Circolare 5 novembre 2015

Indirizzi interpretativi per l’applicazione dell’articolo 1, comma 82-sexies della L 23 agosto 2004, n 239, così come modificato dall’art 38, comma 11, del DL 12 settembre 2014, n 133, convertito con modificazioni dalla L 11 novembre 2014, n 164, in materia di autorizzazione alla reiniezione delle acque di strato

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DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Agli Uffici territoriali UNMIG di Bologna, Roma e Napoli

Come noto, con il Decreto Legge 12 settembre 2014, n. 133 (c.d. decreto “Sblocca Italia”), convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 2014, n. 164, è stato novellato l’articolo l, comma 82-sexies della Legge 23 agosto 2004, n. 239, relativamente alle attività di reiniezione delle acque di strato.
La citata disposizione, nella versione attuale, recita: “Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento, se effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia. Le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi”.
La disposizione attribuisce, dunque, all’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) la competenza ad autorizzare determinate attività migliorative degli impianti di produzione, compresa la perforazione e, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto “Sblocca Italia”, la reiniezione delle acque di strato, qualora tali attività soddisfino determinate condizioni.
Al fine di risolvere le questioni interpretative sorte in merito all’applicazione di tale norma, in relazione a quanto previsto in materia di reiniezione anche dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (c.d. “Codice dell’ambiente”), è stata chiamata a pronunciarsi la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie sezione a) che, in qualità di organo tecnico consultivo di questa Amministrazione, nel corso della riunione del 20 maggio u.s. ha ritenuto opportuno acquisire a riguardo anche il parere dell’Avvocatura Generale dello Stato.
A seguito dei chiarimenti forniti da tale supremo organo legale si ritiene di poter specificare quanto segue.
L’articolo l, comma 82-sexies della l. 239/2004, così come novellato dall’art. 38, comma 11, del D.L. n. 133/2014, introduce una normativa speciale in materia di autorizzazioni alla reiniezione delle acque di strato, derogando alla normativa contenuta nel Codice dell’ambiente.
Mentre, infatti, l’art. 104, comma 3, di detto Codice, può considerarsi normativa generale vigente in tema di reiniezione, in base alla quale le acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi possono essere scaricate nelle unità geologiche profonde, previa autorizzazione delle Regioni, per i giacimenti a terra, o del Ministero dell’ambiente, d’intesa con il Ministero dello sviluppo economico, per i giacimenti a mare, la disciplina attualmente prevista dal comma 82-sexies prevede invece che la reiniezione sia autorizzata dagli Uffici UNMIG territorialmente competenti, qualora si verifichino le seguenti specifiche condizioni: a) l’attività sia migliorativa delle prestazioni degli impianti;
b) l’attività sia effettuata a partire da impianti di coltivazione di idrocarburi già esistenti, a prescindere dal fatto che debbano essere ancora autorizzate e realizzate, nell’ambito di tali impianti, le opere specificatamente destinate alla reiniezione;
c) l’attività sia svolta nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione previsti dai programmi di lavoro già approvati in base alla normativa mineraria.
Le due norme prevedono quindi, sulla base di differenti presupposti, una diversa legittimazione attiva all’esercizio delle competenze autorizzatorie in parola, di tal ché qualora sussistano le condizioni di cui al comma 82-sexies ed, in particolare, la reiniezione sia destinata ad un aumento delle risorse minerarie e all’ottimizzazione degli impianti di produzione, l’autorizzazione alla reiniezione è rilasciata, nel rispetto dei vincoli ambientali stabiliti da tale comma e dall’art. 34 del Decreto Direttoriale 15 luglio 2015, in via esclusiva dalla sezione UNMIG territorialmente competente, anche in mancanza di una precedente autorizzazione ai sensi dell’art. 104 del Codice dell’ambiente.
Ai fini dell’applicazione del comma 82-sexies si specifica, altresì, che le attività migliorative ivi previste non costituiscono variazione del programma lavori e, in analogia con quanto disposto dall’art. 35, comma 1, del D.L. 83/2012, per le autorizzazioni in mare, anche per le autorizzazioni rilasciate ex art. 1, comma 82-sexies della legge 239/2004 per la terraferma, gli uffici UNMIG trasmettono copia alle Regioni.
Infine, sulla base di quanto chiarito dall’Avvocatura Generale dello Stato, si ritiene di poter escludere la partecipazione regionale dai procedimenti autorizzatori in parola, ed, in particolare, dalle autorizzazioni di cui al comma 82-sexies della legge 239/2004.

Roma 5 novembre 2015

Il Direttore generale: TERLIZZESE