Decreto legislativo n. 625/1996 – articolo 19, comma 5-bis. Quota energetica costo materia prima del gas naturale per l’anno 2017.
Con la sentenza definitiva n. 290/2018, il Consiglio di Stato ha confermato l’utilizzo dell’indice QE – quota energetica del costo della materia prima del gas naturale – quale prezzo minimo di riferimento del gas da utilizzare ai fini del versamento delle royalties da parte delle società titolari di concessioni di coltivazione in relazione alle produzioni di idrocarburi gassosi ottenute dalle attività estrattive presenti sul territorio nazionale.
Pertanto, con riferimento all’anno 2017, si comunica ai produttori di gas naturale, che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA – ex AEEGSI) ha comunicato a questo Ministero i valori trimestrali dell’indice QE (espressi in euro/GJ) calcolati a tale specifico fine ai sensi dell’articolo 19, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come di seguito dettagliati:
Gennaio- Marzo 2017 4,392953
Aprile-Giugno 2017 4,964827
Luglio-Settembre 2017 5,083664
Ottobre-Dicembre 2017 5,146934
I titolari delle concessioni di coltivazione utilizzeranno, quindi, quale valore unitario dell’aliquota, la media aritmetica dei valori trimestrali dell’indice QE sopra riportati, pari a 4,897095 euro/GJ.
Il Direttore Generale: DIALUCE