Comunicato Ministeriale 10 aprile 2009

Decreto legislativo n 625/1996 art 19, comma 5-bis Indice QE 2008 – quota energetica costo materia prima gas per l’anno 2008

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, si rende noto che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas – interpellata da questa Direzione Genarale – ha comunicato che i valori dell’indice QE espressi in centesimi di euro/MJ, calcolati per ciascun trimestre dell’anno 2008 ai sensi della deliberazione n. 79/07 del 29 marzo 2007 della stessa Autorità, sono i seguenti:

Gennaio-Marzo 2008 0,6312
Aprile-Giugno 2008 0,6944
Luglio-Settembre 2008 0,7701
Ottobre-Dicembre 2008   0,8692

Nel comunicare i dati sopra riportati, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha fatto presente tuttavia che le modalità di aggiornamento dell’indice QE – quota energetica del costo materia prima del gas naturale – sono tutt’ora oggetto di contenzioso amministrativo.
Pertanto, per la corresponsione delle aliquote dovute per le produzioni di idrocarburi gassosi ottenute nell’anno 2008, i titolari delle concessioni di coltivazione potranno determinare il valore unitario dell’aliquota – da corrispondere ai sensi del citato articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 625/1996 – con la media aritmetica dei valori trimestrali dell’indice QE sopra riportati, pari a 0,7412 centesimi di euro/MJ.
La stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas ha altresì confermato che sono ancora oggetto di contenzioso amministrativo i valori dell’indice QE comunicati per gli anni 2005, 2006 e 2007.
Viene fatta salva ogni futura variazione che, in esito ai richiamati contenziosi amministrativi, dovesse intervenire sul valore medio dell’indice QE per l’anno 2008 e sui valori medi dello stesso indice già comunicati per gli anni 2005, 2006 e 2007.

Roma, 10 aprile 2009

Il Direttore Generale
(Franco Terlizzese)