Decreto Direttoriale 4 febbraio 2011

Procedure operative di attuazione del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4 del Decreto ministeriale 21 gennaio 2011

IL DIRETTORE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Vista la legge 26 aprile 1974, n. 170, recante disciplina dello stoccaggio di gas naturale in giacimenti di idrocarburi, come modificata dal decreto legislativo n. 164/2000;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, il quale all’articolo 11, comma 1, prevede che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, approvi il disciplinare tipo per le concessioni di stoccaggio del gas naturale e, al comma 2 dello stesso articolo, prevede l’aggiornamento del disciplinare;
Visto il decreto legislativo n. 164/2000 che all’articolo 13, commi 1 e 2 prevede che il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, attualmente Ministro dello sviluppo economico, emani le norme tecniche per l’effettuazione delle operazioni di stoccaggio di gas naturale e il loro aggiornamento in funzione dell’evoluzione tecnologica dei sistemi di stoccaggio;
Visto il decreto legislativo n. 164/2000, che, all’articolo 11, comma 1, prevede che l’attività di stoccaggio del gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde è svolta sulla base di concessione, di durata non superiore a venti anni, rilasciata dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, attualmente Ministero dello sviluppo economico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2008, n. 197 “Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” che attribuisce, tra l’altro, alla Direzione Generale per le Risorse Minerarie ed Energetiche compiti di autorizzazione allo stoccaggio delle risorse del sottosuolo;
Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 contenente “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia” ed in particolare l’articolo 27, comma 33, il quale abroga l’articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 e il comma 32 il quale stabilisce che le disposizioni dell’articolo 27 si applicano, su proposta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge n.99/2009, ai procedimenti amministrativi in corso alla medesima data;
Vista la legge 21 luglio 1967, n. 613, recante norme sulla ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale;
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e sue modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, recante norme di polizia delle miniere e delle cave, nonché le successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886, ed a quelle introdotte dall’articolo 11 della legge 30 luglio 1990, n. 221;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 “Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale.”
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e il decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 recante disposizioni integrative e correttive;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito con legge 20 novembre 2009, n. 166, recante le disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee;
Visto l’articolo 7 del decreto-legge 135/2009, recante disposizioni per i sistemi di misura installati nell’ambito delle reti nazionali e regionali di trasporto del gas e per eliminare ostacoli all’uso e al commercio degli stessi anche in relazione alla procedura d’infrazione n. 2007/4915;
Visto in particolare il comma 1 del citato articolo 7 del decreto-legge 135/2009, secondo cui, fra l’altro, al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale, i sistemi di misura relativi alle stazioni per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas, per le immissioni di gas naturale nella rete nazionale di trasporto, per le esportazioni di gas attraverso la rete nazionale di trasporto, per l’interconnessione dei gasdotti appartenenti alla rete nazionale e regionale di trasporto con le reti di distribuzione e gli stoccaggi di gas naturale non sono soggetti all’applicazione della normativa di metrologia legale e il livello di tutela previsto dalle norme in materia di misura del gas, ai fini del corretto funzionamento del sistema nazionale del gas e agli effetti di legge, é assicurato mediante la realizzazione e la gestione degli stessi sistemi di misura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l’Autorità per l’energia elettrica ed il gas, da adottare ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2010, di attuazione dell’articolo 7, comma 1 del decreto legge n. 135 del 25 settembre 2009, convertito con la legge n. 166 del 20 novembre 2009, recante le modalità di realizzazione e gestione dei sistemi di misura a tutela dei soggetti del sistema del gas naturale che offrono servizi e scambiano gas nel mercato nazionale ed internazionale tramite sistemi di trasporto, nazionale e regionale, in condotta, con esclusione dei sistemi di misura utilizzati dai produttori di idrocarburi e dai clienti finali, ovvero dai consumatori che acquistano gas per uso proprio;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, di attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, di attuazione della direttiva 94/22/CEE relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, che all’articolo 13 definisce norme sul conferimento ed esercizio delle concessioni di coltivazione e di stoccaggio;
Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2010, recante “disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”.
Vista la legge 7 marzo 1938 n. 141 di conversione, con modificazioni, del regio decreto legge 12 marzo 1936, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 10 giugno 1982, n. 348 “Costituzione di cauzioni con polizze fideiussorie a garanzia di obbligazioni verso lo stato ed altri enti pubblici”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, come modificato dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale, e sue modifiche e integrazioni, in particolare: – l’articolo 7, comma 3, che stabilisce che sono sottoposti a valutazione ambientale (di seguito: VIA) in sede statale i progetti di cui all’allegato II del decreto, dove con il numero 17 sono indicati i progetti inerenti lo stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali, in unità geologiche profonde e in giacimenti esauriti di idrocarburi; – l’articolo 7, comma 5, che stabilisce che in sede statale, l’autorità competente per la VIA è il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che emana il relativo provvedimento di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali;
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, di recepimento della direttiva 96/82/CE, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, che detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente, e la Circolare Interministeriale 21 ottobre 2009 di indirizzo per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde;
Visto il decreto del Ministero dell’ambiente 9 agosto 2000 che individua le modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio;
Visto il decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 117 di recepimento della Direttiva comunitaria 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che ha dettato nuove disposizioni circa il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 443 che ha dettato ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto legislativo n. 374 del 1990 di riordino degli istituti doganali;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 recante misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale;
Visto il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 di attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo dei documenti nel settore pubblico;
Vista la legge 11 gennaio 1957, n. 6 e sue modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 recante misure per la maggiore concorrenzialità nel mercato del gas naturale ed il trasferimento dei benefici risultanti ai clienti finali, ai sensi dell’articolo 30, commi 6 e 7 della legge n. 99/2009;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria 2008 – che all’articolo 1, comma 558 prevede la corresponsione alle regioni sede di stabilimenti di stoccaggio di gas naturale di un importo annuo a titolo di contributo compensativo del mancato uso alternativo del territorio con le modalità di ripartizione disposte al comma 559 della stessa legge.
Considerate le deliberazioni della Autorità per l’energia elettrica e il gas n. 119/05, n. 50/06, AR/GAS n. 165/09, AR/GAS n. 184/09 e loro modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2011 “Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo e relativo disciplinare tipo” ed in particolare l’articolo 13, comma 4 il quale stabilisce che con Decreti Direttoriali della Direzione generale delle risorse minerarie ed energetiche sono disposte le procedure operative di attuazione della presente disciplina e le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo.

DECRETA

Titolo I
NORME GENERALI
FINALITÀ, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)
1. Il presente decreto stabilisce le procedure operative di attuazione del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e le modalità di svolgimento delle attività di stoccaggio e di controllo, ai sensi dell’articolo 13, comma 4, dello stesso decreto.

Art. 2
(Definizioni)
1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
a) “stoccaggio”: operazione con la quale il gas naturale viene immesso, mediante eventuale compressione, in una struttura sotterranea, avente caratteristiche tali da permetterne l’accumulo, la conservazione e, quando richiesto, il prelievo;
b) “stoccaggio in giacimento”: stoccaggio del gas naturale in giacimenti in via di esaurimento;
c) ”stoccaggio in unità geologiche profonde”: stoccaggio del gas naturale in una struttura sotterranea diversa dai giacimenti in via di esaurimento, come gli acquiferi o cavità saline;
d) “concessionario”: titolare della concessione di stoccaggio di gas naturale;
e) “concessione”: titolo che consente lo svolgimento dell’attività di stoccaggio di gas naturale rilasciato ai sensi della legge n. 170/74, nonché dell’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000;
f) “giacimento”: roccia sotterranea porosa e permeabile definita da fattori fisici e geologici all’interno di confini orizzontali e verticali, formata da uno o più livelli contenenti o che abbiano contenuto idrocarburi, suscettibile di essere tecnicamente ed economicamente adibita allo stoccaggio di gas naturale;
g) “livello”: struttura elementare che concorre a formare il giacimento, confinata a tetto e a letto;
h) “Ministero”: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’Energia, Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche sentita, ove occorra, la Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche;
i) “Regioni”: Regioni a statuto ordinario, con cui il Ministero perviene ad intesa per le determinazioni da assumere in materia di stoccaggio sotterraneo in terraferma;
j) “Divisione I”: ufficio dirigenziale della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche competente in materia coordinamento tecnico delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione di idrocarburi e di risorse minerarie e geotermiche e stoccaggio di gas naturale e anidride carbonica;
k) ”Uffici territoriali”: uffici dirigenziali della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche, organi tecnici di polizia mineraria del Ministero, competenti in materia di gestione tecnico-amministrativa e controllo sulle attività di stoccaggio di gas naturale in relazione, rispettivamente, all’ubicazione dei titoli minerari nell’Italia settentrionale, centrale o meridionale, nel relativo mare territoriale e piattaforma continentale;
l) “Divisione VII”: ufficio dirigenziale della Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche competente in materia di stoccaggio di gas naturale, cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica, relativamente al conferimento, proroga e revoca di concessioni di stoccaggio di gas naturale e CO2, e alla modifica e all’ approvazione dei programmi lavori;
m) “CIRM”: Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministro dello sviluppo economico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78;
n) “Autorità”: Autorità per l’energia elettrica e il gas;
o) “Ministero dell’ambiente”: Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare;
p) “capacità del giacimento”: spazio disponibile per l’immissione di volumi di gas misurato in condizioni standard (temperatura 15° C e pressione pari a 1,01325 bar);
q) “rappresentante unico”: rappresentante dei contitolari di una concessione;
r) “decommissioning”: l’insieme delle operazioni finalizzate alla messa in sicurezza e alla rimozione degli impianti utilizzati per l’attività di stoccaggio di gas naturale, ivi compreso la chiusura mineraria dei pozzi;
s) “ripristino”: ripristino territoriale dei luoghi in base alle norme vigenti;
t) “cushion gas” o “gas inattivo”: quantitativo minimo indispensabile di gas presente o inserito nei giacimenti in fase di stoccaggio che e’ necessario mantenere sempre nel giacimento e che ha la funzione di consentire l’erogazione dei restanti volumi senza pregiudicare nel tempo le caratteristiche minerarie dei giacimenti di stoccaggio;
u) “working gas”: quantitativo di gas presente nei giacimenti in fase di stoccaggio che può essere messo a disposizione e reintegrato, per l’utilizzazione ai fini dello stoccaggio minerario, di modulazione e strategico, comprensivo dello pseudoworking gas;
v) “pseudoworking gas” : parte di gas producibile in tempi più lunghi rispetto a quelli necessari al mercato, che risulta essenziale per assicurare le prestazioni di punta che possono essere richieste dalla variabilità della domanda in termini giornalieri ed orari;
w) “disponibilità di punta giornaliera”: quantità massima di gas naturale, espressa in standard metri cubi al giorno (Sm3/g) e nell’equivalente energetico (GJ), erogabile o iniettabile da un sistema di stoccaggio nell’ambito di un giorno;
x) “efficienza dello stoccaggio”: rapporto tra working gas e la somma di working gas e cushion gas;
y) “impianto di stoccaggio”: l’impianto utilizzato per lo stoccaggio di gas naturale, di proprietà o gestito da un‘impresa di gas naturale, comprendente tutte le apparecchiature, i pozzi, le strutture, le condotte e i macchinari che servono l’impianto;
z) “stoccaggio di modulazione”: lo stoccaggio finalizzato a soddisfare la modulazione dell’andamento giornaliero, stagionale e di punta dei consumi;
aa) “stoccaggio minerario”: lo stoccaggio necessario per motivi tecnici ed economici a consentire lo svolgimento ottimale della coltivazione di giacimenti di gas naturale nel territorio italiano;
bb) “stoccaggio strategico”: lo stoccaggio finalizzato a sopperire a situazioni di mancanza o riduzione degli approvvigionamenti o di crisi del sistema del gas;
cc) “flowlines”: tubazioni impiegate per il collegamento e il trasporto del gas naturale dai singoli pozzi o cluster alla centrale di compressione e trattamento e viceversa;
dd) “rete di trasporto”: la rete nazionale di gasdotti di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 164/2000;
ee) “programma (dei) lavori” (ovvero “programma di stoccaggio”): il programma dei lavori autorizzato per una data concessione di stoccaggio all’atto del rilascio della concessione o come successivamente modificato secondo le procedure previste nel presente decreto direttoriale;
ff) “produzione residua”: produzioni di gas naturale effettuate mediante livelli di giacimento/i non adibiti allo stoccaggio di gas naturale e rientranti nella concessione di stoccaggio ai sensi dell’articolo 11, comma 3 del decreto legislativo n.164/2000;
gg) “BUIG”: Bollettino ufficiale per gli idrocarburi e le georisorse;
hh) “attività di prospezione”: attività consistente in rilievi geografici, geologici, geochimici e geofisici eseguiti con qualunque metodo e mezzo, escluse le perforazioni meccaniche di ogni specie, intese ad accertare la natura del sottosuolo e del sottofondo marino;
ii) “attività di ricerca”: insieme delle operazioni volte all’accertamento dell’esistenza di idrocarburi liquidi e gassosi, comprendenti le attività di indagini geologiche, geochimiche e geofisiche, eseguite con qualunque metodo e mezzo, nonchè le attività di perforazione meccanica;
jj) “GOIP”: gas originariamente in posto.
2. Valgono le ulteriori definizioni di cui all’articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 164/2000 ed ai relativi decreti applicativi nonché le definizioni di cui alle delibere dell’Autorità n.119/05, 50/06 e loro modifiche ed integrazioni.

Titolo II
MODALITÀ PER IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE E PER IL TRASFERIMENTO DEL TITOLO

Art.3
(Istanze per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di un programma di ricerca e della concessione di
stoccaggio di gas naturale)
1. L’autorizzazione allo svolgimento di un programma di ricerca per l’accertamento della fattibilità dello stoccaggio in unità geologiche profonde, di cui all’articolo 3, comma 7 del decreto ministeriale 21 gennaio 2011 e la concessione di stoccaggio di gas naturale sono conferite ai richiedenti che dispongano di capacità tecnica, economica ed organizzativa, come definita all’articolo 4, adeguate ai programmi presentati, e che siano persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, o associazione di tali persone, purché con sede legale in Italia o in altri Stati dell’Unione europea, nonché, a condizioni di reciprocità, a persone fisiche e giuridiche aventi sede legale in altri Stati. I richiedenti devono possedere nel territorio della Unione Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di conferimento, a costituirle.
2. Ai sensi dell’ articolo 21, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, l’attività di stoccaggio e’ oggetto di separazione contabile e gestionale dall’attività di trasporto e dispacciamento del gas e di separazione societaria da tutte le altre attività del settore del gas, fatta salva la deroga di cui al comma 3, articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
3. I titolari di concessione di coltivazione relativa a giacimenti con riserve di gas originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni intervenute, superiori a 500 milioni di standard metri cubi, al momento in cui l’80% delle riserve producibili sia stato prodotto, inviano al Ministero, su supporto informatico, le informazioni atte a stabilire se i giacimenti medesimi siano tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio di gas secondo i criteri di cui al comma 16, lettera a), indicando altresì la tipologia e la storia produttiva del giacimento, con particolare riguardo al meccanismo di produzione e all’andamento della produttività dei pozzi in funzione della pressione.
4. In base ai dati forniti ai sensi del comma 3, il Ministero, ai sensi dell’articolo 13, comma 7 del decreto legislativo n. 164/2000, sentita la CIRM, pubblica sul BUIG, periodicamente, l’elenco e le informazioni relative ai giacimenti tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio.
5. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione sul BUIG, i soggetti interessati inviano al Ministero la richiesta di acquisizione dei dati di dettaglio necessari per l’elaborazione del programma di stoccaggio per uno o più giacimenti dell’elenco pubblicato. Con avviso pubblicato nello stesso numero del BUIG sono stabilite le caratteristiche del contratto di consultazione e il relativo corrispettivo economico a copertura dei costi del servizio di consultazione.
6. Entro due mesi dalla pubblicazione sul BUIG dell’elenco e delle informazioni di cui al comma 4, i titolari delle concessioni di coltivazione relative ai giacimenti per i quali è stata presentata richiesta di acquisizione dei dati, organizzano, per ogni giacimento, un “data room” presso le loro sedi, elaborano gli elenchi dei beni relativi alle concessioni e predispongono un sopralluogo dei siti. Nel “data room” sono rese note almeno le seguenti informazioni:
a) quantità e qualità dei fluidi di formazione;
b) rilievi sismici 2D e studi di interpretazione geofisica, geologica e di giacimento;
c) GOIP e riserve residue;
d) profilo di produzione;
e) andamento delle pressioni di testa e di fondo durante la produzione;
f) situazione dei pozzi afferenti il giacimento (quale: profili, schemi di completamento, logs, stato dei completamenti);
g) descrizione delle attrezzature (facilities) di superficie;
h) elenco delle pertinenze e delle relative valorizzazioni economiche;
i) tutti i dati necessari per la valutazione preliminare del corrispettivo di cui all’art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/2000;
e, qualora disponibili:
l) rilievi sismici 3D e 4D del giacimento;
m) dati su carotaggi della roccia di copertura e del giacimento;
n) risultati di test d’iniettività e di prove di erogazione;
o) logs di monitoraggio della distribuzione e dell’andamento del gas prodotto o iniettato in giacimento durante il test di iniettività.
7. Il Ministero ammette alla fase di acquisizione dei dati i soggetti che dispongano dei requisiti di cui all’articolo 4.
8. I soggetti che in base al comma 7, sono stati ammessi alla fase di acquisizione dei dati, effettuano la consultazione del “data room” e i sopralluoghi secondo un calendario predisposto dal Ministero in funzione delle richieste di accesso.
9. I soggetti di cui al comma 7 presentano al Ministero l’istanza per il rilascio della concessione entro 180 giorni, decorrenti dal termine della fase di consultazione di cui al comma 8.
10. Il titolare di concessione di coltivazione può richiedere la conversione della concessione di coltivazione in concessione di stoccaggio. La domanda di concessione di stoccaggio, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000 non è soggetta a concorrenza.
11. Nel caso in cui al comma 10, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 164/2000, il conferimento della concessione di stoccaggio comprende la concessione di coltivazione con i relativi diritti ed obbligazioni, che pertanto viene contestualmente a cessare. Il titolare di concessione di coltivazione, all’atto della domanda di concessione di stoccaggio, indica al Ministero il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, nonché di quelli di cui al comma 1, cui attribuire la relativa concessione di stoccaggio. Ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, è fatta salva la possibilità per il concessionario di stoccaggio, anche in deroga alle disposizioni in materia di separazione gestionale, contabile e societaria di cui all’articolo 21 del decreto legislativo n. 164/2000 e alle disposizioni vigenti in materia di separazione funzionale di cui al decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, convertito, con modiche, con legge 3 agosto 2007, n. 125, di continuare a produrre da livelli del giacimento non adibiti a stoccaggio. Sulle produzioni residue non sono dovute le aliquote di prodotto della coltivazione di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
12. Nel caso i risultati delle attività svolte nell’ambito dell’autorizzazione allo svolgimento di un programma di ricerca per l’accertamento della fattibilità dello stoccaggio in unità geologiche profonde di cui all’articolo 3, comma 1 o di un permesso di prospezione o di ricerca di idrocarburi abbiano dimostrato che i giacimenti rinvenuti o le unità geologiche profonde individuate siano tecnicamente ed economicamente idonei ad essere utilizzati per lo stoccaggio secondo i criteri di cui al comma 16, lettera a), il titolare dell’autorizzazione allo svolgimento di un programma di ricerca per l’accertamento della fattibilità dello stoccaggio o del permesso di prospezione o di ricerca può richiedere il rilascio di una concessione di stoccaggio, secondo le procedure indicate negli articoli 3 e 5 del presente decreto. Il titolare del permesso di prospezione o di ricerca di idrocarburi, all’atto della domanda di concessione di stoccaggio, indica al Ministero il soggetto, in possesso dei requisiti di legge, cui attribuire la relativa concessione di stoccaggio. La domanda di concessione di stoccaggio non è soggetta a concorrenza.
13. Il Ministero valutata l’opportunità di incrementare le capacità del sistema del gas naturale, sentita la CIRM, pubblica sul BUIG, periodicamente, l’elenco e le informazioni relative ai giacimenti tecnicamente ed economicamente suscettibili di essere adibiti a stoccaggio ricadenti nell’ambito di concessioni di coltivazione scadute o rinunciate. Entro 180 giorni dalla pubblicazione i soggetti di cui al comma 1 presentano al Ministero l’istanza per il rilascio della concessione di stoccaggio. La domanda di concessione di stoccaggio è soggetta a concorrenza secondo le modalità dell’articolo 5, commi 2 e 3. Indipendentemente dalla pubblicazione dell’elenco, i soggetti di cui al comma 1 possono richiedere il rilascio di una concessione di stoccaggio relativamente a giacimenti ricadenti nell’ambito di concessioni di coltivazione scadute o rinunciate i quali rispondano ai requisiti di cui al comma 16, lettera a) o in unità geologiche profonde con caratteristiche tali da garantire il contenimento del gas. La domanda di concessione di stoccaggio è soggetta a concorrenza secondo le modalità dell’articolo 5, commi 2 e 3.
14. Il soggetto richiedente, di cui ai commi 9, 10, 12 e 13, presenta l’istanza per il rilascio della concessione secondo le modalità definite nell’articolo 5 unitamente alla documentazione tecnica relativa all’investimento di cui al comma 16 e a quella relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica, organizzativa e economica, di cui all’articolo 4.
15. Nel caso in cui la concessione di stoccaggio sia richiesta dal titolare di una concessione di coltivazione ai sensi del comma 10, o dal titolare di un permesso di prospezione o di ricerca ai sensi del comma 12, i requisiti richiesti per il rilascio della concessione di stoccaggio dovranno sussistere in capo al soggetto indicato dal richiedente quale destinatario della concessione di stoccaggio cui faranno riferimento le successive fasi della procedura di conferimento della concessione.
16. L’istanza per il rilascio della concessione è corredata dal progetto preliminare di stoccaggio; in particolare dovrà essere specificato:
a) Il programma di sviluppo della capacità del giacimento, completo dei dati che ne attestino l’idoneità ad essere adibito a stoccaggio con riferimento ai seguenti criteri:
1) presenza di una trappola con una roccia di copertura con caratteristiche tali da garantire la tenuta idraulica verso formazioni sovrastanti;
2) efficienza dello stoccaggio superiore a 30%;
3) valori di porosità e permeabilità valutati in base alla storia produttiva e al comportamento del giacimento anche in relazione alla presenza di acquiferi.
Nel caso di giacimenti già utilizzati per la produzione dovrà essere indicata la percentuale delle riserve prodotte, rispetto alle riserve originariamente in posto, tenuto conto delle rivalutazioni intervenute.
b) I tempi di realizzazione del programma di sviluppo delle capacità del giacimento e del programma di stoccaggio.
c) Le seguenti ulteriori informazioni:
i) dati geodinamici utilizzati per lo sviluppo dei modelli;
ii) calcolo del GOIP con metodo “statico” (volumetrico) e “dinamico” (material balance);
iii) modello geologico statico 3D relativo alla struttura del giacimento;
iv) modello dinamico di previsione del comportamento del giacimento nelle fasi cicliche di stoccaggio (evidenziare la convergenza del modello con i dati storici disponibili – history matching);
v) cushion gas totale e da iniettare, working gas e massima disponibilità di punta giornaliera in iniezione ed in erogazione previsti dal progetto e gli obiettivi minimi in termini di working gas;
vi) valori della pressione al fondo e a testa pozzo nelle diverse fasi di esercizio;
vii) studio delle prestazioni in funzione del numero, della tipologia e del tipo di completamento dei pozzi;
viii) numero di pozzi dedicati al monitoraggio;
ix) descrizione e dimensionamento degli impianti di compressione e trattamento;
x) connessioni con la rete di trasporto;
xi) meccanismo di erogazione;
xii) quote dei livelli da adibire a stoccaggio;
xiii) qualora svolte, i risultati delle attività di cui al comma 12..
d) Prospetto di dettaglio del costo delle opere da realizzare (pozzi, fabbricati, condotte e accessori, centrale di compressione e di trattamento), delle spese generali (management, ingegneria, permessi e autorizzazioni), il costo del cushion gas, la stima dei costi per la gestione dell’infrastruttura e dei relativi servizi.
e) La stima della redditività dell’investimento e le relative analisi di sensibilità, stima del valore residuo degli impianti e delle infrastrutture di pertinenza.
f) L’indicazione dei beni derivanti dalle concessioni di coltivazione o di stoccaggio che il richiedente intende acquisire quali beni della concessione di stoccaggio da conferire.
g) Il programma di decommissioning e ripristino.
h) Una sintesi del programma dei lavori presentato, suddivisa per ciascuno degli aspetti indicati alle lettere da a) ad g) dell’articolo 5, comma 3.
All’istanza è allegata:
i) una mappa dell’area richiesta disegnata in nero su foglio (originale o copia) dell’Istituto Geografico Militare, alla scala 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o dell’Istituto Idrografico della Marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare. L’area oggetto di istanza deve essere continua e definita con le coordinate geografiche dei vertici con riferimento alla carta topografica dell’Istituto geografico militare alla scala di 1:100.000 per le istanze ricadenti integralmente o in modo preponderante in terraferma o della carta nautica dell’Istituto idrografico della marina alla scala di 1:250.000 per le istanze ricadenti totalmente o in modo preponderante in mare. Le aree richieste devono essere delimitate da archi di meridiano e di parallelo di lunghezza pari a un minuto primo o ad un multiplo di esso;
ii) una scheda, firmata dal richiedente, con l’indicazione delle coordinate dei vertici dell’area richiesta espresse in gradi e minuti primi (riferiti al meridiano di Monte Mario per le aree in terraferma e al meridiano di Greenwich per le aree ricadenti in mare), salvo per il lato che eventualmente coincida con la frontiera dello Stato, con la linea che segna il limite esterno della piattaforma continentale italiana o con la linea costiera; in questi casi i vertici saranno individuati mediante coordinate espresse anche con frazioni decimali di primi, o, nel caso esse non risultino analiticamente calcolabili, mediante descrizione del punto di intersezione. Sulla scheda vengono indicati i livelli da adibire a stoccaggio e le relative quote dal piano di campagna;
iii) planimetrie e localizzazione dell’impianto (fabbricati, centrale di compressione e trattamento, pozzi e flowlines di collegamento pozzi-centrale e centrale-Rete Nazionale Gas) su mappa catastale;
iv) diagramma a blocchi dell’impianto;
v) schemi di processo delle diverse unità;
vi) criteri di progettazione strutturale e civile.
17. Nel caso di cui al comma 9, il programma di sviluppo della capacità di stoccaggio viene elaborato a partire dai dati noti e resi pubblici dal Ministero. Non sono ammessi programmi di sviluppo che, in base a ipotesi interpretative diverse dei dati disponibili in sede di “data room”, di cui al comma 6, ipotizzino differenti valori di: GOIP, eventuale GOIP dinamico, parametri petrofisici, pressioni note, valutazione della capacità del giacimento.
18. La presentazione delle istanze deve avvenire utilizzando la casella di posta elettronica certificata della divisione competente del Ministero, “ene.rme.div7@pec.sviluppoeconomico.gov.it” presso la quale recapitare, con il solo impiego della firma digitale da parte di un legale rappresentante della società richiedente, la documentazione in formato elettronico. La documentazione suddetta dovrà essere validata mediante l’apposizione della firma digitale del legale rappresentante o di un suo delegato e di una marca temporale. Per garantire la segretezza dei dati comunicati è possibile anche crittografare i file mediante il certificato di firma digitale del dirigente della Divisione pubblicato sul sito internet ministeriale. Sono transitoriamente accettate domande e documentazione in forma cartacea.
19. Le istanze, conformi alla normativa vigente sul bollo, vengono presentate secondo le modalità informatiche di cui al comma 18, ovvero transitoriamente in forma cartacea, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’energia – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche Divisione VII – Via Molise, 2 – 00187 Roma. La domanda deve essere corredata della documentazione di cui al comma 16 che, per i casi di cui ai commi 9 e 13, ad esclusione della documentazione relativa alla lettera i), punti i) e ii), deve essere allegata all’istanza in busta chiusa e sigillata e munita della seguente dicitura “Progetto preliminare allegato all’istanza per il conferimento della concessione di stoccaggio ……… Non aprire prima della fine del periodo di presentazione di domande in concorrenza”. La concessione è contraddistinta da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo che compaia nel foglio Istituto Geografico Militare all’interno dell’area richiesta, qualora ricada interamente o in modo predominante in terraferma, seguito dalla parola “STOCCAGGIO” ovvero, qualora l’area ricada integralmente o in modo preponderante in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale è ubicata, come definita dalla normativa vigente, seguita dalla lettera S (maiuscola), dal numero d’ordine cronologico di presentazione della istanza di concessione di stoccaggio per la rispettiva zona e dalla sigla del titolare espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. Tali elementi di riferimento devono essere utilizzati per ogni comunicazione con il Ministero. Copia dell’istanza e della relativa documentazione deve essere inoltrata, con le stesse modalità all’Ufficio territoriale competente. Nel caso di istanza di concessione di stoccaggio in terraferma, entro 15 giorni dal termine del periodo di presentazione delle domande in concorrenza, viene inoltrata alla Regione interessata copia dell’istanza e della relativa documentazione.
20. La richiesta di VIA relativa al progetto viene presentata al Ministero dell’ambiente, come disposto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 152/2006 e sue modifiche. La presentazione avviene contestualmente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 18 nei casi di cui all’articolo 3, commi 10 e 12, negli altri casi entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUIG della graduatoria di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b). Dell’avvenuta presentazione della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale viene data tempestiva comunicazione al Ministero da parte della società richiedente. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato e l’eventuale istanza motivata di proroga venga rigettata, il Ministero provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b). L’istanza di conferimento del titolo minerario e la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale fanno riferimento allo stesso programma o progetto.
21. Le disposizioni del comma 20 si applicano anche ai procedimenti in corso. Le Società provvedono alla presentazione della richiesta di compatibilità ambientale entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente decreto. La mancata richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale entro il suddetto termine, in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, determina l’improcedibilità dell’istanza di concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico.
22. Entro 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di cui al comma 18 o, in caso di concorrenza, entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUIG della graduatoria di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b), viene presentato al Ministero l’accordo sottoscritto tra il richiedente la concessione di stoccaggio e il titolare della relativa concessione di coltivazione, di cui all’art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/2000. L’accordo contiene l’elenco dei terreni e delle proprietà immobiliari, degli impianti di superficie e del sottosuolo, dei macchinari, delle attrezzature e di ogni altro bene oggetto di conferimento, incluso il quantitativo del gas naturale utilizzabile come cushion gas e con l’indicazione della tempistica strettamente necessaria per la messa in sicurezza di detti beni propedeutica al conferimento. Detto elenco è trasmesso per l’approvazione all’Ufficio territoriale competente, prima della sottoscrizione dell’accordo. Il titolare della concessione di coltivazione presenta al Ministero e all’Ufficio territoriale competente il programma delle chiusure minerarie, dismissione degli impianti e ripristino delle aree non compatibili con l’attività di stoccaggio né utilizzabili per la coltivazione; il programma viene approvato dal Ministero, sentito l’Ufficio territoriale competente ed è realizzato in tempi compatibili con l’avvio delle attività di stoccaggio. L’attribuzione della concessione di stoccaggio, ai sensi dell’articolo 13, comma 9 del decreto legislativo n.164/2000, è subordinata all’effettivo pagamento del corrispettivo concordato, che deve essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica della determinazione conclusiva della conferenza di servizi di cui alla legge n. 241/90 e sue modifiche e integrazioni, convocata nell’ambito del procedimento unico di cui all’articolo 5, comma 2. L’accordo viene stipulato in base ai dati tecnico-economici forniti dal titolare della concessione di coltivazione ai sensi del comma 6, lettere h) e i), e le indicazioni fornite dal richiedente ai sensi del comma 16, lettera f). Nel caso non venga rispettato il termine stabilito, il richiedente la concessione di stoccaggio verserà al titolare della relativa concessione di coltivazione l’importo corrispondente al valore residuo di bilancio dei beni indicati nell’elenco di cui all’articolo 3, comma 16, lettera f) ed all’importo corrispondente al valore del cushion gas presente in giacimento valorizzato alla data della pubblicazione sul BUIG della graduatoria di cui all’articolo 5, comma 2, lettera b). Su una stessa area possono coesistere una concessione di stoccaggio ed una concessione di coltivazione, relative a distinti livelli. Gli impianti della concessione di stoccaggio devono essere distinti e indipendenti da quelli della concessione di coltivazione.
23. Il soggetto richiedente l’autorizzazione allo svolgimento di un programma di ricerca per l’accertamento della fattibilità dello stoccaggio in unità geologiche profonde di cui all’articolo 3, comma 1, presenta la relativa istanza secondo le modalità definite ai commi 18 e 19. L’istanza è contraddistinta da un nominativo convenzionale, corrispondente ad un toponimo che compaia nel foglio Istituto Geografico Militare all’interno dell’area richiesta, qualora ricada interamente o in modo predominante in terraferma, ovvero, qualora l’area ricada integralmente o in modo preponderante in mare, da una sigla costituita dalla lettera maiuscola della zona del sottofondo marino nella quale è ubicata, come definita dalla normativa vigente, dal numero d’ordine cronologico di presentazione della istanza di autorizzazione per la rispettiva zona, seguito dalle parole “VERIFICA FATTIBILITA’ STOCCAGGIO” e dalla sigla del richiedente espressa da due lettere maiuscole, indicate dallo stesso richiedente. La domanda, soggetta a concorrenza secondo le modalità dell’articolo 5, commi 2 e 3, deve essere corredata da idoneo programma di lavoro, nel quale sono indicate le attività che si intendono svolgere, i metodi ed i mezzi impiegati, i tempi di esecuzione programmati, le eventuali opere di ripristino che si rendessero necessarie, le valutazioni tecnico-economiche che motivano la scelta del sito e la documentazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità tecnica, organizzativa e economica, di cui all’articolo 4. Il programma di lavoro viene allegata all’istanza in busta chiusa e sigillata e munita della seguente dicitura “Programma di lavoro allegato all’istanza per il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento di un programma di ricerca per l’accertamento della fattibilità dello stoccaggio nel sito ……… Non aprire prima della fine del periodo di presentazione di domande in concorrenza”.

Art. 4
(Capacità tecnica ed economica del richiedente)
1. Il richiedente fornisce:
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi degli articoli 38 e 76 del DPR 445/2000 dal legale rappresentante del soggetto richiedente il titolo circa il possesso, ai sensi della legislazione vigente, in materia di partecipazione a procedure di evidenza pubblica, nonché in materia di autorizzazioni e concessioni, dei requisiti morali richiesti. Nel caso di associazione di imprese (raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio), detta dichiarazione è resa dal legale rappresentante di ciascun componente l’associazione;
b) se il richiedente ha sede in Italia, il certificato camerale, in corso di validità, provvisto della dicitura antimafia e dell’attestazione dell’inesistenza, negli ultimi cinque anni, di procedure concorsuali di qualsiasi genere: fallimento, liquidazione coatta amministrativa, ammissione in concordato o amministrazione controllata. Nel caso di associazione di imprese, il suddetto certificato è prodotto da ciascun componente l’associazione; dall’oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono l’attività di stoccaggio di gas naturale o, nei casi previsti dal comma 10 e 12 dell’art. 3, di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;
c) se appartenente ad uno Stato membro dell’Unione europea o ad altro Stato, certificazione equipollente al certificato camerale di cui alla lettera b). Se nessun documento o certificato è rilasciato da uno Stato membro o altro Stato, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, se non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dal soggetto interessato innanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza;
d) dall’oggetto sociale deve risultare che le attività del soggetto richiedente comprendono quella di stoccaggio di gas naturale o, nei casi previsti dall’articolo 3, commi 10 e 12, l’attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.
2. Copia autentica dello Statuto e dell’Atto costitutivo, accompagnata da traduzione giurata se il richiedente è residente presso uno Stato membro dell’Unione Europea o presso altro Stato.
3. Per quanto riguarda la capacità economica il soggetto richiedente fornisce:
a) copia dei bilanci (eventualmente consolidati) degli ultimi tre anni (ovvero i bilanci a far data dal momento della costituzione della società, per quelle costituite da meno di tre anni), con le relazioni dell’organo amministrativo e del collegio dei revisori o dei sindaci sulla gestione della società;
b) prospetto riassuntivo delle seguenti voci e indici di bilancio: ricavi di vendita; utili di esercizio; ROI (Return On Investment), ROE (Return On Equity), MOL (Margine Operativo Lordo), LEVERAGE (Rapporto di indebitamento); in alternativa agli indici di bilancio, il soggetto richiedente può fornire il rating di merito creditizio;
c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, ai sensi degli articoli 38, 47 e 76 del DPR 445/2000, concernente il fatturato (volume d’affari) globale e specifico degli ultimi tre anni.
4. Ferma restando la necessità di disporre di capacità tecnica ed economica adeguata al progetto di stoccaggio, non sono attribuite in nessun caso concessioni di stoccaggio a società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 120.000,00 euro.
5. Le persone fisiche prestano, al momento della presentazione dell’istanza, una cauzione iniziale di importo pari a 120.000,00 euro, costituita mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituti di credito di cui al decreto legislativo 385/93 ovvero mediante polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da un’impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (legge n. 348/1982). Non sono accettate garanzie rilasciate da società di intermediazione finanziaria iscritte nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93.
La fideiussione o la polizza è, a pena di esclusione, corredata di idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi degli articoli 38 e 76 del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’istituto di credito o compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, da copia firmata e datata di idoneo documento di identità dei suddetti soggetti. In alternativa, il titolo dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari, con assolvimento dell’imposta di bollo.
6. Con riferimento ai gruppi societari, le società aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 10 milioni di euro, purché uguale o superiore a 120.000,00 euro, forniscono idonee garanzie mediante impegni formali assunti da società controllate, controllanti o controllate da una medesima controllante aventi capitale sociale almeno pari all’importo di 10 milioni di euro; la società garante, oltre alla lettera di impegno formale, deve presentare anche la documentazione di cui ai commi 2, 3, 4.
In alternativa può essere presentata copia autentica della delibera del competente organo amministrativo della società richiedente dalla quale risulti l’impegno formale a prestare cauzione, ad avvenuto conferimento del titolo, mediante fideiussione bancaria rilasciata da istituti di credito di cui al decreto legislativo n.385/93 o mediante polizza assicurativa fideiussoria, rilasciata da un’impresa di assicurazioni autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni ed operante nel territorio italiano in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi (legge n. 348/1982), con le modalità di cui al comma 6. Le stesse garanzie devono essere presentate dalle persone fisiche. Le società aventi capitale sociale interamente versato superiore a 10 milioni di euro sono esentate dal presentare le garanzie di cui sopra a dimostrazione della propria capacità economica.
7. Le garanzie di cui al comma 6 devono coprire, per ciascuna istanza, gli impegni di spesa relativi ai ripristini dei lavori di prospezione e di perforazione secondo quanto specificato nel programma lavori. Le relative ricevute vengono presentate all’ufficio territoriale competente per territorio all’atto della richiesta di autorizzazione all’inizio dei lavori. Ulteriori garanzie relative agli impianti di compressione e trattamento, da presentare all’atto della richiesta di autorizzazione alla costruzione degli stessi, sono relative al costo del relativo decommissioning in riferimento agli importi indicati nel programma lavori. Le stesse garanzie sono fornite dalle persone fisiche che presentino istanze di conferimento di concessioni di stoccaggio.
8. Nel caso di istanze per ottenere il trasferimento della titolarità o la variazione delle quote di una concessione di stoccaggio, le garanzie, da presentare all’atto della richiesta di autorizzazione alla costruzione degli impianti se non ancora costruiti e all’atto dell’istanza se già costruiti, devono coprire i costi delle operazioni di decommissioning indicate nel programma lavori e di ripristino, a meno che il soggetto cessionario non abbia un capitale sociale eguale o superiore a 10 milioni di euro, interamente versato. Le stesse garanzie vengono fornite dalle persone fisiche che presentino istanze di trasferimento di titolarità o variazione quote di concessioni di stoccaggio.
9. Per quanto riguarda la capacità tecnica, i soggetti di cui al comma 1 devono produrre la documentazione di cui ai sotto elencati punti, sottoscritta dal legale rappresentante con le modalità di cui agli articoli 38, 47, 76 del DPR 445/2000 e in lingua italiana; la documentazione prodotta nella lingua del paese del richiedente può essere accettata solo se accompagnata da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero:
a) relazione con descrizione delle principali attività svolte in connessione all’attività di stoccaggio di gas in sotterraneo, in Italia o all’estero; nel caso di impresa di recente costituzione, possono essere forniti elementi relativi alla società controllante o al gruppo societario di appartenenza;
b) attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attività descritte nella relazione di cui al punto precedente. Tale attestazione comprende l’organigramma aziendale, nonché i curricula dei responsabili dei diversi settori, con particolare riferimento alla geologia, ai giacimenti, all’ambiente e sicurezza e alla gestione operativa. E’ necessario da parte dell’impresa comprovare l’inserimento effettivo e stabile all’interno del proprio organico dei responsabili dei settori sopraindicati.
10. Oltre alla documentazione indicata ai commi precedenti, le società possono presentare qualsiasi altro documento ritenuto idoneo a dimostrare quanto richiesto (ad esempio, le informazioni elencate relative a società controllate, controllanti o controllate da un medesimo controllante).
11. Le documentazioni tecniche ed economiche sono aggiornate in caso di variazione dei dati forniti o almeno ogni cinque anni, nel periodo intercorrente tra il primo giugno e il 30 settembre per la parte relativa al bilancio ed ai valori degli indici e degli indicatori. Viene altresì aggiornata la dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui al comma 2, nonché il certificato camerale o dichiarazione sostitutiva dello stesso ai sensi del DPR 445/2000 per i soggetti aventi sede legale in Italia, ovvero un certificato equipollente o altra dichiarazione nelle modalità indicate al comma 2 per i soggetti aventi sede legale in altri Stati.
12. Nel caso di contitolarità da parte di più società e/o persone fisiche, la documentazione di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è presentata da ciascun contitolare mentre le garanzie finanziarie di cui ai commi 6, 7 e 8 sono presentate a cura del rappresentante unico di cui all’articolo 8, commi 2 e 3. Le società e, dove applicabile, le persone fisiche titolari di concessioni di stoccaggio sono tenute a comunicare al Ministero ogni variazione relativa a sede, residenza o domicilio, denominazione o ragione sociale, nonché alla nomina dei propri rappresentanti legali.
13. Le fideiussioni o polizze fideiussorie devono prevedere la dichiarazione di esplicito rinnovo ogni 2 anni e cessano con il completamento delle attività. Il Ministero provvede a rilasciare il nulla osta al loro svincolo una volta acquisito il parere favorevole dell’Ufficio territoriale competente. Gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 8 possono essere ridotti, all’atto del rinnovo, proporzionalmente allo stato di avanzamento dei lavori di ripristino e di decommissioning, come comunicato dal concessionario al Ministero e all’Ufficio territoriale. La comunicazione viene effettuata almeno due mesi prima della scadenza biennale mediante l’invio di appositi rapporti nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38, 47, 76 del DPR 445/2000 e si ritiene approvata, salvo rilievi o contestazioni da parte del Ministero, nel termine di trenta giorni dalla data di arrivo della comunicazione.
14. Il soggetto richiedente deve presentare all’atto dell’istanza una dichiarazione che lo impegni a non svolgere attività incompatibili con lo stoccaggio di gas naturale ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo n. 164/2000.

Art. 5
(Procedura di conferimento della concessione)
1. La concessione di stoccaggio è conferita, ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del decreto legislativo n. 164/2000, con decreto del Ministero dello sviluppo economico d’intesa per le concessioni di stoccaggio in terraferma, con la Regione interessata, previa acquisizione del parere favorevole di compatibilità ambientale da parte dell’Amministrazione competente.
2. Il procedimento unico per il rilascio della concessione, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge n. 241/90 e sue modifiche e integrazioni, è così articolato:
a) L’istanza, presentata con le modalità indicate all’articolo 3, commi 18 e 19 è pubblicata nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione dell’istanza medesima e trasmessa alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta dell’Unione Europea; per un periodo di tre mesi dalla pubblicazione, sono accettate domande in concorrenza relativamente allo stesso giacimento ad eccezione dei casi previsti nell’articolo 3, commi 10 e 12. Decorso tale termine viene acquisito il parere degli Uffici territoriali e della CIRM, integrata da un rappresentante della Regione interessata. In caso di concorrenza viene predisposta una graduatoria attribuendo ad ogni programma di stoccaggio un punteggio numerico globale, ottenuto dalla somma delle singole valutazioni comparative relative a ciascuno dei criteri di selezione tra domande concorrenti di cui al successivo comma 3. Viene selezionato il programma di stoccaggio che ottiene il punteggio numerico finale più alto. In caso di parità di punteggio, prevale la somma dei punteggi ottenuti relativamente ai criteri a), b) e c) del comma 3.
b) Le graduatorie sono pubblicate nel BUIG entro 90 giorni dal termine di presentazione delle istanze di cui alla lettera a). Il Ministero comunica ad ognuno degli interessati l’esito motivato della risoluzione della concorrenza indicando l’istanza prescelta per il seguito istruttorio. Entro 120 giorni dalla pubblicazione sul BUIG della graduatoria il proponente selezionato presenta al Ministero dell’ambiente, richiesta di valutazione di impatto ambientale. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, il proponente selezionato viene definitivamente escluso dalla graduatoria. Il Ministero ne dà comunicazione all’escluso ed al Ministero dell’Ambiente. In base alla graduatoria dei progetti, viene selezionato il progetto successivo in graduatoria.
c) Nell’ambito del procedimento unico, vengono acquisiti i pareri delle amministrazioni interessate, l’esito della procedura di VIA e l’intesa con la Regione interessata. Per quanto riguarda l’acquisizione dell’intesa, potranno essere previste specifiche procedure negli accordi di programma di cui all’articolo 1, comma 4.
3. Nel caso di istanze di concessione in concorrenza, la selezione tra i progetti presentati viene effettuata attribuendo ad ogni programma un punteggio numerico globale, ricavato dalla somma delle singole valutazioni comparative relative a ciascuno dei seguenti criteri:
a) completezza e razionalità del progetto di stoccaggio e del relativo programma lavori proposto sulla base degli studi geologici e dell’applicazione dei modelli di simulazione;
b) tempi programmati per l’esecuzione dei lavori e per l’entrata a regime in relazione alle prestazioni di stoccaggio previste in termini di working gas e prestazioni di punta di erogazione e di iniezione;
c) modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale; sono valutate positivamente le eventuali certificazioni in campo ambientale o della sicurezza del lavoro;
d) efficienza prevista dello stoccaggio;
e) durata minima dell’invaso/svaso;
f) utilizzo delle potenzialità originarie del giacimento (rapporto tra working gas e GOIP del giacimento);
g) rapporto costi di esercizio/working gas.
Per ciascuno dei criteri da a) ad c) viene assegnato al progetto un punteggio da 0 a 10, per ciascuno dei criteri da d) ad g) viene assegnato al progetto un punteggio da 0 a 5, con un punteggio massimo del progetto pari alla somma da a) a g) per complessivi 50 punti. Qualora il progetto non raggiunga livelli sufficienti di qualità, pari almeno ad un punteggio complessivo di 26, viene rigettato e in caso di concorrenza escluso dalla graduatoria.
4. Particolari disposizioni o vincoli all’attività richiesta in concessione, formulati in sede di pronuncia di compatibilità ambientale ed eventuali altre disposizioni formulate dalle amministrazioni nel corso del procedimento sono inserite nel decreto di concessione. Nel decreto viene indicato il valore limite autorizzato della pressione statica di fondo. Tale valore non può superare il valore della pressione originaria del giacimento, fatto salvo quanto disposto all’articolo 13. Nel decreto sono inoltre indicati i livelli da adibire a stoccaggio con le relative quote e clausole di garanzia sul raggiungimento di obiettivi minimi come specificati dai proponenti all’atto dell’istanza, in particolare per il working gas.
5. Il decreto di conferimento della concessione è notificato al titolare, al Ministero dell’ambiente, alle Regioni ed ai Comuni interessati ed è pubblicato nel BUIG nonché sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per la selezione. Con lo stesso decreto è approvato l’elenco delle eventuali pertinenze derivanti da concessioni di coltivazione da attribuire alla concessione di stoccaggio in conformità al progetto presentato. Il decreto è inoltre pubblicato, a cura del proponente, nella Gazzetta Ufficiale e in un quotidiano a diffusione nazionale.
6. Il procedimento unico per il conferimento della concessione ha la durata complessiva massima di 180 giorni, fatti salvi i tempi dei sub-procedimenti obbligatori di competenza di altre amministrazioni. Nei 180 giorni non sono compresi: i tempi previsti per la presentazione di domande in concorrenza; il tempo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria di cui al comma 2, lettera b) e la presentazione della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale da parte del proponente selezionato.
7. Sul sito internet del Ministero vengono riportati i procedimenti autorizzativi di conferimento in corso con evidenziati i dati generali, il responsabile del procedimento, lo stato di avanzamento della procedura autorizzativa.
8. Il conferimento della concessione di stoccaggio, ove ricorra il caso, è subordinato alla effettiva applicazione dell’accordo sottoscritto tra il richiedente la concessione di stoccaggio e il titolare della relativa concessione di coltivazione, di cui all’articolo 3, comma 22.
9. Gli stoccaggi di gas naturale di cui all’articolo 1, comma 1, sono assoggettati al rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, come specificato nella Circolare interministeriale di indirizzo del 21 ottobre 2009 e sue modifiche, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n.117 relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive.
10. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 99/2009, per i quali non è stata esercitata l’opzione prevista all’articolo 27, comma 32 della suddetta legge, si applicano le procedure previste all’articolo 8 della legge n. 340/2000.
11. Gli Enti locali interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti, possono avvalersi del diritto, previsto dall’art. 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, n. 239, di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale.
12. Ai sensi dell’articolo 1, comma 558 della legge n.244/2007, i titolari di concessioni di stoccaggio di gas naturale versano alle Regioni il contributo annuo compensativo del mancato uso alternativo del territorio stabilito dall’Autorità. Le modalità di ripartizione del contributo tra il comune sede dell’impianto di stoccaggio e i comuni confinanti sono disposte al comma 559 della stessa legge.
13. Per i progetti delle infrastrutture di stoccaggio di cui al decreto legislativo n.130/2010, il contributo compensativo del mancato uso del territorio di cui all’articolo 2, comma 558 della legge 24 dicembre 2007, n.244, è stabilito con le modalità di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo n.130/2010.
14. Le istanze di autorizzazione allo svolgimento di un programma di ricerca per l’accertamento della fattibilità dello stoccaggio in unità geologiche profonde di cui all’articolo 3, comma 1, sono presentate con le modalità informatiche indicate all’articolo 3, comma 18, ovvero transitoriamente in forma cartacea, al seguente indirizzo: Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento per l’energia – Direzione generale per le risorse minerarie ed energetiche Divisione VII – Via Molise, 2 – 00187 Roma. Le istanze sono pubblicate nel BUIG del mese successivo alla data di presentazione e trasmesse alla Commissione europea per la pubblicazione nella Gazzetta dell’Unione Europea. Per un periodo di tre mesi dalla pubblicazione, sono accettate domande in concorrenza relativamente allo stesso sito. Decorso tale termine viene acquisito il parere degli Uffici territoriali e della CIRM, integrata da un rappresentante della regione interessata.
15. Nel caso di concorrenza per le istanze in di cui al comma 14, la selezione viene effettuata attribuendo ad ogni programma un punteggio numerico globale, ricavato dalla somma delle singole valutazioni comparative relative a ciascuno dei seguenti criteri:
a) completezza e razionalità del progetto di ricerca e del relativo programma lavori proposto sulla base degli studi geologici e dell’applicazione dei modelli di simulazione;
b) tempi programmati per l’esecuzione dei lavori;
c) modalità di svolgimento dei lavori, con particolare riferimento alla sicurezza e alla salvaguardia ambientale; sono valutate positivamente le eventuali certificazioni in campo ambientale o della sicurezza del lavoro.
Per ciascuno dei criteri a) e c) viene assegnato al progetto un punteggio da 0 a 10, per il criterio b) viene assegnato al progetto un punteggio da 0 a 5, con un punteggio massimo del progetto pari alla somma da a) a c) per complessivi 25 punti. E’ quindi predisposta una graduatoria. Qualora il progetto non raggiunga livelli sufficienti di qualità, pari almeno ad un punteggio complessivo di 13, viene rigettato e in caso di concorrenza escluso dalla graduatoria. Viene selezionato il programma di stoccaggio che ottiene il punteggio numerico finale più alto. In caso di parità di punteggio, prevale la somma dei punteggi ottenuti relativamente ai criteri a) e c).
16. L’autorizzazione di cui al comma 14 è rilasciata dal Ministero, d’intesa con la Regione interessata, previa verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA secondo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni, e conclusione dell’eventuale successiva procedura di VIA condotta ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 152/2006. La richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA è presentata al Ministero dell’ambiente entro 90 giorni dalla pubblicazione sul BUIG della graduatoria di cui al comma 15. Dell’avvenuta presentazione della richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale viene data tempestiva comunicazione al Ministero da parte della società richiedente. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato e l’eventuale istanza motivata di proroga venga rigettata, il Ministero provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b). La mancata presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità non consente la procedibilità dell’istanza da parte del Ministero e quindi la prosecuzione del procedimento di autorizzazione. L’istanza di autorizzazione e la richiesta di pronuncia di verifica di assoggettabilità fanno riferimento allo stesso programma o progetto. Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni si concluda con una decisione di obbligo di assoggettamento alla procedura di VIA, il proponente provvede con gli adempimenti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152/2006 entro 90 giorni dalla comunicazione. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza il proponente selezionato viene definitivamente escluso dalla graduatoria di cui al comma 15. Il Ministero ne dà comunicazione all’escluso ed al Ministero dell’Ambiente. In base alla graduatoria dei progetti, viene selezionato il progetto successivo in graduatoria.
17. L’autorizzazione di cui al comma 14 è notificata al titolare, al Ministero dell’ambiente, alle Regioni ed ai Comuni interessati ed è pubblicato nel BUIG nonché sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, riportando il programma dei lavori approvato ed i relativi tempi di realizzazione e, nei casi di concorrenza, le motivazioni adottate per la selezione.

Art. 6
(Estensione della titolarità di domande di concessione e di autorizzazione allo svolgimento di un programma di ricerca)
1. Il Ministero può autorizzare l’estensione ad altri soggetti della titolarità di domande di autorizzazione allo svolgimento di un programma di ricerca per l’accertamento della fattibilità dello stoccaggio in unità geologiche profonde e di concessione di stoccaggio, previa verifica dei requisiti di ordine generale, dell’adeguatezza della capacità tecnica, economica ed organizzativa di cui all’articolo 4. Il Ministero si esprime entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, fatta salva la possibilità di sospendere tale termine nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi o effettuare una verifica degli elementi forniti.

Art. 7
(Delimitazione della concessione)
1. il volume della concessione è delimitato in modo da includere per intero lo spazio destinato allo stoccaggio del gas, comprensivo degli spessori delle formazioni soprastanti atti a garantirne la tenuta. L’area della concessione è delimitata in modo da rappresentare la proiezione in superficie di detto volume e tale da includere i pozzi operativi, di reiniezione e di monitoraggio.

Art. 8
(Ulteriori adempimenti e trasferimenti di titolarità)
1.Il decreto è consegnato all’assegnatario dall’ufficio finanziario indicato nel decreto medesimo, previo pagamento anticipato del canone annuo stabilito dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 625/96 e di ogni altro tributo o diritto dovuto ai sensi delle leggi vigenti.
2. Nel caso di contitolarità della concessione di stoccaggio, i contitolari sono solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi per gli obblighi attinenti all’esercizio dell’attività ricadente nell’ambito della concessione. Essi debbono nominare, in conformità all’articolo 3, comma 8, della legge n. 170/74, un rappresentante unico per tutti i rapporti con l’amministrazione e con i terzi.
3. Il rappresentante unico è il soggetto responsabile dell’assolvimento degli obblighi previsti per il concessionario dal disciplinare, come integrato dal decreto di conferimento della concessione.
4. Nei casi di contitolarità, le disposizioni di cui all’articolo 4, relative alla capacità tecnica ed organizzativa si applicano nei confronti di tutti i contitolari secondo quanto disposto all’articolo 4, comma 12.
5. Il trasferimento a terzi della concessione è soggetto all’autorizzazione del Ministero, previa valutazione dei requisiti di ordine generale, dell’adeguatezza della capacità tecnica, economica ed organizzativa del soggetto interessato al trasferimento.
6. Il trasferimento delle quote di uno o più contitolari è autorizzato, sentiti gli altri contitolari della concessione, con provvedimento del Ministero.
7. L’istanza per ottenere il trasferimento di cui ai commi 5 e 6 è presentata al Ministero che si esprime entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della istanza, fatta salva la possibilità di sospendere tale termine nel caso risulti necessario acquisire ulteriori elementi o effettuare una verifica degli elementi forniti.
8. Il trasferimento di cui al comma 5, è valido a tutti gli effetti a decorrere dalla data di registrazione dell’atto di cessione.
9. Il decreto di trasferimento è pubblicato nel BUIG nonché nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Titolo III
DISCIPLINARE TIPO PER LE CONCESSIONI DI STOCCAGGIO DI GAS NATURALE

Articolo 9
(Modalità di esercizio della concessione)

1. La concessione costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessarie, degli interventi di modifica delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all’esercizio, che sono dichiarati di pubblica utilità sulla base del progetto definitivo che individua compiutamente i lavori da realizzare presentato all’autorità competente per l’applicazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e successive modificazioni.
2. I relativi lavori devono iniziare entro il termine stabilito nel decreto di concessione e proseguire senza ingiustificate soste.
3. L’inizio dell’esercizio dei relativi impianti è autorizzato dall’Ufficio territoriale competente, su istanza del concessionario ai sensi degli articoli 84, 85 e 93 del decreto legislativo 624/1996.
4. L’esercizio deve essere condotto secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati, in particolare per quanto concerne l’ubicazione, la spaziatura e la deviazione dei pozzi, l’utilizzazione dell’energia del giacimento, le fasi di iniezione e di erogazione del gas naturale nel giacimento.
5. La pressione statica di fondo non può superare il valore della pressione originaria del giacimento, fatto salvo quanto disposto all’articolo 13.
6. Durante la fase dinamica di iniezione di gas in giacimento, la pressione dinamica può, limitatamente alla fase di costituzione o ricostituzione del volume da adibire a stoccaggio e a quella finale di ogni ciclo di iniezione, superare in misura limitata la pressione massima prevista in condizioni statiche. In tal caso il concessionario è tenuto ad inviare all’Ufficio territoriale competente e per conoscenza al Ministero, una relazione indicante la pressione di iniezione registrata e la relativa modalità di misura ed a tenere a disposizione dell’Ufficio territoriale competente le relative registrazioni.

Articolo 10
(Autorità di vigilanza)
1. La vigilanza sull’applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori addetti alle attività minerarie, ivi compresa l’emanazione di atti polizia giudiziaria è svolta dal Ministero e degli Uffici territoriali competenti che si avvalgono della collaborazione, delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale
2. Ogni incidente rilevante di sondaggio o altro evento che possa provocare modifiche al previsto svolgimento dei lavori di perforazione di cui all’articolo 21 è riportato sul giornale di sonda e immediatamente comunicato all’Ufficio territoriale competente. Il rapporto giornaliero di perforazione deve essere reso disponibile all’Ufficio territoriale competente.
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 25 del decreto legislativo 624/1996, viene comunicato immediatamente agli Uffici territoriali competenti e al Ministero, a mezzo fax con preavviso per vie brevi, ogni fatto, incidente o manifestazione che possa mettere in pericolo la sicurezza delle persone, dei giacimenti o degli impianti, o che abbia determinato un evento infortunistico di cui ai commi 3 e 5 dello stesso articolo 25.

Articolo 11
(Concessioni in mare)
1. Per l’installazione di impianti fissi nel mare territoriale o nelle aree demaniali, il titolare deve rivolgere istanza all’amministrazione marittima per ottenere la concessione all’occupazione e all’uso di beni demaniali e di zone di mare territoriale ai sensi degli articoli 36 e, ove del caso, 52 del codice della navigazione, nonché degli articoli 5 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione (parte marittima).
2. Lo stesso titolare deve altresì ottenere la preventiva autorizzazione del capo della competente circoscrizione doganale nei casi previsti dall’articolo 19 del decreto legislativo 374/1990.

Art. 12
(Ampliamento dell’area della concessione e modifiche al programma lavori)
1. L’area della concessione può essere ampliata, in dipendenza dello sviluppo dello stoccaggio, fermo restando il rispetto dei diritti dei titolari di eventuali titoli minerari adiacenti.
2. Il programma dei lavori previsto nel progetto originariamente approvato può subire modifiche che comportino la realizzazione di rilevanti opere di superficie, che non rientrano nei casi previsti nei commi 3 e 4, quali l’installazione di impianti che interessino nuove aree e la realizzazioni di nuovi cluster.
3. Nel caso di modifiche impiantistiche che non comportino una variazione al programma dei lavori già approvato, comunque rientranti nei limiti prescritti dal decreto del Ministero dell’Ambiente 9 agosto 2000, le attività sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall’ Ufficio territoriale competente.
4. Le attività finalizzate a migliorare le prestazioni dello stoccaggio, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti nonché nell’ambito dei limiti di pressione di esercizio, capacità del giacimento e di emissione previsti nei programmi di lavoro già approvati, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio territoriale competente. Per opere esistenti si intendono:
– medesima area pozzi;
– centrale di compressione e trattamento esistente;
– rete di raccolta e altri impianti minerari esistenti.
5. Le istanze di cui ai commi 3 e 4, corredate di idonea documentazione attestante l’applicabilità di tale procedura, sono presentate all’ufficio territoriale competente.
6. Le attività di ordinaria e straordinaria manutenzione degli impianti e dei pozzi che non comportino modifiche impiantistiche sono soggette a comunicazione, da parte del titolare, all’ufficio territoriale. Nella comunicazione devono essere indicati gli eventuali termini di sospensione dell’esercizio e le apparecchiature e gli impianti impiegati durante le operazioni stesse.
7. L’ampliamento e le modifiche di cui ai commi 1 e 2 sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, d’intesa con la Regione interessata previo parere dell’Ufficio territoriale competente e della CIRM, integrata dal rappresentante della Regione interessata. L’istanza è presentata al Ministero, corredata di un progetto che illustra le motivazioni tecniche delle modifiche, gli obiettivi perseguiti e la stima del valore dei nuovi impianti e/o infrastrutture di pertinenza. Contestualmente è presentata al Ministero dell’ambiente apposita istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA secondo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5, comma 2, lettera c).
8. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 7 si concluda con una decisione di obbligo di assoggettamento alla procedura di VIA, il proponente provvede con gli adempimenti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni entro 120 giorni dalla comunicazione. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, l’istanza di ampliamento viene rigettata.
9. Nel caso di ampliamento o modifiche di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, il concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 334/1999 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 13
(Ampliamento della capacità di stoccaggio)
1. L’ampliamento della capacità di stoccaggio in una concessione vigente, può essere realizzato mediante:
a) estensione dello stoccaggio ad altri livelli senza modifica dell’area di concessione;
b) incremento della pressione massima di stoccaggio, fissata nel decreto di conferimento, oltre la pressione statica di fondo del giacimento.
L’ampliamento è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal Ministero, d’intesa con la Regione interessata, previo parere dell’Ufficio territoriale competente e della CIRM, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 334/1999 e sue modifiche e integrazioni, e dal decreto ministeriale 9 agosto 2000, nonché verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA secondo quanto previsto dall’articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni, e conclusione dell’eventuale successiva procedura di VIA condotta ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 152/2006. La richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA è presentata al Ministero dell’ambiente contestualmente alla presentazione dell’istanza di cui al comma 3. La mancata presentazione della richiesta di verifica di assoggettabilità non consente la procedibilità dell’istanza da parte del Ministero e quindi la prosecuzione del procedimento di autorizzazione. L’istanza di autorizzazione e la richiesta di pronuncia di verifica di assoggettabilità fanno riferimento allo stesso programma o progetto. Nel caso in cui la verifica condotta ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo n. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni si concluda con una decisione di obbligo di assoggettamento alla procedura di VIA, il proponente provvede con gli adempimenti previsti dal medesimo decreto legislativo n. 152/2006 entro 120 giorni dalla comunicazione. Nel caso il suddetto termine non venga rispettato ed in mancanza di proroga concessa dal Ministero a seguito di motivata istanza, l’istanza di ampliamento viene rigettata.
2. Anteriormente alla presentazione dell’istanza di cui ai commi 1 e 3, il Ministero, previo parere degli Uffici territoriali, può autorizzare prove di iniezione ed altri interventi volti ad accertare la fattibilità dell’ampliamento della capacità di stoccaggio, in modo sicuro e compatibile con le caratteristiche geomeccaniche del giacimento stesso. Alla scadenza dell’autorizzazione viene presentata una relazione sugli esiti della sperimentazione e sui risultati dei monitoraggi.
3. L’istanza per ottenere l’autorizzazione prevista dal comma 1 è presentata al Ministero e alla Regione interessata completa del progetto finalizzato ad illustrare le motivazioni tecniche, gli obiettivi perseguiti e la stima del valore degli impianti e delle infrastrutture. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), sono presentati i risultati delle prove di cui al comma 2 e i seguenti allegati tecnici:
a) studio di giacimento ed acquisizione di un rilievo sismico 3D o rielaborazione dei rilievi sismici disponibili per determinare, ai fini della sicurezza, la localizzazione dei punti critici, con i risultati del relativo processing e dell’interpretazione;
b) analisi geomeccanica del giacimento e delle rocce di copertura, modellizzazione numerica del comportamento del giacimento;
c) programma di monitoraggio delle formazioni al tetto ed al letto e delle variazioni verticali della tavola d’acqua;
d) calcolo delle pressioni esercibili per lo stoccaggio;
e) ogni altro esame, studio, prova di laboratorio od intervento volto ad accertare la fattibilità di esercire lo stoccaggio a pressioni superiori a quella originaria.
4. Ai fini dell’acquisizione del rilievo sismico 3D, da realizzare preventivamente alle istanze di cui ai commi 1 e 2, il soggetto richiedente trasmette l’istanza di variazione del programma lavori all’Ufficio territoriale previa verifica da parte del Ministero dell’ambiente di significatività della variazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e sue modifiche e integrazioni. All’atto della presentazione delle istanze di cui ai commi 1 e 2, nel caso il soggetto richiedente non abbia acquisito il rilievo sismico 3D, il Ministero può prescriverne l’acquisizione ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1 e 2.
5. Nei casi di ampliamento della capacità di stoccaggio di cui al comma 1, il concessionario è tenuto al rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 334/1999 e sue modifiche e integrazioni in riferimento ai criteri e limiti stabiliti dal decreto del Ministero dell’ambiente 9 agosto 2000.

Art. 14
(Decadenza del concessionario)
1. Il decreto che dispone la revoca della concessione per decadenza del concessionario, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, è pubblicato nel BUIG, nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, ed è trascritto all’ufficio delle ipoteche.

Art. 15
(Cessazione della concessione)
1. Ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 170/74 e dell’articolo 5, commi 1 e 2 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, la concessione di stoccaggio cessa:
a) per scadenza del termine;
b) per rinuncia;
c) per decadenza del concessionario;
d) qualora il Ministero accerti la sopravvenuta inidoneità tecnica allo stoccaggio del giacimento o della unità geologica profonda.
2. Nei casi in cui la concessione cessata per mancato rilascio o scadenza delle proroghe, oltre che per i casi b) e c) di cui al comma 1, non sia riattribuita ad altro operatore e qualora la concessione cessi ai sensi del comma 1, lettera d), l’Ufficio territoriale, una volta ottemperati da parte del concessionario gli obblighi di ripristino, verbalizza la riconsegna del giacimento e delle relative pertinenze, dandone comunicazione al Ministero.
3. Il Ministero provvede alla comunicazione agli uffici competenti per l’eventuale cancellazione del giacimento e delle pertinenze dai relativi registri dei beni indisponibili ed alle comunicazioni alla Regione interessata per le concessioni di stoccaggio in terraferma.

Art. 16
(Ultimazione dell’esercizio)
1. Il titolare presenta al Ministero, almeno due anni prima della scadenza definitiva del termine di vigenza della concessione, tenuto conto delle eventuali successive proroghe, la documentazione finalizzata all’ultimazione dell’esercizio dello stoccaggio del gas naturale, fermo restando l’assolvimento nel pubblico interesse del programma di stoccaggio e degli obblighi relativi agli utilizzatori dei servizi di stoccaggio.
2. La documentazione è corredata sia del progetto finalizzato all’estrazione del gas producibile presente in giacimento ad una determinata pressione di abbandono ed al ripristino del sito, sia dalla stima, finalizzata alla tutela del giacimento, del quantitativo di gas da mantenere disponibile per l’attività di un nuovo eventuale concessionario.
3. Qualora la concessione di stoccaggio non venga nuovamente conferita, fermo restando l’obbligo di ripristino del sito, il titolare della concessione può, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000, estrarre il gas producibile presente in giacimento nei termini indicati dal programma autorizzato dal Ministero.
4. Qualora la concessione di stoccaggio venga attribuita ad altro operatore, il concessionario subentrante può acquisire, in tutto od in parte, il gas naturale producibile in giacimento dal titolare uscente e i relativi beni, a seguito di preventivo accordo tra le parti interessate. Il conferimento della concessione di stoccaggio, ove ricorra il caso, è subordinato alla effettiva applicazione dell’accordo sottoscritto tra il concessionario uscente e quello subentrante di cui all’art. 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/2000, secondo le modalità di cui all’articolo 3, comma 22.
5. Il concessionario uscente ha diritto di ritenere, con le cautele all’uopo stabilite dall’Ufficio territoriale competente, i beni destinati all’attività di stoccaggio che possano essere separati senza arrecare pregiudizio alla stessa attività. L’Ufficio territoriale vigila sullo stato del giacimento e degli impianti, prescrive i provvedimenti di sicurezza o di conservazione che ritiene necessari indicando, nel caso, il mantenimento del quantitativo di gas corrispondente ad adeguati valori di pressione statica di fondo.
6. Entro i successivi centottanta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, il concessionario, nel caso sia esentato, ai sensi dell’articolo 4, comma 6, dal rispetto degli obblighi dell’articolo 4, comma 7, presta garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari dell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993, per garantire le spese di decommissioning e ripristino ritenute congrue dal Ministero. Qualora la concessione di stoccaggio non venga conferita a terzi, è facoltà del concessionario provvedere direttamente al ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.

Art. 17
(Rinuncia alla concessione)
1. Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne istanza al Ministero, almeno due anni prima della data di cessazione dell’attività, senza apporvi condizione alcuna, presentando la documentazione di cui all’articolo 16, commi 1 e 2.
2. Dal giorno in cui è stata presentata l’istanza di rinuncia, il concessionario è costituito custode, a titolo gratuito, del giacimento e delle relative pertinenze; è tenuto a non fare più lavori di stoccaggio o di coltivazione residua, né a variarne in qualsiasi modo lo stato, salvo prescrizione del Ministero finalizzata all’assolvimento nel pubblico interesse di programmi di stoccaggio e degli obblighi relativi agli utilizzatori dei servizi di stoccaggio.
3. Sulla rinuncia provvede il Ministero, sentito il parere della CIRM e dell’Ufficio territoriale competente, fatta salva la possibilità di riattribuire la concessione ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2011 secondo le modalità di cui all’articolo 18.

Art. 18
(Disposizioni relative alla cessazione della concessione e alla nuova attribuzione)
1. Il concessionario rinunciatario o decaduto, nel caso sia esentato, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, dal rispetto degli obblighi dell’articolo 4, comma 8, presta garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari dell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/93, per garantire le spese di ripristino. Il Ministero, ove ritenga insufficienti tali garanzie, sentita l’Ufficio territoriale competente, ne richiede l’adeguamento. Qualora la concessione di stoccaggio non venga conferita a terzi, è facoltà del concessionario rinunciatario o decaduto provvedere direttamente al ripristino del sito, estinguendo la fideiussione.
2. In caso di inadempienza alle previsioni del comma 1 da parte del concessionario rinunciatario o decaduto, il Ministero, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n. 349/1986, promuove la procedura in materia di danno ambientale di concerto con il Ministero dell’ambiente.
3. In caso di cessazione della concessione ai sensi dell’articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, la concessione può essere attribuita ad altro operatore secondo le modalità di cui agli articoli 3 e 5. Nel caso di nuovo conferimento di concessioni di stoccaggio cessate per rinuncia o decadenza, il concessionario rinunciatario o decaduto può essere autorizzato ad estrarre il gas reimmesso in giacimento o a cederlo al nuovo concessionario, in funzione della convenienza di esercizio del nuovo stoccaggio. Le relative pertinenze sono direttamente trasferite al nuovo concessionario, previo versamento su apposito capitolo del Ministero dell’economia e delle finanze del corrispettivo di cui all’articolo 13, comma 9, del decreto legislativo n. 164/2000.

Art. 19
(Applicazione di norme)
1. Il giacimento di stoccaggio e le sue pertinenze, sono sottoposti alle disposizioni di diritto che disciplinano gli immobili.
2. L’iscrizione delle ipoteche è subordinata all’autorizzazione del Ministero dell’economia e delle finanze.
3. Le ipoteche iscritte sul giacimento di stoccaggio gravano sulle cose e sulle somme di spettanza del concessionario. Questi è tenuto ad avvertire i creditori ipotecari iscritti, almeno un mese prima del giorno nel quale si procederà alle operazioni per la consegna del giacimento all’amministrazione o al nuovo concessionario.

Art. 20
(Comunicazione di dati)
1. Il concessionario trasmette al Ministero ed al competente Ufficio territoriale una relazione tecnica dettagliata sullo stato dei giacimenti e dei pozzi entro il 30 aprile di ciascun anno per un aggiornamento sulle condizioni del giacimento, sui lavori realizzati ed i programmi lavoro previsti per il ciclo di stoccaggio successivo, sul programma delle eventuali manutenzioni e degli interventi rilevanti, sull’andamento delle produzioni residue compresi gli ulteriori elementi di cui ai commi 3, 4, 6 e 7.
2. I titolari di concessioni di stoccaggio, al fine di assicurare una gestione coordinata e integrata delle capacità di stoccaggio di cui dispongono, sono tenuti a ottimizzare le prestazioni di ciascun giacimento in funzione delle sue caratteristiche minerarie e a comunicare al Ministero ed alla Autorità, non oltre il 30 aprile di ciascun anno, quali giacimenti verranno utilizzati prevalentemente come stoccaggi di punta e come stoccaggi di base nel corso del ciclo di stoccaggio, comunicando altresì i criteri, le metodologie, i vincoli e le modalità dell’ottimizzazione di cui al presente articolo e all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 164/2000, nonché i criteri e i dati utilizzati per tale classificazione, in funzione delle seguenti caratteristiche:
a) volumi di working gas;
b) indicazione del numero di giorni consecutivi di massima portata erogativa e variazione della portata in funzione dello svaso del working gas;
c) meccanismo di produzione;
d) caratteristiche tecniche nominali ed effettive degli impianti associati.
3. La comunicazione di cui al comma 1 comprende i dati tecnici caratteristici di ciascun giacimento di stoccaggio, con riferimento ai seguenti parametri:
a) volumi di cushion gas, working gas e riserve residue;
b) andamento delle pressioni statiche di fondo iniziale e finale durante il ciclo effettuato;
c) rivalutazioni del cushion gas e del working gas;
d) disponibilità di punta giornaliera e relativo andamento in funzione dell’erogazione (curva di svaso);
e) andamento delle portate di iniezione in funzione del riempimento (curva di invaso);
f) funzionalità, caratteristiche tecniche e situazione degli impianti di stoccaggio.
4. La comunicazione di cui al comma 1 comprende i dati previsionali sulle prestazioni attese per il successivo ciclo di stoccaggio con riferimento a:
a) fase di iniezione:
i) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l’iniezione;
ii) potenza nominale ed effettiva delle centrali di compressione;
iii) andamento delle portate di iniezione in funzione del riempimento (curva di invaso);
iv) interventi di manutenzione programmata;
v) eventuali vincoli per l’iniezione derivanti dai sistemi di trasporto e dagli impianti;
vi) periodi previsti per il ciclo di iniezione;
b) fase di erogazione:
i) numero di pozzi che si prevede di utilizzare per l’erogazione;
ii) portata nominale ed effettiva in erogazione delle centrali di trattamento;
iii) disponibilità di punta giornaliera e relativo andamento in funzione dell’erogazione (curva di svaso) interventi di manutenzione programmata;
iv) eventuali vincoli per l’erogazione derivanti dai sistemi di trasporto e dagli impianti;
v) periodi previsti per il ciclo di erogazione;
5. Qualora i parametri indicati ai commi 3 e 4 presentino variazioni significative in relazione a precedenti comunicazioni, oppure derivino da valutazioni o stime, devono essere evidenziati i motivi di variabilità.
6. I titolari di concessioni di stoccaggio trasmettono al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente, entro il mese successivo all’esercizio, una comunicazione mensile per singolo campo sui volumi di gas movimentati ed i loro relativi equivalenti energetici nonché i dati sull’eventuale produzione residua di gas naturale. Il titolare fornisce al Ministero ed agli Uffici territoriali competenti le notizie di carattere economico e tecnico relative alla propria attività che essi richiedono.
7. I titolari forniscono altresì al Ministero entro il 30 giugno di ciascun anno, i dati a consuntivo del gas naturale effettivamente movimentato nel precedente ciclo di stoccaggio, indicando i valori di punta massima in iniezione e in erogazione registrati in ogni giacimento, con l’indicazione del giorno in cui si sono verificati ed i valori di pressione statica di fondo al termine delle fasi di iniezione e di erogazione.

Art. 21
(Pozzi di monitoraggio ed operativi)
1. Il titolare della concessione di stoccaggio, prima di dare inizio alla perforazione di ogni pozzo o gruppo di pozzi, presenta il relativo programma di perforazione, completamento e allacciamento all’Ufficio territoriale competente. Il titolare della concessione ha la facoltà di presentare la denuncia di esercizio e il Documento di sicurezza e salute, di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 624/1996, separatamente per le varie attività, nel rispetto delle tempistiche dello stesso decreto legislativo.
2. Il programma indica la posizione del pozzo o gruppo di pozzi, l’obiettivo minerario, la profondità da raggiungere, il profilo previsto, l’impianto da impiegare, il programma di tubaggio e di cementazione, le attrezzature contro le eruzioni libere e la natura dei fluidi di perforazione, il programma di completamento, i sistemi di sicurezza che verranno installati e le attrezzature di processo ed ausiliarie presenti nell’area pozzo e le caratteristiche delle linee di collegamento, il piano di gestione rifiuti, il costo preventivato per la realizzazione delle opere.
3. Ai sensi dell’articolo 5, commi 1, 5 e 6 del decreto legislativo n. 117/2008 il concessionario elabora un piano di gestione dei rifiuti di estrazione che viene presentato per l’approvazione all’ Ufficio territoriale competente contestualmente all’istanza di autorizzazione alla perforazione e/o all’istanza di autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 9, comma 3.
4. L’Ufficio territoriale competente, sentite le altre amministrazioni interessate nei casi previsti dalle norme vigenti, autorizza la perforazione, contestualmente approva il piano di gestione dei rifiuti di estrazione di cui al comma 3.
5. Ogni pozzo è individuato mediante un toponimo ricadente nell’area della concessione seguito da un numero d’ordine. Nel caso di pozzi off-shore la denominazione è definita con nome convenzionale seguito dal numero progressivo del pozzo.
6. L’ubicazione dei pozzi è effettuata con sistema ottico, ovvero con radiolocalizzazione, o con altri metodi topografici similari, trasmettendo all’Ufficio territoriale competente apposita documentazione redatta con l’indicazione del metodo seguito.
7. Nel caso di istanza di autorizzazione relativa alla perforazione di pozzi orientati a partire da altro titolo minerario, l’Ufficio territoriale competente comunica l’istanza al titolare del permesso o della concessione interessata, indicando il termine per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, si intende che il titolare destinatario non si oppone all’esecuzione del pozzo.
8. Il titolare è tenuto a conservare, a disposizione dell’Ufficio territoriale competente, campioni rappresentativi delle rocce attraversate nonché i risultati di eventuali analisi effettuate. Ciascun campione viene individuato tramite l’indicazione del pozzo e dell’eventuale ramo laterale dal quale è stato prelevato nonchè la profondità e l’intervallo di prelievo. I campioni non possono essere distrutti o dispersi prima di diciotto mesi dall’ultimazione del sondaggio.
9. Entro novanta giorni dall’ultimazione del sondaggio, il titolare trasmette all’Ufficio territoriale competente il profilo geologico del foro, corredato dei risultati delle diagrafie effettuate in foro, dei grafici e delle notizie relative a tutte le operazioni eseguite ed ai risultati ottenuti, inoltrandone copia su supporto informatico al Ministero.
10. Qualora un pozzo non sia più idoneo all’esercizio dello stoccaggio, il concessionario procede tempestivamente alla chiusura mineraria, presentando il relativo programma all’Ufficio territoriale competente, informandone il Ministero, precisando il piano di sistemazione del pozzo stesso e dell’area impegnata.
11. L’Ufficio territoriale può impartire istruzioni in merito al programma di chiusura ed ai lavori di sistemazione di cui al comma 10.
12. Concluse le operazioni, il titolare trasmette all’Ufficio territoriale competente il rapporto tecnico di chiusura mineraria del pozzo, con l’indicazione delle operazioni effettuate inoltrandone copia al Ministero, con facoltà dell’Ufficio territoriale di redigere in loco specifico verbale di chiusura mineraria. Dell’avvenuta chiusura mineraria viene data comunicazione alla Regione.
13. Il titolare mette in atto le necessarie azioni per la caratterizzazione e l’eventuale bonifica del sito ai fini del successivo rilascio subordinato ad attestazione dell’Ufficio territoriale competente della cessazione dell’attività mineraria con estinzione dell’efficacia della relativa porzione di titolo minerario. Restano salvi gli obblighi e gli impegni del titolare per le necessarie azioni di bonifica e ripristino del sito ed eventuali altri obblighi collegati alla competenza di altre amministrazioni.

Titolo IV
OBIETTIVI DI QUALITÀ

Art. 22
(Disposizioni generali)
1. Lo sviluppo dello stoccaggio deve essere condotto secondo i criteri tecnico-economici più aggiornati. Il titolare della concessione di stoccaggio svolge la propria attività secondo le buone regole della scienza e della tecnica al fine di non danneggiare il giacimento e di non arrecare pregiudizio a terzi o all’ambiente.
2. Il concessionario osserva le prescrizioni particolari che le amministrazioni concedenti ritengono di imporre, ai fini della tutela del giacimento, della conservazione dell’equilibrio geologico ed idrogeologico del sottosuolo, della salvaguardia dell’ambiente e dei diritti dei terzi.
3. Ogni titolare di più concessioni di stoccaggio deve gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di cui dispone, al fine di garantire l’ottimizzazione delle capacità stesse nel rispetto della sicurezza del sistema nazionale del gas.

Art. 23
(Misura del gas)
1. I sistemi di misura devono essere conformi alle norme disposte dalla legge 20 novembre 2009 n. 166 e ai relativi decreti attuativi.
2. Agli effetti della determinazione della misura del gas naturale immesso ed erogato in ciascun giacimento facente parte della concessione di stoccaggio, il concessionario deve installare sistemi di misura finalizzati a rilevare i volumi nonché il loro equivalente energetico, espresso in Gigajoule.
3. Ferme restando le disposizioni dei decreti attuativi di cui al comma 1, le registrazioni analogiche o digitali delle misurazioni giornaliere sono tenute a disposizione dell’Ufficio territoriale competente, a cura del concessionario, per un periodo di un anno a decorrere dal termine della conclusione di ciascun ciclo di stoccaggio.

Art. 24
(Utilizzo di gas inerte)
1. L’istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione alla sostituzione totale o parziale del cushion gas con gas inerte, compreso il biossido di carbonio, di cui all’articolo 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, è presentata al Ministero secondo le procedure di cui all’articolo 12, corredata da specifico studio di idoneità.

Art. 25
(Verifica esecuzione programmi)
1. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 7 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 gennaio 2011, il concessionario non può sospendere o modificare il programma lavoro senza giustificazione tecnica o riconosciuta causa di forza maggiore o senza la preventiva autorizzazione del Ministero. A tal fine il concessionario deve presentare istanza al Ministero ed all’Ufficio territoriale competente indicando e comprovando le ragioni tecniche che giustificano la sospensione o le modificazioni richieste. L’Ufficio territoriale competente esprime il proprio parere sull’istanza e lo trasmette al Ministero che autorizza la sospensione o la modificazione del programma. Il provvedimento è rilasciato, nei casi di maggiore rilevanza, secondo le procedure dell’articolo 12.
3. Il concessionario può sospendere temporaneamente il programma di propria iniziativa per cause di forza maggiore. In tal caso deve darne immediata comunicazione all’Ufficio territoriale competente ed al Ministero.
4. Il Ministero, dopo lo svolgimento degli accertamenti del caso da parte all’Ufficio territoriale competente, può ordinare l’immediata ripresa dei lavori e l’attuazione del precedente programma se non ritenga giustificata la sospensione.

Art.26
(Disposizioni finali)
1. Il presente Decreto Direttoriale si applica ai titoli minerari vigenti ed ai procedimenti in corso alla sua data di entrata in vigore.
2. Il presente Decreto Direttoriale è pubblicato nel BUIG e si applica a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 febbraio 2011

Il Direttore generale: TERLIZZESE