I progetti valutati strategici dalla Commissione europea

A livello nazionale è stato adottato il Decreto-Legge 25 giugno 2024, n. 84 recante “Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico“, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 115 che ha inteso dare attuazione alle previsioni del Regolamento UE 1252/2024 definendo, nelle more di una disciplina organica del settore delle materie prime critiche, misure urgenti finalizzate all’attuazione di un sistema di governo per l’approvvigionamento sicuro e sostenibile delle materie prime critiche considerate «strategiche», in ragione del ruolo fondamentale delle stesse nella realizzazione delle transizioni verde e digitale e nella salvaguardia della resilienza economica e dell’autonomia strategica. Il D.L. in parola disciplina il riconoscimento dei progetti strategici di estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime in Italia, prevedendo tempi definiti per la relativa valutazione ed autorizzazione. Una volta riconosciuti come strategici dalla Commissione europea, tali progetti diventano di interesse pubblico nazionale, e le opere necessarie alla loro realizzazione sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. È prevista l’istituzione di punti unici di contatto per l’estrazione, trasformazione o riciclaggio di materie prime critiche strategiche. A tal proposito è stato adottato il Decreto Ministeriale 12 giugno 2025 n.146. La Direzione generale fonti energetiche e tioli abilitativi (DGFTA) è individuata quale punto unico di contatto per i progetti di estrazione di materie prime strategiche. Di seguito i relativi riferimenti: Ulteriori informazioni, anche riguardo ai settori della trasformazione e del riciclaggio, sono disponibili al seguente collegamento https://www.mase.gov.it/portale/web/guest/materie-prime-critiche   In base all’art. 3 del citato D.L. 84/2024, si precisa che la Direzione generale Fonti Energetiche e Titoli Abilitativi rappresenta il punto unico di contatto, istituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per ricevere istanze e rilasciare le relative autorizzazioni solo per la realizzazione di progetti di estrazione di materie prime strategiche, già riconosciuti come “strategici” dalla Commissione Europea, in base ai criteri di cui all’art. 6 del Regolamento UE 2024/1252; per tutti gli altri progetti, compresi quelli di ricerca, rimane invariata la competenza della Regione territorialmente interessata, salvo l’onere di dover comunicare il permesso di ricerca, una volta rilasciato, al punto unico di contatto ex art. 7 comma 2 D.L. 84/2024 prima di iniziare le relative attività. I criteri (così come descritti all’art.6 del Regolamento su menzionato) per riconoscere come strategici i progetti destinati ad avviare o a espandere l’estrazione, la trasformazione o il riciclaggio delle materie prime strategiche sono:
  • il progetto deve contribuire in modo significativo alla sicurezza dell’approvvigionamento dell’Unione di materie prime strategiche;
  • il progetto è o diventerà tecnicamente fattibile entro un lasso di tempo ragionevole e il volume di produzione previsto del progetto può essere stimato con un livello di attendibilità sufficiente;
  • il progetto è attuato in modo sostenibile, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti ambientali, la prevenzione e la riduzione al minimo degli impatti socialmente negativi attraverso l’uso di pratiche socialmente responsabili, tra cui il rispetto dei diritti umani, dei popoli indigeni e dei lavoratori, in particolare in caso di reinsediamento involontario, il potenziale di creazione di posti di lavoro di qualità e l’impegno significativo con le comunità locali e le parti sociali interessate, e l’uso di pratiche commerciali trasparenti con idonee politiche di conformità volte a prevenire e ridurre al minimo i rischi di impatti negativi sul corretto funzionamento della pubblica amministrazione, tra i quali la corruzione e la concussione;
  • per i progetti nell’Unione, l’istituzione, il funzionamento o la produzione del progetto hanno benefici transfrontalieri al di là dello Stato membro interessato, anche per i settori a valle;
  • per i progetti nei paesi terzi che sono mercati emergenti o economie in via di sviluppo, il progetto è reciprocamente vantaggioso per l’Unione e per il paese terzo interessato, e apporta un valore aggiunto in tale paese terzo.
Al fine di garantire e accelerare lo sviluppo di progetti strategici in tutta l’Unione, tali progetti seguono procedure di rilascio delle autorizzazioni semplificate e beneficiano di un sostegno nell’accesso ai finanziamenti. I progetti strategici devono inoltre avere una posizione prioritaria a livello nazionale per assicurarne la rapida gestione amministrativa e il trattamento d’urgenza in tutti i procedimenti giudiziari e di risoluzione delle controversie che li riguardano. Il Regolamento prevede infine che sia istituito il Comitato europeo per le materie prime critiche con il compito di fornire consulenza alla Commissione; il Comitato è composto da rappresentanti degli Stati membri e della Commissione ed è presieduto da un rappresentante della Commissione, con la possibilità di istituire sottogruppi permanenti o temporanei competenti per questioni e compiti specifici. Seconda selezione progetti strategici sulle materie prime critiche Le domande di riconoscimento di un progetto relativo alle materie prime critiche come progetto strategico sono presentate dal promotore del progetto alla Commissione. Il 25 settembre 2025, la Commissione Europea ha lanciato un nuovo bando per la seconda selezione di progetti strategici dedicati alle materie prime critiche: Call for applications: Strategic Projects under the Critical Raw Materials Act La scadenza per presentare le candidature è il 15 gennaio 2026.