Comunicato Ministeriale 28 giugno 2024

Elenco piattaforme in dismissione mineraria – 2024
D.M. 15/02/2019 recante “Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione d’idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse”

Per la dismissione delle piattaforme a mare e delle infrastrutture connesse si applica il Decreto del 15 febbraio 2019 adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 57 dell’8 marzo 2019, recante “Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse”.

Tali Linee Guida stabiliscono le procedure, comprensive dei tempi e delle modalità da seguire, per la dismissione mineraria o per l’eventuale riutilizzo delle piattaforme e delle infrastrutture connesse già utilizzate per la coltivazione da giacimenti di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale nell’ambito delle concessioni minerarie.

L’art. 5 delle Linee Guida prevede, nello specifico, al comma 1 che “le società titolari di concessioni minerarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno l’elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attività minerarie […]”. La DGFTA (ex DGIS), previo parere tecnico rilasciato dalle Sezioni UNMIG competenti, valuta se nell’elenco ricevuto sono inserite piattaforme e infrastrutture connesse delle quali le condizioni strutturali e degli impianti possano consentire il riutilizzo, e, acquisiti i pareri dei competenti Uffici del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (DGVA) e del Ministero della cultura per gli aspetti di rispettiva competenza, pubblica sul BUIG e sul proprio sito web, entro il 30 giugno di ogni anno, l’elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria che devono essere rimosse secondo le procedure previste dalle stesse Linee Guida. Nell’elenco predetto, sono altresì indicate, ferme le valutazioni dei competenti uffici del MASE (ex MATTM) e del Ministero della cultura, le piattaforme e le infrastrutture connesse che, a seguito della verifica prevista, possono essere riutilizzate.

Per le piattaforme indicate come da dismettere nel predetto elenco, le società titolari delle concessioni sono tenute a presentare istanza per l’autorizzazione alla rimozione entro 10 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo, mentre per le piattaforme indicate come suscettibili di usi alternativi, le società o enti interessati al riutilizzo possono invece presentare istanza di riutilizzo entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco; tale istanza è pubblicata sul BUIG del mese successivo alla data di presentazione. Qualora (decorsi i predetti 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco contenente le piattaforme che, a seguito della verifica prevista, possono essere riutilizzate) non vi fosse alcuna manifestazione di interesse per l’uso alternativo delle piattaforme in elenco, l’operatore titolare della concessione ha 10 mesi di tempo, dallo scadere del termine per la presentazione del progetto di riutilizzo, per depositare l’istanza di relativa rimozione.

Ciò premesso, si richiama che nell’ultimo Elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo, aggiornato nel BUIG – Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse – Anno LXVIII N. 5 – 31 Maggio 2024, sono presenti le piattaforme ADA 2, ADA 3, ADA 4, AZALEA A, FABRIZIA 1, JOLE 1, PC 73, ARMIDA 1, REGINA 1 e VIVIANA 1, mentre nell’Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall’attività mineraria di estrazione di idrocarburi non sono presenti piattaforme.

Nella situazione specifica relativa all’anno 2024, entro il 31/03/2024 è pervenuta, in adempimento dell’art. 5 comma 1 del D.M. 15/02/2019, la comunicazione della società ENI S.p.A. di cui alla nota n. 407/DICS del 27/03/2024 (agli atti con prot. 59138.27/03/2024), con la quale la società riporta nell’elenco delle strutture i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria, le piattaforme PORTO CORSINI MARE SUD 1 e PORTO CORSINI MARE SUD 2 (entrambe afferenti alla concessione Porto Corsini Mare), la piattaforma ANTARES 1 (afferente alla concessione A.C30.EA) e la piattaforma DIANA (afferente alla concessione A.C29.EA).

L’Ufficio competente di questa Direzione Generale ha effettuato, con nota prot. 65481 del 08/04/2024, indirizzata alla Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale, alla Direzione generale valutazioni ambientali (VA) di questo Ministero e alla Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V Tutela del Paesaggio del Ministero della Cultura, la richiesta dei pareri di competenza rispettivamente di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 5 del D.M. 15/02/2019.

Al riguardo, sono stati ricevuti i seguenti pareri.

Pareri della Ex Divisione VI – Ex Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale.

Le piattaforme Porto Corsini Mare Sud 1, Porto Corsini Mare Sud 2, Antares 1 e Diana rientrano nelle competenze della ex Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale, che esprime le seguenti valutazioni conclusive.

Piattaforma Porto Corsini Mare Sud 1 (67263.10/04/2024)

“A seguito delle ultime ispezioni della struttura, le quali non hanno rilevato particolari anomalie, danni o cedimenti strutturali che possano compromettere l’integrità della piattaforma, non si ravvisano in linea di principio elementi tecnici ostativi alla possibilità di valutare la fattibilità di progetti per il riutilizzo della piattaforma “PCMS-1” anche per attività diverse da quella mineraria”.

Piattaforma Porto Corsini Mare Sud 2 (67300.10/04/2024)

“L’ultima ispezione subacquea eseguita sulla struttura risale al 2015, durante la quale non sono state riscontrati problemi. Il periodo trascorso dall’ultima ispezione risale a circa 9 anni fa; pertanto, andrebbe valutato se far eseguire una nuova ispezione, quanto meno solo visiva, al fine di confermare il buono stato di conservazione della struttura.

Comunque, a seguito delle ultime ispezioni della struttura condotte nel 2015, le quali non hanno rilevato particolari anomalie, danni o cedimenti strutturali che possano compromettere l’integrità della piattaforma, al momento non si ravvisano in linea di principio elementi tecnici ostativi alla possibilità di valutare la fattibilità di progetti per il riutilizzo della piattaforma “PCMS-2” anche per attività diverse da quella mineraria”.

Piattaforma Diana (67334.10/04/2024)

“Nonostante le modeste condizioni di mantenimento delle strutture, le ultime ispezioni non hanno rilevato particolari anomalie, danni o cedimenti strutturali che possano compromettere l’integrità della piattaforma. Pertanto, al momento, non si ravvisano in linea di principio elementi tecnici ostativi alla possibilità di valutare la fattibilità di progetti per il riutilizzo della piattaforma “DIANA” anche per attività diverse da quella mineraria”.

La piattaforma è costituita da un cluster di tre monotubolari.

Piattaforma Antares 1 (67336.10/04/2024)

“Le ultime ispezioni non hanno effettivamente rilevato particolari anomalie, danni o cedimenti strutturali che possano compromettere l’integrità della piattaforma.

Tuttavia, essendo la sovrastruttura in un modesto stato di conservazione e presentando un’inclinazione di 3,59°, questo Ufficio ritiene che la struttura “ANTARES 1” non possa essere riutilizzata per scopi diversi dall’attività mineraria, proponendone la rimozione”.

Pertanto, preso atto che la piattaforma Antares 1 non dispone di caratteristiche conformi rispetto alle condizioni richieste per un suo eventuale riutilizzo, e come anticipato nella nota 65481.08/04/2024 e confermato nella 69169.12/04/2024, la piattaforma ANTARES 1 NON può essere riutilizzata.

Parere della ex Div V – Procedure di valutazione VIA e VAS della DG Valutazioni Ambientali – Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (prot. 117460.26-06-2024)

Il parere (117460.26-06-2024) riporta quanto segue.

“Alla luce delle informazioni riportate nei “Quadri ambientali”, nelle “Relazioni descrittive” e all’interno dei pareri rilasciati dall’Ex Divisione VI – Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale, relativi alla dismissione delle piattaforme in oggetto, si rappresenta quanto segue.

Le piattaforme “Porto Corsini Mare 1”, “Porto Corsini Mare 2” e “Diana” presentano nel complesso un discreto stato di conservazione, non mostrando particolari anomalie. Di conseguenza, non si ravvisano in linea di principio elementi tecnici ostativi alla possibilità di valutare la fattibilità di progetti per il riutilizzo delle piattaforme anche per attività diverse da quella mineraria, fermo restando quanto riportato all’interno del titolo II del DM 15.02.2019. Per quanto riguarda la piattaforma “Antares 1”, a seguito di rilievi effettuati nel 2023, pur presentando un discreto stato di conservazione, è stata riscontrata un’inclinazione complessiva pari a 3.59°, con un orientamento dell’inclinazione verso 286.09°. Lo stesso Ufficio UNMIG dell’Italia Settentrionale, all’interno del parere fornito, ritiene che la struttura “Antares 1” non possa essere riutilizzata per scopi diversi dall’attività mineraria, proponendone pertanto la rimozione.

Per quanto riguarda l’interferenza con aree marine protette, aree marine di pregio ambientale quali le aree umide tutelate dalla Convenzione di RAMSAR, le aree della Rete Natura 2000, le aree marine protette, si rileva che le stesse non sono disturbate dalla presenza delle piattaforme, poiché queste sono poste sempre ad una distanza maggiore di 5 km. Relativamente altri aspetti concernenti il contesto socioeconomico, non si rilevano criticità legate alle operazioni di rimozione delle suddette piattaforme e delle strutture connesse.

In conclusione, nel concordare sul fatto che le piattaforme in argomento sono da dismettere e nel rappresentare che da tale dismissione non deriveranno impatti significativi sull’ambiente, si rimanda comunque per l’esecuzione dei lavori all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nulla osta in materia ambientale nonché all’adozione di tutte le misure di sicurezza delle persone e delle cose.”

Parere del Servizio V della DG Archeologica, Bella Arti e Paesaggio del Ministero della cultura (prot 118382.26-06-2024)

Il parere (118382.26-06-2024) riporta quanto segue.

“Considerate le conclusioni assunte in analoghe procedure riguardanti altre piattaforme collocate nel Mar Adriatico, comunica di non rilevare particolari criticità, per quanto di competenza, nelle aree interessate e in prossimità delle piattaforme e che, tuttavia, nella eventualità di una scomposizione o rimozione delle piattaforme e ripristino dei luoghi, ovvero di un progetto di recupero o trasformazione delle stesse per scopi differenti da quelli minerari, dovrà essere svolta un’attenta analisi degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali e paesaggistici di intervisibilità da terra-mare; in particolare si osserva quanto di seguito:

dismissione Antares 1: non si rilevano motivi ostativi alle operazioni di dismissione della piattaforma e delle infrastrutture connesse. Si ribadisce il disposto dell’art. 90 del D.Lgs. 42/2004 in caso di rinvenimenti fortuiti, da segnalare immediatamente alla Soprintendenza ABAP per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini per gli interventi conseguenti;

Diana cluster, PCM1 e PCM2: nell’eventualità che gli impianti rientrino in progetti di recupero che prevedano nuove lavorazioni, con particolare riferimento ad attività che interessino i fondali, sarà necessario corredare la relativa documentazione progettuale con aggiornato documento di valutazione preventiva dell’interesse archeologico ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura medesima, come previsto all’All. 1.8 al D.Lgs. 36/2023, ovvero, qualora ne ricorrano i requisiti, dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal RUP, che attesti motivatamente l’esclusione delle opere in progetto dalla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, o la loro non assoggettabilità al Codice dei contratti medesimo.

Relativamente agli aspetti di tutela paesaggistica, eventuali interventi di recupero e trasformazione delle strutture delle piattaforme interessate, dovranno attentamente valutare I valori tecnici e panoramici del rapporto di intervisibilità terra-mare, in particolare per la piattaforma Diana Cluster localizzata a 10km dalla costa di Ravenna.”

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente comunicazione, tenendo conto dei pareri di competenza emessi ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.M. 15/02/2019, si comunica, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.M. 15/02/2019, che la piattaforma Antares 1 è risultata NON riutilizzabile. Per la piattaforma Antares 1 non possono essere presentate istanze di riutilizzo ai sensi del D.M. 15/02/2019 e pertanto la stessa è da dismettere minerariamente.

Si comunica, inoltre, che le società o gli enti interessati al riutilizzo delle piattaforme Porto Corsini Mare Sud 1, Porto Corsini Mare Sud 2 e Diana in Elenco, in possesso dei requisiti indicati dal D.M. 15/02/2019, possono presentare istanze ai sensi del citato decreto in quanto come sopra esposto è possibile il riutilizzo di tali piattaforme.

 

Il Direttore generale: BARBARO

 

Allegato

ELENCO DELLE PIATTAFORME E INFRASTRUTTURE DA DISMETTERE MINERARIAMENTE

Aggiornamento al 30 giugno 2024

 

Parte a) – Elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo

Nome piattaforma Concessione mineraria Operatore Ubicazione
(Lat/Long WGS84)
Tipo piattaforma Termine presentazione progetto di rimozione
ADA 2 A.C9.AG Eni S.p.A. 45,183634 N
12,591285 E
Monotubolare Presentato
ADA 3 A.C9.AG Eni S.p.A. 45,183361 N
12,591176 E
Monotubolare Presentato
ADA 4 A.C9.AG Eni S.p.A. 45,183561 N
12,590910 E
Monotubolare Presentato
AZALEA A A.C8.ME Eni S.p.A. (r.u.) 44,171769 N
12,714258 E
Bitubolare a portale Presentato
FABRIZIA 1 B.C21.AG Eni S.p.A. (r.u.) 43,041377 N
14,001140 E
Monotubolare Presentato
JOLE 1 B.C21.AG Eni S.p.A. (r.u.) 43,040959 N
13,926435 E
Monotubolare Presentato
PC 73 PORTO CORSINI MARE Eni S.p.A. 44,385037 N
12,579101 E
Monotubolare Presentato
ARMIDA 1 A.C29.EA Eni S.p.A. 44,475932 N
12,449540 E
Monotubolare Presentato
REGINA 1 A.C17.AG Eni S.p.A. (r.u.) 44,102781 N
12,834209 E
Monotubolare Presentato
VIVIANA 1 B.C5.AS Eni S.p.A. 42,656430 N
14,155021 E
Monotubolare Presentato
ANTARES 1 A.C30.EA Eni S.p.A. 44,395350 N
12,443720 E
Monotubolare 30/4/2025

 

Parte b) – Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall’attività mineraria di estrazione di idrocarburi

Nome piattaforma Concessione mineraria Operatore Ubicazione (Lat/Long WGS84) Tipo piattaforma Termine presentazione istanza di riutilizzo
PORTO CORSINI MARE SUD 1 PORTO CORSINI MARE Eni S.p.A. 44,348645 N
12,588894 E
Monotubolare 30/6/2025
PORTO CORSINI MARE SUD 2 PORTO CORSINI MARE Eni S.p.A. 44,368498 N
12,576432 E
Monotubolare 30/6/2025
DIANA A.C29.EA Eni S.p.A. 44,441400 N
12,425767 E
Cluster di tre monotubolari 30/6/2025