Comunicato ai sensi dell’art 3 del Decreto Ministeriale 9 maggio 2001 e dell’art 2 del Decreto Ministeriale 26 settembre 2001 in materia di stoccaggio strategico
IL DIRETTORE DELL’UFFICIO D1
In applicazione di quanto stabilito dall’articolo 3 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato in data 9 maggio 2001, e dall’articolo 2 del decreto del Ministero delle attività produttive in data 26 settembre 2001, si comunica che, in base ai dati relativi alle previsioni per l’anno 2003 in merito alle importazioni in Italia di gas prodotto al di fuori dell’Unione Europea, alla attuale situazione delle infrastrutture di importazione, nonché a quanto emerso nel corso dei lavori del Comitato di emergenza e monitoraggio di cui all’art.8 del D.M. 26.9.02, questo Ministero ritiene di confermare anche per il 2003 i valori di volume di stoccaggio strategico stabiliti all’articolo 3, comma 6, del D.M. 9 maggio 2001.
Il 50% del valore della portata massima relativa alla maggiore delle importazioni provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea, nel corso del periodo di punta stagionale, corrispondente per il 2003 al gasdotto di importazione dalla Russia, risulta pari a 38,87 milioni di Smc/giorno.
Per quanto riguarda la ripartizione del servizio di stoccaggio strategico, rimane valido quanto contenuto nella comunicazione del 28 marzo 2002 dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, in base alla quale, ai sensi dell’art. 10, commi 10 e 11 della delibera della stessa Autorità n.26/02 del 27 febbraio 2002, sono gli utenti a determinare, sulla base delle loro libere scelte, la ripartizione tra le imprese di stoccaggio delle richieste relative al servizio di stoccaggio strategico, fatto salvo l’obbligo da parte degli stessi utenti, di comunicare all’Autorità l’esito delle scelte effettuate.
Roma, 10 marzo 2003.
Il Direttore dell’ufficio: DIALUCE