Circolare Interministeriale 21 ottobre 2009

Indirizzi per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale

MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Dipartimento per l’Energia
Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche

Ai Presidenti dei Comitati Tecnici Regionali presso le Direzioni Regionali e Interregionali dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
LORO SEDI

Ai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco
LORO SEDI

Alle Sezioni UNMIG di Bologna, Roma e Napoli
Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche
Dipartimento per l’energia
Ministero dello Sviluppo Economico
LORO SEDI

e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Protezione Civile
Via Ulpiano, 13
00193 ROMA

Alle Prefetture – Uffici Territoriali del Governo
LORO SEDI

Alle Regioni
LORO SEDI

OGGETTO: Indirizzi per l’applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti, agli stoccaggi sotterranei di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde.

Com’è noto, il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.334, modificato e integrato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n.238, che recepisce la direttiva 96/82/CE (c.d. direttiva Seveso II), detta disposizioni finalizzate a prevenire gli incidenti rilevanti connessi a determinate sostanze pericolose e a limitarne le conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.
Con riferimento al campo di applicazione della disciplina comunitaria, nell’ambito dei lavori del “Committee of Competent Authorities – CCA”, istituito ai sensi dell’art. 22 della direttiva, è stata discussa l’assoggettabilità alla direttiva degli stoccaggi sotterranei di gas naturale in pozzi o miniere esaurite.
In esito agli approfondimenti svolti, la Commissione europea, nel corso della XX riunione del CCA, svoltasi a Bordeaux (Francia) il 9 ottobre 2008, ha chiarito che, in via generale, tutti gli stoccaggi di sostanze pericolose, ivi compresi quelli in miniere e pozzi esausti, sono soggetti agli obblighi derivanti dalla direttiva. Nel corso della medesima riunione la Commissione ha invitato gli Stati Membri ad adeguare tutti i siti di stoccaggio agli obblighi comunitari, al fine di garantire omogenei livelli di sicurezza.
Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Commissione, si pone dunque l’esigenza di assicurare la conformità alla direttiva di tutti gli stoccaggi attualmente in esercizio sul territorio nazionale, ivi compresi quelli in giacimenti esauriti di gas naturale o unità geologiche profonde, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I al D.Lgs. n.334/1999, tenendo conto altresì della peculiarità delle industrie di stoccaggio di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, a cui si applica la specifica normativa di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n.624, anch’essa di derivazione comunitaria, diretta a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Si precisa che, ai fini dell’applicazione del D.Lgs. n.334/1999 allo stoccaggio di gas naturale in giacimenti esauriti, il volume complessivo di sostanza pericolosa si intende costituito dal volume di gas presente nelle linee di superficie, negli impianti e nel giacimento considerato nelle condizioni più gravose di esercizio.
Tutto ciò premesso, si forniscono di seguito gli indirizzi da seguire, nelle more dell’attuazione dell’art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, al fine di garantire la certezza del diritto e la necessaria tutela a tutti gli operatori. Tali indicazioni, infatti, fermo restando l’obbligo di adempiere, da parte del gestore, anche alle disposizioni non espressamente citate nella presente lettera circolare, sono dirette a chiarire le modalità applicative della norma in maniera da rendere effettivo il livello di tutela garantito dalla normativa in tema di rischi rilevanti e applicare agli stoccaggi di gas naturale in giacimenti o unità geologiche profonde, in modo organico e uniforme, le procedure previste dal D.Lgs n.334/1999, mediante indicazioni utili a facilitarne l’adempimento.
1) per le concessioni di stoccaggio già in esercizio, comprese quelle per cui alla data della presente circolare siano in corso modifiche per le quali sia già stato avviato il procedimento autorizzativo, si ritiene applicabile la disposizione di cui all’art. 6 comma 3 del D.Lgs. n.334/1999. Il gestore, ovvero la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento o l’impianto, qualora negli stabilimenti sia presente gas naturale in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. n. 334/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 238/2005, dovrà entro e non oltre un anno dalla comunicazione del Ministero dell’Ambiente ai gestori del 28 gennaio 2009:
– trasmettere tempestivamente al Ministero dell’Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio , al Comitato Tecnico regionale o interregionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di cui all’art. 19 del D.Lgs. n. 334/1999 (nel seguito CTR), una notifica contenente le informazioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 334/1999 e successive modifiche nonché le informazioni di cui all’allegato V dello stesso decreto. Tale documentazione sarà trasmessa contestualmente anche al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale delle Risorse Minerarie ed Energetiche – Sezione competente per territorio dell’ Ufficio Nazionale Minerario per gli idrocarburi e le Georisorse (nel seguito Sezione UNMIG);
– trasmettere al CTR il rapporto di sicurezza previsto dall’art.8 del D.Lgs. n. 334/1999 e successive modifiche nonché relativi documenti accompagnatori (solo qualora i quantitativi di sostanze pericolose superino i limiti di soglia di cui alla colonna 3 dell’allegato I al D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i.). Tale documento sarà trasmesso contestualmente anche alla Sezione UNMIG;
– trasmettere al Prefetto ed alla Provincia tutte le informazioni utili per la predisposizione del Piano di emergenza esterno previsto dall’art.20 del D.Lgs. n. 334/1999 e successive modifiche. Tali informazioni saranno trasmesse contestualmente anche alla Sezione UNMIG;
– adeguare il Piano di Emergenza Interno secondo le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs. n. 334/1999 e successive modifiche (solo qualora i quantitativi di sostanze pericolose superino i limiti di soglia di cui alla colonna 3 dell’allegato I al D.Lgs. n. 334/1999 e s.m.i.);
– predisporre un documento che definisca la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti allegando il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza (art.7 del D.Lgs. n. 334/1999 e DM Ambiente 9.8.2000 “Linee guida per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza – G.U. n.195 del 22.08.2000);
– attuare il sistema di gestione della sicurezza di cui all’art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 334/1999 e al suddetto DM 9.8.2000;
2) in tutti gli altri casi, qualora nello stabilimento sia prevista la presenza di gas naturale in quantità uguali o superiori a quelle indicate nell’allegato I del D.Lgs. n. 334/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 238/2005, il gestore dovrà attuare quanto disposto dal D.Lgs. n. 334/1999 e in particolare:
a) prima dell’inizio dei lavori di costruzione:
– trasmettere al Ministero dell’Ambiente, alla Regione, alla Provincia, al Comune, al Prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio, al CTR, almeno 180 giorni prima dell’inizio dei lavori di costruzione, ovvero tempestivamente per i procedimenti in corso, una notifica contenente le informazioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n.334/1999 e successive modifiche nonché le informazioni di cui all’allegato V al D.Lgs. n.334/1999. Tale documentazione sarà trasmessa contestualmente anche alla Sezione UNMIG;
– trasmettere al CTR il rapporto preliminare di sicurezza previsto dall’art.9 del D.Lgs. n. 334/1999 e successive modifiche e i relativi documenti accompagnatori, nonché ottenere il relativo nulla-osta di fattibilità di cui all’art. 21 del predetto decreto (solo qualora i quantitativi di sostanze pericolose superino i limiti di soglia di cui alla colonna 3 dell’allegato I al D.Lgs. n.334/99 e s.m.i.). Il rapporto preliminare di sicurezza sarà trasmessa contestualmente anche alla Sezione UNMIG;
b) prima dell’inizio dell’esercizio degli impianti:
– trasmettere al CTR il rapporto definitivo di sicurezza previsto dall’art.9 del D.Lgs. n. 334/1999 e successive modifiche e i relativi documenti accompagnatori, nonché ottenere il relativo parere tecnico conclusivo di cui all’art. 21 del predetto decreto (solo qualora i quantitativi di sostanze pericolose superino i limiti di soglia di cui alla colonna 3 dell’allegato I al D.Lgs. n.334/1999 e s.m.i.). Il rapporto definitivo di sicurezza sarà trasmesso contestualmente anche alla Sezione UNMIG;
– predisporre un documento che definisca la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti allegando il programma adottato per l’attuazione del sistema di gestione della sicurezza (art.7 D.Lgs. n. 334/1999 e DM 9.08.2000);
– predisporre il Piano di Emergenza Interno secondo le modalità previste dall’art. 11 del D.Lgs. n.334/1999 e successive modifiche (solo qualora i quantitativi di sostanze pericolose superino i limiti di soglia di cui alla colonna 3 dell’allegato I al D.Lgs. n.334/1999 e s.m.i.);
– trasmettere al Prefetto e alla Provincia tutte le informazioni utili per la predisposizione del Piano di emergenza esterno previsto dall’art.20 del D.Lgs. n. 334/1999 e successive modifiche. Tali informazioni saranno trasmesse contestualmente anche alla Sezione UNMIG;
– attuare il sistema di gestione della sicurezza di cui all’art. 7 comma 2 del D.Lgs. n. 334/1999 e al suddetto DM 9.8.2000;
Per tutte le modifiche degli stabilimenti, come ad esempio gli interventi a impianti e pozzi esistenti e la perforazione di nuovi pozzi, si farà riferimento alle procedure di cui al Decreto del Ministero dell’Ambiente del 9.8.2000 relativo a “Individuazione delle modificazioni di impianti e di depositi, di processi industriali, della natura o dei quantitativi di sostanze pericolose che potrebbero costituire aggravio del preesistente livello di rischio”.
Per quanto riguarda il raccordo tra gli adempimenti tecnici previsti dalle due normative, D.Lgs. n.334/1999 e D.Lgs. n.624/1996, si precisa che le informazioni che dovranno essere contenute nel documento che definisce la politica di prevenzione degli incidenti rilevanti, nella documentazione che illustra il sistema di gestione della sicurezza, nel rapporto di sicurezza e nel piano di emergenza interno, potranno essere desunte, salvo le eventuali integrazioni necessarie, dall’analisi di rischio, dal Documento di Sicurezza e Salute (DSS) e dalla documentazione progettuale presentata ai sensi del D.Lgs. n.624/1996 e dovranno essere coerenti con gli stessi.
A tale scopo, si richiama innanzitutto l’art.8, comma 5, del D.Lgs. n.334/1999 che prevede che “al fine di semplificare le procedure e purché ricorrano tutti i requisiti prescritti dal presente articolo, rapporti di sicurezza analoghi o parti di essi, predisposti in attuazione di altre norme di legge o di regolamenti comunitari, possono essere utilizzati per costituire il rapporto di sicurezza”.
Si precisa inoltre che, ai fini della redazione dei Piani di emergenza interna in materia di rischi di incidenti rilevanti, i gestori degli stoccaggi possono avvalersi in tutto o in parte dei dati e delle informazioni utilizzati per la predisposizione dei piani di emergenza di cui all’art.18, comma 3, del D.Lgs. n.624/1996, ove rispondenti ai contenuti di cui all’allegato IV, punto 1 al D.Lgs. n.334/1999.
Per quanto riguarda infine lo svolgimento delle istruttorie sui Rapporti di Sicurezza, ai sensi dell’art.19, comma 5, del D.Lgs n.334/99, il Comitato Tecnico Regionale si avvale del supporto tecnico dell’Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG), anche al fine di raccordare le procedure minerarie con quelle del CTR.
Al fine di non duplicare per l’attività in esame le stesse verifiche e gli stessi controlli richiesti da norme diverse (D.Lgs. n. 624/1996 e D.Lgs. n. 334/1999), si invitano i Comitati Tecnici Regionali e gli UNMIG competenti per territorio a coordinarsi in modo che i pareri e le verifiche previste dalle norme sopraindicate possano essere eseguiti congiuntamente.
In particolare per i nuovi impianti, il parere di conformità alle vigenti norme in materia di prevenzione incendi sarà formulato dal competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco dopo il rilascio del Nulla Osta di Fattibilità e dovrà essere in linea con le conclusioni istruttorie del CTR. Inoltre, i procedimenti previsti dal D.Lgs. n. 334/1999 ai fini del rilascio del parere tecnico conclusivo, e quelli finalizzati alla verifica e collaudo di cui all’art.85 del D.Lgs. n. 624/1996 saranno svolti in maniera contestuale.
Al termine del primo anno di applicazione, la presente circolare potrà essere integrata in base alle indicazioni e agli elementi forniti dai CTR.
La presente circolare sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia e sui siti web dei ministeri firmatari.

Il Direttore della Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare:
Ing. Bruno Agricola

Il Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco Vice-capo Dipartimento vicario del Ministero dell’Interno:
Ing. Antonio Gambardella

Il Direttore della Direzione Generale Risorse Minerarie ed Energetiche del Ministero dello Sviluppo Economico:
Ing. Franco Terlizzese