Circolare 8 novembre 2017

Disposizioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività valutative della capacità tecnica, economica ed organizzativa dei soggetti richiedenti e titolari di titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare, ai sensi dell’art 5 della Legge n 9/1991, dell’art 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n 484/1994, dell’art 5 del Decreto legislativo n 625/1996

 

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE – UNMIG

Premessa
I permessi di prospezione, i permessi di ricerca e le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono accordati ai soggetti di cui al Decreto legislativo n. 625/1996 e alla Legge n. 9/1991 che dispongano di requisiti di ordine generale ed adeguate capacità tecniche ed economiche.
Con /circolare del 29/07/2009, sono state emanate disposizioni per la dimostrazione, da parte dei soggetti richiedenti e dei titolari di titoli minerari, della capacità tecnica ed economica di cui all’art. 5, comma 1, della Legge n. 9/1991, e all’art. 4 comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, necessarie per lo svolgimento dell’attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
Ravvisando la necessità di aggiornare quanto contenuto nella citata /circolare, le prescrizioni di cui alla presente sostituiscono ogni precedente disposizione in materia.
Pertanto, le società e, dove applicabile le persone fisiche, che presentano istanza volta al:

  • conferimento di permessi di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi,
  • conferimento di permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi,
  • conferimento di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
  • conferimento di concessioni di coltivazione di giacimenti marginali,
  • trasferimento di titolarità di permessi di prospezione di idrocarburi liquidi e gassosi,
  • trasferimento di titolarità di permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi,
  • trasferimento di titolarità di concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi,
  • trasferimento di titolarità di concessioni di coltivazione di giacimenti marginali,

devono produrre la documentazione di seguito specificata e conformarsi ad ogni prescrizione indicata.
La documentazione richiesta è trasmessa a mezzo PEC alla DGS-UNMIG – Direzione Generale per la sicurezza anche ambientale delle attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, Divisione VI – Sicurezza, BUIG, cartografia, statistiche, normativa tecnica (dgsunmig.div06@pec.mise.gov.it), indicando in oggetto il nome della società seguito dalla dicitura “documentazione societaria”. Qualora l’invio contenesse informazioni e documentazione che il richiedente ritiene riservate, questo è specificato dalla società nell’oggetto ed evidenziato, altresì, con nota descrittiva a corredo della documentazione inviata.
La documentazione prodotta in lingua straniera può essere accettata solo se accompagnata da traduzione giurata in lingua italiana.
Nell’ambito del procedimento di conferimento di un titolo minerario, la valutazione dei requisiti di ordine generale e delle capacità tecnica ed economica è avviata prima dell’esame tecnico dell’istanza; in ogni caso, l’istruttoria complessiva per il conferimento del titolo minerario deve tener conto sia del parere tecnico relativo al progetto minerario presentato dal richiedente sia della valutazione relativa ai requisiti di ordine generale e alle capacità tecnica ed economica.

Requisiti di ordine generale, capacità tecnica ed economica
I titoli minerari sono conferiti ai soggetti richiedenti con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione Europea e, a condizioni di reciprocità, a soggetti di altri Paesi.
I soggetti richiedenti devono possedere nell’Unione Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle.
Dall’oggetto sociale deve evidenziarsi che le attività del soggetto richiedente comprendono quelle specifiche di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
Per il conferimento di titoli minerari a mare i soggetti richiedenti di cui sopra devono disporre, ai sensi dell’art. 4, comma 5, del Decreto legislativo n. 145/2015, anche delle risorse finanziarie, economiche e tecniche sufficienti per l’avvio immediato e il proseguimento ininterrotto di tutte le misure necessarie a dare una risposta efficace alle emergenze e ad assicurare la successiva riparazione. Il richiedente deve garantire il mantenimento della capacità economica necessaria per soddisfare i suoi obblighi finanziari derivanti da responsabilità per operazioni in mare.
Per le ragioni illustrate in premessa non possono essere attribuiti i titoli minerari a società aventi patrimonio netto e capitale sociale inferiori a 300.000,00 euro e alle persone fisiche che non hanno prestato una cauzione di importo pari a 300.000,00 euro. La predetta cauzione, può essere costituita mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituti di credito di cui al Decreto legislativo n. 385/1993 ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da un’impresa di assicurazione autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi di cui alla Legge n. 348/1982. Non possono essere accettate garanzie rilasciate da società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco di cui all’art. 106 del Decreto legislativo n. 385/1993. [Nota]
Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine generale, in qualunque caso propedeutici all’avvio del procedimento valutativo, il soggetto richiedente o il titolare, all’atto della presentazione della tipologia di istanza di cui in premessa, fornisce:

  1. se ha sede in Italia, i documenti di cui all’Allegato 1, punto 1;
  2. se ha sede in uno Stato membro dell’Unione o ad altro Stato, i documenti di cui al punto 2 dell’Allegato 1.

Ai fini della dimostrazione della capacità economica, il soggetto richiedente o il titolare presenta la documentazione di cui all’Allegato 1, punto 3.
La valutazione della capacità economica tiene in considerazione la programmazione complessiva dei lavori relativi a tutte le attività già in corso di svolgimento e già programmate.
Ai fini della dimostrazione della capacità tecnica, il soggetto richiedente o il titolare è tenuto a presentare la documentazione di cui all’Allegato 1, punto 4, con le modalità di cui agli artt. 38, 47, 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
Per gli aspetti relativi alla salute, alla sicurezza, all’ambiente e alla gestione dei rischi, il richiedente o il titolare presenta la documentazione di cui all’Allegato 1, punto 5, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui agli artt. 38, 47, 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
La documentazione comprovante le capacità tecniche ed economiche, dovrà essere aggiornata in caso di variazioni significative dei dati forniti e comunque almeno ogni due anni. Con i medesimi principi, deve altresì essere aggiornata la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale. La mancata presentazione dell’aggiornamento comporta la decadenza del titolo ai sensi dell’articolo 5, comma 1 lettera b) del Decreto Ministeriale 7 dicembre 2016 e s.m.i..
Ogni comunicazione specificatamente relativa alla variazione di sede (legale, amministrativa), residenza o domicilio, denominazione o ragione sociale, nonché alla nomina dei rappresentanti legali è inviata a DGS-UNMIG, Divisione VI – Sicurezza, BUIG, cartografia, statistiche, normativa tecnica (dgsunmig.div06@pec.mise.gov.it) e DGSAIE – Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche, Divisione VII – Rilascio e gestione titoli minerari, espropri, royalties (dgsaie.div07@pec.mise.gov.it).
Nel caso di contitolarità, la documentazione relativa ai requisiti di ordine generale, alla capacità tecnica ed economica, alla salute, alla sicurezza, all’ambiente e alla gestione dei rischi deve essere presentata da ciascun contitolare.
Il trasferimento del titolo minerario è soggetto all’autorizzazione della DGSAIE, previo parere tecnico della DGS-UNMIG, per la valutazione dei requisiti di ordine generale, dell’adeguatezza della capacità tecnica, economica ed organizzativa del soggetto interessato al trasferimento.
Il trasferimento delle quote dei permessi di ricerca, delle concessioni di uno o più contitolari dovrà essere parimenti autorizzato, sentiti gli altri contitolari, con provvedimento della DGSAIE, previo parere tecnico della DGS-UNMIG.
Sono soggetti alla medesima autorizzazione tutte le operazioni societarie di scorporo, di cessione delle quote societarie o anche di cambiamenti nella catena di controllo societario a monte, attraverso le quali si determina una variazione di fatto del titolare effettivo.
Nel caso di istanze di trasferimento di titoli minerari, il titolare subentrante deve presentare le fideiussioni assicurative o bancarie per gli impianti esistenti e per le opere autorizzate che coprano i costi delle opere di recupero ambientale e dimostrare l’esistenza di tutte le garanzie economiche per coprire i costi di un eventuale incidente commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio ed analisi dei rischi.

Roma 8 novembre 2017

Il Direttore generale: TERLIZZESE

 

Nota:
La fideiussione o la polizza deve essere, a pena di esclusione, corredata di idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi degli artt. 38 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Per soggetti firmatari si intendono gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia firmata e dotata di idoneo documento di identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il titolo dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari, con assolvimento del versamento dell’imposta di bollo. Le persone fisiche presentano inoltre garanzie economiche commisurate al programma dei lavori presentato.

 

ALLEGATO 1
Disposizioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività valutative della capacità tecnica, economica ed organizzativa dei soggetti richiedenti e titolari di titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 9/1991, dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1994, dell’art. 5 del Decreto legislativo n. 625/1996

DOCUMENTAZIONE SOCIETARIA

  1. Ai fini della valutazione dei requisiti di ordine generale il richiedente con sede in Italia presenta:
    1. dichiarazione di cui all’art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, resa ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del Decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii. e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del Decreto legislativo 159/2011 e ss.mm.ii.;
    2. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 38, 47, 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 in cui si attesta di non essere oggetto di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato;
    3. copia autentica del documento che nomina i rappresentanti legali e i membri con cariche sociali, con allegato copia dei documenti di identità;
    4. dichiarazione di cui all’art. 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 dei dati relativi al/ai titolare/i effettivo/i, così come definito dall’art. 2 dell’allegato Tecnico del Decreto legislativo 231/2007 contenente, in adempimento degli obblighi previsti ai dall’articolo 21 del medesimo decreto, per ognuno:
      1. cognome;
      2. nome;
      3. luogo di nascita (Paese, Città, Provincia);
      4. data di nascita;
      5. luogo di residenza/domicilio (Paese, Città, Provincia, indirizzo);
      6. codice fiscale (solo per i residenti in Italia);
      7. attività lavorativa e settore economico in cui il titolare effettivo opera prevalentemente;
      8. dichiarazione in cui si accerta di essere/non essere un Persona Politicamente esposta ai sensi del Decreto legislativo 231/2007, articolo 1, comma 2, lettera o) e articolo 1, Allegato tecnico.
  2. Ai fini della valutazione dei requisiti di ordine generale il richiedente con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o in altro Stato presenta:
    1. certificato equipollente al certificato camerale in corso di validità, che includa le seguenti informazioni relative al soggetto richiedente: denominazione, ragione sociale, sede legale, capitale sociale, partita IVA e/o codice fiscale o equivalente, sito internet, denominazione dell’eventuale gruppo di appartenenza, denominazione della eventuale società controllante, nominativo del titolare effettivo, nome e contatti del rappresentante legale e del soggetto incaricato dei rapporti con le autorità;
    2. copia autentica aggiornata dello Statuto e dell’Atto costitutivo;
    3. dichiarazioni di cui al comma 3, lettere b), c) e d).
  3. Ai fini della valutazione della capacità economica, è presentata la seguente documentazione:
    1. copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni del soggetto richiedente, ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni, con allegate le relazioni dell’organo amministrativo e del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della società. I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una società di revisione legale ai sensi del Decreto legislativo 39/2010 o norme analoghe per società con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o in altro Stato;
    2. copia dei bilanci consolidati approvati degli ultimi tre anni del gruppo societario in cui è ricompreso il soggetto richiedente ovvero i bilanci consolidati a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni, con allegate le relazioni dell’organo amministrativo e del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della società. I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una società di revisione legale ai sensi del Decreto legislativo 39/2010 o norme analoghe per società con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o in altro Stato ;
    3. copia dei bilanci approvati degli ultimi tre anni della società controllante e/o collegata che fornisce le garanzie e/o i finanziamenti e che annovera fra i propri soci il titolare effettivo della società richiedente, ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni, con allegate le relazioni dell’organo amministrativo e del collegio dei revisori e dei sindaci sulla gestione della società. I bilanci devono essere sottoposti a procedura di revisione da parte di una società di revisione legale ai sensi del Decreto legislativo 39/2010 o norme analoghe per società con sede in uno Stato membro dell’Unione Europea o in altro Stato;
    4. un prospetto, derivante dall’analisi dei bilanci della società richiedente e della società controllante e/o collegata che fornisce le garanzie e/o i finanziamenti, dal quale risulti che, negli ultimi 3 anni:
      1. il patrimonio netto del soggetto richiedente sia maggiore o uguale di 300.000 euro. Se il patrimonio netto è minore di 300.000 euro, è fornita evidenza della delibera assembleare che stabilisce la tempestiva ricostituzione del patrimonio netto ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
      2. il rapporto tra /circolante a breve e debito a breve del soggetto richiedente sia maggiore di uno. Se tale rapporto è minore di uno, il soggetto richiedente deve dimostrare che il fabbisogno è coperto da adeguati accordi di finanziamento a breve termine con una società controllante e/o collegata o con banche di cui al decreto legislativo 385/1993;
      3. il rapporto tra debito netto e patrimonio netto del soggetto richiedente sia minore del settantacinque per cento. Se tale rapporto è maggiore del settantacinque per cento, il soggetto richiedente deve dimostrare di poter far fronte al debito tramite un piano di ammortamento con i flussi di cassa o tramite un accordo di finanziamento senza scadenza con la società controllante e/o collegata.

      Qualora una delle voci di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), non soddisfi i valori indicati, la documentazione richiesta deve essere accompagnata da una relazione giustificativa del mancato raggiungimento di tali valori. Qualora il soggetto richiedente faccia ricorso ad accordi di finanziamento di cui al punto 2) o 3) o, per soddisfare altri requisiti, si avvalga di una garanzia, resa in qualsiasi forma, di una società collegata o della controllante, i requisiti di cui ai punti 1), 2) e 3) precedenti sono estesi alla società collegata o controllante in parola.

  4. Ai fini della valutazione della capacità tecnica, è presentata la seguente documentazione:
    1. relazione con descrizione delle principali attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi svolte in Italia o all’estero da parte della società richiedente (nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla società controllante o al gruppo societario di appartenenza);
    2. attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate dalla società richiedente nelle attività descritte nella relazione di cui alla lettera precedente che deve comprendere:
      1. l’organigramma aziendale;
      2. i curricula dei responsabili dei diversi settori, con particolare riferimento alle relative competenze o specializzazioni nell’ambito della geologia, dei giacimenti, dell’ambiente e sicurezza e della gestione operativa, finanziaria ed amministrativa. È necessario comprovare l’inserimento effettivo e stabile all’interno del proprio organico o di quello del gruppo di appartenenza dei responsabili dei settori sopraindicati;
      3. numero dei dipendenti, consulenti e contrattisti del soggetto richiedente;
      4. gerarchia del processo decisionale;
      5. le regole di governo societario, incluse le informazioni relative ai componenti del consiglio di amministrazione o dell’organo equivalente e del personale responsabile delle attività.
    3. relazione che illustri le competenze tecniche acquisite dalla società richiedente nel campo della prospezione, della ricerca e/o della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in qualità di rappresentante unico o contitolare con riferimento ai progetti realizzati, alle competenze acquisite e agli eventuali contributi all’industria petrolifera in termini di innovazione e ricerca. La descrizione delle competenze tecniche include, in relazione alla complessità dei progetti di ricerca e coltivazione proposti, alcuni o tutti i temi seguenti:
      1. geologia e geofisica: interpretazione, acquisizione e riprocessamento dei dati sismici, modellazione geologica/geofisica, studi statigrafici e strutturali;
      2. giacimento: modelli di software per simulazione dei giacimenti, gestione di campi in produzione, massimizzazione del fattore di recupero sui campi di produzione ed analisi del rischio;
      3. tecnologia: perforazione, completamento, sviluppo e produzione dei pozzi, gestione dei progetti, infrastrutture e trasporto;
      4. salute, sicurezza, ambiente e innovazione;
      5. formazione: programmi di formazione e aggiornamento del personale tecnico interno.

      Il soggetto richiedente deve inoltre specificare se il possesso delle competenze tecniche ed organizzative specialistiche relative a specifiche attività del programma lavori viene garantito tramite il proprio personale ovvero mediante il ricorso a fornitori esterni. In tale ultimo caso il soggetto richiedente deve indicare le procedure di qualifica e di selezione dei fornitori, il sistema di controllo sull’operato dei fornitori e l’esperienza nella supervisione dei lavori ad essi affidati.

    4. qualsiasi altro documento che ritengano idoneo a dimostrare l’adeguatezza delle capacità tecniche. Con riferimento a quanto espresso nel Comunicato Direttoriale 20 febbraio 2014, recante “Condizioni minime per la verifica delle istanze di permesso di prospezione e di permesso di ricerca in acque profonde”, si specifica, tra l’altro, che, in particolare, per la dimostrazione della capacità tecnica relativa alla presentazione di istanze di prospezione e di permesso di ricerca in acque profonde, si terrà conto della descrizione dettagliata di ogni attività svolta in Italia e all’estero, in relazione alle caratteristiche dei mezzi navali utilizzati, ai sistemi di posizionamento, alle caratteristiche dei sistemi di acquisizione sismica, con l’indicazione delle sorgenti utilizzate, campionamento, numero di linee e loro estensione, alla descrizione dei metodi di elaborazione e processamento delle linee acquisite in via diretta o tramite altre società di servizi. A dimostrazione della capacità tecnica è richiesto, almeno, di aver effettuato, in qualità di operatore, attività di ricerca in condizioni geologiche e stratigrafiche complesse (es. giacimenti fratturati, alte pressioni, alte temperature ecc..) e in acque profonde almeno 500 metri.
  5. Ai fini della valutazione della capacità tecnica della società richiedente relativa alla salute, alla sicurezza, all’ambiente e alla gestione dei rischi, è presentata la seguente documentazione:
    1. politiche ambientali dell’ente:
      1. documentazione relativa al sistema di gestione ed esperienza in materia ambientale con specifico riferimento alla gestione delle responsabilità ambientali;
      2. documentazione relativa alle politiche dell’ente in materia di sicurezza.
    2. eventuali certificazioni in materia salute, sicurezza e ambiente e gestione dei rischi; modalità delle attività di supervisione sui contrattisti in materia di salute e sicurezza e ambiente.