Legge 31 luglio 2002, n. 179

Disposizioni in materia ambientale

 

[omissis]

Art. 26.
(Disposizioni relative a Venezia e Chioggia).

[omissis]

2. All’articolo 4, comma 1, della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, nonchè nelle acque del Golfo di Venezia, nel tratto di mare compreso tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po”.

[omissis]

Testo completo del legge
Legge 31 luglio 2002, n. 179
Disposizioni in materia ambientale