Circolare Ministeriale 7 febbraio 2005

Modalità di accertamento della produzione anidra di idrocarburi liquidi

IL DIRETTORE DELL’UFFICIO NAZIONALE MINERARIO PER GLI IDROCARBURI E LA GEOTERMIA

La questione della rilevazione della produzione anidra nelle concessioni produttive di idrocarburi liquidi è emersa in occasione della seduta plenaria del 3.06.2002 della Commissione ex art. 19 del D.Ls.vo 625/96, nel corso della quale – in sede di esame dei dati trasmessi dalle Società concessionarie sulle aliquote di prodotto corrisposte per l’anno 2000 – veniva rilevata una differenza fra la produzione di greggio accertata dall’UNMIG presso le centrali di raccolta e quella indicata dalle concessionarie nei prospetti di valorizzazione dell’aliquota redatti e presentati ai sensi dell’art. 19 – commi 8 e 11 – dello stesso D.Ls.vo 625/96.
Tale differenza si riscontrava per alcune concessioni di coltivazione ubicate sia in terraferma che in mare, tutte in titolo all’ENI S.p.A. e ricadenti sotto la giurisdizione dell’Ufficio F7 dell’UNMIG (Sezione di Napoli).
Nel corso della stessa seduta del 3.06.2002, l’origine della differenza dei due dati (UNMIG e concessionaria) veniva individuata nel fatto che da un lato, la produzione accertata dall’UNMIG era quella che risultava in centrale dalla rilevazione giornaliera effettuata nei serbatoi tarati posti a valle del trattamento e dove il greggio viene stoccato per essere trasferito in raffineria (produzione annotata dalla stessa concessionaria sul “registro di produzione” tenuto ai sensi dell’art. 72 del Disciplinare Tipo approvato con D.M. 6.8.1991) , e dall’altro lato, il dato di produzione esposto dalla concessionaria era quello relativo al prodotto fatturato, relativo, cioè, alla produzione decurtata del quantitativo di acqua ancora emulsionata nel greggio trasferito alla raffineria (produzione anidra), acqua determinata sulla base di analisi effettuate sul prodotto spedito o pervenuto in raffineria.
Sui registri di produzione delle concessioni di cui sopra, utilizzati dall’Ufficio per l’accertamento della produzione, non vi era alcuna menzione del quantitativo di acqua ancora presente nel greggio a valle del ciclo minerario.
Sulla questione erano stati affrontati ed esaminati dalla predetta Commissione vari aspetti:
– la “produzione” sulla quale va calcolata l’aliquota ex art. 19 del D.Ls.vo 625/96, non può che essere quella registrata sull’apposito “registro di produzione” tenuto presso la centrale raccolta e trattamento;
– con il trattamento cui è sottoposta la produzione di idrocarburi liquidi presso le centrali di raccolta (ciclo minerario) non è possibile eliminare completamente l’acqua eventualmente presente nel prodotto della coltivazione (acqua residua);
– con la indicazione del dato di produzione anidra, posto poi a base per la determinazione dell’aliquota in natura (7% o 4%), la concessionaria ha reso omogenei i termini di calcolo dell’aliquota in valore, calcolo effettuato con il prezzo di fatturazione riferito al prodotto anidro;
– in presenza di un prezzo di cessione riferito ad un “prodotto anidro”, non si può disconoscere che assumere questo valore di cessione come valore unitario di un’aliquota calcolata sul prodotto non anidro porterebbe al risultato anomalo di valorizzare l’acqua residua al prezzo del greggio anidro.
In ultimo la Commissione proponeva che l’UNMIG verificasse la possibilità di porre in essere criteri di rilevazione, registrazione ed accertamento, anche della produzione “anidra” della concessione, così da avere una uniformità qualitativa nei dati di produzione accertati o dichiarati; tale uniformità qualitativa avrebbe permesso – in sede di controllo – una pronta rilevazione di eventuali difformità quantitative che non sarebbero più imputabili alla questione in discussione.
L’UNMIG, con nota del 29.01.2003, ha sollecitato codesti uffici perché venissero individuate quelle modalità di rilevazione, tali da permettere la registrazione negli appositi “registri di produzione” sia della produzione “misurata” (produzione non anidra) sia della produzione anidra calcolata sulla base di analisi sul prodotto.
Sulla questione la Commissione, nella seduta plenaria del23 novembre 2004, dopo avere ascoltato i direttori di codesti Uffici ed al termine della relativa discussione, ha ritenuto che in presenza di un prezzo di fatturazione che si riferisce ad un greggio anidro anche l’aliquota ex art. 19 comma 1 debba riferirsi al prodotto anidro della concessione di coltivazione, e si è espressa in favore della metodologia che prevede la rilevazione della produzione anidra degli idrocarburi liquidi sulla base di opportune e riconosciute analisi, effettuate da laboratori accreditati, sul prodotto trasferito in raffineria; a tal fine le relative certificazioni di analisi dovranno essere riscontrabili anche presso la centrale raccolta e trattamento della concessione. La Commissione ha ritenuto altresì che le altre particolari modalità operative per l’attuazione della metodologia di rilevazione possano essere definite dagli Uffici periferici dell’UNMIG, competenti per territorio e materia, in rapporto alle differenti realtà produttive.
Questa Direzione condivide il parere espresso dalla Commissione ed invita pertanto codesti Uffici a volersi uniformare a detto parere, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento ritenuto necessario.
Roma, 7 febbraio 2005

Il Direttore dell’UNMIG: MARTINO