Piattaforma continentale italiana

Informazioni più dettagliate sono disponibili nel Supplemento al BUIG Anno LVII n.2 IL MARE.

Carta della Piattaforma continentale italiana

I principi adottati dall’Italia per la regolamentazione della ricerca ed estrazione degli idrocarburi nella propria piattaforma continentale sono contenuti nella Legge 21 luglio 1967, n. 613. La normativa disciplina le condizioni per il rilascio dei permessi di ricerca stabilendo, in armonia con le relative disposizioni della IV Convenzione di Ginevra del 1958, che il limite della piattaforma continentale italiana è costituito dalla isobata dei 200 m o, più oltre, da punti di maggiore profondità, qualora lo consenta la tecnica estrattiva, sino alla «linea mediana tra la costa italiana e quella degli stati che la fronteggiano», a meno che, con accordo, non venga stabilito un confine diverso.
Successivamente, con Legge 2 dicembre 1994, n. 689, è stata data ratifica ed esecuzione alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare fatta Montego Bay il 10 dicembre 1982. Con l’articolo 4 di tale legge, la definizione di piattaforma continentale, data in origine dall’articolo 1 della Legge 21 luglio 1967, n. 613, è sostituita dalla definizione data dall’articolo 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

Di seguito sono riportati i trattati di delimitazione della piattaforma continentale finora stipulati dall’Italia con i Paesi mediterranei frontisti:

Carta in formato pdf

CROAZIA
Accordo con la Jugoslavia dell’8 gennaio 1968 (ratificato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1969, n. 830; in vigore dal 21 gennaio 1970): segue il criterio della mediana tra le coste dei due Paesi, attribuendo un effetto nullo o minimo, nel tracciamento della delimitazione, all’isola iugoslava di Pelagosa e agli isolotti (disabitati) di Pomo e S. Andrea; scostamenti dal principio di equidistanza sono stati attuati in favore dell’Italia, nel quadro di una compensazione di aree tra le due Parti, tenendo conto dell’effetto delle Isole di Jabuka e Galiola. La Slovenia, la Croazia ed il Montenegro sono Stati successori rispetto a questo Accordo. Italia e Croazia hanno stipulato nel 2005 un’Intesa tecnica (Comunicato Ministeriale 30 settembre 2005) che, lasciando inalterato il contenuto dell’Accordo del 1968, per ovviare all’incertezza dei dati cartografici non univoci, ha trasformato in datum WGS 84 le coordinate dei punti da 1 a 42 della linea di delimitazione della piattaforma continentale tracciati sulle carte nautiche italiane ed ex iugoslave allegate all’Accordo del 1968;

Carta in formato pdf ALBANIA
Accordo con l’Albania del 18 dicembre 1992 (ratificato con Legge 12 aprile 1995, n. 147 ed entrato in vigore il 26 febbraio 1999). La delimitazione è stata determinata sulla base del principio di equidistanza espresso nella linea mediana dalle coste dei due Paesi senza tener conto delle loro linee di base dritte.
Da segnalare inoltre che:

  • la delimitazione si ferma al di qua dei punti tripli con Grecia e Repubblica Federale di Iugoslavia da definire successivamente con gli Stati interessati;
  • viene fatto salvo il regime giuridico delle acque e dello spazio aereo sovrastanti la piattaforma continentale;
  • si definiscono criteri (proporzionalità ed equo indennizzo) per lo sfruttamento di giacimenti eventualmente esistenti a cavallo della mediana;
  • si stabilisce l’impegno delle due Parti ad adottare tutte le misure possibili a evitare che le attività di esplorazione e sfruttamento delle rispettive zone di piattaforma possano pregiudicare l’equilibrio ecologico del mare o interferire ingiustificatamente con altri usi legittimi del mare.
Carta in formato pdf GRECIA
Accordo con la Grecia del 24 maggio 1977 (ratificato con Legge 23 maggio 1980, n. 290; in vigore dal 3 luglio 1980): la delimitazione tiene conto interamente delle isole Strofadi, di Zante, Cefalonia, Leucade e Corfù. Unica eccezione è l’Isola di Fano, cui è attribuito un effetto ridotto;

Carta in formato pdf TUNISIA
Accordo con la Tunisia del 28 agosto 1971 (ratificato con Legge 3 giugno 1978, n. 347; in vigore dal 16 dicembre 1978): segue il criterio della mediana tra le coste continentali della Tunisia e quelle della Sicilia senza dare alcun valore, ai fini della delimitazione, alle «circostanze speciali» rappresentate dalle isole italiane di Pantelleria, Lampedusa e Linosa e all’isolotto disabitato di Lampione. La porzione di piattaforma di queste isole è limitata, rispettivamente, ad archi di cerchio di 13 e 12 miglia. di raggio e coincide quindi, tranne che per il caso di Pantelleria, con l’attuale estensione delle acque territoriali. Per effetto dello stesso Trattato è stata concessa alla Tunisia un’area di quasi 30.000 chilometri quadrati, corrispondente a quella che sarebbe spettata all’Italia ove fosse stato adottata la linea mediana rispetto alle Isole Pelagie. Da notare che la soluzione prescelta comporta che il cosiddetto «Mammellone» ricade interamente all’interno della piattaforma tunisina;

Carta in formato pdf SPAGNA
Accordo con la Spagna del 19 febbraio 1974 (ratificato con Legge 3 giugno 1978, n. 348; in vigore dal 16 novembre 1978): segue il criterio della mediana tra la Sardegna e le Baleari con una linea leggermente concava che attribuisce rilievo al maggior sviluppo costiero della Sardegna rispetto all’Isola di Minorca. La delimitazione è stata oggetto di riserve da parte della Francia che considera come facente parte della propria piattaforma continentale una porzione delle aree spartite tra Italia e Spagna;

In materia di piattaforma continentale italiana bisogna inoltre considerare che:

Carta in formato pdf MALTA
Esiste un modus vivendi con Malta, instaurato con scambio di note verbali del 29 aprile 1970, riguardante la delimitazione parziale, a carattere provvisorio, dei fondali entro la batimetrica dei 200 m per mezzo della linea di equidistanza tra le coste settentrionali di Malta e le prospicienti coste della Sicilia; La Corte Internazionale di Giustizia ha esaminato gli interessi italiani relativi alla delimitazione della piattaforma continentale nel Mediterraneo centrale nell’ambito della controversia tra Malta e la Libia per la suddivisione della rispettiva piattaforma continentale.

Carta in formato pdf FRANCIA
Nel 1986 è stata stipulata una convenzione tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Francese relativa alla delimitazione delle frontiere marittime nell’area delle Bocche di Bonifacio (Convenzione Italo-Francese 28 novembre 1986)