Circolare Ministeriale 4 maggio 2007

Chiarimenti inerenti l’attuazione dell’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239 – contributo dello 0.5 per mille per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie quali autorizzazioni, permessi, o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, per le relative istruttorie tecniche e amministrative.

Ministero dello Sviluppo Economico
DIREZIONE GENERALE PER L’ENERGIA E LE RISORSE MINERARIE

Premessa
Con decreto interministeriale 18 settembre 2006, pubblicato sulla G.U. n. 271 del 21.11.2006, sono state regolamentate le modalità di versamento del contributo previsto dall’articolo 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge “le spese per le attività svolte dagli uffici della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle Attività Produttive, quali autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti ed infrastrutture energetiche di competenza statale il cui valore sia di entità superiore a 5 milioni di euro, salvo esclusione disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive, per le relative istruttorie tecniche e amministrative e per le conseguenti necessità logistiche e operative, sono poste a carico del soggetto richiedente tramite il versamento di un contributo di importo non superiore allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare”.
In applicazione del citato decreto, per le attività di istruttoria tecnico-amministrative svolte dalla Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero delle attività produttive, ora Ministero dello sviluppo economico e le conseguenti necessità logistico-operative, è posto a carico, dei soggetti richiedenti i provvedimenti indicati nel citato articolo 1, comma 110, un versamento pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare.
Pertanto, ciascun soggetto che presenti al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie istanze per autorizzazioni, permessi o concessioni, volte alla realizzazione e alla verifica di impianti ed infrastrutture energetiche di competenza statale è tenuto al versamento di tale contributo.
Con la presente nota si chiariscono gli adempimenti da porre in essere per l’assolvimento dell’obbligo suddetto.
1. Contestualmente a ciascuna istanza relativa ad opere il cui valore sia superiore a 5 milioni di euro deve essere presentata al Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie (nel seguito DGERM) – via Molise, 2, 00187 Roma, un’autocertificazione nei modi e nelle forme consentite dalla legge, che attesti il valore delle opere da realizzare.
L’ autodichiarazione dovrà essere prodotta dal legale rappresentante del richiedente o dal professionista iscritto all’albo responsabile del progetto e dovrà esservi riportato il valore dell’opera e l’ammontare del relativo contributo dello 0,5 per mille. Nel caso in cui, in base al valore progettuale delle opere, il contributo non dovesse risultare dovuto, si è tenuti comunque a trasmettere alla DGERM la relativa comunicazione, anch’essa attestata da autodichiarazione legalmente certificata.
2. In relazione alle differenziazioni dovute alle diverse tipologie di provvedimento richiesto, le dichiarazioni di cui al punto 1. devono riportare il valore complessivo dell’opera dettagliato secondo il “costo dei lavori” e le “spese generali”, anch’esse a loro volta articolate secondo le singole voci di costo.
Ai fini del calcolo del “costo dei lavori”, il committente dovrà considerare la stima dettagliata di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell’opera. Si precisa, altresì, che il costo dei lavori dovrà essere comprensivo degli oneri per la sicurezza. Per quanto riguarda la determinazione delle “spese generali”, devono essere considerate le spese tecniche relative alla redazione del progetto, alla direzione dei lavori, al coordinamento della sicurezza, sia in fase di progettazione che di realizzazione, ad attività di consulenza tecnica, nonché quelle necessarie per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche ed accertamenti di laboratorio e collaudo dell’opera. Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di Iva.
3. Qualora nel corso dell’istruttoria dovesse emergere la necessità di apportare modifiche al progetto originariamente presentato, dovrà essere trasmessa unitamente alla presentazione delle modifiche, una autodichiarazione con il valore aggiornato del costo delle opere. Tale eventualità vale solo per modifiche che determinano la previsione di un maggior investimento sull’opera stessa.
4. Contestualmente alla presentazione dell’istanza, il soggetto proponente dovrà produrre alla DGERM l’attestazione sopra descritta con la comunicazione dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo, l’ autocertificazione del legale rappresentante relativa all’importo complessivo e la quietanza del versamento, in originale o in copia conforme.
I versamenti relativi alle istruttorie sopraindicate sono effettuati con imputazione sul capitolo 3592 “Somme da introitare ai fini della rassegnazione in tutto o in parte, all’amministrazione delle attività produttive”, Capo XVIII, articolo 19 “Somme versate dalle imprese interessate alla realizzazione ed alla verifica degli impianti ed infrastrutture energetiche in applicazione della legge 23 agosto 2004, n. 239”.
Il versamento può essere effettuato presso la competente sezione di tesoreria provinciale della Banca d’Italia, ovvero con conto corrente postale intestato alla stessa Tesoreria provinciale, riportando la causale: “Contributo per le spese sostenute dagli uffici della Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie del Ministero dello Sviluppo Economico, per le istruttorie tecniche e amministrative volte all’autorizzazione di impianti e di infrastrutture energetiche di competenza statale, di cui all’art. 1, comma 110, della legge 23 agosto 2004, n. 239: segue (indicare la denominazione completa dell’opera)”.
5. Costruzione ed esercizio di gasdotti e oleodotti di cui all’art. 52 bis, comma 1, del D.P.R.320/2001, nonché di terminali di rigassificazione GNL di cui all’art. 8 della legge 340/2000.
Poiché nella casistica prevista dal Decreto interministeriale 18 settembre 2006, rientrano anche le opere e gli impianti da realizzare per le infrastrutture lineari energetiche quali i metanodotti e gli oleodotti, ciascun soggetto che, presenti a questa Direzione Generale domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione degli stessi, ai sensi degli artt. 52bis e seguenti del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), è tenuto al versamento di un contributo pari allo 0,5 per mille, secondo le modalità descritte ai punti precedenti.
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche alle richieste di autorizzazione alla costruzione di terminali di rigassificazione di GNL, presentate ai sensi dell’art. 8 della legge 340/2000; in tal caso, se il progetto presentato comprende anche i gasdotti di collegamento alla Rete Nazionale Gasdotti, l’importo da versare è relativo anche a tali opere connesse.
Per ogni domanda rientrante nelle fattispecie sopra citate, il legale rappresentante del soggetto richiedente è tenuto ad autodichiarare l’importo complessivo previsto delle opere e degli impianti in programma e ad effettuare il versamento di cui al precedente punto 4. Nel computo dell’importo complessivo devono essere compresi anche gli importi previsti per le opere e gli impianti la cui realizzazione viene indicata come eventuale dal richiedente, secondo le modalità descritte ai precedenti punti da 1 a 3 della presente nota.
Nel caso di gasdotti internazionali di interconnessione con le reti di trasporto di altri Stati, l’importo delle opere e impianti va considerato relativamente alla parte di progetto ricadente nelle zone a giurisdizione italiana.
6. Autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica con potenza pari o superiore a 300 MW.
Il predetto contributo è dovuto anche per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica superiore a 300 MW, per i quali è da presentare istanza ai sensi del
D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in legge 9 aprile 2002 n. 55.
Per ogni domanda rientrante nelle fattispecie sopra citate, il legale rappresentante del soggetto richiedente è tenuto ad autodichiarare l’importo complessivo previsto delle opere e degli impianti in programma e ad effettuare il versamento di cui al precedente punto 4. Nel computo dell’importo complessivo devono essere compresi anche gli importi previsti per le opere connesse indispensabili all’esercizio dell’impianto di produzione dell’energia elettrica (quali, ad esempio, le opere per l’allacciamento alla rete elettrica), nonché le opere e gli impianti la cui realizzazione viene indicata come eventuale dal richiedente, secondo le modalità descritte ai precedenti punti da 1 a 3 della presente nota. Al riguardo, si specifica che tra le “spese generali” è da ricomprendere il valore dell’area di sedime dell’impianto di produzione di energia elettrica.
7. Autorizzazioni alla costruzione ed all’esercizio di elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e modificato dall’articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239
Nella casistica prevista dal Decreto interministeriale 18 settembre 2006 rientrano anche le opere e gli impianti da realizzare per le infrastrutture lineari energetiche, quali elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica, reti elettriche di interconnessione con l’estero con livello di tensione pari o superiore a 150 kV (qualora per esse vi sia un diritto di accesso a titolo prioritario) e opere connesse e infrastrutture per il collegamento alle reti nazionali di trasporto dell’energia delle centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, già autorizzate in conformità alla normativa vigente.
Pertanto, il legale rappresentante del soggetto che intenda presentare a questa Direzione Generale domanda per il rilascio dell’autorizzazione alla costruzione degli stessi, ai sensi dell’articolo 1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 e modificato dall’articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, è tenuto ad autodichiarare l’importo complessivo previsto delle opere e degli impianti in progetto e, nel caso in cui il valore delle opere sia superiore a 5 milioni di euro è tenuto al versamento di un contributo pari allo 0,5 per mille, secondo le modalità descritte ai punti precedenti.
Nel caso di reti elettriche di interconnessione con le reti di trasporto di altri Stati, l’importo delle opere e impianti va considerato relativamente alla parte di progetto ricadente nelle zone a giurisdizione italiana.
8. Conclusione
Per le domande le cui istruttorie erano in corso all’atto di entrata in vigore della legge n. 239/2004 e per quelle presentate successivamente a tale data, ma prima dell’entrata in vigore del decreto interministeriale 18 settembre 2006 e dell’ emanazione della presente circolare, gli Uffici C2, C3, C5, D1 ed F4 provvederanno a richiedere il relativo versamento sulla base dei dati e delle dichiarazioni contenute nelle domande stesse.

4 maggio 2007

Il Direttore generale: ROMANO

 

Circolare Ministeriale 4 maggio 2007