Comunicato Ministeriale 31 luglio 2009

Elenco dei giacimenti da attribuire ai sensi dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2009

DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 3, commi 1 e 2, del Decreto Ministeriale 30 giuno 2009, si comunica l’elenco dei giacimenti da attribuire ai sensi dell’articolo 9 dello stesso decreto.

L’articolo 8, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, ha previsto la comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione in cui ricadono giacimenti non produttivi definiti marginali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 dell’elenco degli stessi, mettendo a disposizione i dati tecnici ad essi relativi. In base al medesimo disposto il Ministero dello Sviluppo Economico predispone un elenco degli stessi al fine di avviare una procedura competitiva per l’attribuzione ad altro titolare dei giacimenti, anche ai fini della produzione di energia elettrica, secondo le modalità stabilite dal citato D.M. 30 giugno 2009.

In sede di prima applicazione, sono stati individuati i seguenti giacimenti mineralizzati a gas posti in terraferma:
1. Canaldente – Concessione “Calciano” – provincia di Matera
2. Torrente Vulgano – Concessione “Torrente Vulgano” – provincia di Foggia
3. Rapagnano – Concessione “Rapagnano” – provincia di Ascoli Piceno
dettagliati nell’allegato tecnico al presente comunicato.

Mediante ulteriori comunicati, le medesime procedure saranno seguite per successive attribuzioni, conseguenti anche a comunicazioni dei titolari come previsto all’art. 3, comma 3, del D.M. 30.06.2009.

Con la pubblicazione nel B.U.I.G. del presente avviso partono le procedure ed i tempi previsti dal D.M. citato ed in particolare i primi trenta giorni (art. 4, comma 1) per la presentazione a questo Ministero delle richieste di accesso al “data room” cui le Società interessate saranno ammesse, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 5, e, dalla medesima data, i sessanta giorni (art. 4 comma 3) per la predisposizione dello stesso “data room”, dell’elenco delle pertinenze e dei sopralluoghi da parte della Società Eni, titolare delle concessioni oggetto di riattribuzione mediante le procedure di cui trattasi.

Il calendario di accesso al “data room” e di svolgimento dei sopralluoghi sarà stabilito dal Ministero in funzione delle richieste e sarà comunicato tempestivamente agli interessati. Ogni operatore ammesso potrà accedere al “data room” in numero massimo di 2 persone presso la sede operativa di Ravenna della Soc. ENI.

I costi del servizio di consultazione sono fissati, per questa prima fase applicativa, in € 3.000 (art. 4, comma 4) per giacimento. La Società ospitante garantisce la presenza di personale specializzato sia per l’uso e l’interpretazione dei programmi utilizzati negli elaboratori elettronici presenti nel data room che per l’interpretazione dei dati.

Il “data room” sarà supervisionato da un funzionario della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche. Le relative spese saranno a carico della Società ospitante in quota parte dei citati costi di consultazione.

Roma, 31 luglio 2009

Il Direttore Generale: TERLIZZESE

Allegato tecnico