Disposizioni in merito alle garanzie finanziarie per le attività di chiusura mineraria di pozzi esplorativi di ripristino delle aree interessate da detti pozzi esplorativi da realizzare nell’ambito di permessi di ricerca e di concessioni per la coltivazione di idrocarburi in terraferma
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
Il Decreto Direttoriale 22 marzo 2011 – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011 – all’art. 4, commi 6, 7 e 8, stabilisce l’obbligo per taluni soggetti richiedenti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione di prestare pertinente ed idonea garanzia finanziaria. I soggetti che devono presentare tali garanzie finanziarie sono le Società aventi capitale sociale versato inferiore a 10 milioni di euro, purché superiore a 120.000 euro.
In sede di presentazione dell’istanza di conferimento del titolo minerario, l’Amministrazione acquisisce la delibera del competente organo amministrativo del soggetto richiedente a prestare cauzione ovvero l’impegno formale della Società garante di cui al comma 6, art.4 del citato decreto direttoriale.
Tanto premesso si forniscono qui di seguito direttive in materia di procedure da seguire per la presentazione delle garanzie finanziarie di cui al citato articolo 4, commi 7 e 8 del Decreto Direttoriale 22 marzo 2011, da valere quali integrazione e/o modifica al disposto dalle norme regolamentari di cui allo stesso Decreto Direttoriale là dove incompatibili.
Le garanzie finanziarie relative alla chiusura mineraria ed ai relativi ripristini di pozzi esplorativi in terraferma sono presentate dai titolari agli Uffici territoriali UNMIG (di seguito: UNMIG) prima del rilascio delle relative autorizzazioni.
Gli importi delle garanzie finanziare relative ai lavori di chiusura mineraria e di ripristino dell’area, per le diverse tipologie di pozzi in terraferma, sono complessivamente stabiliti in misura pari a:
Tipologia del pozzo |
Importo della garanzia (€) |
fino alla profondità di m 2.500 |
1.000.000 |
fino alla profondità di m 4.000 |
2.500.000 |
in argille scagliose dell’Appennino |
50.000 |
Nel caso di tipologie di pozzi non comprese nella tabella precedente, gli importi sono stabiliti dall’UNMIG sulla base del valore economico dei lavori di chiusura mineraria e di ripristino da realizzare.
L’importo della garanzia finanziaria può essere rideterminato dall’UNMIG in caso di variazione del programma lavori e può essere ridotto ai sensi del comma 14, art. 4 del citato decreto direttoriale.
Le garanzie sono prestate dalle banche e dalle imprese di assicurazioni di cui alla legge 10 giugno 1982, n. 348, iscritte negli elenchi degli organi di controllo (Banca d’Italia, Consob e Isvap).
Per la prestazione delle garanzie sono utilizzati lo schema di atto di fideiussione bancaria e/o di polizza fideiussoria (allegato A) e lo schema di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato B).
Le presenti disposizioni si applicano anche ai titoli minerari vigenti, costituiscono parte integrante delle norme disciplinari di cui al decreto direttoriale 22 marzo 2011, sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse e sul sito del Ministero dello sviluppo economico e si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione sul sito.
Allegato A
Allegato B
Roma 30 ottobre 2012
Il Direttore generale: TERLIZZESE