Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia»
Come convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 9.
(modifiche al Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 e al Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179).
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Articolo 1
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comma 10
All’articolo 1 del Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 3-bis, dopo la parola: “emissioni” sono inserite le seguenti: “di processo”;
- al comma 3-bis.1, dopo le parole: “immessa nel sistema elettrico” sono aggiunte le seguenti: “, che non puo’ in nessun caso essere superiore a 40.000 MWh elettrici annui”;
- dopo il comma 7 è inserito il seguente: “7-bis. Lo Stato esercita le funzioni di cui all’articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239, e all’articolo 57, comma 1, lettera f-bis), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nell’ambito della determinazione degli indirizzi della politica energetica nazionale, al fine di sostenere lo sviluppo delle risorse geotermiche”
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comma 16-bis
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All’articolo 34, comma 19, del Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole: “dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,”.
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