Decreto Ministeriale 26 agosto 2005

Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 luglio 1975

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

– Premesso che il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: il decreto legislativo n. 164/00), all’articolo 11, comma 1, prevede che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, attualmente Ministro delle attività produttive, approvi il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio del gas naturale;
– Premesso che la Legge 23 agosto 2004, n. 239, recante norme per il riordino del settore energetico (di seguito la legge n. 239/04), all’articolo 1, comma 8, lettera b), numero 3), attribuisce allo Stato le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento; – Premesso che l’articolo 1, comma 60, della Legge n. 239/2004, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, si applicano alla realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l’applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilita dalla legge;
– Premesso che l’articolo 1, comma 61, della Legge n. 239/2004, stabilisce che i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime;
– Vista la Legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (di seguito: la legge n. 613/67);
– Vista la Legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi (di seguito: la legge n. 170/74) come modificata dal decreto legislativo n. 164/00;
– Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale (di seguito: la legge n. 349/86);
– Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (di seguito: la legge n. 241/1990) come modificata dalla legge 8 febbraio 2005, n. 15 (di seguito: la legge n. 15/2005);
– Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (di seguito: il decreto legislativo 385/93);
– Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave (di seguito: il decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59), nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (di seguito: decreto del Presidente della Repubblica n. 886/79), ed a quelle introdotte dall’articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221(di seguito: la legge n. 221/90);
– Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, , 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (di seguito: il decreto legislativo n. 626/94);
– Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (di seguito: il decreto legislativo n. 624/96);
– Visto il Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all’articolo 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio (di seguito: il decreto legislativo n. 625/96);
– Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (di seguito: il decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01), recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330 (di seguito decreto legislativo n. 330/04);
– Vista la direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
– Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 luglio 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 agosto 1975, n. 208 (di seguito: il decreto ministeriale 28 luglio 1975);
– Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 27 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 27 aprile 2001, n. 97 (di seguito: il decreto ministeriale 27 marzo 2001);
– Visto il decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 9 maggio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2001, n. 128 (di seguito: il decreto ministeriale 9 maggio 2001);
– Considerate le osservazioni del Capo di Gabinetto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio formulate con nota n. 5353/B08 del 15 giugno 2005 al Capo di Gabinetto del Ministro delle attività produttive;
– Ritenuto opportuno di disciplinare le modalità di conferimento della concessione di stoccaggio e di provvedere all’adozione del disciplinare tipo nel quale sono stabilite le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti,

DECRETA

Titolo I
FINALITÀ E DEFINIZIONI

Articolo 1
Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità per il conferimento delle concessioni di stoccaggio e approva il disciplinare tipo sulle modalità amministrative e tecniche di svolgimento delle attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti od unità geologiche profonde, gli obiettivi qualitativi che devono essere perseguiti dal concessionario, i poteri di verifica e le conseguenze di eventuali inadempimenti.

2. L’esercizio dello stoccaggio comprende le funzioni di base di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione, nonché gli ulteriori servizi speciali che possono essere offerti dai concessionari su richiesta degli utenti del sistema.

3. Le disposizioni del presente decreto stabilite per l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti, ove non diversamente specificato, si applicano anche all’attività di stoccaggio del gas naturale in unità geologiche profonde.

Articolo 2
Definizioni

1. Nel presente decreto:

a) ciclo di stoccaggio è il ciclo annuale di stoccaggio che decorre tra l’1 aprile di ciascun anno ed il 31 marzo dell’anno successivo;
b) Comitato tecnico è il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero delle attività produttive;
c) concessionario è il titolare della concessione;
d) concessione: è il titolo rilasciato per l’attività di stoccaggio del gas naturale ai sensi della legge n. 170/74, nonché dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00;
e) giacimento è una roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori fisici e geologici all’interno di confini orizzontali e verticali, formata da uno o più livelli contenenti o che abbiano contenuto idrocarburi, idonea a contenere gas naturale;
f) livello è una struttura elementare che concorre a formare il giacimento, confinata a tetto e a letto da litologie impermeabili;
g) Ministero è il Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie; Ufficio D1;
h) rappresentante unico è il rappresentante dei contitolari della concessione di cui all’articolo 6, comma 2 e seguenti;
i) ripristino è l’insieme delle operazioni finalizzate alla messa in sicurezza e alla rimozione degli impianti relativi l’attività di stoccaggio, ivi compreso la chiusura mineraria dei pozzi;
j) unità geologica profonda è una formazione rocciosa caratterizzata da litologia propria, geologicamente definita e confinata da fattori fisici e geologici, idonea ad essere utilizzata come giacimento di stoccaggio di gas naturale;
k) UNMIG è l’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia del Ministero delle attività produttive, Direzione generale per l’energia e le risorse minerarie, con sedi, rispettivamente, a Bologna, Roma e Napoli in relazione all’ubicazione della concessione, nell’Italia settentrionale, centrale o meridionale e relativo offshore.

2. Valgono le ulteriori definizioni di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 ed ai relativi decreti applicativi.

Titolo II
MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE E PER IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO

Articolo 3
Istanza per la concessione e documentazione tecnica

1. La concessione di stoccaggio è accordata ai richiedenti che siano persone fisiche o giuridiche con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione europea, e secondo condizioni di reciprocità, a persone fisiche e giuridiche aventi sede sociale in Stati che ammettono i cittadini e i soggetti giuridici di nazionalità italiana allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale ricadente sotto la loro giurisdizione.

2. Il soggetto richiedente presenta l’istanza per il rilascio della concessione in due copie al Ministero e all’UNMIG competente, unitamente alla documentazione tecnica di cui ai commi 3, 4 e 5.

3. L’istanza di concessione è corredata da documentazione finalizzata ad illustrare:

a) programma di accertamento e di sviluppo della capacità del giacimento idoneo ad essere adibito a stoccaggio;

b) tempi di realizzazione del programma di accertamento e sviluppo delle capacità del giacimento e del programma di stoccaggio;

c) i seguenti elementi dell’attività di stoccaggio:

i) valutazione della capacità del giacimento, intesa come spazio disponibile per l’immissione di volumi di gas misurato in condizioni standard (temperatura di 15° C e valore di pressione pari a 101 325 Pa);
ii) cushion gas, working gas e massima portata di punta giornaliera previsti dal progetto;
iii) valori della pressione al fondo e a testa pozzo nelle diverse fasi di esercizio;

iv) tipologia di pozzi e loro completamento;
v) numero di pozzi operativi dedicati allo stoccaggio;
vi) numero di pozzi dedicati al monitoraggio;
vii) dimensionamento degli impianti di compressione e trattamento;
viii) connessioni con la rete di trasporto;

d) investimenti previsti, stima della redditività dell’investimento e relative analisi di sensibilità, stima del valore degli impianti e delle infrastrutture di pertinenza;

e) capacità tecnica, economica ed organizzativa del richiedente come indicata ai commi 4 e 5;

f) indicazione, nel caso, delle pertinenze derivanti da concessioni di coltivazione o di stoccaggio cessate od in via di cessazione, da trasferire alla concessione di stoccaggio da conferire;

g) programma di massima di ripristino finale.

4. Per quanto riguarda la capacità tecnica ed organizzativa, il soggetto richiedente deve fornire copia autentica dello Statuto e dell’Atto costitutivo e relativo certificato camerale, se avente sede in Italia, o dello Statuto e dell’Atto costitutivo in traduzione giurata, nonché indicazione specifica dei legali rappresentanti e delle relative deleghe, nel caso di soggetto richiedente avente sede all’estero.
Dall’oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono quella di stoccaggio del gas naturale.
Il soggetto richiedente deve presentare una dichiarazione che lo impegni a non svolgere attività incompatibili con lo stoccaggio di gas naturale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 164/00. Lo stesso soggetto deve fornire informazioni circa la struttura organizzativa, con riferimento alle attività svolte nel settore dello stoccaggio di gas in sotterraneo o nel settore della ricerca e coltivazione di idrocarburi od in quello delle risorse geotermiche. Nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla struttura societaria controllante o del gruppo societario di appartenenza.

5. Per quanto riguarda le capacità economiche, il soggetto richiedente deve presentare copia dei bilanci degli ultimi tre anni dai quali risulti l’effettiva capacità di condurre l’iniziativa. In caso contrario, deve fornire garanzie da parte di una primaria banca, mediante dichiarazioni d’affidabilità costituenti impegno di natura contrattuale e con finalità esplicita di garanzia, o a mezzo di impegni formali assunti da società controllanti o collegate con la società richiedente.

Articolo 4
Procedura di conferimento

1. La concessione di stoccaggio è conferita con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e, per le concessioni su terraferma, d’intesa con la regione interessata.

2. La domanda è pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attività produttive e, per un periodo di tre mesi dalla pubblicazione, sono accettate domande in concorrenza relativamente allo stesso giacimento.

3. Il Ministero, dopo aver acquisito sulle domande concorrenti il parere dell’UNMIG competente e del Comitato tecnico, integrato da un rappresentante della regione interessata, seleziona la domanda idonea in base ai criteri di cui all’articolo 2, comma 10, del decreto ministeriale 27 marzo 2001, ed invita il soggetto proponente a presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio apposita istanza di verifica ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, al fine di determinare la necessità di applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge n. 349/86.

4. Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, si concluda con una decisione di obbligo di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente provvede con gli adempimenti previsti dall’articolo 6 della legge n. 349/86.

5. A conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 3, il Ministero nomina il responsabile unico del procedimento che segue la procedura di cui al capo IV – Semplificazione amministrativa – della legge n. 241/90 e successive modificazioni. L’istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di nomina del responsabile unico del procedimento.

6. Delle particolari disposizioni o vincoli all’attività richiesta in concessione, formulati in sede di pronuncia di compatibilità ambientale dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e formulati dalle amministrazioni sentite nel corso della procedura, è fatta menzione nel provvedimento di cui al comma 1.

7. Il decreto di conferimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attività produttive, riportando per estratto il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per la selezione. Con lo stesso decreto è approvato l’elenco d’eventuali pertinenze derivanti da concessioni di coltivazione cessate da attribuire alla concessione di stoccaggio in conformità al progetto presentato, nonché, ove non sia stato già presentato unitamente all’istanza di concessione, i tempi di presentazione al Ministero ed all’UNMIG competente del progetto definitivo di stoccaggio, redatto a seguito dei risultati del programma di accertamento.

8. Il conferimento della concessione di stoccaggio, ove ricorra il caso, è subordinata all’effettivo pagamento del corrispettivo concordato tra i soggetti interessati in base ai criteri e con le modalità stabilite con il decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00.

Articolo 5
Delimitazione e denominazione della concessione

1. Il volume della concessione è delimitato in modo da includere per intero lo spazio destinato allo stoccaggio del gas, comprensivo degli spessori atti a garantirne la tenuta. L’area della concessione è delimitata in modo da rappresentare la proiezione in superficie di detto volume e tale da includere i pozzi operativi e di monitoraggio.

2. L’area della concessione deve essere continua, delimitata da archi di meridiano e di parallelo, eventualmente coincidenti o con la frontiera dello Stato, o con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana di cui all’articolo 1 della legge n. 613/67.

3. La concessione di stoccaggio è contraddistinta da una denominazione convenzionale, corrispondente ad un toponimo compreso nell’area della concessione stessa ovvero, qualora l’area stessa ricada interamente in mare, da una sigla costituita da una lettera maiuscola della zona del sottofondo marina nella quale è ubicata, a termine dell’articolo 5 della legge n. 613/67 e successive modificazioni, seguita dalla lettera S (maiuscola), dal numero d’ordine cronologico nel rilascio delle concessioni di stoccaggio per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con l’amministrazione.

Articolo 6
Ulteriori adempimenti e trasferimenti di titolarità

1. Il decreto è consegnato all’assegnatario dall’ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 625/96 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti.

2. Nel caso di contitolarità della concessione di stoccaggio, i contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all’esercizio dell’attività ricadente nell’ambito della concessione. Essi debbono nominare, in conformità all’articolo 3, comma 8, della legge n. 170/74, un rappresentante unico per tutti i rapporti con l’amministrazione e con i terzi.

3. Il rappresentante unico è il soggetto responsabile dell’assolvimento degli obblighi previsti per il concessionario dal disciplinare, come integrato dal decreto di conferimento della concessione.

4. Nei casi di contitolarità le disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, relative alla capacità tecnica ed organizzativa si applicano nei confronti del rappresentante unico della concessione di stoccaggio.

5. Il trasferimento a terzi della concessione è soggetto all’autorizzazione del Ministero delle attività produttive, previa valutazione dell’adeguatezza della capacità tecnica, economica e organizzativa del soggetto interessato al trasferimento.

6. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari è autorizzato, sentiti gli altri contitolari della concessione, con provvedimento del Ministero delle attività produttive.

7. L’istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 6 e 7 è presentata al Ministero ed all’UNMIG competente e s’intende accolta ove il diniego non sia stato espresso entro il termine di novanta (90) giorni dal ricevimento della stessa da parte del Ministero, fatta salva la possibilità di sospendere tale termine nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi o effettuare una verifica degli elementi forniti.

8. Il trasferimento è valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell’atto di cessione.

9. Il decreto di trasferimento è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attività produttive.

Titolo III
DISCIPLINARE TIPO PER LE CONCESSIONI DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE

Capo I
MODALITÀ AMMINISTRATIVE DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI STOCCAGGIO

Articolo 7
Ampliamento dell’area della concessione e modifiche rilevanti al programma dei lavori

1. L’area della concessione di stoccaggio può essere ampliata, in dipendenza dello sviluppo dello stoccaggio, fermo restando il rispetto dei diritti dei titolari di eventuali titoli minerari adiacenti.

2. Il programma dei lavori previsto nel progetto originariamente approvato può subire modifiche che comportino la realizzazione di rilevanti opere di superficie.

3. L’istanza per ottenere le modifiche di cui ai commi 1 e 2 è presentata al Ministero ed all’UNMIG competente, corredata di progetto finalizzato ad illustrare le motivazioni tecniche, gli obiettivi perseguiti e la stima del valore degli impianti e delle infrastrutture di pertinenza.

4. Il Ministero, acquisito il parere dell’UNMIG competente, sentito il Comitato tecnico, integrato dal rappresentante della regione interessata, ai fini dell’autorizzazione invita il soggetto proponente a presentare al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio apposita istanza di verifica ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, al fine di determinare la necessità di applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale secondo quanto previsto dall’articolo 6 della legge n. 349/86.

5. Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, si concluda con una decisione di obbligo di assoggettamento alla procedura di valutazione di impatto ambientale, il proponente provvede con gli adempimenti previsti dall’articolo 6 della legge n. 349/86.

6. A conclusione del procedimento di verifica di cui al comma 4, il Ministero nomina il responsabile unico del procedimento che segue la procedura di cui al capo IV – Semplificazione amministrativa – della legge n. 241/90 e successive modificazioni. L’istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di nomina del responsabile unico del procedimento.

7. L’autorizzazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attività produttive, riportando per estratto il programma dei lavori approvato, nonché le eventuali prescrizioni formulate dalle amministrazioni sentite nel corso della procedura e quelle formulate in sede di verifica condotta ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, o di pronuncia di compatibilità ambientale, resa ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 349/86.

Articolo 8
Ampliamento della capacità di stoccaggio

1. L’ampliamento della capacità di stoccaggio in una concessione vigente, realizzato mediante:

a) estensione dello stoccaggio ad altri livelli senza modifica dell’area di concessione;
b) incremento della pressione massima di stoccaggio, fissata nel decreto di conferimento, oltre la pressione statica di fondo del giacimento, è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero previa verifica di applicabilità della procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 85/337/CEE, come modificato dalla direttiva 97/11/CE, e conclusione dell’eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale condotta ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 349/86. Nei casi di maggiore rilevanza è acquisito il parere del Comitato tecnico.

2. Al fine di cui al comma 1, lettera b), il Ministero può autorizzare prove di iniezione ed altri interventi volti ad accertare la fattibilità di esercire lo stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria del giacimento, in modo sicuro e compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento stesso.

3. L’istanza per ottenere l’autorizzazione prevista dal comma 1 è presentata al Ministero ed all’UNMIG competente, corredata di progetto finalizzato ad illustrare le motivazioni tecniche, gli obiettivi perseguiti e la stima del valore degli impianti e delle infrastrutture di pertinenza. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), sono presentati i seguenti allegati tecnici:
a) studio di giacimento ed acquisizione di un rilievo sismico 3D o rielaborazione dei rilievi sismici disponibili per determinare, ai fini della sicurezza, la localizzazione dei punti critici, con i risultati del relativo processing e dell’interpretazione;
b) analisi geomeccanica del giacimento e delle rocce di copertura, modellizzazione numerica del comportamento del giacimento;
c) monitoraggio delle formazioni al tetto ed al letto e delle variazioni verticali della tavola d’acqua;
d) calcolo delle pressioni esercibili per lo stoccaggio;
e) ogni altro esame, studio, prova di laboratorio od intervento volto ad accertare la fattibilità di esercire lo stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria.

Articolo 9
Durata della concessione e proroghe

1. L’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti è svolta su concessione, di durata non superiore a venti anni.

2. Il concessionario può usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbia eseguito i programmi di stoccaggio ed adempiuto tutti gli obblighi derivanti dalla concessione.

3. L’istanza di proroga è presentata almeno due anni prima della data di scadenza al Ministero ed all’UNMIG competente e deve essere corredata dalla documentazione contenente la descrizione del giacimento, dei lavori effettuati nonché dal programma dei lavori da svolgere nel periodo di proroga, con i relativi investimenti, e delle operazioni di ripristino finale.

4. La proroga è disposta con decreto del Ministero delle attività produttive.

5. Nel caso in cui la proroga comporti una variazione significativa del programma, il procedimento autorizzatorio è svolto in conformità ai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 7.

Articolo 10
Cessazione della concessione

1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 170/74, la concessione di stoccaggio cessa:

a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza del concessionario.

2. Nel caso in cui la concessione cessata non sia riattribuita ad altro operatore, l’UNMIG competente verbalizza la riconsegna del giacimento e delle relative pertinenze dandone comunicazione al Ministero ed al competente ufficio finanziario.

3. Il Ministero provvede alla comunicazione agli uffici competenti per l’eventuale cancellazione del giacimento e delle pertinenze dai relativi registri dei beni indisponibili.

Articolo 11
Scadenza del termine

1. Il titolare presenta al Ministero ed all’UNMIG competente, almeno due anni prima della scadenza definitiva del termine di vigenza della concessione, tenuto conto delle eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all’ultimazione dell’esercizio dello stoccaggio del gas naturale, fermo restando l’assolvimento nel pubblico interesse del programma di stoccaggio e degli obblighi relativi agli utilizzatori dei servizi di stoccaggio.

2. La documentazione è corredata sia dal progetto finalizzato all’estrazione del gas producibile presente in giacimento ad una determinata pressione di abbandono ed al ripristino del sito, sia dalla stima, finalizzata alla tutela del giacimento, del quantitativo di gas da mantenere disponibile per l’attività di un nuovo concessionario, accertabile tramite i valori di pressione.

3. Qualora la concessione di stoccaggio non venga nuovamente conferita, fermo restando l’obbligo di ripristino del sito, il titolare della concessione può, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, estrarre il gas producibile presente in giacimento nei termini indicati dal programma autorizzato dal Ministero, sentito l’UNMIG competente.

4. Qualora la concessione di stoccaggio venga attribuita ad altro operatore, il concessionario subentrante può acquisire, in tutto od in parte, il gas naturale reimmesso in giacimento dal titolare uscente, a seguito di accordo tra le parti interessate, fatto salvo il pagamento da parte del nuovo concessionario del corrispettivo di cui all’articolo 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/00, per l’ulteriore gas producibile presente nel giacimento e per le pertinenze della concessione di stoccaggio.

5. Il concessionario uscente ha diritto di ritenere, con le cautele all’uopo stabilite dall’UNMIG competente, i beni destinati all’attività di stoccaggio che possano essere separati senza arrecare pregiudizio alla stessa attività. L’UNMIG competente vigila sullo stato del giacimento e degli impianti, prescrive i provvedimenti di sicurezza o di conservazione che ritiene necessari indicando, nel caso, il mantenimento del quantitativo di gas corrispondente ad adeguati valori di pressione statica di fondo. In caso di inosservanza ne ordina l’esecuzione d’ufficio, a spese del concessionario.

6. Entro i successivi centottanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, il concessionario presta garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari dell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo unico bancario), per garantire le spese di ripristino ritenute congrue dal Ministero, sentito l’UNMIG competente. Qualora la concessione di stoccaggio non venga conferita a terzi, è facoltà del concessionario provvedere direttamente al ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.

Articolo 12
Rinuncia alla concessione

1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne istanza al Ministero, tramite l’UNMIG competente, almeno un anno prima della data di cessazione dell’attività, senza apporvi condizione alcuna, presentando la documentazione di cui all’articolo 11, comma 2.

2. Dal giorno in cui è stata presentata l’istanza di rinuncia, il concessionario è costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze; è tenuto a non fare più lavori di stoccaggio o di coltivazione residua, né a variarne in qualsiasi modo lo stato, salvo prescrizione del Ministero finalizzata all’assolvimento nel pubblico interesse di programmi di stoccaggio e degli obblighi relativi agli utilizzatori dei servizi di stoccaggio.

3. Sulla rinuncia provvede il Ministero, sentito il parere del Comitato tecnico, fatta salva la possibilità di riattribuire la concessione ai sensi dell’articolo 15.

Articolo 13
Decadenza del concessionario

1. Il Ministero delle attività produttive può pronunciare la decadenza del concessionario e disporre la revoca della concessione quando:
a) il concessionario non adempia agli obblighi imposti con l’atto di concessione;
b) il concessionario non abbia osservato le disposizioni contenute nel presente provvedimento od impartite dall’amministrazione;
c) per omessa richiesta al Ministero od all’UNMIG di apposita autorizzazione in tutti i casi previsti;
d) nel caso di mancata corresponsione nei termini del canone, dei tributi e di quanto altro stabiliti dal decreto di concessione.

2. La pronuncia della decadenza e la revoca della concessione sono disposte, previa contestazione dei motivi, con decreto del Ministero delle attività produttive, sentito il Comitato tecnico.

3. Il decreto che dispone la revoca per decadenza, è pubblicato nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel sito internet del Ministero delle attività produttive, e trascritto all’ufficio delle ipoteche.

4. Dalla data del predetto decreto, il concessionario è esonerato dal pagamento del diritto proporzionale e dagli obblighi imposti dall’atto di concessione.

5. E’ fatta salva la possibilità del Ministero di attribuire la concessione ad altro operatore ai sensi dell’articolo 15.

Articolo 14
Disposizioni comuni alla rinuncia ed alla decadenza

1. In ogni caso il concessionario rinunciatario o decaduto presta garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari dell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93 (Testo unico bancario), per garantire le spese di ripristino. Il Ministero ove ritenga insufficienti tali garanzie, sentito l’UNMIG competente, ne richiede l’adeguamento. Qualora la concessione di stoccaggio non venga conferita a terzi, è facoltà del concessionario rinunciatario o decaduto provvedere direttamente al ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.

2. In caso di inadempienza alle previsioni del comma 1 da parte del concessionario rinunciatario o decaduto, quando si configurino le fattispecie di cui all’articolo 18, comma 1, della legge n. 349/86, il Ministero, sentito l’UNMIG competente, promuove la procedura in materia di danno ambientale.

Articolo 15
Nuova attribuzione della concessione

1. In caso di cessazione ai sensi dell’articolo 10, il Ministero delle attività produttive può attribuire la concessione di stoccaggio secondo le modalità e la procedura di cui agli articoli 3 e 4.

2. Nel caso di nuovo conferimento di concessioni di stoccaggio cessate per rinuncia o decadenza, il concessionario rinunciatario o decaduto può estrarre il gas reimmesso in giacimento o cederlo al nuovo concessionario. Le relative pertinenze sono direttamente trasferite al nuovo concessionario, previo versamento su apposito capitolo del Ministero dell’economia e delle finanze del corrispettivo di cui all’articolo 13, comma 9 del decreto legislativo n. 164/00.

Articolo 16
Applicazione di norme

1. Il giacimento di stoccaggio, nonché le sue pertinenze, sono sottoposte alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.

2. L’iscrizione delle ipoteche è subordinata all’autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

3. Le ipoteche iscritte sul giacimento di stoccaggio si risolvono sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto ad avvertire i creditori ipotecari iscritti, almeno un mese prima del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna del giacimento all’amministrazione o al nuovo concessionario.

Capo II
ESERCIZIO DELLA CONCESSIONE

Articolo 17
Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità di esercizio

1. Le operazioni di stoccaggio devono essere eseguite nel rispetto delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 128/59, come integrato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 886/79, e dell’articolo 11 della legge n. 221/90; nonché nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 624/96, e al decreto legislativo n. 626/94, e successive loro modificazioni, e nel rispetto di ogni altra prescrizione imposta dalle altre amministrazioni dello Stato interessate, ciascuna nell’ambito delle rispettive competenze.

2. Le funzioni amministrative e di vigilanza sull’applicazione delle norme di cui al comma 1 sono esercitate dagli UNMIG competenti.

3. Quando sia richiesto il rilascio di autorizzazioni o certificazioni previste dalla normativa vigente, il titolare della concessione ha l’obbligo di agevolare gli eventuali accertamenti dell’UNMIG competente.

4. Nel caso di evento non dipendente dalla volontà del concessionario che provochi interruzioni o modifiche significative allo svolgimento dei lavori di stoccaggio, deve essere data comunicazione tempestiva all’UNMIG competente.

5. L’UNMIG competente, conclusa positivamente l’istruttoria da parte dell’amministrazione, nelle more dell’emanazione del provvedimento di approvazione del nuovo programma lavori o di proroga, può autorizzare le operazioni relative a modifiche significative dei programmi di lavoro, nonché le eventuali operazioni in corso all’atto della scadenza non definitiva della concessione.

6. Per l’esecuzione delle operazioni di cui al comma 5 il concessionario può avvalersi dell’opera di imprese specializzate, dandone comunicazione all’UNMIG competente prima dell’inizio dei lavori. Il concessionario è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell’opera di dette imprese specializzate.

Articolo 18
Comunicazione di dati

1. Il concessionario trasmette al Ministero, ed all’UNMIG competente, una relazione tecnica dettagliata sullo stato dei giacimenti entro il 30 aprile di ciascun anno per un aggiornamento sulle condizioni del giacimento, sui programmi lavoro previsti per il ciclo di stoccaggio successivo, sul programma delle eventuali manutenzioni e degli interventi rilevanti, contenente gli ulteriori elementi di cui ai commi 3, 4, 6 e 7.

2. I titolari di concessioni di stoccaggio, al fine di assicurare una gestione coordinata e integrata delle capacità di stoccaggio di cui dispongono, sono tenuti a ottimizzare le prestazioni di ciascun giacimento in funzione delle sue caratteristiche minerarie e a comunicare al Ministero ed all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, non oltre il 30 aprile di ciascun anno, quali giacimenti verranno utilizzati prevalentemente come stoccaggi di punta e come stoccaggi di base nel corso del ciclo di stoccaggio, comunicando altresì i criteri, le metodologie, i vincoli e le modalità dell’ottimizzazione di cui al presente articolo e all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00, nonché i criteri e i dati utilizzati per tale classificazione, in funzione delle seguenti caratteristiche:

a) volumi di working gas;
b) indicazione del numero di giorni consecutivi di massima portata erogativa e variazione della portata in funzione dello svaso del working gas;
c) meccanismo di produzione;
d) caratteristiche tecniche nominali ed effettive degli impianti associati.

3. La comunicazione di cui al comma 1 comprende i dati tecnici caratteristici di ciascun giacimento di stoccaggio, con riferimento ai seguenti parametri:

a) volumi di cushion gas, working gas e riserve residue;
b) andamento delle pressioni statiche di fondo iniziale e finale durante il ciclo effettuato;
c) rivalutazioni del cushion gas e del working gas;
d) disponibilità di punta giornaliera e relativo andamento in funzione dell’erogazione (curva di svaso);
e) andamento delle portate di iniezione in funzione del riempimento (curva di invaso);
f) funzionalità, caratteristiche tecniche e situazione degli impianti di stoccaggio.

4. La comunicazione di cui al comma 1 comprende i dati previsionali sulle prestazioni attese per il successivo ciclo di stoccaggio con riferimento a:

a) fase di iniezione:

i) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l’iniezione;
ii) potenza nominale ed effettiva delle centrali di compressione;
iii) andamento delle portate di iniezione in funzione del riempimento (curva di invaso);
iv) interventi di manutenzione programmata;
v) eventuali vincoli per l’iniezione derivanti dai sistemi di trasporto e dagli impianti;
vi) periodi previsti per il ciclo di iniezione;

b) fase di erogazione:

i) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l’erogazione;
ii) portata nominale ed effettiva in erogazione delle centrali di trattamento;
iii) disponibilità di punta giornaliera e relativo andamento in funzione dell’erogazione (curva di svaso);
iv) interventi di manutenzione programmata;
v) eventuali vincoli per l’erogazione derivanti dai sistemi di trasporto e dagli impianti;
vi) periodi previsti per il ciclo di erogazione;

5. Quando i parametri indicati ai commi 3 e 4 presentano variazioni significative in relazione a precedenti comunicazioni, oppure derivino da valutazioni o stime, devono essere evidenziati i motivi di variabilità.

6. I titolari di concessioni di stoccaggio trasmettono al Ministero ed all’UNMIG competente, entro il mese successivo all’esercizio, una comunicazione mensile per singolo campo sui volumi di gas movimentati ed i loro relativi equivalenti energetici. Detta comunicazione è estesa ai dati sull’eventuale produzione residua di gas naturale. Ogni altro dato previsto dalle disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni, di cui all’articolo 17, è comunicato all’UNMIG competente.

7. I titolari forniscono altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno, i dati a consuntivo del gas naturale effettivamente movimentato nel precedente ciclo di stoccaggio, indicando i valori di punta massima in iniezione e in erogazione registrati in ogni giacimento, con l’indicazione del giorno in cui si sono verificati ed i valori di pressione statica di fondo al termine delle fasi di iniezione e di erogazione.

8. Le comunicazioni previste nei precedenti commi del presente articolo, trasmesse anche nella forma di documenti informatici, sostituiscono a tutti gli effetti quelle richieste dagli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 9 maggio 2001.

Articolo 19
Operazioni previste nelle concessioni di stoccaggio

1. La pressione statica di fondo non deve superare il valore fissato nel decreto di conferimento o il maggior valore eventualmente autorizzato dal Ministero ai sensi dell’articolo 8.
Durante la fase dinamica di iniezione di gas in giacimento, la pressione dinamica può, limitatamente alla fase finale di ricostituzione del giacimento e per brevi periodi, superare in misura limitata la pressione massima prevista in condizioni statiche. In tale caso il concessionario è tenuto ad inviare all’UNMIG competente, e per conoscenza al Ministero, una relazione indicante la pressione di iniezione registrata e la relativa modalità di misura.

2. Il titolare della concessione di stoccaggio, prima di dare inizio ad eventuali indagini geologiche e geofisiche ed alle perforazioni deve presentare il relativo programma all’UNMIG competente.
L’inizio delle suddette operazioni non può avere luogo prima che l’UNMIG competente abbia espresso formale autorizzazione.

3. Al solo fine di ottenere la copertura sismica relativa alla superficie della concessione di stoccaggio possono essere autorizzate operazioni relative a rilievi geofisici anche in aree ad essa adiacenti, ancorché non coperte da titolo minerario.

4. Il titolare della concessione di stoccaggio deve consentire ai titolari di permessi di ricerca, concessioni di coltivazione e stoccaggio finitimi, per riconosciuta necessità di esecuzione di operazioni relative a rilievi geofisici, autorizzati dall’UNMIG competente, di operare nell’ambito della propria concessione o la sorvolino.

5. Il concessionario deve consentire la posa di condotte, autorizzate dall’UNMIG competente, per il trasporto di idrocarburi estratti nell’ambito di altri titoli minerari.

6. L’UNMIG competente stabilisce le misure cautelative che dovranno essere osservate nell’esecuzione delle operazioni di cui ai commi 5 e 6, sentito il titolare della concessione di stoccaggio interessata dalle operazioni stesse per la definizione delle modalità e dei tempi degli interventi.

7. Il concessionario, nel caso in cui ravvisi la necessità di apportare integrazioni o modifiche al progetto di stoccaggio, ne informa preventivamente l’UNMIG competente. Nei casi rilevanti, l’UNMIG competente, invita il concessionario a produrre apposita istanza al Ministero per l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 7.

8. Qualora, nel corso della vigenza della concessione di stoccaggio, singoli livelli per lo stoccaggio non risultino più tecnicamente od economicamente esercibili, il Ministero può autorizzare il concessionario a ridurre la capacità di stoccaggio, previa presentazione di istanza. L’istanza è presentata conformemente all’articolo 12, comma 1.

9. Nel caso di cui al comma 9, fermo restando l’obbligo di ripristino del sito, il titolare della concessione può, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, estrarre il gas producibile dal giacimento nei termini indicati dal programma autorizzato dal Ministero, sentito l’UNMIG competente.

10. Il concessionario può avvalersi dell’opera di imprese specializzate, nel rispetto del decreto legislativo n. 624/96, ai fini dell’esecuzione di lavori nell’ambito della concessione di stoccaggio. Il concessionario è responsabile nei confronti della pubblica amministrazione dell’opera di dette imprese specializzate.

Articolo 20
Pozzi di monitoraggio ed operativi

1. Il titolare della concessione di stoccaggio, prima di dare inizio ad ogni perforazione, presenta il relativo programma all’UNMIG competente per l’autorizzazione.

2. Il programma indica la postazione del pozzo, l’obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, l’impianto da impiegare, il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione, il costo preventivato per la realizzazione dell’opera.

3. L’UNMIG competente, sentite le altre amministrazioni interessate nei casi previsti dalle norme vigenti, autorizza la perforazione.

4. Ogni pozzo è individuato mediante un toponimo ricadente nell’area della concessione seguito da un numero d’ordine. Nel caso di pozzi off-shore la denominazione è definita con nome convenzionale seguito dal numero progressivo del pozzo.

5. L’ubicazione dei pozzi è effettuata con sistema ottico, ovvero con radiolocalizzazione, o con altri metodi topografici similari, trasmettendo all’UNMIG competente apposita documentazione redatta con l’indicazione del metodo seguito. Ove l’UNMIG competente lo ritenga opportuno, può essere redatto il verbale di ubicazione dei pozzi in presenza di funzionari dell’Ufficio.

6. I pozzi sono contrassegnati in modo da renderne sicura l’individuazione sul campo.

7. Entro novanta giorni dall’ultimazione del sondaggio, il titolare trasmette all’UNMIG competente il profilo geologico del foro, corredato dei risultati delle diagrafie effettuate in foro, da grafici e notizie relative a tutte le operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti, inoltrandone copia su supporto informatico al Ministero.

8. Quando un pozzo non sia più idoneo all’esercizio dello stoccaggio, il concessionario procede tempestivamente alla chiusura mineraria chiedendo l’autorizzazione all’UNMIG competente, informandone il Ministero, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell’area impegnata.

9. L’UNMIG competente può impartire istruzioni in merito al programma di chiusura ed ai lavori di sistemazione di cui al comma 8.

10. Il concessionario redige il rapporto tecnico della chiusura mineraria del pozzo, con l’indicazione delle operazioni effettuate e lo trasmette all’UNMIG competente, inoltrandone copia su supporto informatico al Ministero.

11. Ove l’UNMIG competente lo ritenga necessario, può disporre che venga redatto verbale di chiusura mineraria con la partecipazione di funzionari dell’Ufficio.

12. L’approfondimento di un pozzo o la modifica e la perforazione della colonna nell’intento di effettuare operazioni di stoccaggio in un altro livello sono autorizzati dall’UNMIG competente, al quale deve essere sottoposto il programma delle operazioni.

13. Nell’esecuzione dei lavori il concessionario osserva le prescrizioni che l’UNMIG competente ritiene opportuno apportare.

Articolo 21
Pubblica utilità

1. Le opere necessarie allo stoccaggio e quelle necessarie per immettere il gas alla rete di trasporto sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/01, e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte con decreto legislativo n. 330/04.

Capo III
OBIETTIVI DI QUALITÀ

Articolo 22
Disposizioni in tema di qualità della prestazione

1. Lo sviluppo dello stoccaggio deve essere condotto secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati. Il titolare della concessione di stoccaggio svolge la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi o danni ambientali.

2. Il concessionario osserva le prescrizioni particolari che le amministrazioni concedenti ritengono di imporre, ai fini della tutela del giacimento, della conservazione dell’equilibrio geologico ed idrogeologico del sottosuolo, della salvaguardia dell’ambiente e dei diritti dei terzi a seguito di esigenze manifestate durante l’esercizio della concessione di stoccaggio.

3. I titolari di concessioni di stoccaggio destinano le capacità di stoccaggio alla funzione di stoccaggio minerario, strategico o di modulazione del sistema del gas, compatibilmente con il programma di manutenzione e gestione del proprio sistema di stoccaggio, e con la capacità della rete di trasporto cui sono connessi gli impianti di stoccaggio. I volumi di gas movimentati che vengono restituiti rientrano nel campo di intercambiabilità ed hanno caratteristiche e contenuto di sostanze nocive conforme alle norme tecniche emanate dal Ministero delle attività produttive.

4. Ogni titolare di più concessioni di stoccaggio deve gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l’ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas.

Articolo 23
Misura del gas

1. Agli effetti della determinazione dei volumi di gas naturale immesso ed erogato in ciascun giacimento della concessione di stoccaggio, il concessionario deve installare sistemi di misura finalizzati a rilevare i volumi nonché il loro equivalente energetico, espresso in multipli dell’unità joule (J).

2. Le registrazioni analogiche o digitali delle misurazioni giornaliere sono tenute a disposizione dell’UNMIG competente, a cura del concessionario, per un periodo di un anno a decorrere dal termine della conclusione di ciascun ciclo di stoccaggio.

3. I sistemi di misura devono essere di tipo regolamentare, conformi alla vigente normativa in materia di metrologia legale.

4. Il concessionario trasmette la documentazione inerente il sistema di misura all’UNMIG competente, il quale verifica sulla sua corretta realizzazione ed esercizio, prescrivendo, nel caso, eventuali adempimenti di spettanza del concessionario, informandone il Ministero.

Articolo 24
Utilizzo di gas inerte

1. Il Ministero può autorizzare, su richiesta del concessionario, previa presentazione di specifico studio di idoneità, la sostituzione, totale o parziale del cushion gas con gas inerte, sia per le concessioni di stoccaggio vigenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare tipo che per quelle di nuova attribuzione.
2. L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione prevista nel presente articolo è presentata al Ministero ed all’UNMIG competente secondo le disposizioni dell’articolo 7.

Capo IV
POTERI DI VERIFICA E CONSEGUENZE DEGLI INADEMPIMENTI

Articolo 25
Verifica dell’esecuzione dei programmi

1. Il Ministero può imporre particolari prescrizioni sia all’atto del conferimento che successivamente per la tutela del giacimento qualora dall’esercizio della concessione, nonostante l’osservanza di tutti gli obblighi imposti dal decreto e dal presente disciplinare, derivi pregiudizio al giacimento stesso.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 19, comma 8, il concessionario non può sospendere né modificare il programma lavoro senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero.
A tal fine il concessionario deve presentare istanza al Ministero ed all’UNMIG competente indicando e comprovando le ragioni tecniche che giustificano la sospensione o le modificazioni richieste. L’UNMIG competente esprime il proprio parere sull’istanza e lo trasmette al Ministero che autorizza la sospensione o la modificazione del programma. Il provvedimento è rilasciato, nei casi di maggiore rilevanza, secondo le procedure dell’articolo 7.

3. Il concessionario può sospendere il programma di propria iniziativa per cause di forza maggiore. In tal caso deve darne immediata comunicazione all’UNMIG competente ed al Ministero per l’emanazione degli atti previsti.

4. Il Ministero, dopo aver fatto svolgere gli accertamenti del caso all’UNMIG competente, può ordinare l’immediata ripresa dei lavori e l’attuazione del precedente programma se non riconosca giustificata la sospensione.

5. Le eventuali modifiche del programma dei lavori autorizzate dal Ministero, nei casi di maggiore rilevanza, sono pubblicate nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia, nel relativo sito internet del Ministero delle attività produttive.

Articolo 26
Conseguenza degli inadempimenti

1. L’inosservanza delle prescrizioni del disciplinare è motivo di decadenza della concessione secondo le indicazioni dell’articolo 13.

2. Nei casi previsti dalle norme di cui all’articolo 17 si applicano le relative sanzioni.

Titolo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 27
Disposizioni finali

1. Il disciplinare di cui al titolo III, che sostituisce il disciplinare tipo approvato con decreto ministeriale 28 luglio 1975, di attuazione della legge n. 170/74, si applica alle concessioni di stoccaggio vigenti a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

2. Su richiesta del concessionario, motivata da particolari esigenze tecniche, il Ministero, sentito il Comitato tecnico, può disporre deroghe a determinate disposizioni del disciplinare tipo.

3. Avverso gli atti definitivi del Ministero e dell’UNMIG previsti dal presente decreto è ammesso ricorso in via giurisdizionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Articolo 28
Pubblicazione

1. Il presente decreto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi e della geotermia e nel sito internet del Ministero delle attività produttive, entra in vigore dal giorno successivo alla data della prima pubblicazione.

Roma, 26 agosto 2005
IL MINISTRO
Claudio Scajola

N O T E

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall’amministrazione competente per materia, ai sensi dell’art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con dPR 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

– Il testo dell’art. 11, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000), è il seguente:

«Art. 11 (Attività di stoccaggio) 1. L’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato ai richiedenti che abbiano la necessaria capacità tecnica, economica ed organizzativa e che dimostrino di poter svolgere, nel pubblico interesse, un programma di stoccaggio rispondente alle disposizioni del presente decreto. La concessione è accordata, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, se le condizioni del giacimento o delle unità geologiche lo consentono, secondo le disposizioni della legge 26 aprile 1974, n. 170, come modificata dal presente decreto. Con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e’ approvato il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio nel quale sono stabiliti le modalità di espletamento delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti. ».

– Il testo dell’art. 1, comma 8, lettera b), numero 3), della legge 23 agosto 2004, n. 239, «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004), è il seguente:
«Art. 1, comma 8. Lo Stato esercita i seguenti compiti e funzioni:
a) (Omissis);
b) con particolare riguardo al settore del gas naturale, anche avvalendosi dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas:
1)(Omissis);
2)(Omissis);
3) le determinazioni inerenti lo stoccaggio di gas naturale in giacimento; ».

– Il testo dell’art. 1, comma 60, della legge 23 agosto 2004, n. 239, «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004), è il seguente:

«Art. 1, comma 60. Nei casi previsti dalle norme vigenti, la procedura di valutazione di impatto ambientale si applica alla realizzazione e al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse, fatte salve le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e all’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340. Le disposizioni
di cui all’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, valgono anche per la realizzazione di stoccaggi di gas naturale in sotterraneo, ferma restando l’applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale, ove stabilito dalla legge. ».

Per chiarezza espositiva si riporta il testo dell’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340, «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1999» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000):

«Art. 8. (Utilizzo di siti industriali per la sicurezza e l’approvvigionamento strategico dell’energia) 1. L’uso o il riutilizzo di siti industriali per l’installazione di impianti destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell’energia, della sicurezza e dell’affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell’offerta, è soggetto ad autorizzazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministero dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata. Ai fini della procedura di cui al presente articolo, per impianti si intendono i rigassificatori di gas naturale liquido. Il soggetto richiedente l’autorizzazione deve allegare alla richiesta di autorizzazione un progetto preliminare.
2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato svolge l’istruttoria nominando il responsabile unico del procedimento che convoca la conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dalla presente legge. L’istruttoria si conclude in ogni caso nel termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3. Il soggetto richiedente l’autorizzazione, contemporaneamente alla presentazione del progetto preliminare di cui al comma 1, presenta al Ministero dell’ambiente uno studio di impatto ambientale attestante la conformità del progetto medesimo alla vigente normativa in materia di ambiente. Il Ministero dell’ambiente nel termine di sessanta giorni concede il nulla osta alla prosecuzione del procedimento, ove ne sussistano i presupposti.
4. Qualora l’esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente entro novanta giorni il consiglio comunale. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.
5. Nei casi disciplinati dal presente articolo, il procedimento si conclude con un unico provvedimento di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle opere annesse, adottato con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di concerto con il Ministro dell’ambiente, d’intesa con la regione interessata. In assenza del nulla osta di cui al comma 3, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri che provvede ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’articolo 12 della presente legge. ».

– Il testo dell’art. 1, comma 61, della legge 23 agosto 2004, n. 239, «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 13 settembre 2004), è il seguente:

«Art. 1, comma 61. I titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo possono usufruire di non più di due proroghe di dieci anni, qualora abbiano eseguito i programmi di stoccaggio e adempiuto a tutti gli obblighi derivanti dalle concessioni medesime. ».

Note all’articolo 2 (Definizioni):

– Il testo della legge 26 aprile 1977, n. 170, «Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi» (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 18 maggio 1974) come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è il seguente:

«Art. 1. Il diritto di utilizzare giacimenti per lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale appartiene allo Stato. L’attività diretta a tale fine è disciplinata dalla presente legge.
Art. 2. [abrogato]
Art. 3. [primo, secondo, terzo e quarto comma: abrogati] La concessione di stoccaggio è accordata ai richiedenti che siano cittadini o enti italiani o degli altri Stati membri della Comunità europea, o società aventi sede sociale in Italia o nei predetti Stati, e persone fisiche e giuridiche aventi nazionalità di Stati che ammettono i cittadini, gli enti e le società italiane allo stoccaggio sotterraneo di gas naturale nei giacimenti di idrocarburi ricadenti sotto la loro giurisdizione.
La concessione è regolata con disciplinare da allegare al provvedimento di concessione, conforme ad un disciplinare tipo da approvare con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a svolgere la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi.
Se la concessione è intestata a più titolari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613.
Il trasferimento della concessione di stoccaggio è consentito solo previa autorizzazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
Art. 4. I piani dei lavori di coltivazione dei giacimenti di idrocarburi per i quali è rilasciata concessione di stoccaggio ai sensi del precedente articolo 3 possono essere modificati per renderli compatibili con le operazioni di immagazzinamento del gas naturale.
Le modifiche possono essere richieste dal concessionario e sono soggette alla preventiva approvazione del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, oppure possono essere disposte d’ufficio dallo stesso Ministero.
Art. 5. [primo comma: abrogato] La concessione scaduta può essere rinnovata per periodi di dieci anni, qualora il concessionario abbia ottemperato agli obblighi impostigli.
[terzo comma: abrogato]
Art. 6. La concessione di stoccaggio cessa: per scadenza del termine; per rinuncia; per decadenza.
Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, senza apporvi condizione alcuna.
Sulla rinuncia provvede il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi può pronunciare la decadenza del concessionario, previa contestazione dei motivi, quando questi non adempia agli obblighi imposti con l’atto di concessione.
[Quinto comma: abrogato]
Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai sensi del presente articolo può estrarre il gas stoccato nel giacimento entro un termine indicato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il concessionario.
[Settimo comma: abrogato]
Art. 7. [Primo comma: abrogato] Il titolare della concessione di stoccaggio è tenuto a porre in opera gli apparecchi di misura e ad effettuare le registrazioni contabili che saranno richiesti dall’amministrazione ai fini del controllo delle quantità immesse ed estratte.
Il concessionario deve corrispondere anticipatamente allo Stato, per ciascun anno di durata della concessione di stoccaggio, un canone di lire dieci per ogni ettaro di superficie compresa nell’area della concessione stessa.
Art. 8. Le opere necessarie per l’installazione e l’esercizio degli impianti di stoccaggio sono dichiarate di pubblica utilità nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni e integrazioni con l’approvazione dei relativi progetti da parte del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
I progetti approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo l’espropriazione, ai sensi dell’articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.
Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato nel termine di cui all’articolo 18 della citata legge e sono decise con decreto motivato.
L’indennità di espropriazione sarà determinata secondo i criteri stabiliti dalla legge di cui al primo comma.
Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, può con decreto motivato, su richiesta del concessionario, disporre l’occupazione, per non oltre un biennio, di beni riconosciuti indispensabili per l’esecuzione di lavori direttamente connessi all’attività di stoccaggio, determinando provvisoriamente l’indennità di occupazione.
I provvedimenti di occupazione d’urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi dal prefetto.
Art. 9. [Abrogato]
Art. 10. Resta ferma l’osservanza delle norme del codice della navigazione e del relativo regolamento di esecuzione in materia di concessioni in zone situate nell’ambito del demanio marittimo e del mare territoriale, nonché per l’utilizzazione delle zone adiacenti al demanio stesso. ».

– Il testo dell’art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000), è il seguente:

«Art. 2 (Definizioni). 1. (Omissis); i) “cushion gas”: quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e’ necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l’erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
l) “disponibilità di punta giornaliera”: quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell’ambito di un giorno;
m) “disponibilità di punta oraria”: quantità di gas naturale, espressa in Smc/g, erogabile da un sistema di stoccaggio nell’ambito di un’ora, moltiplicata per le 24 ore;
(Omissis);
q) “impianto di stoccaggio”: l’impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà o gestito da una impresa di gas naturale, ad esclusione della parte di impianto utilizzato per attività di coltivazione;
(Omissis);
x) “periodo di punta giornaliera”: il periodo compreso tra le ore 7 e le ore 22 di ciascun giorno nel periodo di punta stagionale;
y) “periodo di punta stagionale”: il periodo compreso tra il 15 novembre ed il 15 marzo di ciascun anno;
(Omissis);
ff) “stoccaggio di modulazione”: lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell’andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
gg) “stoccaggio minerario”: lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
hh) “stoccaggio strategico”: lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;
(Omissis);
jj) “utente del sistema”: la persona fisica o giuridica che rifornisce o è rifornita dal sistema;
kk) “working gas”: quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che può essere messo a disposizione e reintegrato, per essere utilizzato ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, compresa la parte di gas producibile, ma in tempi piu’ lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, ma che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari.».

– Il testo dell’articolo 1, comma 2, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, «Determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall’utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per la comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001), emanato in applicazione dell’articolo 12, commi 2 e 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è il seguente:
«Art. 1 (Campo di applicazione). 1. (Omissis). 2. Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) fase di iniezione: fase del ciclo di stoccaggio annuale durante la quale avviene la ricostituzione degli stoccaggi, normalmente compresa tra il 15 aprile e il 30 settembre;
b) fase di erogazione: fase del ciclo di stoccaggio annuale durante la quale avviene l’erogazione dagli stoccaggi, normalmente compresa fra il 15 ottobre e il 31 marzo;
c) volume di gas: gas immesso o prelevato dagli stoccaggi, misurato in condizioni standard;
d) spazio: capacità del giacimento adibito a stoccaggio, disponibile per l’immissione dei volumi di gas; (Omissis). ».

Note all’articolo 3 (Istanza per la concessione e documentazione tecnica):

– Il testo dell’art. 21, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000), è il seguente:

«Art. 21 (Separazione contabile e societaria per le imprese del gas naturale) 1. A decorrere dal 10 gennaio 2002 l’attività di trasporto e dispacciamento di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, ad eccezione dell’attività di stoccaggio, che è comunque oggetto di separazione contabile e gestionale dall’attività di trasporto e dispacciamento e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.
2. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 l’attività di distribuzione di gas naturale è oggetto di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 la vendita di gas naturale può essere effettuata unicamente da società che non svolgano alcuna altra attività nel settore del gas naturale, salvo l’importazione, l’esportazione, la coltivazione e l’attività di cliente grossista.
4. A decorrere dal 10 gennaio 2003 e in deroga a quanto previsto dai commi 2 e 3, le imprese di gas naturale che svolgono nel settore del gas unicamente attività di distribuzione e di vendita e che forniscono meno di centomila clienti finali separano societariamente le stesse attività di distribuzione e di vendita.
5. In deroga a quanto stabilito nei commi precedenti, è fatta salva la facoltà delle imprese del gas di svolgere attività di vendita di gas naturale, a clienti diversi da quelli finali, ai soli fini del bilanciamento del sistema del gas. ».

Note all’articolo 4 (Procedura di conferimento):

– Il testo dell’art. 2, comma 10, del decreto ministeriale 27 marzo 2001 «Determinazione dei criteri per la conversione in stoccaggio di giacimenti in fase avanzata di coltivazione, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 2001), è il seguente:

«Art. 2 (Procedura per l’attribuzione di concessioni di stoccaggio relative a giacimenti in coltivazione) 1. (Omissis)
10. La selezione tra tutte le domande presentate è effettuata entro tre mesi dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in base ai seguenti criteri, valutati nell’ordine:
a) completezza e razionalità del progetto di stoccaggio e del relativo programma lavori proposto;
b) tempi programmati per l’esecuzione dei lavori;
c) minore entità degli investimenti, a parità di prestazioni assicurate dal progetto di stoccaggio;
d) modalità di svolgimento dei lavori, anche riferiti alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale. ».

– Il testo dell’art. 4, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificato dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio del 3 marzo 1997, «Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati», è il seguente:

«Articolo 4. 1. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo il paragrafo 3 dell’articolo 2 per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano, mediante
a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dagli Stati membri,
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).
3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri ai fini del paragrafo 2 si tiene conto dei relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente di cui al paragrafo 2 siano messe a disposizione del pubblico. ».

– Il testo dell’art. 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale» (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162), è il seguente:

«Art. 6. 1. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all’attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.
2. In attesa dell’attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell’ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata su proposta del Ministro dell’ambiente, sentito il Comitato scientifico di cui al successivo articolo 11, conformemente alla direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.
3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell’ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell’impatto sull’ambiente. La comunicazione contiene l’indicazione della localizzazione dell’intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell’atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall’opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all’ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all’ambiente e di monitoraggio ambientale. L’annuncio dell’avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.
4. Il Ministro dell’ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell’ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.
5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell’opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell’ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei ministri.
6. Qualora, nell’esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell’ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei ministri.
7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.
8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell’ambiente.
9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell’ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull’opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall’annuncio della comunicazione del progetto. ».

– Il testo di cui al capo IV, della legge 7 agosto 1990, n. 241, «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192) e successive modificazioni (il D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, in G.U. 5/10/1993 n. 234, nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, in G.U. 4/12/1993, n. 285, ha disposto con gli artt. 4 e 13 la modifica degli artt. 4, 5, 14, 16 e 29. La L. 24 dicembre 1993, n. 537, in S.O. n. 121 relativo alla G.U. 28/12/1993, n. 303, ha disposto con l’art. 2 la modifica degli artt. 14 e 19. Il D.L. 12 maggio 1995, n. 163, in G.U. 12/5/1995, n. 109, nel testo introdotto dalla legge di conversione 11 luglio 1995, n. 273, in G.U. 11/7/1995, n. 160, ha disposto con gli artt. 3-bis e 3-quinquies la modifica degli artt. 11 e 14. La L. 15 maggio 1997, n. 127, in S.O. n. 98/L, relativo alla G.U. 17/5/1997, n. 113, ha disposto con l’art. 17 la modifica degli artt. 14 e 16 e l’introduzione degli artt. 14-bis, 14-ter e 14-quater. La L. 24 novembre 2000, n. 340, in G.U. 24/11/2000, n. 275, ha disposto con gli artt. 9, 10, 11, 12 e 15 la modifica degli artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 25. La L. 13 febbraio 2001, n. 45, in S.O. n. 50/L, relativo alla G.U. 10/3/2001, n. 58, ha disposto con l’art. 22 la modifica degli artt. 13 e 24. La L. 11 febbraio 2005, n. 15, in G.U. 21/2/2005, n. 42, ha disposto la modifica di tutti gli articoli e l’introduzione dell’art. 3-bis, 10-bis e 14-quinquies. La L. 14 maggio 2005, n. 80, in G.U. 14/5/2005, n. 111, ha disposto con l’art. 3 la modifica degli articoli 19, 2, 20, 18, 21 e 25), è il seguente (il testo in corsivo sottolineato sono note redazionali esplicative):

« CAPO IV – Semplificazione dell’azione amministrativa

Art. 14. (Conferenza di servizi). 1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.
2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.
3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. Per i lavori pubblici si continua ad applicare l’articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.
4. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale.
5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.
5 bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni.

(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per l’attuazione di progetti di protezione dell’ambiente, che ” ai fini dell’acquisizione delle necessarie intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, il commissario può convocare apposite conferenze di servizi ai sensi del presente art. 14, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla prima convocazione. L’approvazione assunta all’unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti di competenza delle singole amministrazioni e comporta, altresì, dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità di lavori”. La legge 15 maggio 1997, n. 127 ha disposto che “le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e 4 del presente art. 14, si applicano anche alle altre conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge)

Art. 14-bis. (Conferenza di servizi preliminare). 1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.
3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
3 bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 14-quater, comma 3.
4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

Art. 14-ter. (Lavori della conferenza di servizi) 01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.
4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori.
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità.
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6 bis. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;
7. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata.
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento.
9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

Art. 14-quater. (Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi) 1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
[Secondo comma: abrogato]
3. Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3 bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un’amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
3 ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, e dell’articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate.
3 quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
3 quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
[Quarto comma: abrogato]
5. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Art. 14-quinquies. (Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto) 1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima legge.
Art. 15. (Accordi fra pubbliche amministrazioni) 1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi secondo, terzo e quinto.

Art. 16. (Attività consultiva) 1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, e’ in facoltà dell’amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall’acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l’organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate”.
5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo é comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
6. Gli organi consultivi dello stato predispongono procedure di particolare urgenza per l’adozione dei pareri loro richiesti.

(Il d.l. 5 ottobre 1993, n. 398 nel testo introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493 ha disposto, circa le procedure per il rilascio di concessioni edilizie, che ” la commissione edilizia comunale, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione della domanda, deve esprimersi nei termini previsti dai regolamenti comunali o, in mancanza, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 3, in ordine agli aspetti di propria competenza. Decorso il termine di cui al comma 4 dell’art. 4 del d.l. 398/1993 convertito con l. 493/1993, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo 16.”)

Art. 17. (Valutazioni tecniche) 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l’adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell’amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell’amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
2. La disposizione di cui al comma primo non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
3. Nel caso in cui l’ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all’amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma quarto dell’articolo 16.

Art. 18. (Autocertificazione) 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l’applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all’articolo 27.
2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l’istruttoria del procedimento, sono acquisiti d’ufficio quando sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L’amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti
3. Parimenti sono accertati d’ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione é tenuta a certificare.

Art. 19. (Dichiarazione di inizio attività) 1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all’immigrazione, all’amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell’ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, é sostituito da una dichiarazione dell’interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L’amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell’amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.
2. L’attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente. Contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato ne dà comunicazione all’amministrazione competente.
3. L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l’interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall’amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. E’ fatto comunque salvo il potere dell’amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l’acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l’adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all’acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l’amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall’acquisizione del parere. Della sospensione é data comunicazione all’interessato.
4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l’inizio dell’attività e per l’adozione da parte dell’amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione dei suoi effetti.
5. Ogni controversia relativa all’applicazione dei commi 1, 2 e 3 é devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 20. (Silenzio assenso) 1. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell’amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all’interessato, nel termine di cui all’articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.
2. L’amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.
3. Nei casi in cui il silenzio dell’amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l’amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.
4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l’ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l’immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l’adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell’amministrazione come rigetto dell’istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti.
5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis.

Art. 21. (Disposizioni sanzionatorie) 1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l’interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non é ammessa la conformazione dell’attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante é punito con la sanzione prevista dall’articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell’attività in carenza dell’atto di assenso dell’amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.
2 bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se é stato dato inizio all’attività ai sensi degli articoli 19 e 20. ».

– Il testo dell’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000), è il seguente:

«Art. 13 (Norme tecniche sullo stoccaggio ed estensione delle capacità di stoccaggio) 1. (Omissis). 9. In caso di concorrenza tra più domande, la concessione è attribuita, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, in funzione di criteri di selezione obiettivi e non discriminatori da pubblicare ai sensi dell’articolo 29 e previa corresponsione al titolare della relativa concessione di coltivazione, da parte del richiedente, di un adeguato corrispettivo da determinare in base a criteri stabiliti con decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ».

Note all’articolo 5 (Delimitazione e denominazione della concessione):

– Il testo degli articoli 1 e 5, della legge 21 luglio 1967, n. 613, «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 , sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 3 agosto 1967), è il seguente (il testo in corsivo sottolineato sono note redazionali esplicative):

«Art. 1 (Della piattaforma continentale). Agli effetti della presente legge si intende per piattaforma continentale il fondo ed il sottofondo marino adiacente al territorio della penisola e delle isole italiane e situati al di fuori del mare territoriale, fino al limite corrispondente alla profondità di 200 metri o, oltre tale limite, fino al punto in cui la profondità delle acque sovrastanti permette lo sfruttamento delle risorse naturali di tali zone.
La determinazione del limite esterno della piattaforma continentale italiana sarà effettuata mediante accordi con gli Stati, le cui coste fronteggiano quello dello Stato italiano e che hanno in comune la stessa piattaforma continentale.
Sino all’entrata in vigore degli accordi di cui al comma precedente, non sono rilasciati permessi di prospezione non esclusiva e di ricerca né concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella piattaforma continentale italiana se non al di qua della linea mediana tra la costa italiana e quella degli Stati che la fronteggiano. ».

(Per la definizione della piattaforma continentale, vedi l’art. 76 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.)

«Art. 5 (Della prospezione). La prospezione consiste in rilievi geografici, geologici e geofisici, eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intesa ad accertare la natura del sottofondo marino, di cui all’art. 2, ai fini della ricerca degli idrocarburi liquidi e gassosi.
[Secondo comma: abrogato]
Ai fini della prospezione di cui al precedente comma, il sottofondo marino viene diviso nelle seguenti zone:
Zona A: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola a nord del 44° parallelo, eccezion fatta della zona delimitata al punto 1 della tabella A allegata alla legge 10 febbraio 1953, n. 136;
Zona B: sottofondo marino adriatico adiacente al territorio della penisola fra il 44° e il 42° parallelo e delle isole Tremiti e Pianosa;
Zona C: sottofondo marino adiacente al territorio della Sicilia e delle isole Eolie, Ustica, Egadi, Pantelleria e Pelagie;
Zona D: sottofondo marino adriatico e jonico adiacente al territorio della penisola a sud del 42° parallelo;
Zona E: sottofondo marino tirrenico, adiacente al territorio della penisola, delle isole dell’Arcipelago toscano e delle isole Pontine, nonché il sottofondo marino adiacente al territorio della Sardegna.
La prospezione deve essere completata entro i seguenti termini massimi a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge:
Zona A, trenta giorni;
Zona B, otto mesi;
Zona C, ventisei mesi;
Zone D ed E, quattordici mesi.
[Quarto comma bis: abrogato].
[Quinto comma: abrogato].

Note all’articolo 6 (Ulteriori adempimenti e trasferimenti di titolarità):

– Il testo dell’art. 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, «Attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi» (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1996), è il seguente:

«Art. 18 (Armonizzazione delle disposizioni sui canoni). 1. A decorrere dal 1° gennaio 1997, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono cosi determinati:
a) permesso di prospezione: 5000 lire per chilometro quadrato;
b) permesso di ricerca: 10000 lire per chilometro quadrato;
c) permesso di ricerca in prima proroga: 20000 lire per chilometro quadrato;
d) permesso di ricerca in seconda proroga: 40000 lire per chilometro quadrato;
e) concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato;
f) concessione di coltivazione in proroga: 120000 lire per chilometro quadrato;
g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 20000 lire per chilometro quadrato;
h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 80000 lire per chilometro quadrato.
2. Nel caso di titoli minerari ricadenti nel territorio delle regioni a statuto speciale o delle province autonome di Trento e Bolzano i canoni di cui al comma 1 sono dovuti alla regione o provincia autonoma.
3. I canoni di cui al comma 1 sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e del tesoro. ».

– Il testo dell’art. 3, comma 8, della legge 26 aprile 1977, n. 170, «Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi» (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 18 maggio 1974) come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è il seguente:

«Art. 3. (Omissis). Se la concessione è intestata a più titolari si applicano le disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 21 luglio 1967, n. 613. ».

Per chiarezza espositiva si riporta il testo dell’art. 18, della legge 21 luglio 1967, n. 613, «Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6, sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 194 del 3 agosto 1967), è il seguente:

«Art. 18. Il permesso di ricerca può essere intestato a più soggetti, persone fisiche o giuridiche, comprese le società per azioni, in possesso dei requisiti di cui all’art. 16, secondo le quote indicate nelle domande di permesso.
I contitolari sono solidamente tenuti verso la pubblica amministrazione per gli obblighi attinenti all’esercizio dell’attività mineraria e rispondono egualmente in via solidale anche nei confronti dei terzi. Essi debbono nominare un solo rappresentante per tutti i rapporti con l’amministrazione e con i terzi.
La perdita dei requisiti di cui all’art. 16 o il ritiro per qualsiasi motivo di uno o più contitolari non comporta la decadenza o la revoca del permesso se gli altri contitolari assumono a loro carico la quota o le quote di colui o coloro venuti meno, salvi restando gli eventuali diritti dei terzi.
La quota di uno o più contitolari non può essere ceduta senza l’autorizzazione del Ministro per l’industria, il commercio e l’artigianato, sentiti gli altri contitolari del permesso.
I decreti di autorizzazione sono soggetti, per ogni trasferimento, al pagamento della tassa di concessione governativa di lire 500 mila.
La cessione che non sia stata preventivamente autorizzata è nulla tanto fra le parti quanto nei confronti dell’amministrazione, salva l’applicazione dell’art. 41, punto 7. ».

Note all’articolo 7 (Ampliamento dell’area della concessione e modifiche rilevanti al programma dei lavori):

– Vedi le note riportate per l’articolo 4 (Procedura di conferimento).

Note all’articolo 8 (Ampliamento della capacità di stoccaggio):

– Vedi le note riportate per l’articolo 4 (Procedura di conferimento).

Nota all’articolo 10 (Cessazione della concessione):

– Il testo dell’art. 6, della legge 26 aprile 1977, n. 170, «Stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi» (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 18 maggio 1974) come modificato dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, è il seguente:

«Art. 6. La concessione di stoccaggio cessa: per scadenza del termine; per rinuncia; per decadenza.
Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, senza apporvi condizione alcuna.
Sulla rinuncia provvede il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi.
Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il comitato tecnico per gli idrocarburi può pronunciare la decadenza del concessionario, previa contestazione dei motivi, quando questi non adempia agli obblighi imposti con l’atto di concessione.
[Quinto comma: abrogato]
Il titolare della concessione di stoccaggio cessata ai sensi del presente articolo può estrarre il gas stoccato nel giacimento entro un termine indicato dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il concessionario.
[Settimo comma: abrogato]. ».

Note all’articolo 11 (Scadenza del termine):

– Il testo dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000), è il seguente:

«Art. 11 (Attività di stoccaggio) 1. (Omissis). 3. E’ fatta salva la possibilità per il concessionario di stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 21, di continuare a produrre da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. ».

– Il testo dell’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000), è riportato nelle Note all’articolo 4 (Procedura di conferimento).

– Il testo dell’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre1993), è il seguente:

«Art. 107 (Elenco speciale) 1. Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d’Italia e la CONSOB, determina criteri oggettivi, riferibili all’attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia.
2. La Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli intermediari iscritti nell’elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto l’adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonché l’organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni. La Banca d’Italia può adottare, ove la situazione lo richieda, provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca d’Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare esercizio.
3. Gli intermediari inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto.
4. La Banca d’Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere l’esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis. La Banca d’Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai sensi del presente decreto.
5. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale restano iscritti anche nell’elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell’articolo 106.
6. Gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, quando siano stati autorizzati all’esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezioni I e III; in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l’articolo 57, commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari, emanato ai sensi dell’articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
7. Agli intermediari iscritti nell’elenco previsti dal comma 1 che esercitano l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano le disposizioni dell’articolo 47. ».

Note all’articolo 14 (Disposizioni comuni alla rinuncia ed alla decadenza):

– Il testo dell’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 30 settembre1993), è riportato nelle Note all’articolo 11 (Scadenza del termine).

– Il testo dell’art. 18, della legge 8 luglio 1986, n. 349, «Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale» (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 luglio 1986, n. 162), è il seguente:

«Articolo 18. 1. Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato.
2. Per la materia di cui al precedente comma 1 la giurisdizione appartiene al giudice ordinario, ferma quella della Corte dei conti, di cui all’articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
3. L’azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, è promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo.
4. Le associazioni di cui al precedente articolo 13 e i cittadini, al fine di sollecitare l’esercizio dell’azione da parte dei soggetti legittimati, possono denunciare i fatti lesivi di beni ambientali dei quali siano a conoscenza.
5. Le associazioni individuate in base all’articolo 13 della presente legge possono intervenire nei giudizi per danno ambientale e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l’annullamento di atti illegittimi.
6. Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l’ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.
7. Nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della più propria responsabilità individuale.
8. Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.
9. Per la riscossione dei crediti in favore dello Stato risultanti dalle sentenze di condanna si applicano le norme di cui al testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
9-bis. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore dello Stato per il risarcimento del danno di cui al comma 1, ivi comprese quelle derivanti dall’escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad un fondo di rotazione da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente, al fine di finanziare, anche in via di anticipazione:
a) interventi urgenti di perimetrazione, caratterizzazione e messa in sicurezza dei siti inquinati, con priorità per le aree per le quali ha avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
b) interventi di disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale delle aree per le quali abbia avuto luogo il risarcimento del danno ambientale;
c) interventi di bonifica e ripristino ambientale previsti nel programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.
9-ter. Con decreto del Ministro dell’ambiente, adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono disciplinate le modalità di funzionamento e di accesso al predetto fondo di rotazione, ivi comprese le procedure per il recupero delle somme concesse a titolo di anticipazione. ».

Note all’articolo 15 (Nuova attribuzione della concessione):

– Il testo dell’art. 13, comma 9, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000), è riportato nelle Note all’articolo 4 (Procedura di conferimento).

Note all’articolo 17 (Disposizioni per la sicurezza degli impianti e delle lavorazioni e garanzie di continuità dell’esercizio):

– Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, «Norme di polizia delle miniere e delle cave» (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87 dell’11 aprile 1959), nonché il testo delle successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 dell’26 aprile 1980), sono riportati nel sito internet del Ministero delle attività produttive nelle pagine dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.

– Il testo dell’articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221 «Nuove norme per l’attuazione della politica mineraria» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 7 agosto 1990), sostituisce il testo dell’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, con il seguente:

« 2. L’ingegnere capo del distretto minerario e l’ingegnere capo della sezione dell’ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (che nel testo saranno indicati con la denominazione di «ingegnere capo») provvedono alle attività di prevenzione degli infortuni sul lavoro e di tutela dell’igiene del lavoro negli impianti e nella lavorazioni soggetti alle norme di polizia delle miniere, avvalendosi per le incombenze di ordine igienico-sanitario dei medici delle unità sanitarie locali di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni. ».

– Il testo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, , 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 12 novembre 1994), è riportato nel sito internet dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

– Il testo del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 293 del 14 dicembre 1996), è riportato nel sito internet del Ministero delle attività produttive nelle pagine dell’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia.

Note all’articolo 18 (Comunicazione di dati):

– Il testo dell’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000), è il seguente:

«Art. 12 (Disciplina delle attività di stoccaggio) 1. Ogni titolare di più concessioni di stoccaggio ha l’obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui dispone, al fine di garantire l’ottimizzazione delle capacità stesse e la sicurezza del sistema nazionale del gas, nel rispetto degli indirizzi di cui all’articolo 28.».

– Il testo degli articoli 4, 5 e 6 del decreto ministeriale 9 maggio 2001, «Determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall’utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per la comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2001), è il seguente:

«Art. 4 (Determinazione delle prestazioni offerte dai giacimenti di stoccaggio) 1. I titolari di concessioni di stoccaggio, al fine di assicurare una gestione coordinata e integrata dalle capacità di stoccaggio di cui dispongono, sono tenuti a ottimizzare le prestazioni di ciascun giacimento in funzione delle sue caratteristiche minerarie e a comunicare al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tre mesi prima dell’inizio di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, quali giacimenti verranno utilizzati prevalentemente come stoccaggi di punta e come stoccaggi di volume nel corso del ciclo stesso, comunicando i criteri, le metodologie, i vincoli e le modalità dell’ottimizzazione di cui al presente articolo e all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164 del 2000, nonché i criteri e i dati utilizzati per tale classificazione, in funzione delle seguenti caratteristiche:
a) volumi di working gas;
b) capacità erogativa, riferita ad almeno trenta giorni, in funzione del declino della pressione di erogazione e dello svaso del working gas;
c) meccanismo di produzione;
d) dimensionamento degli impianti associati;
e) ubicazione rispetto alle principali aree di consumo.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio sono tenuti ad inviare, entro i termini di cui al comma 1, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, i dati tecnici caratteristici di ciascun giacimento di stoccaggio, nel caso di variazioni verificatesi nel corso dell’anno precedente in relazione ai seguenti parametri:
a) volume mineralizzato, in termini di cushion gas, working gas e riserve residue;
b) andamento delle pressioni statiche di fondo iniziale e finale durante il ciclo effettuato;
c) rivalutazioni del cushion gas e del working gas;
d) disponibilità di punta giornaliera ed oraria, e relativo andamento in funzione dell’erogazione;
e) andamento delle capacità di iniezione in funzione dell’iniezione;
f) situazione degli impianti di stoccaggio.
3. I titolari di concessioni di stoccaggio sono altresì tenuti ad inviare, entro i termini di cui al comma 1, al Ministero
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e all’Autorità per e il gas, i seguenti dati previsionali, che determinano le
prestazioni attese per il successivo ciclo annuale di stoccaggio:
a) fase di iniezione:
1) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l’iniezione;
2) capacità di compressione delle centrali di compressione a inizio e fine ciclo di iniezione;
3) capacità di iniezione in funzione del working gas presente in giacimento;
4) interventi di manutenzione programmata;
5) eventuali vincoli per l’iniezione derivanti dai sistemi di trasporto;
6) periodi previsti per il ciclo di iniezione;
b) fase di erogazione:
1) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l’erogazione;
2) working gas;
3) capacità di erogazione delle centrali di trattamento;
4) disponibilità massima di punta giornaliera ed oraria, in funzione dello svaso del working gas;
5) eventuali vincoli per l’erogazione derivanti dai sistemi di trasporto;
6) periodi previsti per il ciclo di erogazione.
4. Nel caso i parametri indicati ai commi 1, 2 e 3 derivino da valutazioni o stime, deve esserne evidenziata la variabilità o il
grado di approssimazione.

Art. 5 (Programmazione del sistema degli stoccaggi) 1. I titolari di concessioni di stoccaggio inviano al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, tre mesi prima dell’inizio di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, le previsioni delle rispettive domande complessive di stoccaggio di modulazione, comprensive dello stoccaggio minerario, relative al ciclo stesso.
2. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sulla base dei dati di cui al comma 1, all’art. 2, comma 4, all’art. 3, comma 3, e all’art. 4, acquisendo, ove necessario, ulteriori informazioni dalle imprese di trasporto che eserciscono parti della rete nazionale dei gasdotti, individua le necessità complessive di stoccaggio prevedibili per il ciclo annuale successivo.
3. In caso di insufficienza dei volumi disponibili per lo stoccaggio rispetto al fabbisogno, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può autorizzare le imprese di cui al comma 1 ad utilizzare per le esigenze della modulazione, anche parzialmente, le capacità di stoccaggio strategico, anche al fine di sopperire alla copertura di punte di domanda dovute ad andamenti climatici sfavorevoli.
4. Ove tale insufficienza sia prevista permanere nei cicli successivi, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato attiva le misure per incrementare le capacità di stoccaggio esistenti previste dal decreto 27 marzo 2001.
5. Al fine di acquisire dati sulle possibilità di incrementare le capacità di stoccaggio esistenti, il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato può autorizzare, su richiesta dei titolari di concessioni di stoccaggio, prove di iniezione e altri interventi volti ad accertare la fattibilità di esercire lo stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria del giacimento in modo sicuro e compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento stesso.
6. Il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, ai fini dello svolgimento dei compiti relativi alla sicurezza del sistema del gas, verifica periodicamente l’andamento del sistema complessivo del ciclo di stoccaggio, provvedendo ove necessario ad emanare specifici indirizzi per il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi ai sensi dell’art. 28, comma 2, de1 decreto legislativo n. 164 del 2000.

Art. 6 (Comunicazione dati) 1. I titolari di concessioni di stoccaggio, oltre le comunicazioni mensili sui volumi di gas movimentati, hanno l’obbligo di fornire, entro due mesi dal termine di ciascun ciclo annuale di stoccaggio, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato e all’Autorità per l’energia elettrica e il gas, i dati a consuntivo del ciclo stesso inerenti ai volumi di gas effettivamente movimentati, indicando i valori di punta massima registrati, e motivando gli scostamenti rispetto alle previsioni formulate. ».

Nota all’articolo 19 (Operazioni previste nelle concessioni di stoccaggio):

– Il testo dell’art. 11, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, «Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000), è il seguente:

«Art. 11 (Attività di stoccaggio) 1. (Omissis) 3. E’ fatta salva la possibilità per il concessionario di stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni dell’articolo 21, di continuare a produrre da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. ».

Nota all’articolo 21 (Pubblica utilità):

– Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità» (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 189 del 16 agosto 2001), nella parte modificata dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, «Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche» (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 25 dell’1 febbraio 2005) è il seguente:

«Capo II – Disposizioni in materia di infrastrutture lineari energetiche

Articolo 52-bis (L’espropriazione per infrastrutture lineari energetiche) 1. Ai fini del presente decreto si intendono per infrastrutture lineari energetiche i gasdotti, gli elettrodotti, gli oleodotti e le reti di trasporto di fluidi termici, ivi incluse le opere, gli impianti e i servizi accessori connessi o funzionali all’esercizio degli stessi, nonché i gasdotti e gli oleodotti necessari per la coltivazione e lo stoccaggio degli idrocarburi.
2. I procedimenti amministrativi relativi alle infrastrutture di cui al comma 1 si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità, di razionalizzazione, unificazione e semplificazione.
3. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 19 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, dell’articolo 31, quarto comma, della legge 21 luglio 1967, n. 613, dell’articolo 31 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, dell’articolo 1, commi 77 e 82, della legge 23 agosto 2004, n. 239. Alle infrastrutture lineari energetiche strategiche di preminente interesse nazionale si applicano le disposizioni della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nonché le disposizioni di cui al presente Capo, in quanto compatibili.
4. Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano, in quanto compatibili, alla realizzazione delle infrastrutture lineari energetiche, alle opere e agli impianti oggetto dell’autorizzazione unica di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55.
5. Entro il perimetro della concessione di coltivazione, le opere necessarie per il trasporto e la trasmissione dell’energia sono considerate di pubblica utilità.
6. Ai procedimenti di espropriazione finalizzati alla realizzazione di infrastrutture lineari energetiche si applicano, per quanto non previsto dal presente Capo, le disposizioni del presente testo unico in quanto compatibili.
7. Le disposizioni del presente Capo operano direttamente nei riguardi delle Regioni fino a quando esse non esercitano la propria potestà legislativa in materia.
8. Resta ferma la disciplina prevista dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale e di rischi di incidenti rilevanti.

Articolo 52-ter (Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento) 1. Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l’iter per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all’albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall’opera. L’avviso deve precisare dove e con quali modalità può essere consultato il piano o il progetto. Gli interessati possono formulare entro i successivi trenta giorni osservazioni che vengono valutate dall’autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.
2. Le comunicazioni o notificazioni non eseguite per irreperibilità o assenza del proprietario sono sostituite da un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all’albo pretorio dei Comuni interessati dalla infrastruttura lineare energetica e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Articolo 52-quater (Disposizioni generali in materia di conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e pubblica utilità) 1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l’accertamento della conformità urbanistica delle opere, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, di cui ai capi II e III del titolo II, sono effettuate nell’ambito di un procedimento unico, mediante convocazione di una conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
2. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 12, comma 1, il procedimento di cui al comma 1 può essere avviato anche sulla base di un progetto preliminare, comunque denominato, integrato da un adeguato elaborato cartografico che individui le aree potenzialmente interessate dal vincolo preordinato all’esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia, nonché da una relazione che indichi le motivazioni per le quali si rende necessario avviare il procedimento di cui al comma 1 sulla base di tale progetto.
3. Il provvedimento, emanato a conclusione del procedimento di cui al comma 1 e al quale partecipano anche i soggetti preposti ad esprimersi in relazione ad eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti, comprende la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere e nulla osta comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio delle infrastrutture energetiche e costituisce variazione degli strumenti urbanistici vigenti. Il provvedimento finale comprende anche l’approvazione del progetto definitivo, con le indicazioni di cui all’articolo 16, comma 2, e determina l’inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
4. Qualora la dichiarazione di pubblica utilità consegua ad un procedimento specificatamente instaurato per tale fine con atto propulsivo del beneficiario o promotore dell’espropriazione, il termine entro il quale deve concludersi il relativo procedimento è di sei mesi dal ricevimento dell’istanza.
5. Sono escluse dalla procedura di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio le aree interessate dalla realizzazione di linee elettriche per le quali il promotore dell’espropriazione non richieda la dichiarazione di inamovibilità.
6. Le varianti derivanti dalle prescrizioni della conferenza dei servizi di cui al comma 1, nonché le successive varianti in corso d’opera, qualora queste ultime non comportino variazioni di tracciato al di fuori delle zone di rispetto previste per ciascun tipo di infrastruttura lineare energetica dalle norme vigenti, sono approvate dall’autorità espropriante e non richiedono nuova apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
7. Della conclusione del procedimento di cui al comma 1 è data notizia agli interessati secondo le disposizioni di cui all’articolo 17,

Articolo 52-quinquies (Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali) 1. Alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica, individuate nel piano di sviluppo della rete elettrica di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed all’articolo 1-ter, comma 2, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1-sexies del citato decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come modificate dall’articolo 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché le disposizioni di cui al comma 6 e all’articolo 52-quater, comma 6.
2. Per le infrastrutture lineari energetiche, individuate dall’Autorità competente come appartenenti alla rete nazionale dei gasdotti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e per gli oleodotti facenti parte delle reti nazionali di trasporto, l’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio delle stesse, rilasciata dalla stessa amministrazione, comprende la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, la valutazione di impatto ambientale, ove prevista dalla normativa vigente, ovvero la valutazione di incidenza naturalistico-ambientale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio dei beni in essa compresi e la variazione degli strumenti urbanistici. L’autorizzazione inoltre sostituisce, anche ai fini urbanistici ed edilizi, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti. Per il rilascio dell’autorizzazione, ai fini della verifica della conformità urbanistica dell’opera, è fatto obbligo di richiedere il parere motivato degli enti locali nel cui territorio ricadano le opere da realizzare. Il rilascio del parere non può incidere sul rispetto del termine entro il quale è prevista la conclusione del procedimento. Al procedimento partecipano i soggetti preposti ad esprimersi in relazione a eventuali interferenze con altre infrastrutture esistenti. Il procedimento si conclude, in ogni caso, entro il termine di nove mesi dalla data di presentazione della richiesta, o di sei mesi dalla stessa data ove non sia prescritta la procedura di valutazione di impatto ambientale. Il provvedimento finale comprende anche l’approvazione del progetto definitivo e determina l’inizio del procedimento di esproprio di cui al Capo IV del titolo II.
3. Qualora l’avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, oltre ai casi previsti dagli articoli 22, comma 2, e 22-bis, comma 2, il decreto di esproprio o di occupazione anticipata può altresì essere emanato ed eseguito, in base alla determinazione urgente delle indennità di espropriazione, senza particolari indagini o formalità, con le modalità di cui all’articolo 52-nonies, per le infrastrutture lineari energetiche, dichiarate di pubblica utilità. Gli stessi decreti sono emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento dell’istanza del beneficiario dell’espropriazione.
4. L’autorizzazione di cui al comma 2 indica le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema energetico nazionale e la tutela ambientale e dei beni culturali, nonché il termine entro il quale l’infrastruttura lineare energetica è realizzata.
5. Per le infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2, l’atto conclusivo del procedimento di cui al comma 2 è adottato d’intesa con le Regioni interessate.
6. In caso di mancata definizione dell’intesa con la Regione o le Regioni interessate nel termine prescritto per il rilascio dell’autorizzazione, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione, si provvede, entro i successivi sei mesi, a mezzo di un collegio tecnico costituito d’intesa tra il Ministro delle attività produttive e la Regione interessata, ad una nuova valutazione dell’opera e dell’eventuale proposta alternativa formulata dalla Regione dissenziente. Ove permanga il dissenso, l’opera è autorizzata nei successivi novanta giorni, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, integrato con il Presidente della Regione interessata, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro competente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
7. Alle infrastrutture lineari energetiche di cui al comma 2 si applicano le disposizioni dell’articolo 52-quater, commi 2, 4 e 6.

Articolo 52-sexies (Disposizioni particolari per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali) 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, il provvedimento di cui all’articolo 52-quater relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione competente o dal soggetto da essa delegato, entro i termini stabiliti dalle leggi regionali.
2. Le funzioni amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche che, per dimensioni o per estensione, hanno rilevanza o interesse esclusivamente locale sono esercitate dal comune.
3. Nel caso di inerzia del comune o del soggetto procedente delegato dalla Regione, protrattasi per oltre sessanta giorni dalla richiesta di avvio del procedimento, la Regione può esercitare nelle forme previste dall’ordinamento regionale e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e leale collaborazione, il potere sostitutivo.

Articolo 52-septies (Disposizioni sulla redazione del progetto) 1. Fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 110 del regio decreto-legge 11 dicembre 1933, n. 1775, convertito dalla legge 8 febbraio 1934, n. 367, qualora il numero dei soggetti interessati sia superiore a venti, per lo svolgimento delle operazioni planimetriche e delle altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione del progetto di infrastrutture lineari energetiche, i tecnici incaricati, anche privati, possono introdursi nei fondi previa pubblicazione, per venti giorni all’albo pretorio dei Comuni interessati, dell’autorizzazione rilasciata dalla Prefettura che deve contenere i nomi delle persone che possono introdursi nell’altrui proprietà. Tale pubblicazione all’albo pretorio sostituisce a tutti gli effetti le comunicazioni o notificazioni previste all’articolo 15, commi 2 e 3.

Articolo 52-octies (Decreto di imposizione di servitù) 1. Il decreto di imposizione di servitù relativo alle infrastrutture lineari energetiche, oltre ai contenuti previsti dall’articolo 23, dispone l’occupazione temporanea delle aree necessarie alla realizzazione delle opere e la costituzione del diritto di servitù, indica l’ammontare delle relative indennità, e ha esecuzione secondo le disposizioni dell’articolo 24.

Articolo 52-nonies (Determinazione dell’indennità di espropriazione) 1. Per le infrastrutture lineari energetiche, l’autorità espropriante per la determinazione dell’indennità provvisoria o definitiva di cui agli articoli 20 e 21, può avvalersi dei soggetti di cui all’articolo 20, comma 3, ovvero di propri uffici tecnici. ».

Nota all’articolo 27 (Disposizioni finali):

– Il decreto ministeriale 28 luglio 1975 «Approvazione del disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi» è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 6 agosto 1975 e nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi – Anno XIX – N. 9 – 30 settembre 1975