Comunicato Direttoriale 20 febbraio 2014

Condizioni minime per la verifica delle istanze di permesso di prospezione e di permesso di ricerca in acque profonde

 

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

A tutti gli Operatori
In base al Decreto Interministeriale 8 marzo 2013 di approvazione della Strategia energetica nazionale e in seguito al  di rimodulazione della zona “E” e ricognizione delle zone marine aperte alla ricerca e coltivazione di idrocarburi, le attività di prospezione e ricerca in mare si svolgeranno anche in aree inesplorate e complesse che richiedono speciali cautele e capacità tecniche ed economiche.
Decreto Ministeriale 9 agosto 2013 A specificazione di quanto già stabilito nel Decreto Direttoriale 22 marzo 2011 si forniscono puntuali indicazioni in merito alle speciali condizioni richieste per operare in tali aree.
Nella valutazione delle istanze di prospezione l’amministrazione terrà conto, a dimostrazione della capacità tecnica, della descrizione dettagliata di ogni attività svolta in Italia e all’estero, in relazione alle caratteristiche dei mezzi navali utilizzati, ai sistemi di posizionamento, alle caratteristiche dei sistemi di acquisizione sismica, con l’indicazione delle sorgenti utilizzate, campionamento, numero di linee e loro estensione, alla descrizione dei metodi di elaborazione e processamento delle linee acquisite in via diretta o tramite altre società di servizi.
Inoltre, il programma lavori proposto dovrà contenere, ai fini dell’approvazione: la descrizione del mezzo navale utilizzato per la prospezione geofisica (nome e codice identificativo, tipo, caratteristiche dell’imbarcazione e dei sistemi di posizionamento e navigazione); caratteristiche di acquisizione sismica; indicazione dei sistemi, caratteristiche della sorgente da utilizzare, numero ed estensione delle linee da acquisire, base map in GIS con indicazione dei vertici, in formato cartaceo e shape file; indicazione dei tempi di realizzazione del programma di acquisizione e successiva elaborazione e processamento. Al termine delle attività sarà presentata all’Amministrazione, tempestivamente e comunque entro tre mesi dal termine dei lavori, una dettagliata relazione conclusiva, le sezioni sismiche acquisite e, ove disponibile, la relativa interpretazione e i target individuati, in formato SEG-Y (pre-stack e post-stack).
I dati saranno mantenuti riservati nei termini stabiliti dalla legge e dallo specifico disciplinare del permesso di prospezione, comunque per un termine non inferiore a due anni.
In relazione alle istanze per il rilascio di permessi di ricerca la verifica della capacità tecnica ed economica adeguata al progetto di ricerca terrà conto prioritariamente tra l’altro, dell’attività svolta in condizioni simili in Italia o all’estero.
A dimostrazione della capacità tecnica è richiesto, almeno, di aver effettuato, in qualità di operatore, attività di ricerca in condizioni geologiche e stratigrafiche complesse (es. giacimenti fratturati, alte pressioni, alte temperature ecc..) e in acque profonde almeno 500 metri. Inoltre, il programma lavori dovrà essere dettagliato e dovrà indicare i possibili target individuati attraverso gli studi geologici e le interpretazioni della prospezione geofisica effettuata nell’area. Il programma di acquisizione sismica specifico, da realizzare nell’ambito del permesso, dovrà contenere l’indicazione dei sistemi, le caratteristiche della sorgente da utilizzare, il numero e l’estensione delle linee da acquisire, base map in GIS con indicazione dei vertici, in formato cartaceo e shape file; indicazione dei tempi di realizzazione del programma di acquisizione e successiva elaborazione e processamento.

Roma, 20 febbraio 2014

Il Direttore generale: TERLIZZESE