Comunicazioni e pubblicazione dell’elenco dei giacimenti marginali ai sensi dell’articolo 3, comma 3 del Decreto Ministeriale 30 giugno 2009
IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 sulla Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme per l’attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali”;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 recante “Attuazione della direttiva 94/22/CEE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi”;
Vista la legge 20 agosto 2004, n. 239 recante “Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia”;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” e s.m.i.;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, di “Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della L. 17 maggio 1999, n. 144″;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164, e, in particolare, l’art. 5, comma 1, che definisce i giacimenti marginali, per i quali, sulla base delle tecnologie disponibili e con riferimento al contesto economico, lo sviluppo per la messa in produzione, ovvero la coltivazione delle code di produzione risultino di economicità critica e fortemente dipendente dalle variabili tecnico-economiche e dal rischio minerario;
Visto il Decreto Legge del 25 giugno 2008 n. 112, pubblicato nella G.U. del 25 giugno 2008, n. 147, S.O. n. 152, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella G.U. del 21 agosto 2008, n. 195, S.O. n. 196/L, e, in particolare, l’articolo 8 del D.L. citato, come modificato dalla legge di conversione, recante “legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi”;
Visti in particolare, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 8 del Decreto Legge n. 112 del 2008, che dispongono che “2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico l’elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi; 3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l’elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero”;
Visto il D.M. 30 giugno 2009 recante le modalità relative all’attribuzione di giacimenti di idrocarburi marginali ai sensi del disposto di cui all’art. 8, comma 3, del D.L. del 25 giugno 2008 n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133;
Vista la nota del 11 aprile 2011 con la quale la Società ENI ha trasmesso l’elenco e le note tecniche relative ai giacimenti individuati come “campi marginali”;
Visti gli esiti delle istruttoria condotta dalle Divisioni UNMIG della stessa Direzione Generale per le risorse minerarie ed energetiche;
Vista la nota prot n. 20640 del 18 ottobre 2011 alla Società ENI con la quale è stata comunicata la sospensione dell’istruttoria di valutazione per il campo di “GROTTOLE FERRANDINA- gas acido”;
Ritenuto di aver concluso la prevista procedura di valutazione e di poter procedere alla comunicazione e pubblicazione dell’elenco dei giacimenti marginali così come previsto dall’art. 3 del D.M. 30 giugno 2009;
DISPONE
Art. 1.
(Comunicazioni e pubblicazione elenco dei giacimenti marginali)
1. Ai sensi dell’art. 3, comma 3 del D.M. 30 giugno 2009 è stato individuato il giacimento mineralizzato a gas posto in terraferma denominato SAN GERVASIO, prov. di Brescia, dettagliato nell’allegato tecnico a) al presente atto;
2. Ai sensi dell’art. 3, comma 4 del medesimo D.M. 30 giugno 2009 è inoltre disposta la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale per gli Idrocarburi e le Georisorse.
Art. 2
(Acquisizione dei dati)
1. Ai sensi dell’art 4 del D.M. 30 giugno 2009 dalla pubblicazione nel B.U.I.G. del presente atto sono avviate le procedure e quindi decorrono i tempi previsti dallo stesso articolo, e in particolare i primi trenta giorni per la presentazione a questo Ministero delle richieste di accesso al “data room” cui le Società interessate saranno ammesse, previa verifica dei requisiti di cui all’art. 5 del medesimo D.M. 30 giugno 2009. Dalla medesima data decorrono i sessanta giorni per la predisposizione dello stesso “data room”, dell’elenco delle pertinenze e dei sopralluoghi da parte della Società Eni, titolare della concessione oggetto di riattribuzione.
2. Il calendario di accesso al “data room” e di svolgimento dei sopralluoghi sarà stabilito dal Ministero dello Sviluppo Economico in funzione delle richieste e sarà comunicato tempestivamente agli interessati. Ogni operatore ammesso potrà accedere al “data room” in numero massimo di 2 persone presso la sede operativa di Ravenna della società ENI.
3. I costi del servizio di consultazione sono fissati in € 3.000 (tremila) per giacimento. La Società ospitante garantisce la presenza di personale specializzato sia per l’uso e l’interpretazione dei programmi utilizzati negli elaboratori elettronici presenti nel “data room” che per l’interpretazione dei dati.
4. Il “data room” sarà supervisionato da un funzionario della Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche. Le relative spese saranno a carico della Società ospitante in quota parte dei citati costi di consultazione.
Roma, 27 ottobre 2011
Il Direttore generale: TERLIZZESE
Allegato tecnico