Circolare Ministeriale 17 ottobre 2012

Modalità di applicazione dell’articolo 1, comma 82-sexies, della Legge 23 agosto 2004, n239 introdotto dall’articolo 27, comma 34, della Legge 23 luglio 2009 n99 e dal comma 1 dell’articolo 35 del Decreto Legge 22 giugno 2012, n 83 convertito con modif

L’articolo 27, comma 34, della Legge 23 luglio 2009, n. 99, modificando, tra l’altro, il comma 82 sexies dell’ articolo 1 della Legge 23 agosto 2004, n. 239 ha statuito che “Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione degli idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia”;

Il comma 6 dell’articolo 27 del Decreto Direttoriale 22 marzo 2011 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011 -, definisce quali “opere esistenti” ai fini dell’applicazione del comma 82-sexties, quelle da realizzare nella:
a) medesima area pozzi;
b) centrale di raccolta e trattamento esistente;
c) piattaforma di produzione esistente;
d) rete di raccolta e altre pertinenze minerarie esistenti;

Il Decreto Ministeriale 22 giugno 2012 ha ridefinito i compiti degli uffici di questa Direzione generale assegnando le competenze dell’ Ufficio minerario per gli Idrocarburi e le georisorse, nella sua attuale denominazione, ai tre Uffici territoriali di Bologna, Roma e Napoli, oggi rispettivamente Divisione II, Divisione III e Divisione IV, uffici di vigilanza,che pertanto rilasciano le autorizzazioni di cui al citato disposto ex articolo 1, comma 82 sexies della legge 239/2004 nella sua citata odierna formulazione, con riferimento alle attività minerarie site in terraferma ed in mare;

L’ articolo 35, comma 1 della Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, al quale si rimanda per ogni dettaglio, ha sostituito l’ articolo 6, comma 17 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n 152, specificando le attività ammesse di ricerca, di prospezione e di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare e stabilendo, tra l’altro, che le predette attività “sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività ….(omissis) …, fatte salve le attività di cui all’ articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell’ Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare”.

Tanto premesso ed a mente del disposto ex articolo 15, comma 5 del Decreto Ministeriale 4 marzo 2011, si forniscono qui di seguito direttive in materia di procedure da seguire per i procedimenti autorizzativi di cui al citato articolo 1, comma 82 sexies della legge 239/2004, da valere quali integrazione e/o modifica al disposto dalle norme regolamentari di cui al Decreto Direttoriale 22 marzo 2011.
Il rappresentante unico del soggetto intestatario del titolo minerario presenta istanza di autorizzazione all’ Ufficio territoriale dell’ UNMIG competente allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa ai limiti di produzione ed emissioni approvati.

Per “limiti di produzione” si intende la produzione annuale massima prevista nel programma lavori approvato all’atto del conferimento della concessione ovvero quella prevista nell’ultimo programma di coltivazione approvato. Nel caso di concessioni derivanti dalla zona a regime esclusivo di cui alla legge 10 febbraio 1953, n.136 (articolo 2, comma 1, numero 1) attribuite – ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 – con decorrenza 1 gennaio 1997, si fa riferimento alle produzioni annuali ottenute fino a tale data ovvero alla produzione prevista nell’ultimo programma di coltivazione approvato.

Per i “limiti di emissione” si intendono i limiti stabiliti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i. o, ove presenti, quelli stabiliti nelle autorizzazioni rilasciate, ai sensi dello stesso decreto legislativo, dalle autorità competenti. Il titolare allega copia di tali autorizzazioni all’istanza di autorizzazione delle attività in oggetto.

Entro 30 giorni dalla presentazione della istanza gli uffici territoriali UNMIG autorizzano gli interventi in oggetto dettando le necessarie prescrizioni di sicurezza.
Al termine dei lavori, entro 30 giorni dall’ entrata a regime degli impianti comunque correlati alle attività autorizzate ai sensi e per gli effetti del citato disposto ex art. 1, comma 82 sexies, il rappresentante unico del soggetto intestatario del titolo minerario presenta all’ Ufficio territoriale dell’ UNMIG competente un report sui valori emissivi misurati ed un confronto con quelli autorizzati. Entro i successivi 60 giorni detto Ufficio territoriale verifica il rispetto dei limiti emissivi sopra definiti, avvalendosi dei Laboratori di analisi e di sperimentazione per il settore minerario ed energetico di questa Direzione (oggi Divisione V).

Entro il 31 marzo di ciascun anno il rappresentante unico del soggetto intestatario del titolo minerario comunica all’ Ufficio territoriale dell’ UNMIG competente il quantitativo di idrocarburi prodotto nell’ anno precedente relativamente alle attività autorizzate ex citato articolo 1, comma 82 sexies, il quantitativo totale annuo prodotto ed un confronto con quello di produzione annua da ultimo assentito. L’ Ufficio territoriale verifica per i suddetti titoli minerari il rispetto dei limiti di produzione approvati.

Nel caso i controlli evidenzino il superamento dei limiti di produzione e/o di emissione già autorizzati, la relativa autorizzazione all’esercizio è sospesa dall’Ufficio territoriale competente ed è data comunicazione a questa direzione generale per i provvedimenti conseguenti di cui alla lettera b) dell’articolo 5 del decreto ministeriale 4 marzo 2011.
La presente circolare sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse e sul sito web dei Ministero dello sviluppo economico per conoscenza e norma anche nei confronti dei soggetti intestatari dei titoli minerari e si applica a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito web del Ministero.

Roma 17 ottobre 2012

Il Direttore generale: TERLIZZESE