Comunicato Ministeriale 30 giugno 2022

Elenco piattaforme in dismissione mineraria – 2022

(D.M. 15/02/2019 recante “Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione d’idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse”)

Per la dismissione delle piattaforme a mare e delle infrastrutture connesse si applica il Decreto del 15 febbraio 2019 adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 57 dell’8 marzo 2019, recante “Linee guida nazionali per la dismissione mineraria delle piattaforme per la coltivazione di idrocarburi in mare e delle infrastrutture connesse”.

Tali Linee Guida stabiliscono le procedure, comprensive dei tempi e delle modalità da seguire, per la dismissione mineraria o per l’eventuale riutilizzo delle piattaforme e delle infrastrutture connesse già utilizzate per la coltivazione da giacimenti di idrocarburi esauriti o comunque non utilizzabili, o non suscettibili di assicurare ulteriormente produzione in quantità commerciale nell’ambito delle concessioni minerarie.

L’art. 5 delle Linee Guida prevede, nello specifico, al comma 1 che “le società titolari di concessioni minerarie comunicano entro il 31 marzo di ogni anno l’elenco delle piattaforme i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria e che non intendono utilizzare ulteriormente per attività minerarie […]”. La DGIS (ex DGISSEG), previo parere tecnico rilasciato dalle Sezioni UNMIG competenti, valuta se nell’elenco ricevuto sono inserite piattaforme e infrastrutture connesse delle quali le condizioni strutturali e degli impianti possano consentire il riutilizzo, e, acquisiti i pareri dei competenti Uffici del Ministero per la transizione ecologica (DGVA – ex DGCreSS) e del Ministero della cultura per gli aspetti di rispettiva competenza, pubblica sul BUIG e sul proprio sito web, entro il 30 giugno di ogni anno l’elenco delle piattaforme e infrastrutture connesse in dismissione mineraria che devono essere rimosse secondo le procedure previste dalle stesse Linee Guida. Nell’elenco predetto, sono altresì indicate, ferme le valutazioni dei competenti uffici del MITE (ex MATTM) e del Ministero della cultura, le piattaforme e le infrastrutture connesse che, a seguito della verifica prevista, possono essere riutilizzate.

Per le piattaforme indicate come da dismettere nel predetto elenco, le società titolari delle concessioni sono tenute a presentare istanza per l’autorizzazione alla rimozione entro 10 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco medesimo, mentre per le piattaforme indicate come suscettibili di usi alternativi, le società o enti interessati al riutilizzo possono invece presentare istanza di riutilizzo entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco; tale istanza è pubblicata sul BUIG del mese successivo alla data di presentazione. Qualora (decorsi i predetti 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’elenco contenente le piattaforme che, a seguito della verifica prevista, possono essere riutilizzate) non vi fosse alcuna manifestazione di interesse per l’uso alternativo delle piattaforme in elenco, l’operatore titolare della concessione ha 10 mesi di tempo, dallo scadere del termine per la presentazione del progetto di riutilizzo, per depositare l’istanza di relativa rimozione.

Ciò premesso, si richiama che nell’ultimo Elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo, aggiornato nel BUIG – Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse – Anno LXVI N. 5 – 31 Maggio 2022, sono presenti le piattaforme ADA 3, AZALEA A, PC 73, Armida 1 e Regina 1; mentre nell’Elenco delle piattaforme e infrastrutture da dismettere minerariamente ma con possibilità di riutilizzo con scopi diversi dall’attività mineraria di estrazione di idrocarburi è riportata la piattaforma VIVIANA 1 essendo stata valutata in precedenza ammissibile al riutilizzo, e, al riguardo nella giornata odierna scadono i 12 mesi per la presentazione di eventuali istanze; scaduto detto termine, senza la presentazione di alcun progetto per uso alternativo, anche a questa piattaforma saranno applicati i termini per la relativa dismissione.

Nella situazione specifica relativa all’anno 2022, entro il 31/03/2022 è pervenuta, in adempimento dell’art. 5 comma 1 del D.M. 15/02/2019, la comunicazione della società ENI

S.p.A. di cui alla nota prot. n. 399/DICS del 24/03/2022 (agli atti con prot. 9579 del 28/03/2022), con la quale la società riporta nell’elenco delle strutture i cui pozzi sono stati autorizzati alla chiusura mineraria, le piattaforme Ada 2 e Ada 4 – afferenti alla concessione A.C9.AG, e le piattaforme Jole 1 e Fabrizia 1 – afferenti alla concessione B.C21.AG, completata dei relativi allegati ex art. 6 del D.M.

L’Ufficio competente di questa Direzione Generale ha effettuato, con nota prot. 10487 del 04/04/2022, indirizzata alla Sezione UNMIG dell’Italia Centrale (competente per le piattaforme Jole 1 e Fabrizia 1), alla Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale (competente per le piattaforme Ada 2 e Ada 4), alla Direzione generale valutazioni ambientali (VA) di questo Ministero e alla Direzione generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio Servizio V Tutela del Paesaggio del Ministero della Cultura, la richiesta dei pareri di competenza rispettivamente di cui ai commi 2 e 3 del D.M. 15/02/2019.

Al riguardo, tenuto conto dei pervenuti pareri di competenza emessi rispettivamente:

Parere del Servizio V Tutela del Paesaggio della DG Archeologica, Bella Arti e Paesaggio del Ministero della cultura (agli atti con prot 15561 del 19/05/2022), che esprime le seguenti valutazioni “questa Direzione generale ABAP, nel rispetto dei termini fissati dall’art. 5, comma 5, del D.M. 15/02/2019, relativamente all’iscrizione delle piattaforme in dismissione mineraria denominate Jole 1, Fabrizia 1, Ada 2, Ada 4 nel registro di cui al comma 3 del medesimo articolo, comunica di non rilevare particolari criticità per quanto di competenza nelle aree interessate e in prossimità delle piattaforme e che, tuttavia, nella eventualità di una scomposizione o rimozione delle piattaforme e ripristino dei luoghi, ovvero di un progetto di recupero o trasformazione delle stesse per scopi differenti da quelli minerari, dovrà essere svolta una attenta analisi degli impatti diretti e indiretti attesi sul patrimonio culturale subacqueo, noto o ancora non conosciuto, come anche sui beni culturali e paesaggistici di intervisibilità terra-mare fondata su quanto rilevato dal documento di valutazione preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016. Il documento di valutazione preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi del già citato c.1 dell’art. 25 del D.Lgs. 50/2016, dovrà comprendere gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminary, con particolare attenzione ai dati d’archivio e bibliografici reperibili, all’esito delle ricognizioni, alla lettura geomorfologica del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Nel caso di potenziali interferenze dirette, la descrizione dovrà contenere anche le alternative progettuali finalizzate alla conservazione del patrimonio suddetto o nel caso di potenziali impatti indiretti, tutte le misure tese alla loro mitigazione. Tale valutazione dovrà comprendere il progetto nella sua interezza, quindi anche eventuali opera di connessione, in fase di cantiere, di esercizio e di dismissione delle opere previste. Lo studio dovrà essere comprensivo della ricognizione dei Beni sottoposti a tutela ai sensi della Parte Seconda del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. eventualmente presenti in:

– Vincoli in rete (http://vincoliinrete.beniculturali.it);

– Carta del rischio (http://www.cartadelrischio.beniculturali.it);

– SITAP – Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico (http://sitap.beniculturali.it/);

– RAPTOR – Ricerca Archivi e Pratiche per la Tutela Operativa Regionale (https://www.raptor.beniculturali.it/);

– Patrimonio Mondiale UNESCO (http://www.unesco.it/);

– Piani Paesaggistici Regionali e/o strumenti vigenti di pianificazione paesaggistica;

– nonché, tutti i dati di archivio forniti dagli Uffici territoriali del MiC ed eventualmente le ordinanze delle Capitanerie di Porto.

Si precisa che, al fine di salvaguardare sia i giacimenti sommersi sia i beni culturali e paesaggistici negli spazi di interazione terra-mare e nei fondali interessati dal progetto, le indagini di archeologia preventive sopra elencate dovranno prevedere obbligatoriamente indagini dirette e/o strumentali ad alta risoluzione; queste ultime, in particolare, dovranno includere ROV, Multibeam Echosounder (MBES), Side Scan Sonar (SSS), Sub Bottom Profiler (SBP), Magnetometro/Gradiometro. Il documento dovrà essere redatto da soggetti in possesso dei requisiti stabiliti, di cui al c.1 del’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e al D.M. 60/2009, poi recepiti ai sensi della legge n. 110 del 2014 nel D.M. 244/2019, nonché dalle comprovate competenze e qualifiche professionali subacquee, ai sensi delle regole 22 e 23 dell’Allegato della Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo, adottata a Parigi il 2 novembre 2001, ratificata e resa esecutiva in Italia con la L. 157/2009. Anche in caso di assenza di siti o evidenze d’interesse archeologico, gli interventi da realizzarsi, nonché le anomalie individuate dovranno essere posizionati topograficamente e presenti nella documentazione scientifica prodotta, secondo quanto previsto dall’art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.P.C.M. del 14 febbraio 2022, recante “Linee Guida per la Procedura di Verifica dell’interesse Archeologico ai sensi dell’articolo 25, comma 13, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Relativamente agli aspetti di tutela paesaggistica, eventuali interventi di recupero e trasformazione delle strutture delle piattaforme dovranno attentamente valutare I valori scenic e panoramici del rapporto di intervisibilità terra-mare, in particolare per la piattaforma Jole 1 localizzata a 5 km dalla costa di Cupra Marittima.”

Parere della Divisione VII – Sezione UNMIG dell’Italia Centrale (acquisito agli atti con prot. 16923 del 31/05/2022), che esprime le seguenti valutazioni conclusive per le piattaforme Jole 1 e Fabbrizia1 rientrati nelle competenze della Sezione UNMIG in parola: “Per quanto attiene la piattaforma “JOLE 1”, tenuto conto delle informazioni acquisite, non si ravvisano elementi ostativi alla possibilità di valutare la fattibilità di progetti per il suo riutilizzo anche per attività diverse da quella mineraria, sempreché appropriate e compatibili con le caratteristiche della struttura. La Sezione segnala poi “Appare utile evidenziare lo stato della piattaforma riscontrato durante l’ispezione del settembre 2020, con particolare riferimento al fenomeno della corrosione/ossidazione”. Per quanto concerne l’altra piattaforma, la Sezione comunica quanto segue “Anche relativamente alla piattaforma “FABRIZIA”, tenuto conto delle informazioni acquisite, non si ravvisano elementi ostativi alla possibilità di valutare la fattibilità di progetti per il suo riutilizzo anche per attività diverse da quella mineraria, sempreché appropriate e compatibili con le caratteristiche della struttura”.

Pareri della Divisione VI – Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale (acquisiti agli atti con prot. 20465 e 20466 del 28/06/2022), che esprime le seguenti valutazioni conclusive per le piattaforme Ada2 e Ada 4 rientrati nelle competenze della Sezione UNMIG in parola:

Piattaforma Ada 2

“Pertanto non si ravvisano in linea di principio elementi tecnici ostativi alla possibilità di valutare la fattibilità di progetti per il riutilizzo della piattaforma “ADA 2” anche per attività diverse da quella mineraria”.

Piattaforma Ada 4

“Pertanto non si ravvisano in linea di principio elementi tecnici ostativi alla possibilità di valutare la fattibilità di progetti per il riutilizzo della piattaforma “ADA 4” anche per attività diverse da quella mineraria”.

Parere della Div V – Procedure di Valutazione Via e Vas della D.G. Valutazioni Ambientali – Ministero della Transizione Ecologica (acquisito agli atti con prot. 18834 del 15/06/2022), che esprime le seguenti valutazioni conclusive per le quattro piattaforme esaminate: “Alla luce delle informazioni riportate nei “Quadri ambientali”, nelle “Relazioni descrittive” e nelle “Valutazioni di integrità strutturale” relativi alla dismissione delle piattaforme in oggetto, si rappresenta quanto segue. Le piattaforme “Ada 2”, “Ada 4”, “Fabrizia 1” e “Jole 1” in questione presentano nel complesso un discreto stato di conservazione, fatta eccezione per la piattaforma “Ada 4” che presenta un basso stato di conservazione, relativamente alla presenza di vernice protettiva e di fenomeni corrosivi. Per quanto riguarda l’interferenza con aree marine protette, aree marine di pregio ambientale quali le Aree umide tutelate dalla Convenzione di RAMSAR, le Aree della Rete Natura 2000, le aree marine protette, si rileva che le stesse non sono disturbate dalla presenza delle piattaforme poiché queste sono poste sempre ad una distanza maggiore di 5 km, fatta eccezione per le sole piattaforme “Fabrizia 1” e “Jole 1” che ricadono direttamente nell’area IBA222M “Medio Adriatico”, area rilevata tra quelle di maggior utilizzo dalla Berta maggiore nidificante all’Arcipelago delle Tremiti. Relativamente altri aspetti concernenti il contesto socio-economico, non si rilevano criticità legate alle operazioni di rimozione delle suddette piattaforme e delle strutture connesse. In conclusione, nel concordare sul fatto che le piattaforme in argomento sono da dismettere ed nel rappresentare che da tale dismissione non deriveranno impatti significativi sull’ambiente, si rimanda comunque per l’esecuzione dei lavori all’acquisizione delle necessarie autorizzazioni e nulla osta in materia ambientale nonché all’adozione di tutte le misure di sicurezza delle persone e delle cose”.

Al riguardo si rileva che non essendo espresso nel documento di parere in parola della DGVA alcun avviso favorevole in merito alla possibilità di riutilizzo delle piattaforme predette, discende essere stato espresso parere favorevole alla rimozione delle piattaforme e negativo alla possibilità di verificare un eventuale riutilizzo delle piattaforme esaminate.

Tutto ciò premesso, costituente parte integrante e sostanziale della presente comunicazione, tenendo conto dei pareri di competenza emessi ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.M. 15/02/2019, ed in particolare di quello della DG Valutazioni Ambientali che non manifesta aperture alla verifica di nuovi eventuali riutilizzi non minerari delle piattaforme esaminate, si comunica, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.M. 15/02/2019, che le piattaforme Ada 2, Ada 4, Jole 1 e Fabrizia 1 sono risultate non riutilizzabili.

Si comunica, pertanto, che per le piattaforme Ada 2, Ada 4, Jole 1 e Fabrizia 1 non possono essere presentate istanze di riutilizzo ai sensi del D.M. 15/02/2019 e pertanto le stesse sono da dismettere minerariamente.

Per approfondimenti si rimanda al sito UNMIG: http://unmig.mise.gov.it.

 

Roma, 30 giugno 2022

 

Il Direttore generale: BARBARO

 

Allegato A

AGGIORNAMENTO DELL’ELENCO DELLE PIATTAFORME E INFRASTRUTTURE DA DISMETTERE MINERARIAMENTE

Aggiornamento del 30/6/2022

 

All’elenco delle piattaforme e infrastrutture da rimuovere senza possibilità di riutilizzo sono da aggiungere

Nome piattaforma

Concessione mineraria

Ubicazione
(Lat/Long WGS84)

Tipo piattaforma

Rimozione senza possibilità di riutilizzo

Possibilità di Riutilizzo

ADA 2

A.C9.AG

45,183634 N
12,591285 E

Monotubolare

No

ADA 4

A.C9.AG

45,183561 N
12,590910 E

Monotubolare

No

JOLE 1

B.C21.AG

43,040959 N
13,926435 E

Monotubolare

No

FABRIZIA 1

B.C21.AG

43,041377 N
14,001140 E

Monotubolare

No

 

Tenuto conto dei pareri di competenza emessi ai sensi del comma 3 dell’art. 5 del D.M. 15/02/2019, ed in particolare di quello della DG Valutazioni Ambientali che non manifesta aperture alla verifica di nuovi eventuali riutilizzi non minerari delle piattaforme esaminate, si comunica, ai sensi dell’art. 5, comma 4, del D.M. 15/02/2019, che le piattaforme Ada 2, Ada 4, Jole 1 e Fabrizia 1 sono risultate non riutilizzabili.