Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
Legge finanziaria 2008
L’articolo 2, comma 558, istituisce un contributo compensativo, pari all’1% del valore della capacità complessiva autorizzata, che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale devono versare, a partire dal 1 gennaio 2008, alle regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio
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Art.2
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558. A decorrere dal 1° gennaio 2008, i soggetti titolari, ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di concessioni per l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, o comunque autorizzati all’installazione e all’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di gas naturale, corrispondono alle regioni nelle quali hanno sede i relativi stabilimenti di stoccaggio, a titolo di contributo compensativo per il mancato uso alternativo del territorio, un importo pari all’1% del valore della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio di gas naturale.
559. La regione sede degli stabilimenti di cui al comma 558 provvede alla ripartizione del contributo compensativo ivi previsto tra i seguenti oggetti:
- il comune nel quale hanno sede gli stabilimenti, per un importo non inferiore al 60 per cento del totale;
- i comuni contermini, in misura proporzionale per il 50 per cento all’estensione del confine e per il 50 per cento alla popolazione, per un importo non inferiore al 40 per cento del totale.
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Testo completo della Legge
Legge 24 dicembre 2007 n. 244
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato