Circolare 29 luglio 1992

Legge 9 gennaio 1991, n. 9. Applicazione dell’art. 26.

MINISTERO DELL’INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
DIREZIONE GENERALE DELLE MINIERE ·UNMIG

Alle Sezioni UNMIG
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana Corpo regionale delle miniere
PALERMO

Alle Società operatrici
LORO SEDI

OGGETTO: Chiarimenti sull’applicazione dell’art. 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

Si forniscono i seguenti chiarimenti in relazione ad alcuni quesiti posti dagli operatori in merito all’applicazione delle norme di cui all’art. 26 della legge in oggetto ed alle disposizioni di cui al titolo VI del D.M. 6 agosto 1991, sulla base di quanto emerso negli incontri con codeste Sezioni e con le Società operatrici stesse, dedicati all’esame delle singole problematiche.
1) In linea generale nei casi di contitolarità i costi accertati di un’opera di ricerca sono da ripartire tra i diversi titolari in ragione delle rispettive quote detenute, in base ai relativi decreti, all’atto dell’esecuzione dell’opera stessa; non risulta infatti possibile, in base alle vigenti disposizioni di legge, riconoscere l’efficacia di accordi privati tra i contitolari, del tipo denominato «sole risk», che determinino la non partecipazione di un titolare all’effettuazione di lavori che il rappresentante unico svolge a nome e per conto di tutti i contitolari, secondo le quote ad essi spettanti;
2) ai fini dell’accertamento delle spese sostenute, nel caso di modifiche della titolarità, gli effetti della cessione di quote decorrono dalla data della registrazione dell’atto di cessione, preventivamente autorizzato da questa Amministrazione, come d’altra parte già previsto dall’art. 24, 4° comma, del disciplinare tipo approvato con D.M. 6 agosto 1991; nel caso invece di istanza di rinuncia da parte di un contitolare con assunzione di quote da parte dei restanti titolari, gli effetti decorrono dalla data di presentazione dell’istanza di rinuncia a questa Direzione generale, purché controfirmata dai rimanenti titolari con l’indicazione delle quote accettate, o dalla data di presentazione dell’ultima accettazione delle quote rinunciate da parte dei rimanenti titolari;
3) nel caso di opere da realizzare nell’ambito di programmi unitari di lavoro di cui all’art. 8 della legge 9/91, i titolari di tutti i permessi interessati potranno presentare, in allegato al programma dei lavori, un piano di ripartizione dei costi, diverso dalle quote di titolarità, che sarà approvato dall’Amministrazione contestualmente alla approvazione del programma unitario stesso, e di cui potrà essere chiesta eventualmente la modifica; in assenza di tale piano di ripartizione, i costi saranno attribuiti unicamente ai titolari del permesso nel cui ambito l’opera viene eseguita. All’atto della presentazione dell’istanza di esonero di cui all’art. 26, i richiedenti dovranno specificare quali opere, incluse nel progetto degli investi­ menti, facciano parte di programmi unitari di lavoro;
4) in relazione alla data di inizio e termine delle opere comprese nel programma dei lavori presentato a corredo dell’istanza di esonero, si precisa che per il rilievo sismico può essere considerata come data di ultimazione quella del termine dell’elaborazione, ove sia desumibile dalla documentazione contabile ad esso relativa; riguardo alle perforazioni di pozzi in terraferma l’inizio dell’opera coincide con quello dei lavori civili, mentre il suo termine coincide con la sistemazione dell’area dopo le prove nel caso di pozzo produttivo o con l’ultimazione dei lavori nel caso di pozzo sterile; per le perforazioni in mare l’inizio del pozzo coincide con il rilievo preliminare del fondo marino, quando la perforazione è realizzata in sequenza ad esso ravvicinata, o altrimenti con l’arrivo dell’impianto in postazione, nel caso il rilievo preceda il posizionamento dell’impianto stesso di un tempo non strettamente necessario alle normali attività operative. In tale ultimo caso il rilievo preliminare non sarà considerato come opera ammissibile. La data di ultimazione di una perforazione in mare coincide con quella dell’abbandono della postazione da parte dell’impianto;
5) si precisa che il semplice acquisto di linee sismiche registrate da terzi non rientra tra le opere di ricerca ammissibili per l’ottenimento dell’esonero, in quanto non rappresenta un’opera in sé. Sono considerate invece ammissibili le operazioni di rielaborazione sismica condotte dal titolare sulla geofisica acquistata, documentandone la data di inizio, giusto quanto previsto dal comma 3 dell’art. 27 del citato D.M. 6 agosto 1991;
6) alcune Società, nel richiedere l’esonero indicato, hanno presentato progetti di investimento comprendenti’ anche parti di opere di ricerca. A tal proposito si fa presente che, definite univocamente le date di inizio e di fine di ogni opera, si ritiene che le opere stesse debbano essere considerate nella loro interezza e pertanto non risulta possibile, qualora l’esecuzione di un’opera ricada nell’arco di due o più anni, suddividere le diverse operazioni che la compongono in altrettante «opere» afferenti a progetti degli investimenti relativi ad anni diversi: l’anno di riferimento per ogni opera è quello di inizio che deve essere lo stesso, ai sensi dell’art. 26, comma 5, della legge 9/91, cui si riferiscono le aliquote da esonerare. Pertanto l’opera «rilievo sismico», ad esempio, viene a comprendere anche la prima elaborazione, mentre può essere considerata un’opera a sé stante la rielaborazione di un rilievo registrato in precedenza; analogamente, riguardo alle perforazioni, l’opera di ricerca include sia l’apprestamento della postazione sia l’eventuale ripristino finale, trattandosi cli fasi strettamente connesse all’opera stessa.
7) tuttavia, relativamente ai soli anni 1990 e 1991, di prima applicazione della legge, è da considerare che le istanze dì esonero, corredate dei relativi progetti, sono state presentate, pena l’inammissibilità, entro il 31 gennaio 1991 per l’anno 1991 e entro il 5 marzo 1991 per l’anno 1990, mentre i criteri di base per la formulazione dei suddetti progetti sono stati definiti successivamente con il D.M. 6 agosto 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, il23 settembre 1991. Valutato pertanto che, all’atto della pubblicazione del citato D.M., le istanze erano già state presentate e che molte opere erano già iniziate o comunque programmate, si ritiene che, limitatamente agli stessi anni, possano essere considerate ammissibili anche le parti di opere di ricerca contenute nei relativi progetti degli investimenti purché risulti quantificabile in modo univoco, sulla base della documentazione contabile prodotta, il costo della parte cli opera riferibile a ciascun anno;
8) in base a quanto stabilito dall’art. 83 del citato D.M. 6 agosto 1991 possono essere accettate, purché presentate entro l’anno di riferimento, specifiche variazioni al progetto presentato; ne consegue che i costi di opere non previste nel progetto degli investimenti originario o nelle variazioni successive presentate nello stesso anno, non possono essere considerati ammissibili per il computo dell’ammontare necessario al conseguimento dell’esenzione;
9) per quanto attiene alle procedure di accertamento del costo delle opere, si precisa che all’atto della richiesta di cui all’art. 85 del D.M. 6 agosto 1991 i richiedenti dovranno presentare apposita dichiarazione attestante il costo sostenuto per l’opera realizzata, corredata della relativa documentazione contabile, che sarà sottoposta dalla Sezione competente ad ogni opportuna verifica; dichiarazione ed allegati, con l’attestazione che gli stessi si riferiscono effettivamente a spese sostenute per l’esecuzione dell’opera, dovranno essere firmati dal Rappresentante legale della società titolare unica o rappresentante unica e controfirmati dal Presidente del Collegio sindacale, ove esista; durante la fase cli accertamento i richiedenti potranno modificare tale dichiarazione, integrando la documentazione contabile, purché prima del rilascio della relativa attestazione;
10) non si ritiene possibile effettuare una elencazione esaustiva delle opere di ricerca realizzabili nell’ambito di concessioni di coltivazione, nettamente distinte da quelle di sviluppo e coltivazione, rimandando perciò in via generale, a quanto già espresso in materia nella circolare ministeriale n. 392360 del 16 maggio 1986; tuttavia, a chiarimento del disposto dell’art. 82 del citato D.M. 6 agosto 1991, si possono adottare per le opere da realizzare in concessione i seguenti criteri orientativi:
a) le attività geofisiche possono essere comunque considerate di tipo esplorativo, tranne il caso in cui esse siano volte unicamente alla ulteriore definizione del giacimento oggetto della concessione;
b) possono essere considerati opere di ricerca i pozzi ubicati su trappole che risultino, dai dati geofisici disponibili, separate dal giacimento oggetto della concessione; oppure, pur se perforati in corrispondenza areale- del giacimento stess6l, mirati alla esplorazione di temi di ricerca diversi da quello proprio del giacimento;
c) gli studi specialistici di supporto, quali quelli sedimentologici, petrografici, paleontologici, possono essere considerati ammissibili purché chiaramente riferiti al titolo minerario, tranne il caso in cui essi siano volti unicamente alla ulteriore definizione del giacimento oggetto della concessione;
11) riguardo all’applicazione del disposto dell’art. 26 della legge 9/91 in relazione alle disposizioni di cui agli artt. 27 e 106 del T.U. delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno, approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, si precisa, come già disposto nei DD.II. 5 febbraio 1991 e 28 giugno 1991, applicativi della legge 9/91, e comunicato alle Sezioni con nota 422133 del 18 maggio 1992, quanto segue:
a) poiché il primo beneficio, di cui al citato art. 27, deriva dall’aliquota effettivamente corrisposta, esso segue il destino dell’aliquota stessa, intendendosi pertanto sospeso o ridotto per tutto il periodo di sospensione o riduzione delle aliquote previsto dall’art. 26 della legge 9/91;
b) dato che l’art. 106 del T.U. dispone che per gli idrocarburi estratti ed utilizzati nelle province in cui avviene la coltivazione non è comunque dovuta aliquota in natura, tali produzioni continuano ad essere escluse dal calcolo del prodotto soggetto ad aliquota, e conseguentemente dal relativo versamento del controvalore allo Stato e, a fortiori, dall’esonero di cui allo stesso art. 26 della legge 9/91.

La presente circolare sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia.

Roma, 29 luglio 1992

Il Direttore dell’ufficio: PIRANIO