Consultazione tripartita tra Comitato, operatori e rappresentanti dei lavoratori ex art 19, comma 5 del Dlgs 145/2015 Sicurezza delle operazioni in mare nel settore idrocarburi
Il MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e sue modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 di attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2016, registrato alla Corte dei Conti in data 6 dicembre 2016 e pubblicato come previsto dallo stesso decreto, sul sito del Ministero dello sviluppo economico – DGS – UNMIG, in data 11 gennaio 2017, recante le modalità di funzionamento del Comitato ex articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145;
SENTITE le associazioni sindacali di settore maggiormente rappresentative
DECRETA
Articolo 1
(Finalità)
1. Il presente decreto, in attuazione dell’articolo 19, comma 5, del D.Lgs. 145/15, stabilisce:
a. le modalità con cui gli operatori contribuiscono alla effettiva consultazione tripartita tra il Comitato, gli operatori e i rappresentanti dei lavoratori;
b. i criteri generali per la stipula dell’accordo formale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 145/15 e per la consultazione periodica.
Articolo 2
(Rappresentanza)
1. L’accordo formale di consultazione tripartita di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 145/15 è sottoscritto dal Presidente del Comitato, dall’operatore, relativamente a tutte le attività off-shore condotte dalla Società nello Stato italiano, e dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative.
2. Alla consultazione tripartita partecipano i rappresentanti dell’operatore, dei lavoratori scelti liberamente dalle loro eventuali organizzazioni rappresentative e per il Comitato il Presidente o un suo delegato.
3. L’operatore e i lavoratori sono rappresentati paritariamente.
4. All’avvio della consultazione tripartita, l’operatore e ciascuna organizzazione sindacale comunicano tempestivamente al Comitato i nominativi di n. 2 (due) loro rappresentanti.
Articolo 3
(Oggetto di consultazione tripartita)
1. Sono oggetto di consultazione tripartita la formulazione di standard e strategie in materia di prevenzione degli incidenti gravi, l’analisi e la definizione di linee programmatiche e di azione, il sistema di gestione integrato della salute, della sicurezza e dell’ambiente di cui all’articolo 19, comma 3, e allegato 1 paragrafo 9 del D.Lgs. 145/15.
2. Possono essere oggetto di consultazione tripartita su richiesta del Comitato, dell’operatore o del rappresentante dei lavoratori:
a. la politica aziendale di prevenzione degli incidenti gravi di cui all’articolo 19, comma 1, e allegato I paragrafo 8, del D.Lgs. 145/15 relativamente all’impegno dell’operatore a favorire i meccanismi di consultazione;
b. le comunicazioni di cui agli articoli 11, comma 1, lettera c), h) e i) e comma 3 e 5, 15 comma 1, e 16 comma 1, del D.Lgs. 145/2015.
3. La consultazione può avere luogo anche per la definizione di progetti specifici su materie oggetto di accordo tripartito e può essere richiesta da uno qualsiasi dei soggetti interessati, purché venga fatta richiesta al Comitato di avviare la fase di consultazione secondo gli ordinari criteri fissati dall’accordo di consultazione.
Articolo 4
(Modalità per la stipula dell’accordo)
1. Ai fini della stipula dell’accordo formale di consultazione tripartita di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h) del D.Lgs. 145/2015 il Comitato, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, dello stesso decreto, predispone uno schema di accordo da sottoporre alla discussione con i rappresentanti dell’operatore e dei lavoratori in una apposita riunione preliminare.
2. Lo schema di accordo da stipularsi per ogni operatore:
a. definisce le modalità e la cadenza per la consultazione tripartita, tenendo conto dei criteri espressi dal presente decreto;
b. fa riferimento al complesso di tutte le attività svolte nell’off-shore italiano dall’operatore;
3. Nella riunione preliminare sono stabilite le modalità per l’acquisizione delle osservazioni, la condivisione delle previsioni dell’accordo e la stipula formale.
Articolo 5
(Modalità di consultazione)
1. Per l’avvio della consultazione tripartita l’operatore predispone la documentazione pertinente di cui all’articolo 3, come “documento di consultazione” che invia al Comitato e alla rappresentanza dei lavoratori.
2. Il Presidente del Comitato o un suo delegato, per dare inizio alla consultazione, convoca in via preliminare gli interessati per posta elettronica – PEC.
3. In sede di discussione il Presidente o un suo delegato stabilisce i tempi per la presentazione delle eventuali osservazioni che in ogni caso non possono superare 30 giorni dalla data in cui si è svolta la riunione preliminare.
4. Entro i termini di cui al comma 3, i soggetti coinvolti rendono le proprie indicazioni relative all’oggetto della consultazione. Tali osservazioni, congruamente motivate, indicano le modifiche eventualmente necessarie al “documento di consultazione”.
5. Trascorsi i termini previsti può essere convocata una seconda riunione per procedere alla condivisione delle proposte avanzate e quindi alla chiusura della consultazione tripartita.
6. Almeno una volta all’anno e comunque ogni volta che sia ritenuto opportuno dalle parti, su convocazione del Presidente del Comitato, i soggetti coinvolti si riuniscono per le attività in consultazione tripartita di cui all’articolo 3, commi 1 e 2, lettera a).
7. Nei casi di cui al articolo 3, comma 2, lettera b) i tempi per la consultazione non possono comunque eccedere quelli previsti dall’articolo 8 del d.P.C.M. del 27 settembre 2016.
Articolo 6
(Disposizioni transitorie e finali)
1. Restano ferme le previsioni di cui:
a. agli articoli 12 comma 2, 13 comma 2 e allegato I paragrafi 2, punto 3), 3 punto 2), 6 punto 2), del D.Lgs. 145/15 per la consultazione dei lavoratori per la redazione della relazione grandi rischi;
b. all’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 e all’articolo 8 del D.Lgs. n. 624/1996, per lo svolgimento delle riunioni periodiche.
2. Lo schema di accordo di cui articolo 4, comma 1, è adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Articolo 7
(Invarianza finanziaria)
1. I soggetti coinvolti provvedono all’attuazione del presente decreto nell’ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tale fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
2. In ogni caso, dall’attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 7 luglio 2017
Il Ministro: CALENDA