Chiarimenti relativi all’attuazione all’art 1, comma 110, della legge n 239/04 – Contributo per spese istruttorie della DGERM – UNMIG e Ufficio D1 (prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi e stoccaggio di gas naturale)
Con Decreto Interministeriale 18 settembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2006 sono state regolamentate le modalità di versamento del contributo previsto dall’articolo 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239, che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge “le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti ed infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare”.
Pertanto, in applicazione del citato decreto, per le attività di istruttoria svolte dalla Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico è posto a carico dei soggetti richiedenti un versamento pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare.
Poiché nella casistica prevista dal decreto interministeriale 18 settembre 2006 rientrano le opere e gli impianti da realizzare per la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi e lo stoccaggio di gas naturale, ciascun soggetto che ai sensi della vigente legislazione di settore intenda presentare alla Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (U.N.M.I.G.) o Ufficio D1 domande per il rilascio di permesso di prospezione, di permesso di ricerca o di concessione di coltivazione di idrocarburi ovvero domande di rilascio di concessione di stoccaggio di gas naturale, è tenuto al versamento di un contributo di importo pari allo 0,5 per mille del valore dichiarato complessivo delle opere e degli impianti la cui realizzazione è prevista dal relativo programma di lavoro allegato alla domanda, qualora tale valore sia superiore a 5 milioni di euro.
Il contributo dello 0,5 per mille è altresì dovuto per le istruttorie degli stessi Uffici relative ai procedimenti amministrativi inerenti i titoli minerari per idrocarburi e le concessioni di stoccaggio di gas naturale – quali variazioni di programmi di lavoro, proroghe di vigenza – comportanti l’approvazione di programmi che prevedono nuove opere o impianti per importi complessivi previsti e dichiarati superiori a 5 milioni di euro.
Pertanto, ai fini dell’applicazione della norma in oggetto, per ogni domanda rientrante nelle fattispecie sopra citate, il legale rappresentante del soggetto richiedente è tenuto a dichiarare l’importo complessivo previsto delle opere e degli impianti in programma, anche qualora detto importo sia inferiore o uguale a 5 milioni di euro. Nel computo dell’importo complessivo di cui sopra devono essere compresi anche gli importi previsti per le opere e gli impianti la cui realizzazione viene indicata come eventuale dal richiedente.
La dichiarazione del legale rappresentante relativa all’importo complessivo e l’originale, ovvero la copia conforme all’originale, della quietanza del versamento devono essere allegati al programma di lavoro presentato, di cui costituiscono parte integrante.
Nel caso di domanda di permesso di ricerca o di domanda di concessione di coltivazione in situazione di concorrenza, il programma di lavoro, unitamente agli allegati di cui sopra, deve essere presentato in busta chiusa come già previsto dalle vigenti norme procedurali in materia.
I versamenti relativi alle istruttorie sopraindicate sono effettuati con imputazione sul capitolo 3592 “Somme da introitare ai fini della riassegnazione in tutto o in parte, all’amministrazione delle attività produttive”, articolo 19 “Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione e alla verifica degli impianti ed infrastrutture energetiche in applicazione della legge 23 agosto 2004, n. 239”.
Il versamento può essere effettuato presso la competente sezione di Tesoreria provinciale della Banca d’Italia ovvero con conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria provinciale riportando la causale “Contributo per le spese sostenute dagli uffici della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico, per le istruttorie tecniche e amministrative per permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale, di cui all’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 – Denominazione della domanda e/o del titolo minerario di riferimento ………………………………….. Regione …………………… – Province …………………”
In mancanza del versamento dovuto non viene dato seguito al procedimento amministrativo.
Nulla è innovato per quanto concerne il rimborso delle spese e le tariffe degli uffici U.N.M.I.G. relative ai controlli sulle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e di stoccaggio di gas naturale, anche ai fini del rilascio delle autorizzazioni di competenza dell’autorità di vigilanza mineraria.
Per le domande le cui istruttorie erano in corso all’atto dell’entrata in vigore della legge n. 239/2004 e per quelle presentate successivamente a tale data, ma prima della emanazione della presente circolare, l’U.N.M.I.G. e l’Ufficio D1 provvederanno a richiedere il relativo versamento sulla base dei dati e delle dichiarazioni contenute nelle domande stesse.
Il direttore generale: GARRIBBA