Circolare Ministeriale 18 giugno 2013

Royalties da produzione di idrocarburi dell’anno 2012

 

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Ai Titolari di concessioni per la coltivazione di giacimenti di idrocarburi dell’allegato elenco

e, per conoscenza
All’UNMIG – Sezione di Bologna
All’UNMIG – Sezione di Roma
All’UNMIG – Sezione di Napoli

L’articolo 35 del decreto-legge n. 83/2012, ha disposto che sulle produzioni di idrocarburi delle concessioni in mare, l’aliquota di prodotto di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 625/1996, é elevata dal 7% al 10% per il gas naturale e dal 4% al 7% per l’olio. La disposizione è entrata in vigore in data 26 giugno 2012 e i titolari di concessioni per la produzione di idrocarburi in mare devono corrispondere l’incremento di aliquota sulle produzioni ottenute da tale data.

Si precisa che le esenzioni sulle aliquote di prodotto devono essere computate – ai sensi del comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo n. 625/1996, come modificato dalla legge n. 239/2004 – sui primi 80 milioni di standard metri cubi di gas e 50 mila tonnellate di olio. I quantitativi relativi alle esenzioni riguardano pertanto le produzioni ottenute dalla data del 1° gennaio 2012, e potranno essere estese alle produzioni effettuate dal 26 giugno 2012, solo nel caso in cui in tale data le produzioni ottenute dall’inizio dell’anno 2012 risultino inferiori a tali limiti di legge. L’inosservanza di tale criterio per il computo delle aliquote di prodotto della coltivazione comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 13 dell’articolo 19 della legge n. 625/96.
La corresponsione allo Stato dell’incremento di aliquota in applicazione dell’articolo 35 del decreto-legge n. 83/2012, dovrà essere attuata coerentemente con le modalità di valorizzazione dell’aliquota del prodotto della coltivazione di giacimenti di gas varate in attuazione dell’art. 11, comma 1, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40. A tale riguardo si precisa che, ove l’aliquota di gas naturale dovuta complessivamente allo Stato sia superiore a 5 milioni di standard metri cubi, i titolari delle concessioni di coltivazione devono applicare le modalità di corresponsione definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007, e sue successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso che tale aliquota sia pari o inferiore a 5 milioni di standard metri cubi di gas, gli operatori provvederanno a valorizzare l’aliquota mediante l’indice QE 2012 – quota energetica costo materia prima gas per l’anno 2012, pari a 9,473264 euro/GJ, assumendo fissa l’equivalenza 38,52 MJ per standard metro cubo. I corrispettivi devono essere versati, in tal caso, entro il 30 giugno 2013.

In conclusione, i titolari provvederanno ad effettuare per le produzioni di gas due distinti versamenti, proporzionali alle aliquote del 7% e del 3%, nei due capitoli dello stato di previsione dell’entrata di seguito indicati:

  • il corrispettivo inerente l’aliquota del 7% dovrà essere versato nel capitolo 2604 dello stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario corrente, per le produzioni ottenute a partire dal 1° gennaio 2012;
  • il corrispettivo inerente l’aliquota del 3% dovrà essere versato nel capitolo 2606, capo 7, “somme corrispondenti all’incremento dell’aliquota di prodotto dovuto annualmente dal titolare unico o contitolare di ciascuna concessione per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in mare, da riassegnare agli stati di previsione del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, e del ministero dello sviluppo economico” dello stato di previsione dell’entrata, per l’anno finanziario corrente, per le produzioni ottenute a partire dal 26 giugno 2012.

Nel caso l’aliquota di gas debba essere valorizzata tramite la piattaforma di negoziazione del Gestore dei servizi energetici, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, in esito alla negoziazione inerente la vendita delle aliquote, i titolari delle concessioni provvederanno ad eseguire sempre due distinti versamenti, proporzionali alle aliquote del 7% e del 3%, successivamente ad ogni asta, nei termini stabiliti dall’articolo1, comma 1, del decreto 15 ottobre 2008 del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico (trenta giorni successivi alla definizione dell’asta) nei due capitoli dello stato di previsione dell’entrata sopra riportati.
A conclusione delle aste dovranno essere inoltrate a questa Direzione Generale i prospetti inerenti la valorizzazione conseguita per le aliquote della produzione di gas destinate allo Stato, unitamente alle quietanze dei versamenti effettuati.

Analogamente, anche per le produzioni di olio di concessioni in mare dovranno essere effettuati due distinti versamenti, entro il 30 giugno 2013:

  • il corrispettivo inerente l’aliquota del 4% dovrà essere versato nel capitolo 2604 dello stato di previsione dell’entrata per l’anno finanziario corrente, per le produzioni ottenute a partire dal 1° gennaio 2012;
  • il corrispettivo inerente l’aliquota del 3% dovrà essere versato nel capitolo 2606, dello stato di previsione dell’entrata, per l’anno finanziario corrente, per le produzioni ottenute a partire dal 26 giugno 2012.

I titolari di concessioni di coltivazioni di giacimenti di idrocarburi in mare dovranno opportunamente redigere il prospetto di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo n. 625/1996 evidenziando il computo relativo all’applicazione dell’incremento di aliquota del 3% destinato allo Stato per gli obiettivi operativi stabiliti dall’articolo 35 del decreto-legge n. 83/2012, sopra ricordati.

Per quanto riguarda infine gli importi corrispondenti all’incremento del 3% dell’aliquota destinato ad alimentare il Fondo per la riduzione del prezzo alla pompa, di cui all’articolo 45 della legge n. 99/2009, nessuna innovazione è prevista per la rendicontazione di tale aliquota, nonché per la sua valorizzazione e i relativi versamenti, che dovranno essere effettuati sul capitolo 2605 entro il 30 giugno 2013 con le stesse modalità dei precedenti anni.

Roma 18 giugno 2013

Il Direttore Generale: TERLIZZESE