Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n 625 articolo 19, comma 5-bis – Indice QE 2009 – quota energetica costo materia prima gas per l’anno 2009
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 19, comma 5-bis, del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, si rende noto che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas – interpellata da questa Direzione Generale – ha comunicato che i valori dell’indice QE espressi in euro/GJ, calcolati per ciascun trimestre dell’anno 2009 ai sensi della deliberazione n. 79/07 del 29 marzo 2007 della stessa Autorità, sono i seguenti:
Gennaio-Marzo 2009 |
8,521000 |
Aprile-Giugno 2009 |
7,054000 |
Luglio-Settembre 2009 |
5,351000 |
Ottobre-Dicembre 2009 |
5,000636 |
Nel comunicare i dati sopra riportati, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha fatto presente tuttavia che le modalità di aggiornamento dell’indice QE – quota energetica del costo materia prima del gas naturale – sono tuttora oggetto di contenzioso amministrativo.
Pertanto, per la corresponsione delle aliquote dovute per le produzioni di idrocarburi gassosi ottenute nell’anno 2009, i titolari delle concessioni di coltivazione potranno determinare il valore unitario dell’aliquota – da corrispondere ai sensi del citato articolo 19, comma 5-bis del decreto legislativo n. 625/1996 – con la media aritmetica dei valori trimestrali dell’indice QE sopra riportati, pari a 6,481659 euro/GJ.
La stessa Autorità per l’energia elettrica e il gas ha altresì confermato che sono ancora oggetto di contenzioso amministrativo i valori dell’indice QE comunicati per gli anni 2005, 2006, 2007 e 2008.
Viene fatta salva ogni futura variazione che, in esito ai richiamati contenziosi amministrativi, dovesse intervenire sul valore medio dell’indice QE per l’anno 2009 e sui valori medi dello stesso indice già comunicati per gli anni sopra indicati.
Roma, 24 febbraio 2010
Il Direttore generale: TERLIZZESE