetto richiedente deve dimostrare che il fabbisogno è coperto da adeguati accordi di finanziamento a breve termine con una società controllante e/o collegata o con banche di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;
4. il rapporto tra debito netto e patrimonio netto. Se tale rapporto è maggiore del settantacinque per cento, il soggetto richiedente deve dimostrare di poter far fronte al debito tramite un piano di ammortamento con i flussi di cassa o tramite un accordo di finanziamento senza scadenza con la società controllante e/o collegata;
5. informazioni relative alla persona fisica o giuridica che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria del soggetto richiedente, o di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria del soggetto richiedente, ovvero, che può esercitare un’influenza dominante sul soggetto richiedente in virtù di particolari vincoli contrattuali con esso.
4. Le persone fisiche prestano, al momento della presentazione dell’istanza, una cauzione iniziale di importo pari a 120.000,00 euro, costituita mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da un’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (legge 10 giugno 1982, n. 348). Non sono accettate garanzie rilasciate da società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La fideiussione o la polizza è, a pena di esclusione, corredata di idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi degli articoli 38 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia firmata e datata di idoneo documento di identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il titolo dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari, con assolvimento dell’imposta di bollo. Le persone fisiche presentano inoltre garanzie economiche commisurate al programma dei lavori presentato.
5. Non sono attribuiti i titoli minerari a società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 120.000,00 euro e alle persone fisiche che non hanno prestato la cauzione di cui al comma 4.
6. Il rilascio del titolo concessorio unico è subordinato alla presentazioni di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste all’atto della presentazione della relativa istanza, secondo gli importi e le modalità stabilite dall’Allegato 2.
7. Per le attività svolte nei permessi di prospezione, di ricerca e concessioni di coltivazione le società devono presentare idonee fideiussioni bancarie ed assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale all’atto della richiesta di autorizzazione, secondo gli importi e le modalità stabilite dall’Allegato 2.
8. Il comma 7 non si applica alle società aventi patrimonio netto superiore a 10 milioni di euro o, con riferimento ai gruppi societari, alle società che forniscono garanzie mediante impegni formali assunti da società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante avente patrimonio netto superiore a 10 milioni di euro; la società garante, oltre alla lettera di impegno formale, presenta anche la documentazione di cui ai commi 2 e 3.
9. I commi 6 e 7 non si applicano se le garanzie di cui agli stessi commi sono già richieste per legge a favore di altre amministrazioni.
10. L’importo delle fideiussioni di cui al comma 6 e 7 può essere rideterminato dalla Sezione UNMIG competente in caso di variazione del programma lavori e può essere ridotto ai sensi del successivo comma 12 del presente articolo. Le garanzie sono prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, iscritte negli elenchi degli organi di controllo (Banca d’Italia, Consob e Isvap). Per la presentazione delle garanzie di cui al comma 6 sono utilizzati lo schema di atto di fideiussione bancaria e/o di polizza fideiussoria (Allegato 3) e lo schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’emittente della fideiussione bancaria e/o polizza fideiussoria (Allegato 4).
11. Nel caso di istanze di trasferimento di titoli minerari, il titolare subentrante deve presentare le fideiussioni assicurative o bancarie per gli impianti esistenti e per le opere autorizzate che coprano i costi delle opere di recupero ambientale secondo le modalità di cui al comma 6, 7, e 8 e dimostrare l’esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi secondo le modalità indicate all’Allegato 1 al presente decreto.
12. Le fideiussioni o polizze fideiussorie bancarie o assicurative prevedono la dichiarazione di esplicito rinnovo ogni 2 anni e cessano con il completamento delle attività di recupero ambientale per le quali sono state prestate. Il Ministero provvede a rilasciare il nulla osta al loro svincolo una volta acquisito il parere favorevole della Sezione UNMIG competente. Gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 6 e 7 possono essere ridotti, all’atto del rinnovo, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori di recupero ambientale, come comunicato dal permissionario o dal titolare al Ministero e alla Sezione UNMIG. La comunicazione viene effettuata almeno due mesi prima della scadenza biennale mediante l’invio di appositi rapporti nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
13. Ai fini della valutazione delle capacità tecniche, i soggetti di cui al comma 1 producono la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui agli articoli 38, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e in lingua italiana (la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo in lingua straniera):
a. relazione con descrizione delle principali attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi svolte in Italia o all’estero; nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla società controllante o al gruppo societario di appartenenza;
b. attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attività descritte nella relazione di cui al punto precedente. Tale attestazione deve comprendere l’organigramma aziendale, nonché i curricula dei responsabili dei diversi settori, con particolare riferimento alle relative competenze o specializzazioni nell’ambito della geologia, dei giacimenti, dell’ambiente e sicurezza e della gestione operativa. E’ necessario da parte dell’impresa comprovare l’inserimento effettivo e stabile all’interno del proprio organico o di quello del gruppo di appartenenza dei responsabili dei settori sopraindicati;
c. attestazione relativa al numero dei dipendenti, ai consulenti e ai contrattisti del soggetto richiedente;
d. attestazione concernente la gerarchia del processo decisionale, le regole di governo societario, incluse le informazioni relative ai componenti del consiglio di amministrazione o dell’organo equivalente e del personale responsabile delle attività.
14. I soggetti di cui al comma 1 devono inoltre presentare una relazione che illustri le competenze tecniche acquisite nel campo della prospezione, della ricerca e/o della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in qualità di rappresentante unico o contitolare con riferimento ai progetti realizzati, alle competenze acquisite e agli eventuali contributi all’industria petrolifera in termini di innovazione e ricerca. La descrizione delle competenze tecniche include, in relazione alla complessità dei progetti di ricerca e coltivazione proposti, alcuni o tutti i temi seguenti:
a. geologia e geofisica: interpretazione, acquisizione e riprocessamento dei dati sismici, modellazione geologica/geofisica, studi stratigrafici e strutturali;
b. giacimento: modelli di software per simulazione dei giacimenti, gestione di campi in produzione, massimizzazione del fattore di recupero sui campi di produzione ed analisi del rischio;
c. tecnologia: perforazione, completamento, sviluppo e produzione dei pozzi, gestione dei progetti, infrastrutture e trasporto;
d. salute, sicurezza, ambiente e innovazione;
e. formazione: programmi di formazione e aggiornamento del personale tecnico interno.
Il soggetto richiedente deve inoltre specificare se il possesso delle competenze tecniche di cui alla suddetta relazione viene garantito tramite il proprio organico ovvero mediante il ricorso a fornitori esterni. In tale ultimo caso il soggetto richiedente deve indicare le procedure di qualifica e di selezione dei fornitori, il sistema di controllo sull’operato dei fornitori e l’esperienza nella supervisione dei lavori ad essi affidati.
15. Oltre alla documentazione indicata ai commi precedenti, i soggetti richiedenti possono presentare qualsiasi altro documento che ritengano idoneo a dimostrare l’adeguatezza delle capacità tecniche.
16. Per quanto riguarda gli aspetti relativi alla salute, alla sicurezza, all’ambiente e alla gestione dei rischi, i soggetti di cui al comma 1 producono la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui agli articoli 38, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e in lingua italiana (la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana conforme al testo in lingua straniera):
a. politiche ambientali dell’ente (sistema di gestione ed esperienza in materia ambientale con specifico riferimento alla gestione delle responsabilità ambientali e alle politiche dell’ente in materia di sicurezza);
b. eventuali certificazioni in materia salute, sicurezza e ambiente e gestione dei rischi;
c. modalità delle attività di supervisione sui contrattisti in materia di salute e sicurezza e ambiente.
17. Le documentazioni tecniche ed economiche, di cui ai commi precedenti, sono aggiornate in caso di variazioni significative dei dati forniti e comunque almeno ogni due anni. Deve altresì essere aggiornata la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 2, nonché il certificato camerale o dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per i soggetti aventi sede legale in Italia, ovvero un certificato equipollente o altra dichiarazione nelle modalità già indicate al comma 2 per i soggetti aventi sede legale in altri Stati.
18. Nel caso di contitolarità da parte di più società e/o persone fisiche, la documentazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è presentata da ciascun contitolare mentre le garanzie finanziarie di cui ai commi 6, 7, 10 e 11 sono presentate secondo le modalità di cui agli Allegati 1 e 2. Le società e, dove applicabile, le persone fisiche titolari di permessi di prospezione, di ricerca e concessioni di coltivazione o titoli concessori unici sono tenute a comunicare al Ministero ogni variazione relativa a sede, residenza o domicilio, denominazione o ragione sociale, nonché alla nomina dei propri rappresentanti legali.
Art. 7
Pre-qualifica
1. L’istanza di pre-qualifica può essere presentata dai soggetti che intendono svolgere attività di prospezione, ricerca o coltivazione in Italia in qualità di contitolare ovvero di rappresentante unico.
2. L’istanza di pre-qualifica è presentata al Ministero corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di ordine generale, della capacità tecnica, economica ed organizzativa di cui al precedente art. 6.
3. Nell’istanza di pre-qualifica il proponente indica il tipo di attività, tra quelle di prospezione, di ricerca o di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, relativamente al quale intende pre-qualificarsi. Il proponente altresì specifica se l’attività indicata nella istanza di pre-qualifica si riferisce alla terraferma, al mare e/o alle acque profonde. Ciascuna istanza di pre-qualifica ha ad oggetto una sola delle suddette attività.
4. L’accoglimento della istanza di pre-qualifica da parte del Ministero non attribuisce al proponente il diritto di ottenere alcun titolo minerario (permesso di prospezione, permesso di ricerca, concessione di coltivazione o titolo concessorio unico), il cui rilascio è comunque subordinato all’esito positivo dei procedimenti di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto.
5. Nel caso di istanza di pre-qualifica in qualità di contitolare, il proponente deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’ art. 6.
6. Nel caso di istanza di pre-qualifica in qualità di rappresentante unico, il proponente deve dimostrare il possesso dei requisiti di cui all’ art. 6. Con particolare riferimento a quanto previsto al precedente art. 6, comma 14, il proponente deve indicare altresì le tecnologie e i metodi organizzativi utilizzati nell’ambito di precedenti attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione di idrocarburi svolte in qualità di rappresentante unico, anche con riguardo alla gestione ambientale, della sicurezza e del rischio, l’efficienza energetica, i tempi di completamento delle attività, i metodi di ottimizzazione del recupero delle riserve (se applicabile), la gestione dei rapporti col territorio.
7. Il procedimento di pre-qualifica ha la durata di 90 giorni decorrenti dalla data di presentazione della relativa istanza. Entro 30 giorni dal ricevimento della istanza di pre-qualifica il Ministero verifica la completezza della relativa documentazione. Qualora l’istanza risulti incompleta, il Ministero richiede al proponente la documentazione integrativa da presentare entro un termine non superiore a 30 giorni; i termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora il proponente non presenti la documentazione integrativa entro il termine stabilito, la istanza si intende rigettata.
8. La pre-qualifica ha validità di 2 anni decorrenti dalla data della notifica del riconoscimento da parte del Ministero dell’idoneità del richiedente allo svolgimento delle attività specificate nel provvedimento di pre-qualifica. I soggetti pre-qualificati sono tenuti a comunicare al Ministero ogni variazione significativa relativa ai requisiti di cui agli art. 6 e art. 7 del presente decreto.
9. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 8, il conferimento di un titolo minerario attribuisce a ciascun titolare la pre-qualifica di cui al presente articolo limitatamente al tipo di attività di cui al decreto di conferimento e al ruolo assunto dal titolare nell’ambito del titolo medesimo. Con riferimento ai titoli minerari conferiti prima dell’entrata in vigore del presente decreto, il Ministero può verificare il possesso da parte di ciascun titolare dei requisiti di cui all’Art. 6. Qualora tale verifica dia esito negativo, i titolari sono tenuti a conformarsi ai requisiti di cui all’ art. 6 nel termine di 2 anni dalla data della relativa comunicazione da parte del Ministero, pena la decadenza dalla qualifica.
10. Nel caso di istanza di pre-qualifica in qualità di rappresentante unico, il Ministero può verificare l’effettivo possesso dei requisiti di cui all’ art. 6 anche tramite visite agli impianti del soggetto richiedente, anche all’estero. Le spese relative alle verifiche di cui al presente comma sono a carico del richiedente.
CAPO III – PROCEDURE DI CONFERIMENTO
Art. 8.
Permesso di prospezione
1. Fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, il permesso di prospezione non esclusivo è accordato con decreto del Ministero, ai sensi dell’art. 8, comma 1, D.P.R. 18 aprile 1994, n. 484, d’intesa, per i titoli in terraferma, con la Regione interessata, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera n), della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. L’istanza, presentata con le modalità indicate all’ art. 4, è pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione. Il proponente presenta richiesta di valutazione di impatto ambientale all’amministrazione competente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 90 giorni dalla presentazione dell’istanza al Ministero, dandone tempestiva comunicazione al Ministero stesso. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, l’istanza di permesso di prospezione è rigettata. Il Ministero ne dà comunicazione all’escluso e all’autorità competente per la valutazione di impatto ambientale.
3. Nell’ambito del procedimento unico per il rilascio del permesso di prospezione svolto con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue modifiche e integrazioni, vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l’esito della procedura di verifica ambientale e, per i titoli in terraferma, l’intesa con la Regione interessata.
4. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272, allegato A, punto 2, il procedimento per il conferimento del permesso di prospezione ha la durata complessiva massima di 180 giorni.
5. Il decreto di conferimento del permesso di prospezione è notificato al titolare secondo le modalità indicate nel comma 6, alle Regioni, alla Sezione UNMIG competente e, in caso di titoli in terraferma, ai Comuni interessati. Il decreto è inoltre pubblicato nel BUIG nonché sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione.
6. Il decreto di conferimento del permesso di prospezione è consegnato al permissionario, attraverso l’ufficio del demanio competente, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all’art. 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. Il permissionario dà immediata comunicazione dell’avvenuto pagamento al Ministero. Il decreto è pubblicato, ove ricorrano i presupposti dell’art. 14 ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella Gazzetta Ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
7. La titolarità del permesso di prospezione non esclusivo non costituisce titolo preferenziale per l’eventuale rilascio di permesso di ricerca sulla stessa area.
Art. 9.
Permesso di ricerca
1. Il permesso di ricerca è conferito con decreto del Ministero, ai sensi del combinato disposto dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 484/1994, dell’art. 6, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, d’intesa, per i titoli in terraferma, con la Regioni interessata, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004, n. 239. Il permesso di ricerca è rilasciato a seguito di un procedimento unico, disciplinato dall’art. 1 commi 77 e 79 della legge 23 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche.
2. Il permesso di ricerca di cui al comma 1 – riferito al programma dei lavori complessivamente proposti – consente lo svolgimento di attività di prospezione consistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, e ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi.
3. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessarie, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione, nell’ambito del permesso di ricerca di cui al comma 1, viene rilasciata secondo le modalità indicate all’art. 21.
4. L’istanza di permesso di ricerca, presentata secondo le modalità indicate all’art. 4, è pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione; per un periodo di tre mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono accettate domande in concorrenza in accordo ai disposti di cui all’art. 4 del D.lgs. 625/96. Successivamente, decorso tale termine, viene acquisito il parere della Sezione UNMIG competente per territorio e della CIRM, integrata da un rappresentante della Regione interessata per i titoli in terraferma. La selezione tra domande concorrenti è effettuata in base ai criteri di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 entro 90 giorni dalla fine del periodo in cui sono accettate domande in concorrenza. Il procedimento unico, che inizia con la comunicazione dell’esito motivato della risoluzione della concorrenza, è così articolato:
a. Il Ministero comunica ad ognuno degli istanti l’esito motivato della risoluzione della concorrenza indicando l’istanza prescelta per il seguito istruttorio. Entro 90 giorni da tale comunicazione o, nel caso non siano presentate istanze in concorrenza, entro 90 giorni dalla data di chiusura del periodo di concorrenza, la società richiedente presenta all’autorità competente la richiesta di valutazione di impatto ambientale. Dell’avvenuta presentazione della richiesta di valutazione di impatto ambientale è data tempestiva comunicazione al Ministero da parte della società richiedente.
b. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, l’istanza di permesso di ricerca è rigettata. Il Ministero ne dà comunicazione all’escluso e all’autorità competente per la valutazione di impatto ambientale.
c. Nell’ambito del procedimento unico al quale, ai sensi dell’art. 1, comma 77 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificata dall’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, partecipano le amministrazioni statali e Regionali interessate, vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni, l’esito della procedura di valutazione ambientale e, per la terraferma, l’intesa della Regione.
d. Le amministrazioni comunque interessate al procedimento di cui alla lettera c) sono:
1. per la terraferma: la Regione interessata;
2. per il mare: il Ministero dell’ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
5. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al titolare, secondo le modalità indicate al comma 6, alla Sezione UNMIG competente, alle amministrazioni partecipanti al procedimento unico e, in caso di titoli in terraferma, ai comuni interessati ed è pubblicata nel BUIG nonché sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per la selezione.
6. Il decreto è consegnato al titolare attraverso l’Ufficio del demanio competente previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all’art. 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell’avvenuto pagamento il titolare dà immediata comunicazione al Ministero. Il decreto è pubblicato, ove ricorrano i presupposti dell’art. 14 ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cura e spese del titolare nella Gazzetta Ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale a spese del titolare.
7. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento del permesso di ricerca ha la durata complessiva massima di 180 giorni.
8. Sul sito internet ministeriale sono riportati i procedimenti autorizzativi di conferimento in corso con evidenziati i dati generali, il responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento dello stesso.
9. Fatto salvo quanto disposto dall’ art. 7, l’adeguatezza delle strutture tecniche ed amministrative del richiedente di cui all’art. 5, comma 1, legge 9 gennaio 1991 n. 9 è valutata dal Ministero all’atto della richiesta di permesso o del trasferimento di titolarità. Nei casi di contitolarità, le disposizioni di cui all’art. 5, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 9, relative alle strutture tecniche e amministrative, si applicano nei confronti di tutti i contitolari.
Art. 10.
Concessione di coltivazione
1. La concessione di coltivazione è conferita con decreto del Ministero ai sensi del combinato disposto dell’art. 15, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 484 e dell’art. 13, comma 1, del D.lgs. 25 novembre 1996 n. 625, d’intesa, per i titoli in terraferma, con la Regione interessata, ai sensi dell’art. 1, comma 7, lettera n) della legge 23 agosto 2004 n. 239. La concessione di coltivazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, disciplinato dall’art. 1, commi 82 ter – 82 quinquies della legge 23 agosto 2004 n. 239.
2. La concessione è accordata al titolare del permesso che abbia rinvenuto idrocarburi liquidi o gassosi, come indicato all’ art. 23, in accordo a quanto previsto dall’art. 9, comma 1, della legge 9 gennaio 1991 n. 9 e all’art. 12, comma 1, del D.P.R. 18 aprile 1994 n. 484.
3. Il procedimento unico per il rilascio della concessione di coltivazione, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241/90 e sue modifiche e integrazioni, è così articolato:
a. l’istanza, presentata con le modalità indicate all’ art. 4, è pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza medesima. Copia dell’istanza è presentata alla Sezione UNMIG competente ai fini dell’espressione del parere di competenza. Viene acquisito il parere della CIRM, integrata, nel caso di istanza in terraferma, da un rappresentante della Regione interessata;
b. il proponente presenta richiesta di valutazione di impatto ambientale all’amministrazione competente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro 90 giorni dalla richiesta del Ministero. Dell’avvenuta presentazione della richiesta di valutazione di impatto ambientale è data tempestiva comunicazione al Ministero da parte della società richiedente. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, il Ministero rigetta l’istanza di concessione, con conseguente messa in disponibilità del giacimento ai fini del conferimento della concessione di coltivazione ad un diverso titolare da individuarsi mediante procedura di cui all’ art. 16;
c. nell’ambito del procedimento unico sono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l’esito della procedura di valutazione ambientale e, per la terraferma, l’intesa con la Regione interessata;
d. le amministrazioni comunque interessate al procedimento di cui alla lettera c) sono:
1. per la terraferma: Regione, Ente di area vasta, Comuni e Soprintendenze competenti per territorio;
2. per il mare: il Ministero dell’ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero della difesa ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
4. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al titolare secondo le modalità indicate al comma 6, alle altre amministrazioni partecipanti al procedimento unico, alla Sezione UNMIG competente e, in caso di titoli in terraferma, ai Comuni interessati.
5. Il decreto è pubblicato nel BUIG nonché sul sito internet del Ministero, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione.
6. Il decreto è consegnato al titolare attraverso l’Ufficio del demanio competente previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all’art. 18, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell’avvenuto pagamento il titolare dà immediata comunicazione alla Sezione UNMIG competente e al Ministero. Il decreto è pubblicato, ove ricorrano i presupposti dell’art. 14 ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cura e spese del titolare, nella Gazzetta Ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
7. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, n. 272, allegato A, punto 2, il procedimento unico per il conferimento della concessione di coltivazione ha la durata complessiva massima di 180 giorni.
8. Sul sito internet ministeriale sono riportati i procedimenti autorizzativi di conferimento in corso con evidenziati i dati generali, il responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento dello stesso.
Art. 11.
Titolo concessorio unico
1. L’istanza di titolo concessorio unico, presentata secondo le modalità indicate all’ art. 4, è pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione; per un periodo di tre mesi dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono accettate domande in concorrenza in accordo ai disposti di cui all’art. 4 del D.lgs. 625/96. Successivamente, decorso tale termine, viene acquisito il parere della Sezione UNMIG competente per territorio e della CIRM, integrata da un rappresentante della Regione interessata per i titoli in terraferma. La selezione tra domande concorrenti è effettuata in base ai criteri di cui all’art. 5, comma 1, del D.lgs. 625/96 entro 90 giorni dalla fine del periodo in cui sono accettate domande in concorrenza.
2. Il titolo concessorio unico è accordato dal Ministero:
a. a seguito di un procedimento unico che inizia con la comunicazione dell’esito motivato della risoluzione della concorrenza e svolto nel termine di 180 giorni tramite apposita conferenza di servizi, nel cui ambito è svolta anche la valutazione ambientale preliminare del programma complessivo dei lavori espressa, entro sessanta giorni, con parere della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS del Ministero dell’ambiente;
b. il Ministero comunica ad ognuno degli istanti l’esito motivato della risoluzione della concorrenza indicando l’istanza prescelta per il seguito istruttorio. Entro 90 giorni da tale comunicazione o, nel caso non siano presentate istanze in concorrenza, entro 90 giorni dalla data di chiusura del periodo di concorrenza, la società richiedente presenta all’autorità competente la richiesta di valutazione ambientale preliminare. Dell’avvenuta presentazione della richiesta di valutazione ambientale preliminare è data tempestiva comunicazione al Ministero da parte della società richiedente;
c. nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, l’istanza di permesso di ricerca è rigettata. Il Ministero ne dà comunicazione all’escluso e all’autorità competente per la valutazione ambientale preliminare;
d. nell’ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l’esito della procedura di valutazione ambientale preliminare e, per la terraferma, l’intesa della Regione.
Le amministrazioni comunque interessate al procedimento di cui alla lettera a) sono:
1. per la terraferma: la Regione, Ente di area vasta, Comuni e Soprintendenze interessate;
2. per il mare: il Ministero dell’ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e. con decreto del Ministero, previa intesa con la Regione o la provincia autonoma di Trento o di Bolzano territorialmente interessata, per le attività da svolgere in terraferma, sentite la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie e la Sezioni UNMIG competente per territorio;
f. a soggetti che dispongano di capacità tecnica, economica ed organizzativa ed offrono garanzie adeguate all’esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, secondo quanto indicato agli articoli 5 e 6;
g. previa presentazione di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste per le opere specifiche da autorizzare, secondo le modalità di cui all’ art. 6, comma 6.
3. Il riconoscimento del rinvenimento di idrocarburi e l’attestazione del passaggio alla fase di coltivazione si svolgono con le seguenti modalità:
a. il titolare comunica al Ministero e alla Sezione UNMIG competente il rinvenimento di idrocarburi liquidi o gassosi entro 60 giorni dalla fine dei test di produzione; fornisce la documentazione atta a dimostrare la capacità produttiva dei pozzi e gli altri elementi di valutazione geo-mineraria disponibili che giustificano tecnicamente ed economicamente lo sviluppo del giacimento scoperto, come previsto dal l’art. 9, comma 1, della legge n. 9/1991 e chiede il riconoscimento del rinvenimento;
b. la documentazione di cui alla lettera a è la seguente:
1. scheda e mappa dell’area chiesta in concessione;
2. relazione geologica;
3. profili e interpretazione delle linee sismiche acquistate o rilevate nell’area chiesta in concessione, in formato SEG-Y (pre-stack e post-stack);
4. profilo 1:1000 e rapporto finale dei pozzi perforati;
5. Logs registrati e loro interpretazione;
6. relazione finale e interpretazione delle prove di produzione;
7. studio di giacimento, GOIP e stima delle riserve;
8. programma di sviluppo e tempi di realizzazione;
9. analisi economica del progetto di sviluppo;
c. il Ministero, acquisiti i pareri della Sezione UNMIG competente e della CIRM, riconosce il rinvenimento di idrocarburi sulla base della documentazione presentata di cui alla lettera b) e attesta il passaggio alla fase di coltivazione mediante decreto direttoriale, entro 90 giorni dalla comunicazione di cui alla lettera a);
d. qualora dalla documentazione presentata risultino opere non previste dal programma dei lavori di cui all’ art. 4, comma 4, lettera c), il Ministero riconosce il rinvenimento di idrocarburi, avvia il procedimento unico per l’approvazione della modifica del programma lavori secondo le procedure del comma 1 lettera b), al termine del quale attesta il passaggio alla fase di coltivazione.
4. Le autorizzazioni necessarie alla realizzazione delle opere previste nella fase di coltivazione sono rilasciate con provvedimento della Sezione UNMIG competente, d’intesa, nel caso di opere in terraferma, con la Regione interessata, a seguito di un procedimento unico svolto tramite conferenza dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al quale partecipano le amministrazioni interessate, così articolato:
a. il titolare presenta istanza di autorizzazione alla Sezione UNMIG competente corredata del progetto e copia della richiesta di valutazione di impatto ambientale e dei relativi allegati;
b. contestualmente alla presentazione dell’istanza di autorizzazione, il titolare presenta richiesta di valutazione di impatto ambientale all’amministrazione competente, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, corredata di copia dell’istanza di autorizzazione alla realizzazione dell’opera e del relativo progetto;
c. acquisito l’esito della procedura di valutazione ambientale, la Sezione UNMIG indice la conferenza dei servizi;
d. le amministrazioni comunque interessate al procedimento unico sono:
1. per la terraferma: Regione, Ente di area vasta, i Comuni e le Soprintendenze interessati;
2. per il mare: il Ministero dell’ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero della difesa ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
e. la Sezione UNMIG competente verifica l’esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività oggetto di autorizzazione, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi in linea con quanto indicato all’Allegato 1 al presente decreto;
f. la Sezione UNMIG competente verifica l’esistenza di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste;
g. l’intesa della Regione interessata rilasciata nell’ambito dei procedimenti di cui al presente comma vale anche quale intesa ex comma 2 dell’art. 3 dell’Accordo procedimentale fra il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato e i Presidenti delle Regioni del 24 aprile 2001 (G.U. 113 del 17/05/2001).
5. Il procedimento di cui al comma 3 non si applica alle autorizzazioni delle opere già approvate in sede di procedimento unico di cui al comma 2 lettera d).
6. Il procedimento unico di cui al comma 4 non si applica alle attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione degli idrocarburi di cui al comma 82-sexies, art.1 della legge 23 agosto 2004, n. 239.
7. Il decreto di cui al comma 1 è notificato al titolare secondo le modalità indicate al comma 9, alle Regioni, alla Sezione UNMIG competente e, in caso di titoli in terraferma, ai Comuni interessati e alle altre amministrazioni partecipanti al procedimento unico.
8. Il decreto è pubblicato nel BUIG nonché sul sito internet del Ministero, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per la selezione.
9. Il decreto è consegnato al titolare attraverso l’Ufficio del demanio competente previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito all’art. 18, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti. Dell’avvenuto pagamento il titolare dà immediata comunicazione alla Sezione UNMIG competente. Il decreto è pubblicato, ove ricorrano i presupposti dell’art. 14-ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cura e spese del titolare, nella Gazzetta Ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
10. Sul sito internet ministeriale sono riportati i procedimenti autorizzativi di conferimento in corso con evidenziati i dati generali, il responsabile del procedimento e lo stato di avanzamento dello stesso.
11. Le istanze per il conferimento dei titoli concessori unici possono essere presentate a partire dall’entrata in vigore del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico recante il piano delle aree di cui al comma 1-bis dell’art. 38 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
Art. 12.
Monitoraggi
1. Gli “Indirizzi e linee guida per il monitoraggio della sismicità, delle deformazioni del suolo e delle pressioni di poro nell’ambito delle attività antropiche”, predisposte dal Gruppo di lavoro istituito con delibera 27 febbraio 2014 del Presidente della CIRM e pubblicato sul sito internet del Ministero, sono considerati specifiche tecniche avanzate ai sensi dell’art. 13, comma 2 del decreto ministeriale 25 Marzo 2015.
Art. 13.
Giacimenti marginali
1. Per i giacimenti marginali di cui all’art. 8 del D.L. 25 luglio 2008, n. 112, come convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si applica quanto disposto dal decreto ministeriale 30 giugno 2009.
CAPO IV – DISPOSIZIONI ULTERIORI
Art. 14.
Limiti di estensione delle aree per i permessi di ricerca, le concessioni e titoli concessori unici
1. Possono essere accordati ad uno stesso soggetto, direttamente o mediante il conferimento a soggetti controllanti, controllati o facenti parte dello stesso gruppo societario, più permessi di ricerca o titoli concessori unici in fase di ricerca, purché l’area complessiva non risulti superiore a 10.000 km2.
2. L’area del permesso o del titolo concessorio unico in fase di ricerca deve avere i requisiti di cui all’art. 19 della legge 21 luglio 1967 n. 613 e all’art. 6, commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991 n. 9. Per area compatta di cui all’art. 19 della l. n. 613/1967 si intende l’area per la quale il quadrato della distanza misurata fra i vertici estremi sia inferiore al quadruplo dell’area stessa.
3. Nel caso ricorrano gli estremi di cui all’art. 6, comma 3, della legge n. 9/1991, l’istanza di permesso di ricerca o titolo concessorio unico è respinta con provvedimento del Ministero, sentita la CIRM.
4. Nel caso sussistano altri interessi prevalenti, il Ministero può conferire il permesso di ricerca o titolo concessorio unico su un’area ridotta rispetto a quella richiesta, previa consultazione dei richiedenti, che, ove occorra, adeguano il programma o rinunciano al titolo.
5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996, l’estensione della concessione o della superficie asservita all’attività di coltivazione del titolo concessorio unico non può superare i 150 km2.
Art. 15.
Estensione e trasferimenti della titolarità delle istanze di permesso di ricerca e di titolo concessorio unico
1. Il Ministero può autorizzare, nei termini di presentazione di istanze in concorrenza di cui all’art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, l’estensione ad altri soggetti della titolarità di domande di un permesso di ricerca o di un titolo concessorio unico, previa verifica dei requisiti di ordine generale, dell’adeguatezza della capacità tecnica, economica ed organizzativa di cui all’Art. 6. Il Ministero si esprime entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, fatta salva la possibilità di sospendere tale termine nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi.
2. Il Ministero può autorizzare l’estensione della titolarità di domande di permesso di ricerca o di titoli concessori unici o di trasferimento delle stesse ad altri soggetti successivamente alla scadenza dei termini di presentazione di istanze in concorrenza di cui all’art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, previa verifica dei requisiti di ordine generale, dell’adeguatezza della capacità tecnica, economica ed organizzativa di cui all’ art. 6, nel caso l’estensione della titolarità consenta, previo accordo tra i suddetti operatori, la soluzione di situazioni concorrenziali.
3. L’istanza di variazione dei programmi originari di ricerca da parte di richiedenti di permessi di ricerca o di titoli concessori unici in concorrenza per la stessa area può comunque essere ammessa entro i termini di cui all’art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
4. I richiedenti un permesso di ricerca o di un titolo concessorio unico dichiarano esplicitamente nell’istanza, a pena di inammissibilità della stessa, di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 6, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
5. Le disposizioni di cui all’art. 6, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, si riferiscono anche alle aree di permessi rilasciate obbligatoriamente in fase di proroga. Non si applicano nel caso in cui sia stata presentata istanza di concessione, o comunicazione di rinvenimento di idrocarburi nel titolo concessorio unico, o nel caso in cui sia stato perforato un pozzo esplorativo nel secondo periodo di proroga.
Art. 16.
Modalità di nuova attribuzione delle concessioni di coltivazione o di stoccaggio o di titolo concessorio unico in fase di coltivazione
1. Ai sensi del comma 7, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, i giacimenti la cui concessione di coltivazione o fase di coltivazione nel titolo concessorio unico è cessata per scadenza, rinuncia, revoca o decadenza del titolare ai sensi dell’art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 25 Marzo 2015, in caso di economicità della coltivazione, possono essere nuovamente attribuiti, su istanza degli interessati, in concessione di coltivazione, o in titolo concessorio unico in fase di coltivazione, o, ove ricorrano le condizioni, in concessioni di stoccaggio; in tal caso si applicano le procedure di pubblicizzazione e concorrenza di cui all’ art. 9, comma 4, in quanto applicabili.
TITOLO III – ESERCIZIO DEI TITOLI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 17.
Contitolarità
1. Nel caso di contitolarità del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico, i contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi per gli obblighi attinenti all’esercizio dell’attività ricadente nell’ambito del titolo. Essi debbono nominare un rappresentante unico per tutti i rapporti con l’amministrazione e con i terzi.
2. Il rappresentante unico è il soggetto responsabile dell’assolvimento degli obblighi previsti per il titolare dal disciplinare e dal decreto di conferimento del titolo.
Art. 18.
Trasferimenti della titolarità di permesso di ricerca, di titolo concessorio unico e di concessione di coltivazione
1. Il trasferimento a terzi dei permessi di ricerca, dei titoli concessori unici e delle concessioni di coltivazione è soggetto all’autorizzazione del Ministero, previa valutazione dei requisiti di ordine generale, dell’adeguatezza della capacità tecnica, economica ed organizzativa del soggetto interessato al trasferimento di cui all’ art. 6.
2. Il trasferimento delle quote dei permessi di ricerca, delle concessioni e dei titoli concessori unici di uno o più contitolari è autorizzato, sentiti gli altri contitolari, con provvedimento del Ministero.
3. L’istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 è presentata al Ministero, e per conoscenza alla Sezione UNMIG competente, che si esprime entro il termine di novanta giorni dal ricevimento, fatta salva la possibilità di sospendere tale termine nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi.
4. Il decreto di trasferimento di cui ai commi 1 e 2 è pubblicato nel BUIG nonché nel sito internet del Ministero
5. Il trasferimento è valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell’atto di cessione.
CAPO II – ATTIVITA’ DI PROSPEZIONE
Art. 19.
Attività di prospezione – inizio attività e obblighi
1. Il titolare del permesso di prospezione, prima di dare inizio alle indagini geologiche e geofisiche, presenta il programma alla Sezione UNMIG competente, specificando quali rilievi intende svolgere, con quali mezzi, su quale parte dell’area del permesso ed in quale periodo di tempo, anche nel caso di attività condotte in virtù dell’art. 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Il titolare allega documentazione relativa alle garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi, secondo quanto indicato all’Allegato 1 al presente decreto.
3. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, e 24 maggio 1979, n. 886, l’inizio delle operazioni di cui al comma 1 è autorizzato dalla Sezione UNMIG competente, nel rispetto delle eventuali prescrizioni formulate dalle altre amministrazioni interessate e contenute nel decreto di conferimento.
4. Nel caso in cui operatori diversi, titolari di permessi di prospezione su aree parzialmente o totalmente coincidenti, intendano effettuare, sulla stessa zona, rilevamenti di cui la Sezione UNMIG competente non abbia riconosciuto la compatibilità dell’esecuzione contemporanea, è data la precedenza al titolare del permesso di prospezione accordato in data anteriore.
5. Qualora nell’ambito del permesso di prospezione sia rilasciato un permesso di ricerca o titolo concessorio unico a terzi, il Ministero ne dà comunicazione ai titolari del permesso di prospezione e del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico ai fini dell’eventuale prosecuzione delle operazioni di prospezione entro l’ambito del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico, nei limiti di cui all’art. 14 della legge 21 luglio 1967, n. 613.
6. In caso di accordo fra le parti per il seguito delle prospezioni oltre i limiti di cui all’art. 14 della legge 21 luglio 1967, n. 613, le stesse parti ne danno comunicazione alla Sezione UNMIG competente.
7. Il titolare del permesso di prospezione trasmette trimestralmente al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente un rapporto sull’andamento delle operazioni. Al termine dei lavori o alla scadenza del permesso di prospezione, il titolare presenta al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente una relazione conclusiva, corredata da tutte le sezioni sismiche, in formato SEG-Y (pre-stack e post-stack), che indichi le operazioni effettuate, i mezzi e le squadre impiegate ed i risultati ottenuti. La trasmissione dei documenti e dei dati può avvenire, oltre che in forma cartacea anche in formato elettronico. I dati saranno mantenuti riservati nei termini stabiliti dalla legge.
8. Il titolare deve fornire al Ministero ed alle Sezioni UNMIG competenti per territorio i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare, resta ferma la facoltà da parte del Ministero e delle Sezioni UNMIG competenti per territorio di disporre, a carico del richiedente, l’effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo e verifica agli impianti.
9. Il titolare deve fornire al Ministero e alle Sezioni UNMIG le notizie richieste di carattere economico e tecnico relative all’attività.
CAPO III – ATTIVITA’ DI RICERCA NEL PERMESSO E NEL TITOLO CONCESSORIO UNICO
Art. 20.
Attività di ricerca – inizio attività e obblighi
1. Il titolare del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico inizia le indagini geologiche e geofisiche e la perforazione entro i termini stabiliti nel decreto di conferimento o di proroga del permesso o del titolo concessorio unico. I termini della perforazione possono essere differiti dal Ministero, su istanza motivata del titolare, anche in funzione dei tempi di rilascio dell’autorizzazione alla perforazione di cui all’ art. 21, fermo restando il rispetto del disposto ex art. 11 della legge 25 novembre 1996, n.625.
2. I termini di cui al comma 1 decorrono dalla prima data utile tra quella di pubblicazione del provvedimento nel BUIG e quella di consegna del decreto, da parte del competente Ufficio del demanio.
3. Ai fini del riconoscimento dell’assolvimento dell’obbligo di inizio dei lavori geofisici di cui al comma 1, da richiedere alla Sezione UNMIG competente prima della scadenza del termine stabilito nel decreto di conferimento, può essere considerato l’inizio, documentato, della rielaborazione di linee sismiche precedentemente registrate o acquisite da terzi, utili per il prosieguo della ricerca, a condizione che tali elaborazioni risultino esplicitamente previste nel programma dei lavori approvato.
4. Ai fini del riconoscimento dell’assolvimento dell’obbligo di inizio dei lavori di perforazione di cui al comma 1, può essere considerata, per i pozzi eseguiti in terraferma, la data di inizio dei lavori civili di predisposizione del cantiere di perforazione, e, per i pozzi in mare, la data di inizio delle indagini preliminari del fondo e sottofondo marino finalizzate alla messa in postazione dell’unità di perforazione. In tale caso le operazioni effettive di perforazione devono comunque iniziare entro 90 giorni rispettivamente dall’inizio dei lavori civili o delle indagini preliminari stesse.
Art. 21.
Perforazione del pozzo esplorativo
1. L’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo previsto nel programma dei lavori del permesso di ricerca, della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’attività di perforazione è accordata, ai sensi dell’art. 1, commi 78 e 80, della legge 20 agosto 2004, n. 239 e successive modifiche, con provvedimento della Sezione UNMIG competente, d’intesa, nel caso di perforazioni in terraferma, con la Regione interessata, a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche, così articolato:
a. l’istanza, completa del programma di perforazione e della localizzazione del pozzo, è presentata dal titolare del permesso di ricerca alla Sezione UNMIG competente e al Ministero per la pubblicazione nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza medesima;
b. il programma di perforazione è sottoposto a valutazione di impatto ambientale presso l’autorità competente contestualmente alla presentazione dell’istanza;
c. nell’ambito del procedimento unico vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni e degli enti locali interessati e l’esito della procedura di valutazione di impatto ambientale, nonché, nel caso di perforazione in terraferma, l’intesa da parte della Regione interessata;
d. le amministrazioni comunque interessate al procedimento unico di cui alla lettera a sono:
1. per la terraferma: la Regione, l’Ente di area vasta, i Comuni e le Soprintendenze interessati;
2. per il mare: il Ministero dell’ambiente, il Ministero delle infrastrutture e trasporti, il Ministero della difesa ed il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
2. La Sezione UNMIG competente verifica l’esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività oggetto di autorizzazione, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi secondo quanto indicato all’Allegato 1 al presente decreto.
3. La Sezione UNMIG competente verifica l’esistenza di idonee fideiussioni bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste.
4. L’autorizzazione di cui al comma 1, che può prevedere particolari condizioni e/o prescrizioni, viene notificata al richiedente, al Ministero e alle amministrazioni e gli enti locali interessati; essa è pubblicata nel BUIG e, ove ricorrano i presupposti dell’art. 14 ter, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nella Gazzetta Ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale a spese del titolare.
5. L’autorizzazione di cui al comma 1 consente la perforazione del pozzo esplorativo e la costruzione degli impianti e delle opere necessari. La stessa autorizzazione è rilasciata anche ai fini di cui ai Decreti del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, 24 maggio 1979, n. 886 e al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
6. A richiesta dell’istante, l’autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo e alla realizzazione delle relative opere ed interventi comprende la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e, qualora le opere comportino variazione degli strumenti urbanistici, ha effetto di variante urbanistica.
7. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 dicembre 2010, allegato A, punto 2, il procedimento unico per l’autorizzazione alla perforazione del pozzo ha la durata complessiva massima di 180 giorni.
Art. 22.
Obblighi del titolare
1. Al fine di ottenere la copertura dei rilievi geofisici relativa alla superficie del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico, possono essere autorizzate operazioni anche in aree ad esso adiacenti, fatto salvo il disposto di cui all’art. 4 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
2. Il titolare deve consentire ai titolari dei permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione o di titoli concessori unici finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione di operazioni relative a rilievi geofisici, di accedere nell’ambito dell’area del proprio titolo o di sorvolarla.
3. La Sezione UNMIG competente stabilisce le cautele che dovranno essere osservate nell’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 1 e 2.
4. Il titolare deve altresì consentire la posa di condotte, autorizzate dalla Sezione UNMIG competente, per il trasporto di idrocarburi estratti nell’ambito di altri titoli minerari.
5. Il titolare comunica semestralmente al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente le notizie sullo stato di avanzamento dei lavori. La trasmissione dei documenti e dei dati può avvenire anche in formato elettronico.
6. Qualora il titolare intenda apportare modifiche significative al programma dei lavori che comprendano attività aggiuntive rispetto a quanto approvato, sottopone il nuovo programma per l’approvazione al Ministero, che attiverà il procedimento unico con le modalità di cui all’ art. 9, comma 4, lettere b) e c). Per le perforazioni dei pozzi si applica quanto disposto all’ art. 21.
7. Il rinvio dell’esecuzione del programma non superiore a sei mesi, fatti salvi i termini massimi stabiliti dalla legge o dal decreto, è autorizzato dalla Sezione UNMIG competente tenuto conto dei tempi di cui all’ art. 20, comma 1.
8. Il titolare non può sospendere i lavori di ricerca se non espressamente autorizzato dalla Sezione UNMIG competente. In caso di sospensione di lavori effettuata in condizioni di emergenza il titolare deve notificarne immediatamente le motivazioni alla Sezione UNMIG competente, il che, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione, ordina l’immediata ripresa dei lavori.
9. Il titolare deve fornire al Ministero ed alle Sezioni UNMIG competenti per territorio i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare, resta ferma la facoltà da parte del Ministero e delle Sezioni UNMIG competenti per territorio di disporre, a carico del richiedente, l’effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo e di verifica agli impianti.
10. Il titolare deve fornire al Ministero e alle Sezioni UNMIG le notizie richieste di carattere economico e tecnico relative all’attività.
Art. 23.
Individuazione del giacimento
1. In caso di rinvenimento di idrocarburi, il titolare ne dà immediata comunicazione al Ministero e alla Sezione UNMIG competente.
2. Il titolare di un permesso di ricerca pone a disposizione della Sezione UNMIG competente, anche ai fini del riconoscimento di cui all’ art. 27, la documentazione in formato cartaceo o in formato elettronico relativa alle ricerche effettuate nell’ambito del permesso e ai risultati ottenuti, nonché gli esiti delle prove di strato e di produzione effettuate, le diagrafie rilevate in pozzo, e le proprie valutazioni sulle caratteristiche tecniche di produzione del pozzo stesso.
3. In caso di rinvenimento di idrocarburi nel titolo concessorio unico si applicano le norme di cui all’ art. 11, comma 3.
Art. 24.
Modalità di proroga del permesso di ricerca e della fase di ricerca del titolo concessorio unico
1. L’istanza di proroga del permesso di cui all’art. 7 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e della fase di ricerca del titolo concessorio unico è presentata al Ministero e alla Sezione UNMIG competente almeno sei mesi prima della scadenza del periodo di vigenza.
2. Ai fini della proroga di cui all’art. 6, comma 6, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e per la seconda proroga della fase di ricerca del titolo concessorio unico, il termine di cui al comma 1 è ridotto a tre mesi.
3. In caso di contitolarità, l’istanza di proroga deve essere firmata da tutti i contitolari.
4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 è accordata con decreto del Ministero d’intesa, per i permessi in terraferma, con la Regione interessata.
5. Qualora il programma dei lavori previsto non comporti modifiche ed estensioni rispetto a quelli già approvati in sede di conferimento o di modifica, la proroga viene rilasciata dal Ministero, secondo le modalità procedimentali adottate per l’intesa tra Stato e Regione per la terraferma, fatte salve le eventuali competenze delle altre Amministrazioni interessate.
6. Qualora il programma dei lavori previsto comporti modifiche ed estensioni rispetto a quelli già approvati in sede di conferimento o di modifica, la proroga verrà accordata, sentita la CIRM nei casi di maggiore rilevanza, secondo la procedura di cui all’ art. 9.
7. L’eventuale perforazione di pozzi nel periodo di proroga segue le procedure autorizzative di cui all’ art. 21.
8. Le istanze di proroga del termine di inizio dei lavori di perforazione nel permesso di ricerca o nella fase di ricerca del titolo concessorio unico, debitamente motivate, devono essere presentate al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente, secondo le modalità di cui all’art. 6, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 9.
9. Le istanze di sospensione del decorso temporale del permesso o del titolo concessorio unico, debitamente motivate, devono essere presentate al Ministero ed alla Sezione UNMIG. Costituisce motivazione per la sospensione del decorso temporale anche l’omessa pronuncia, entro i termini stabiliti dalle vigenti normative, di autorizzazioni o nulla osta da parte di amministrazioni interessate necessari per l’esercizio del permesso o del titolo concessorio unico.
Art. 25.
Programma unitario di lavoro
1. L’istanza per l’autorizzazione a realizzare un programma unitario per attività di ricerca nell’ambito di più permessi o di più titoli concessori unici di cui all’art. 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, deve essere presentata al Ministero e alla Sezione UNMIG competente. L’istanza deve essere sottoscritta dai titolari o rappresentanti unici dei permessi o titoli concessori unici interessati.
2. Il programma unitario di lavoro deve riguardare permessi o titoli concessori unici nella fase di ricerca confinanti o finitimi, motivato dalla presenza di obiettivi minerari omogenei che possono essere ricercati in modo più razionale ed economico nel complesso delle aree dei titoli.
3. Il programma unitario è approvato con decreto del Ministero secondo i procedimenti di cui all’ art. 9 o all’ art. 11, del presente decreto.
4. In caso di cessazione di uno dei titoli per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, i titolari dei restanti titoli possono adeguare il programma precedente o, in via alternativa, presentare nuovi distinti programmi per ciascun permesso vigente.
5. All’atto della proroga di ciascuno dei permessi di ricerca o di ciascuna delle fasi di ricerca dei titoli concessori unici per i quali è stato approvato un programma unitario di lavoro, ove si debba procedere alla riduzione obbligatoria di area, l’area da rilasciare può interessare, previo accordo sottoscritto dai titolari o rappresentanti unici di tutti i titoli interessati, le aree di qualunque permesso o titolo concessorio unico. Le aree da rilasciare devono essere confinanti con almeno un lato di un titolo e la riduzione di area non potrà comunque risultare tale da privare totalmente dell’area uno dei titoli per i quali è stato approvato il programma unitario.
6. La riduzione è approvata col decreto di proroga del permesso o della fase di ricerca del titolo concessorio unico. Nel caso essa interessi anche gli altri permessi o titoli concessori unici per i quali è stato approvato il programma unitario, il Ministero procede contestualmente a ridurre le superfici relative.
Art. 26.
Rinuncia parziale
1. Nel corso della vigenza del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico in fase di ricerca il titolare può rinunciare a parte dell’area accordata.
2. L’area ridotta risponde ai requisiti fissati all’ art. 4, comma 5, lettera a).
CAPO IV – ATTIVITA’ DI COLTIVAZIONE NELLA CONCESSIONE E NEL TITOLO CONCESSORIO UNICO
Art. 27.
Attività di coltivazione
1. L’istanza per il rilascio di una concessione di coltivazione di cui all’ art. 4, comma 3, è presentata al Ministero, a pena di decadenza dal diritto di preferenza del richiedente titolare di un permesso di ricerca, entro 120 giorni dalla data di riconoscimento del ritrovamento da parte della Ministero.
2. Il Ministero, acquisiti i pareri della Sezione UNMIG competente e della CIRM, riconosce il rinvenimento di idrocarburi e attesta il passaggio alla fase di coltivazione.
3. Nel caso di istanza di concessione di coltivazione il Ministero può conferire in concessione un’area ridotta rispetto a quella richiesta, sentito il richiedente che adegua il relativo programma dei lavori.
4. Il Ministero può ridurre l’area individuata dal titolare per la fase di coltivazione del titolo concessorio unico, sentito il titolare che adegua il relativo programma dei lavori.
5. Qualora il giacimento scoperto si estenda oltre il limite del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico, l’istanza di concessione o la comunicazione per il passaggio alla fase di coltivazione nel titolo concessorio unico potrà riguardare anche aree già oggetto di istanze di permesso di ricerca o di titolo concessorio unico per le quali non siano ancora scaduti i termini per la concorrenza di cui al comma 4 dell’art. 4 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
Art. 28.
Ampliamento dell’area
1. Nel corso della vigenza della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione il titolare può chiedere l’ampliamento dell’area accordata entro il perimetro del permesso di ricerca o del titolo concessorio unico originario, qualora ancora vigente, nonché, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, ad aree non coperte da vincolo minerario ovvero su aree interessate da istanza di permesso di ricerca o di titolo concessorio unico per le quali non siano ancora scaduti i termini per la concorrenza.
2. A tal fine il titolare presenta istanza al Ministero, e per conoscenza alla Sezione UNMIG competente, corredata da adeguata documentazione comprendente una relazione illustrativa a supporto della richiesta.
3. L’area ampliata è definita e misurata in base a quanto disposto dall’ art. 4, comma 5, lettera a).
Art. 29.
Rinuncia parziale
1. Nel corso della vigenza della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione il titolare può rinunciare a parte dell’area accordata.
2. A tal fine il titolare presenta istanza analogamente a quanto stabilito per il caso dell’ampliamento dall’ art. 28.
3. L’area ridotta risponde ai requisiti fissati dall’ art. 4, comma 5, lettera a).
Art. 30.
Coesistenza di più titoli
1. Qualora, nell’ambito del permesso di ricerca per il quale sia stata già rilasciata una concessione di coltivazione, si effettui un ulteriore ritrovamento di idrocarburi, può essere accordata un’ulteriore concessione di coltivazione.
Art. 31.
Proroga della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione
1. L’istanza di proroga decennale della concessione di coltivazione di cui all’art. 13 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione di cui all’art. 38, comma 5 del decreto legge n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014, è presentata al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente almeno due anni prima della data di scadenza.
2. L’istanza di ulteriore proroga di cui all’art. 9, comma 8, della legge 9 gennaio 1991, n. 9 e di cui all’art. 38 comma 5 del decreto legge n. 133/2014 convertito dalla legge n. 164/2014, è presentata al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente, almeno due anni prima della data di scadenza del periodo di proroga.
3. Le istanze di cui ai commi 1 e 2 sono corredate da una dettagliata relazione tecnica contenente la descrizione dei lavori effettuati, i dati sull’andamento produttivo del campo e sulle riserve residue certificate, nonché dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga, con i relativi investimenti, e delle operazioni di recupero ambientale.
4. La proroga di cui ai commi 1 e 2 viene rilasciata secondo le procedure degli art. 10 e art. 11 del presente decreto. Qualora il programma lavori previsto comprenda esclusivamente la prosecuzione della produzione, i lavori di manutenzione e le attività non significative come descritte all’ art. 34, commi 5, 9 e 10, la proroga viene rilasciata dal Ministero, secondo le modalità procedimentali adottate per l’intesa tra Stato e Regione per la terraferma, fatte salve le eventuali competenze delle altre Amministrazioni interessate.
Art. 32.
Modalità di esercizio della concessione o del titolo unico in fase di coltivazione
1. I lavori di ricerca, di sviluppo e coltivazione del campo iniziano entro il termine stabilito nel decreto di concessione e proseguono senza ingiustificate soste. La coltivazione può iniziare contemporaneamente ai lavori di sviluppo.
2. L’inizio della produzione e l’esercizio dei relativi impianti è autorizzato dalla Sezione UNMIG competente, su istanza del titolare ai sensi degli articoli 84, 85 e 93 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.
3. Gli impianti di cui all’ art. 3, relativi all’attività di coltivazione, rientrano nell’ambito di applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 e s.m.i., secondo i criteri definiti dallo stesso decreto, nonché del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 e s.m.i relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
4. Lo sviluppo e la coltivazione del campo devono essere condotti secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l’ubicazione, la spaziatura e la deviazione dei pozzi, l’utilizzazione dell’energia del giacimento, l’estrazione, eventualmente anche con l’applicazione di metodi di recupero secondario.
5. Il Ministero, su segnalazione della Sezione UNMIG competente per territorio, può imporre particolari condizioni per la tutela del giacimento qualora dall’esercizio della concessione, nonostante l’osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso.
6. Il titolare deve fornire al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente i mezzi per effettuare ispezioni sui luoghi delle operazioni. Nei casi in cui sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dal presente disciplinare, resta ferma la facoltà da parte del Ministero e della Sezione UNMIG competente di disporre, a carico del richiedente, l’effettuazione preliminare di sopralluoghi o visite di controllo e di verifica agli impianti.
7. Il titolare deve fornire al Ministero le notizie richieste di carattere economico e tecnico relative all’attività.
Art. 33.
Sospensione dei lavori
1. Il titolare non può sospendere i lavori di coltivazione e di ricerca nell’ambito di una concessione o di una fase di coltivazione del titolo concessorio unico, né ridurre la produzione di regime della concessione salvo nei casi di provata motivazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza autorizzazione della sezione UNMIG competente, per periodi fino a 12 mesi, o del Ministero per periodi superiori.
2. Il titolare è tenuto a notificare immediatamente alla Sezione UNMIG competente ed al Ministero le cause che hanno determinato la sospensione dei lavori di coltivazione e di ricerca o la riduzione della produzione di regime della concessione o della fase di coltivazione del titolo concessorio unico, effettuate di propria iniziativa.
3. La sospensione e la riduzione di cui al comma 2 sono soggette a convalida da parte della Sezione UNMIG competente per territorio.
4. La Sezione UNMIG competente, nel caso in cui non riconosca giustificata la sospensione o la riduzione di cui al comma 2, ordina l’immediata ripresa dei lavori o il ripristino del precedente livello produttivo.
5. La ripresa della produzione e dell’esercizio degli impianti è autorizzata, su istanza del titolare, dalla Sezione UNMIG competente. E’ facoltà della Sezione UNMIG competente richiedere le verifiche della rispondenza delle misure di prevenzione e protezione incendio ai sensi degli articoli 84, 85 e 93 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 624.
6. Le sospensioni o riduzioni di produzione dovute a fermate degli impianti per attività di verifica/controlli che discendono da specifici obblighi di legge e ad attività di manutenzione ordinaria/straordinaria, che si concludono nell’arco di 30 giorni, e la successiva ripresa della produzione non sono soggette al procedimento di convalida e di autorizzazione di cui ai commi precedenti. In tali casi, il titolare è tenuto esclusivamente alle comunicazioni di cui al comma 2.
Art. 34.
Obblighi del titolare
1. Entro il giorno venti di ciascun mese, il titolare presenta al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente una relazione sui lavori svolti nel mese precedente e comunica i dati relativi alla produzione ottenuta. Entro il primo trimestre di ciascun anno comunica al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente per territorio i quantitativi di idrocarburi prodotti ed avviati al consumo nell’anno precedente.
2. Per le indagini geologiche e geofisiche condotte nell’ambito della concessione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione si applica quanto disposto dall’ art. 20.
3. Entro il primo trimestre di ciascun anno il titolare della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione presenta al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente, in formato cartaceo ed elettronico, una relazione annuale di aggiornamento sullo stato di ciascun titolo, sulle eventuali ulteriori conoscenze geominerarie acquisite nel corso dell’anno precedente, sulle riserve certificate e l’aggiornamento dei profili di produzione, per ciascuno dei campi ricadenti nel titolo, e sulla consistenza degli impianti e delle attrezzature esistenti a servizio del titolo al 31 dicembre dell’anno precedente. Le comunicazioni sono fornite ai sensi degli articoli 38, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
4. Il titolare, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modificazioni significative al programma di ricerca, sviluppo o coltivazione, presenta preventivamente il programma al Ministero inviandone copia alla Sezione UNMIG competente. Il programma è approvato secondo le procedure, laddove compatibili, dell’ art. 10, comma 3, salvo quanto disposto dal successivo comma 5.
5. Tutte le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, ai sensi del comma 82-sexies della legge 20 agosto 2004, n. 239, introdotto dall’art. 27, comma 34, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall’articolo 38, comma 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dalle Sezioni UNMIG competenti per territorio. L’autorizzazione è trasmessa per conoscenza, per le attività a mare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e per quelle in terraferma alla Regione interessata.
6. Per “opere esistenti” si intendono: medesima area pozzi, centrale di raccolta e trattamento esistente, piattaforma di produzione esistente, rete di raccolta e altre pertinenze minerarie esistenti.
7. Per “limiti di produzione” si intende la produzione annuale massima prevista nel programma lavori approvato all’atto del conferimento della concessione ovvero quella prevista nell’ultimo programma di coltivazione approvato. Nel caso di concessioni derivanti dalla zona a regime esclusivo di cui all’art. 2, comma 1, numero 1) della legge 10 febbraio 1953, n.136 attribuite – ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 – con decorrenza 1 gennaio 1997, si fa riferimento alle produzioni annuali ottenute fino a tale data, ovvero alla produzione prevista nell’ultimo programma di coltivazione approvato.
8. Per i “limiti di emissione” si intendono i limiti stabiliti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. o, ove presenti, quelli stabiliti nelle autorizzazioni rilasciate, ai sensi dello stesso decreto legislativo, dalle autorità competenti. Il titolare allega copia di tali autorizzazioni all’istanza di autorizzazione delle attività in oggetto.
9. Al termine dei lavori, entro 30 giorni dall’entrata a regime degli impianti di cui al comma 5, il titolare presenta alla Sezione UNMIG e ai Laboratori UNMIG una relazione sui valori emissivi misurati ed un confronto con quelli autorizzati. I Laboratori UNMIG procederanno al controllo del rispetto dei limiti di emissione di cui al comma 8 entro i successivi 60 giorni.
10. La Sezione UNMIG verifica il rispetto dei “limiti di produzione” di cui al comma 7 entro 60 giorni dalla presentazione della comunicazione di cui al comma 2 dell’ art. 43 del presente decreto.
11. Nel caso in cui i controlli evidenziano il superamento dei limiti di produzione e/o di emissione già autorizzati, la relativa autorizzazione all’esercizio è sospesa dalla Sezione UNMIG competente ed è data comunicazione al Ministero per i provvedimenti conseguenti di cui all’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 25 marzo 2015.
12. L’autorizzazione alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta dal giacimento di cui al comma 5 è rilasciata a seguito di un’istanza del titolare cui devono essere allegati i seguenti documenti:
a. relazione tecnica;
b. analisi delle acque da reiniettare;
c. compatibilità delle acque da reiniettare e formazione interessata;
d. studio di giacimento statico e dinamico;
e. schema di completamento del pozzo;
f. verifica della integrità dei casing;
g. ecosistemi presenti nell’area;
h. sistemi idrici presenti nell’area.
La Sezione UNMIG può richiedere ulteriore documentazione integrativa utile al fine del rilascio dell’autorizzazione.
13. Per miglioramento delle prestazioni degli impianti si intende:
a. aumento delle riserve recuperabili;
b. ottimizzazione nella gestione degli impianti di produzione.
14. Le autorizzazioni alla reiniezione in giacimento delle acque di strato o della frazione gassosa estratta dal giacimento contengono le seguenti precauzioni tecniche necessarie a garantire l’incolumità di altri sistemi idrici o di altri ecosistemi:
a. esistenza di almeno due colonne cementate fino a giorno;
b. controllo dell’integrità dei casing da ripetersi almeno ogni 5 anni;
c. installazione di almeno due barriere per isolare il livello di reiniezione e di sistemi di controllo della tenuta;
d. installazione di un sistema di misura della pressione di poro;
e. analisi mensile delle acque iniettate effettuate da laboratori indipendenti;
f. analisi annuale delle acque iniettate effettuate dai Laboratori del Ministero;
g. installazione di un sistema di misura dei volumi iniettati.
La Sezione UNMIG competente per territorio può acquisire i pareri ritenuti necessari per prescrivere ulteriori eventuali precauzioni tecniche.
15. Per l’inizio e la ripresa dell’esercizio degli impianti si applicano gli articoli art. 32, comma 2 e art. 33, comma 5.
16. Le attività di manutenzione straordinaria degli impianti e dei pozzi che non comportano modifiche impiantistiche sono comunicate, da parte del titolare, alla Sezione UNMIG competente per territorio. Nella comunicazione devono essere indicati gli eventuali termini di sospensione della produzione e le apparecchiature e gli impianti impiegati durante le operazioni stesse.
CAPO V – LAVORI NEL PERMESSO DI RICERCA E NELLA CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE E NEL TITOLO CONCESSORIO UNICO
Art. 35.
Garanzie
1. Il titolare allega all’istanza relativa alle autorizzazioni per la realizzazione delle opere per le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi:
a. evidenza delle garanzie economiche di cui all’art. 38, comma 6-ter del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n.164 per coprire i costi di un eventuale incidente, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi secondo le modalità di cui all’Allegato 1 al presente decreto;
b. fideiussioni bancarie o assicurative relative alle opere di recupero ambientale secondo quanto disposto all’ art. 6, commi 6, 7, 8 e secondo le modalità di cui all’Allegato 2 al presente decreto.
2. Il valore delle garanzie economiche di cui al comma a) dovrà essere aggiornato ogni 5 anni.
Art. 36.
Individuazione e ubicazione dei pozzi
1. Ogni pozzo in terraferma è individuato mediante un toponimo, ricadente nell’area del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico, seguito da un numero d’ordine.
2. Ogni pozzo in mare è individuato dalla sigla del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico, seguita da un numero d’ordine, nonché da un nome convenzionale.
3. Il titolare, prima di dare inizio ad ogni perforazione, presenta il programma alla Sezione UNMIG competente per l’autorizzazione, che nel caso di pozzo esplorativo segue la procedura di cui all’ art. 21.
4. Il programma deve indicare la postazione del pozzo, l’obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, la tipologia dell’impianto da impiegare, il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione.
5. Le coordinate di testa pozzo e di fondo pozzo non possono essere fissate a distanza inferiore a 125 metri dal confine del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico, salvo deroghe autorizzate dalla Sezione UNMIG competente per territorio, che peraltro può imporre una distanza maggiore.
6. Ove il pozzo sia ubicato nel mare territoriale o in zona di demanio marittimo ovvero nella zona contigua a quest’ultimo, il titolare richiede apposita autorizzazione all’autorità marittima, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, inviando copia dell’istanza alla Sezione UNMIG territoriale competente.
7. Per la perforazione di pozzi orientati a partire da altro titolo minerario, la Sezione UNMIG competente comunica l’istanza relativa, corredata dagli atti, al titolare del permesso o della concessione o del titolo concessorio unico interessato dalla postazione, indicando un termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine senza che pervengano osservazioni, si intende che il titolare destinatario non si oppone all’esecuzione del pozzo.
8. L’ubicazione dei pozzi deve essere effettuata con sistema ottico o con radiolocalizzazione o con altri metodi topografici similari, trasmettendo alla Sezione UNMIG competente il rapporto tecnico redatto con l’indicazione del metodo seguito.
9. I pozzi ricadenti in terraferma devono essere contrassegnati in modo da renderne sicura l’individuazione sul campo. La Sezione UNMIG competente redige il relativo verbale di ubicazione.
10. Fermo restando l’obbligo di applicare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 si forniscono le ulteriori prescrizioni che si applicano alle perforazioni:
a. Prima dell’inizio dell’attività di perforazione il titolare predispone, per la valutazione del rischio di cui all’art. 66 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, una relazione dettagliata, firmata dal titolare, dal direttore responsabile e dalle imprese affidatarie, in cui viene analizzato anche il rischio residuo a fronte dell’intervento dei dispositivi di sicurezza. L’esito delle valutazioni svolte deve essere riportato nel DSS.
b. I sistemi e le attrezzature di sicurezza devono possedere i necessari requisiti di idoneità ed essere mantenuti in buono stato di conservazione ed efficienza. I sistemi e le attrezzature di sicurezza devono essere sottoposti a prove ed i relativi risultati devono essere registrati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza.
c. Il titolare, ai sensi dell’art. 67 del decreto legislativo 1996, n. 624, provvede affinché il personale addetto alla manovra dei dispositivi per l’azionamento delle attrezzature di sicurezza abbia adeguata formazione e addestramento in particolare relativamente alle tecniche controllo eruzioni, condizioni di impiego delle attrezzature, situazioni anomale prevedibili. La certificazione comprovante la formazione e l’addestramento è tenuta a disposizione delle Sezioni UNMIG.
d. I dispositivi di sicurezza contro le eruzioni libere (BOP stack) di cui all’art. 83 del D.P.R. n.128/59, come modificato dall’art. 66 del D.lgs. n. 624/96, installati sugli impianti di perforazione operanti in mare sono sottoposti a specifiche prove di funzionamento effettuate: all’atto della prima installazione sulla testa pozzo, ad ogni successiva rimozione e reinstallazione, dopo la cementazione di ogni colonna e comunque con frequenza non superiore a 21 giorni. I suddetti dispositivi di sicurezza devono essere certificati con periodicità non superiore a cinque anni.
e. Per le perforazioni in mare il titolare predispone un sistema di registrazione informatica inalterabile e protetta in ogni condizione dei dati relativi ai parametri di perforazione e di controllo del fango del pozzo da rendere disponibile per le verifiche dell’organo di vigilanza.
f. Nel caso di perforazioni di pozzi con profondità del fondale marino superiore a 200 metri tutte le operazioni devono essere eseguite alla presenza del direttore responsabile ed i dispositivi di sicurezza di cui alla lettera d) devono essere stati certificati da non oltre un biennio.
11. Ai sensi dell’art. 5, commi 1, 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117 il titolare elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione che viene presentato per l’approvazione alla Sezione UNMIG competente contestualmente all’istanza di autorizzazione alla perforazione.
12. L’aggiornamento quinquennale di cui all’art. 5, comma 4, del D.lgs. 117/2008 è trasmesso alla Sezione UNMIG competente almeno tre mesi prima della scadenza.
13. Ai fini della sicurezza degli impianti di produzione e delle condotte di trasporto idrocarburi, il titolare entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette alla Sezione UNMIG competente per ciascuna concessione:
a. un resoconto delle attività di manutenzione, controllo e monitoraggio delle installazioni sommerse condotte nel corso dell’anno precedente unitamente alla documentazione tecnica dei risultati ottenuti su supporto informatico;
b. il cronoprogramma delle attività di manutenzione, controllo e monitoraggio delle installazioni sommerse da condursi nell’anno.
c. il resoconto e il cronoprogramma di cui alle lettere a) e b) riportano la dichiarazione esplicita di cui al l’art. 78, comma 4, del D.P.R. 886/1979 con l’indicazione delle norme di buona pratica, italiane, europee o internazionali applicabili.
Art. 37.
Obblighi del titolare nella perforazione
1. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione è riportato sul giornale di sonda e immediatamente comunicato alla Sezione UNMIG competente. Il rapporto giornaliero di perforazione è reso disponibile per via elettronica alla Sezione UNMIG competente.
2. Il titolare è tenuto a conservare, a disposizione della Sezione UNMIG competente, i campioni rappresentativi delle rocce attraversate, salvo i casi in cui, per lo scarso recupero, i campioni siano stati completamente usati per le analisi degli idrocarburi rinvenuti e delle acque di strato, nonché i risultati di eventuali analisi effettuate.
3. I campioni devono recare le indicazioni atte a precisare il pozzo dal quale sono stati prelevati, le profondità di prelievo e la loro orientazione, con l’individuazione delle estremità superiore e inferiore. Essi non possono essere distrutti o dispersi prima di diciotto mesi dall’ultimazione del sondaggio.
4. Entro novanta giorni dall’ultimazione del sondaggio, il titolare trasmette al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente il profilo geologico del foro, corredato da una relazione, in formato digitale, dei risultati delle diagrafie effettuate in foro, da grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti.
Art. 38.
Prove di produzione
1. Le prove di produzione, a seguito di ritrovamento di idrocarburi, sono iniziate, salvo giustificati motivi, entro un mese dall’ultimazione del pozzo nell’ambito di permessi di ricerca o di titoli concessori unici in fase di ricerca ed entro due mesi dalla stessa data nell’ambito di concessioni di coltivazione o di titoli concessori unici in fase di coltivazione, e sono condotte con continuità fino a risultati conclusivi. Il programma delle prove deve essere comunicato dal titolare almeno tre giorni prima del loro inizio alla Sezione UNMIG competente che può intervenirvi e, ai fini dell’accertamento della produttività delle formazioni indiziate, può prescriverne la durata e lo svolgimento, con gli apparecchi ed i sistemi che ritiene più adatti. La Sezione UNMIG competente, nei casi in cui risulti necessario, può prescrivere, a spese del titolare, la ripetizione delle prove.
2. Durante l’esecuzione delle prove di cui al comma 1, il titolare comunica quotidianamente per via elettronica, alla Sezione UNMIG competente, i dati tecnici rilevanti inerenti le prove stesse.
3. Nell’ambito delle concessioni di coltivazione o del titolo concessorio unico in fase di coltivazione, al termine delle prove di produzione, il titolare, al fine della valutazione delle potenzialità del giacimento e/o della messa a punto dei parametri erogativi e delle installazioni produttive, può richiedere l’effettuazione di prove di esercizio temporanee da effettuarsi nella stessa configurazione impiantistica di cui alla prova di produzione condotta o nella configurazione finale, nelle more del perfezionamento dell’autorizzazione alla realizzazione e/o all’esercizio definitivo degli impianti. Resta salva la facoltà della Sezione UNMIG competente di definire, caso per caso, un termine temporale per dette prove di esercizio.
Art. 39.
Chiusura di un pozzo e ripristino aree minerarie
1. Il titolare, nel caso in cui intenda chiudere minerariamente un pozzo sterile o esaurito o comunque non utilizzabile o non suscettibile di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale, richiede l’autorizzazione alla Sezione UNMIG competente precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell’area impegnata.
2. Il titolare redige il rapporto tecnico della chiusura mineraria del pozzo, con l’indicazione delle operazioni effettuate, e lo trasmette alla Sezione UNMIG competente. Dell’avvenuta chiusura mineraria dei pozzi in terraferma viene data comunicazione alla Regione interessata.
3. La Sezione UNMIG competente redige il verbale di chiusura mineraria.
4. Nei programmi delle attività di ricerca, perforazione e coltivazione di cui all’ art. 4, comma 4, lettere a), b) e c) e all’ art. 36, comma 3, il titolare prevede le necessarie azioni per la caratterizzazione e per l’eventuale bonifica del sito ai fini del successivo rilascio dello stesso senza vincoli derivanti dalla pregressa attività di perforazione.
5. La Sezione UNMIG competente attesta la conclusione delle attività di chiusura mineraria e rimozione degli impianti e trasmette tale attestazione al Ministero, ai fini della cancellazione del titolo minerario. Per le attività in terraferma, il programma di ripristino dell’area impegnata dalla precedente attività mineraria è autorizzato dalla Sezione UNMIG previa intesa con la Regione competente per territorio, o le province autonome di Trento e Bolzano. Al termine dei lavori la Sezione UNMIG redige il verbale di avvenuto ripristino secondo il programma autorizzato e ne invia copia al Ministero, alla Regione o Provincia autonoma.
Art. 40.
Ulteriori obblighi del titolare
1. Per l’installazione di impianti fissi di produzione nel mare territoriale o nelle aree demaniali, il titolare deve rivolgere istanza all’amministrazione marittima per ottenere la concessione all’occupazione e all’uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale ai sensi degli articoli 36 e, ove del caso, 52 del codice della navigazione, nonché degli articoli 5 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).
2. Il titolare deve altresì ottenere la preventiva autorizzazione del capo della competente circoscrizione doganale, nei casi previsti dall’art. 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374 recante “riordinamento degli istituti doganali”.
3. Quando si accerti che un giacimento di idrocarburi si estende da ambo le parti della linea di delimitazione della piattaforma continentale con altro Stato frontista, con la conseguenza che il giacimento può essere razionalmente coltivato con programma unico, il titolare rivolge istanza al Ministero per l’attivazione con lo Stato frontista delle procedure e le modalità per la coltivazione del giacimento predetto.
CAPO VI – DETERMINAZIONE E CORRESPONSIONE DELLE ALIQUOTE DEL PRODOTTO ALLO STATO
Art. 41.
Corresponsione delle royalties
1. Il titolare della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico è tenuto a corrispondere annualmente allo Stato il valore di un’aliquota del prodotto della coltivazione pari al 7% della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, e al 7% della quantità di idrocarburi gassosi e al 4% della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare.
2. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi comprese quelle ottenute da concessioni o titoli concessori unici nel mare territoriale da pozzi che partono dalla terraferma, il titolare della concessione di coltivazione o del titolo concessorio unico è tenuto a corrispondere annualmente un ulteriore 3% secondo le modalità di cui all’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
3. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute da concessioni o titoli concessori unici in mare, il titolare di ciascuna concessione di coltivazione o titolo concessorio unico è tenuto a corrispondere annualmente un ulteriore 3% secondo le modalità di cui all’art. 35 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
4. L’aliquota non è dovuta per le produzioni utilizzate nelle operazioni di processo oppure reimmesse in giacimento, per le quali deve essere fornito analitico riscontro alla Sezione UNMIG competente. Nessuna aliquota è dovuta per le produzioni ottenute durante prove di produzione effettuate in regime di permesso di ricerca o nella fase di ricerca del titolo concessorio unico.
5. Per ciascuna concessione o ciascun titolo concessorio unico sono esenti dal pagamento dell’aliquota annuale, al netto delle produzioni di cui al comma 4:
a. in terraferma, i primi 25 milioni di standard metri cubi (Smc) di gas prodotti e le prime 20.000 tonnellate di olio prodotte;
b. a mare, i primi 80 milioni di standard metri cubi prodotti e le prime 50.000 tonnellate di olio prodotte.
6. Nel caso che un giacimento interessi aree di due o più concessioni o titoli concessori unici, le aliquote saranno determinate sulla base di una ripartizione delle riserve certificate e delle produzioni determinata dalla Sezione UNMIG competente su proposta formulata dai concessionari interessati, corredata di adeguata relazione tecnica.
7. Nel caso in cui un giacimento ricada parte in mare e parte in terraferma, le aliquote dovute sono determinate sulla base di una ripartizione delle riserve certificate e delle produzioni determinata dalla Sezione UNMIG competente, su proposta formulata dal titolare, corredata da una adeguata relazione tecnica.
8. Le ripartizioni di cui ai commi 6 e 7 sono aggiornate sulla base dell’evoluzione dei dati geominerari disponibili.
Art. 42.
Rilevazione dell’attività giornaliera di estrazione
1. Il titolare è tenuto ad installare nel centro di raccolta del titolo idonei dispositivi di misura, per permettere la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti, tali da assicurare la continuità e la fedeltà delle misurazioni, utilizzando le apparecchiature in commercio aventi le più aggiornale e precise tecniche di misurazione, anche elettroniche.
2. Nei casi di produzione di idrocarburi liquidi, la produzione anidra è calcolata sulla base di analisi effettuate su campioni del prodotto, prelevati a valle del trattamento di centrale, per la determinazione dell’acqua residua ed irriducibile (BSW).
3. Nei casi di produzione e/o di trasporto di idrocarburi liquidi con ausilio delle tecniche di flussaggio, dovranno essere installati idonei dispositivi di misura per consentire la determinazione giornaliera delle quantità di flussante utilizzato.
4. Deve essere consentita la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti di cui al comma 1, nonché le quantità al netto di quelle impiegate negli usi di cantiere o in operazioni di campo, ivi compresa la reimmissione in giacimento, nonché del flussante utilizzato.
5. I risultati delle misurazioni giornaliere devono essere annotati in apposito registro preventivamente vidimato dalla Sezione UNMIG competente.
6. La rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi liquidi e gassosi prodotti è riferita ad un periodo di 24 ore che va dalle ore 6,00 alle ore 6,00 del giorno successivo in ora solare. Per il computo della produzione giornaliera di idrocarburi, su richiesta del titolare, il Ministero può autorizzare un diverso arco temporale sempre di 24 ore.
7. Le registrazioni automatiche prodotte dal sistema di misura devono essere tenute a disposizione della Sezione UNMIG competente fino alla determinazione definitiva dell’aliquota di prodotto dovuta ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, e devono essere conservate per un periodo di almeno cinque 5 anni.
8. Nel caso in cui non risultino, per giustificati motivi, registrazioni digitali, saranno tenute a disposizione idonee registrazioni analogiche per lo stesso periodo di tempo.
Art. 43.
Comunicazione di dati al Ministero
1. Il titolare comunica al Ministero e alla Sezione UNMIG competente, entro il giorno 20 del mese successivo, come disposto all’art. 31, i quantitativi degli idrocarburi prodotti e di quelli avviati al consumo. Il Ministero dispone accertamenti sulle produzioni effettuate attraverso la Sezione UNMIG competente, sentita la CIRM.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il rappresentante unico comunica al Ministero e alla Sezione UNMIG competente i quantitativi di idrocarburi prodotti e avviati al consumo nell’anno precedente per ciascun titolo e ciascun contitolare. Le comunicazioni sono sottoscritte ai sensi degli articoli 38, 47, 76, del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 44.
Determinazione delle aliquote
1. I valori unitari dell’aliquota di coltivazione sono determinati:
a. per l’olio, per ciascun titolo e per ciascun titolare in essa presente, come media ponderale dei prezzi di vendita da esso fatturati nell’anno di riferimento. Nel caso di utilizzo diretto dell’olio da parte del titolare, il valore dell’aliquota è determinato dallo stesso titolare sulla base dei prezzi sul mercato internazionale di greggi di riferimento con caratteristiche similari, tenuto conto del differenziale delle rese di produzione. Al valore unitario così calcolato si applica la riduzione quantificata con le modalità di cui all’art. 19, comma 6 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e sue succesive modifiche.
b. per il gas, per tutti i titoli e per tutti i titolari, in base alla media aritmetica relativa all’anno di riferimento dell’indice QE, quota energetica del costo della materia prima gas, espresso in euro per MJ, determinato dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas ai sensi della Delibera 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 1999, e successive modificazioni, assumendo fissa l’equivalenza 1 Smc = 38,52 MJ. Nel caso di produzioni complessive per ciascun titolare, superiori a 5 milioni di standard metri cubi trova applicazione il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007 recante “Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato”.
2. Ai fini della determinazione preventiva del gettito delle aliquote dovute allo Stato, il titolare presenta, entro il 31 ottobre di ciascun anno, al Ministero ed alla Sezione UNMIG competente, il programma annuale di produzione che si impegna a svolgere nell’anno successivo, indicando la produzione prevista per ogni mese.
3. La Sezione UNMIG competente può imporre varianti al programma stesso.
4. Il titolare può essere autorizzato a rivalersi dell’eventuale eccedenza delle corresponsioni fatte su quelle dovute per l’anno successivo.
Art. 45.
Versamento delle aliquote
1. Ciascun titolare per tutte le concessioni di coltivazione e per tutti i titoli concessori unici redige un prospetto complessivo del valore delle aliquote dovute e delle relative ripartizioni tra Stato, Regioni e Comuni, in base al disposto degli articoli 20 e 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come modificato dall’art. 7 della legge n. 11 maggio 1999, n. 140 e dall’art. 1, comma 366 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Ciascun titolare, sulla base dei risultati del prospetto, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono le aliquote, effettua i relativi versamenti da esso dovuti allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario e ai Comuni interessati. Per le aliquote corrisposte per produzioni complessive per ciascun titolare, superiori a 5 milioni di Smc, le modalità di corresponsione seguono il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007.
3. Ciascun titolare effettua i versamenti dovuti in forma cumulativa per tutte le concessioni e per tutti i titoli concessori unici dei quali è titolare a ciascuno dei destinatari, Stato, Regione e Comune.
4. Ciascun titolare, entro il 15 luglio di ogni anno, trasmette al Ministero, al Ministero dell’economia e delle finanze, e alla Sezione UNMIG competente copia del prospetto di cui al comma 1, corredato di copia delle ricevute dei versamenti effettuati.
CAPO VII – REALIZZAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI DI MISURA
Art. 46.
Indicazioni generali
1. Il presente Capo disciplina le modalità di realizzazione e gestione dei sistemi di misura della produzione di idrocarburi ottenuta nelle concessioni di coltivazione o nei titoli concessori unici, anche ai fini dell’applicazione di quanto previsto, in materia di corresponsione delle aliquote di prodotto della coltivazione, dall’art. 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
Art. 47.
Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente Capo si intendono per:
a. “sistema di misura”: il complesso delle apparecchiature e degli strumenti installati, anche con funzione di riserva e controllo, inclusi i sistemi di acquisizione ed elaborazione locale della misura e le locali apparecchiature atte a consentire la eventuale telelettura. Il sistema di misura include principalmente i seguenti componenti:
1. le valvole di intercettazione ove presenti e le tubazioni comprese fra valvola di intercettazione a monte e a valle del misuratore stesso;
2. il misuratore dei volumi di gas;
3. il gascromatografo e i dispositivi ad esso associati, dove presenti, ovvero altre apparecchiature di misura della qualità del gas;
4. i dispositivi per la misurazione automatizzata quali, ad esempio, il convertitore di volume (flow computer), il sistema locale di trasmissione dei dati e il registratore dei dati (data logger);
5. i dispositivi, ove presenti, di registrazione meccanica delle condizioni di esercizio (manotermografo o registratore triplex di pressione, temperatura e pressione differenziale);
6. per gli idrocarburi liquidi ed i gas petroliferi liquefatti, serbatoi e cisterne tarati o altro sistema tecnicamente idoneo.
b. “misura diretta”: quella ottenuta mediante misuratori che forniscono direttamente la quantità misurata, alle condizioni di esercizio;
c. “misura indiretta”: quella ottenuta mediante misuratori che rilevano proprietà o grandezze fisiche che sono funzione della corrente di fluido da misurare;
d. “condizioni di esercizio”: temperatura e pressione di esercizio;
e. “condizioni di riferimento”: temperatura 15°C e pressione 1,01325 bar;
f. “misura meccanica”: misura nella quale i parametri di flusso sono rilevati, in modo continuo, mediante registratori meccanici (registratori “triplex”, “manotermografi”, ecc.);
g. “misura automatizzata”: misura nella quale i parametri di flusso rilevati in campo, sono trasmessi, mediante trasmettitori elettronici, ad un flow-computer per il calcolo automatico della portata;
h. “flow-computer e correttore di volume”: apparecchiatura elettronica che gestisce un software per la elaborazione dei dati trasmessi dal misuratore in campo e dagli elementi secondari, i quali forniscono i dati necessari per il calcolo dei volumi e la conversione degli stessi alle condizioni di riferimento.
Art. 48.
Unità di misura
1. La rilevazione delle quantità di idrocarburi liquidi prodotti è espressa in tonnellate; il calcolo di conversione da volume a peso deve essere eseguito determinando la densità del prodotto a 15 gradi centigradi mediante le tavole ad unità metriche ASTM-IP (Petroleum Measurement Tables), in conformità a quanto praticato dall’Ufficio Tecnico di Finanza.
2. La rilevazione delle quantità di idrocarburi gassosi prodotti è espressa in metri cubi alle condizioni di riferimento (Smc: 15°C e 1,01325 bar); il calcolo di conversione del volume è fatto in conformità alle leggi dei gas perfetti, apportandovi le correzioni per le deviazioni da tali leggi; i fattori di compressibilità, alle condizioni di riferimento e di esercizio, sono calcolati in accordo alle norme ISO previste per tale calcolo.
3. La rilevazione in energia delle quantità di idrocarburi avviate al consumo o immessa nella rete di trasporto, è espressa in MegaJoule.
Art. 49.
Sistema di misura
1. Per la rilevazione giornaliera delle quantità di idrocarburi prodotti sono ammessi sistemi di misura diretta o indiretta.
2. Il sistema di misura realizzato conforme alla vigente normativa, alle norme dell’UNI, del CEI o di altri organismi di normalizzazione dell’Unione Europea o dei suoi Stati membri o di Stati che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo, si considera eseguito secondo la regola dell’arte.
3. Fatte salve le caratteristiche minerarie della misura i sistemi di misura devono permettere la comparabilità con gli altri sistemi di misura adottati nei differenti settori della filiera di produzione e distribuzione degli idrocarburi.
4. E’ consentito l’utilizzo del data logger come elemento di supporto in aggiunta all’utilizzo del del flow computer in caso di fuori servizio di quest’ultimo, per i tempi tecnici strettamente necessari per le attività di manutenzione e ripristino della funzionalità fermo restando che vengano garantite le modalità di calcolo dei volumi di produzione nel rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.
Art. 50.
Realizzazione del sistema di misura
1. Ai fini della realizzazione o adeguamento del sistema di misura, il titolare presenta alla Sezione UNMIG competente un progetto del sistema di misura funzionale in rapporto sia al tipo che alla quantità di idrocarburi da misurare.
2. Il progetto deve essere corredato almeno della seguente documentazione:
a. descrizione del sistema di misura, delle norme tecniche di riferimento e, per ognuno dei componenti, delle specifiche tecniche ed eventuali certificazioni metrologiche, nonché di ogni altro elemento atto ad attestare che quanto realizzato risponde alle norme tecniche di riferimento per il sistema di misura realizzato;
b. schema grafico quotato del sistema di misura, con evidenziati tutti gli elementi, anche dimensionali, regolati dalla norma tecnica di riferimento e che risultano rilevanti in rapporto al sistema di misura adottato;
c. per gli strumenti di misura venturimetrici, il dettaglio dimensionale del tronco venturimetrico e dell’apparato;
d. porta-diaframma, nonché il certificato di calibratura del diaframma, il rapporto di misurazione del porta-diaframma, il rapporto di calibratura dei tratti monte/valle della tubazione.
3. Qualora la Sezione UNMIG competente non comunichi eventuali osservazioni e/o prescrizioni in merito al progetto del sistema di misura di cui al comma 1 entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione, il titolare può dare avvio ai lavori. La Sezione UNMIG competente verifica la corretta realizzazione del sistema di misura, prescrivendo, nel caso, eventuali adempimenti di spettanza del titolare, informandone il Ministero.
4. I componenti e le apparecchiature che costituiscono il sistema di misura devono soddisfare i requisiti essenziali richiesti per la loro libera circolazione e utilizzazione nel mercato comunitario e nello spazio economico europeo.
5. La conformità è attestata dal titolare dell’impianto che può avvalersi di organismi competenti in materia, accreditati nell’ambito del quadro regolatorio del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, nonché di organismi notificati per le apparecchiature e gli strumenti disciplinati da normative comunitarie di armonizzazione tecnica.
6. L’impianto in cui è collocato un sistema di misura con contatore volumetrico deve consentire l’applicazione temporanea di un misuratore con funzione di controllo.
7. L’attestato di conformità è conservato a cura del titolare ed è aggiornato ad ogni intervento di manutenzione comportante la sostituzione, la modifica di apparecchiature e di strumenti presenti nel sistema di misura. Copia dell’attestato, nonché dei successivi aggiornamenti, è inoltrata alla Sezione UNMIG competente.
8. Ai fini dell’eventuale controllo della strumentazione prima del definitivo montaggio, il titolare deve comunicare in tempi utili alla Sezione UNMIG competente, la disponibilità in campo della strumentazione stessa.
9. Qualora occorra, il titolare comunica alla Sezione UNMIG competente le eventuali variazioni apportate in fase realizzativa.
Art. 51.
Esercizio del sistema di misura
1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il titolare predispone il piano di gestione annuale del sistema di misura dando evidenza delle fasi di controllo e di esercizio da svolgere. Il piano è comunicato alla Sezione UNMIG competente.
2. Per i sistemi di misura non equipaggiati con gascromatografo, i dati relativi alla qualità del gas sono aggiornati ogni mese, sulla base di analisi eseguite da laboratorio abilitato; qualora la linea di misura è adibita alla misura di gas prodotto da un determinato giacimento che garantisca stabilità delle caratteristiche della qualità del gas, l’aggiornamento è effettuato ogni sei mesi.
3. Nel sistema di misura automatizzato l’accesso alla programmazione del flow-computer deve poter essere inibito mediante apposizione di sigillo; l’eventuale intervento nella programmazione di parametri interessanti le caratteristiche metrologiche del sistema di misura deve comunque risultare dalla stampa in automatico dell’intervento stesso o dell’intera nuova programmazione.
4. La Sezione UNMIG competente effettua periodicamente il controllo di esercizio del sistema di misura mediante l’accertamento del corretto funzionamento delle apparecchiature e degli strumenti che lo compongono.
5. I criteri per l’esecuzione dei controlli dei sistemi di misura sono indicati nei decreti previsti dall’ultimo periodo del comma 2, dell’art. 7 del decreto legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166. Il controllo di esercizio è operato tramite strumenti di riferimento che devono presentare accuratezza non inferiore a quella degli stessi strumenti sottoposti a controllo di esercizio.
6. La Sezione UNMIG competente si avvale dei Laboratori per le verifiche dei sistemi di misura e per i controlli sulla qualità del gas.
7. Le spese per i controlli e le verifiche periodiche, di cui ai commi 4, 6 e al comma 8 dell’art. art. 50, sono a carico del richiedente.
8. I rapporti di taratura degli strumenti in campo devono essere tenuti a disposizione della Sezione UNMIG competente.
Art. 52.
Attuazione
1. I sistemi di misura e le linee di misura in servizio alla data del presente decreto devono conformarsi alle disposizioni contenute nel presente decreto entro e non oltre il 22 marzo 2016.
2. Fino all’adeguamento di cui al comma 1, restano valide le previgenti approvazioni rilasciate dalla Sezione UNMIG competente.
3. Per gli impianti di produzione in mare con profondità del fondale marino superiore a 200 metri possono essere autorizzati dalla Sezione UNMIG competente, ove necessario, sistemi di misura posti a distanza dagli impianti stessi, purché rispondenti alle prescrizioni del presente capo.
CAPO VIII – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 53.
1. Per tutti i dati e le notizie di carattere tecnico ed economico comunicati dai titolari al Ministero e alla Sezione UNMIG competente ai sensi del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 39 della legge 21 luglio 1967, n. 613.
Art. 54.
1. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui agli articoli 36, 37, 38, 39, 42, 43 e 44, comma 1, costituisce causa di decadenza, ai sensi degli articoli 38 e 39 della legge n. 6/1957 e degli articoli 41 e 42 della legge n. 613/1967.
Art. 55.
1. Il titolare della concessione o del titolo concessorio unico nella fase di coltivazione, in seguito alla cessazione degli stessi per scadenza del termine, rinuncia o decadenza, è costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze sino al ripristino dei luoghi ed alla restituzione ai proprietari superficiari o, qualora ne ricorrano i presupposti, alla riconsegna degli stessi all’Amministrazione.
2. Il Ministero, acquisiti gli esiti degli accertamenti di cui all’Art. 39, comma 5, dichiara l’area libera da vincoli derivanti dalla pregressa attività mineraria.
3. La Sezione UNMIG competente accerta preventivamente, in contraddittorio con il titolare, l’esistenza e la consistenza delle pertinenze da devolvere allo Stato. Il verbale di riconsegna delle pertinenze all’Amministrazione è sottoscritto da funzionari della Sezione UNMIG competente e della competente Agenzia del Demanio.
4. La custodia di cui al comma 1 si applica anche ai casi di rinuncia per antieconomicità seguita da scadenza del termine della concessione fino alla data di ripristino delle aree già interessate da opere minerarie ed alla relativa restituzione al proprietario superficiario.
5. Nel caso di decadenza o rinuncia, parziale o totale, di un titolo minerario è comunque dovuto il canone per l’anno in corso al momento del provvedimento.
Art. 56.
1. I titolari debbono risarcire ogni danno derivante dall’esercizio della loro attività. Essi sono tenuti ad effettuare i versamenti cauzionali a favore dei proprietari dei terreni per le opere effettuate anche fuori dell’ambito dei titoli, ai sensi degli articoli 10, 19 e 31 del Regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443.
Art. 57.
1. Per l’installazione, l’uso e le ulteriori destinazioni degli impianti e delle apparecchiature per la prospezione, la ricerca e la coltivazione, nonché per la custodia ed il trasporto dei prodotti ottenuti, debbono essere osservate, in quanto applicabili, anche le vigenti norme di carattere doganale, economico e valutario e quelle in materia di imposta di fabbricazione.
Art. 58.
1. Il presente decreto direttoriale si applica anche ai titoli minerari vigenti ed ai procedimenti in corso alla sua data di entrata in vigore.
Art. 59.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nella stessa data cessa di produrre effetti il D.D. 22 marzo 2011.
Roma, 15 luglio 2015
Il Direttore generale: TERLIZZESE