Circolare Direttoriale 21 novembre 2023

Regolamentazione dei compiti e delle funzioni interne alla DGIS nell’ambito dei procedimenti, di valutazione delle capacità tecnico-economiche-organizzative degli operatori titolari di permessi di prospezione, ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare, di concessioni di stoccaggio sotterraneo di CO2, di risorse geotermiche e minerarie in mare e di impianti pilota geotermici.

IL DIRETTORE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA

Premessa

In applicazione di quanto previsto dal comma 6, dall’articolo 20 del DM 7 dicembre 2016, come modificato dal DM 9 agosto 2017 recante “Disciplinare tipo per il rilascio e l’esercizio dei titoli minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”, questa Direzione Generale, ad integrazione di quanto già disposto con la Circolare prot. 121400 del 25 luglio 2023, dispone, per gli uffici e gli organi in indirizzo, le procedure operative interne, finalizzate alla gestione dei procedimenti per la valutazione della capacità tecnica economica di cui al DM 7 dicembre 2016 e agli articoli 6 e 7 del decreto direttoriale 15 luglio 2015 in capo alla Divisione V, come assegnate da ultimo dal D.M n. 458 del 10 novembre 2022.

 

Disposizioni relative a compiti e funzioni degli Uffici interni alla DGIS

Considerato e fatto salvo tutto quanto già disposto con la circolare citata in premessa, con specifico riferimento alle disposizioni all’articolo 4 del DM 7 dicembre 2016, e delle relative disposizioni contenute del decreto direttoriale 15 luglio 2015, le Sezioni territoriali UNMIG e la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 Maggio 2007, n. 78 sono tenute a fornire, anche mediante appositi pareri laddove previsti e/o richiesti, ogni elemento informativo e/o supporto tecnico utile a questa Direzione Generale e alla Divisione V – Rilascio titoli minerari e normativa tecnica nel settore delle geo Risorse; Sezione laboratori e servizi tecnici-, per l’espletamento dei procedimenti relativi alla qualifica e verifica delle capacità tecniche, economiche, finanziarie, societarie e organizzative degli operatori richiedenti o titolari di permessi di prospezione o ricerca e di concessioni di coltivazione di idrocarburi in terraferma e in mare, di concessioni di stoccaggio sotterraneo di CO2, e di risorse geotermiche e minerarie in mare e di impianti pilota geotermici, assegnati da ultimo alla Divisione V dal D.M n. 458 del 10.11.2022.

In particolare:

1. con riferimento ai procedimenti di valutazione di cui all’art. 6 del decreto direttoriale 15 luglio 2015 e di prequalifica di cui all’articolo 7 del medesimo decreto, gli uffici territoriali UNMIG sono tenuti a fornire entro 30 giorni, su richiesta della Divisione V, i propri pareri circa la capacità tecnica delle società operanti sul territorio di riferimento, anche relativamente a salute, sicurezza, ambiente e gestione dei rischi; il parere deve riguardare almeno gli aspetti geologici e la gestione delle attività in essere sul territorio di competenza, sulla base della documentazione acquisita, dell’esperienza UNMIG sul campo e/o sulla base di quant’altro ritenuto necessario dalla stessa Sezione per l’esame del caso specifico. Nel caso la Sezione UNMIG ritenga di non avere elementi utili da segnalare circa gli aspetti relativi alla valutazione e analisi della documentazione fornita ai sensi dell’Allegato 1, punti 4 e 5, della Circolare 8 novembre 2017, recante “Disposizioni in merito alle modalità di svolgimento delle attività valutative della capacità tecnica, economica ed organizzativa dei soggetti richiedenti e titolari di titoli minerari per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma e in mare, ai sensi dell’art 5 della Legge n 9/1991, dell’art 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n 484/1994, dell’art 5 del Decreto legislativo n 625/1996”, e/o la Divisione V ritenga, ai fini della definizione dei procedimenti, necessari ulteriori approfondimenti tecnici rispetto agli elementi forniti dalla Sezione UNMIG interessata, può sentire la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78, che si esprime ai sensi dell’articolo 42 della legge 11 gennaio 1957, n. 6. Per i pareri già richiesti alle Sezioni UNMIG e non ancora rilasciati, qualora siano decorsi i 30 giorni dalla richiesta può attivarsi immediatamente la CIRM.

2. con riferimento ai procedimenti di valutazione delle capacità tecnico-economiche-organizzative di cui all’art. 6 del decreto direttoriale 15 luglio 2015 e di pre-qualifica di cui all’articolo 7 del medesimo decreto, aventi ad oggetto la valutazione di società che non hanno mai operato sul territorio nazionale e che nella richiesta abbiano indicato le aree di intervento per le nuove attività, la Divisione V in via preliminare può coinvolgere se del caso le Sezioni UNMIG e successivamente o in alternativa, la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie; nelle medesime modalità previste al punto precedente. Nel caso di società che non abbiano indicato, nella richiesta di prequalifica, le aree di riferimento la Divisione V non è tenuta al coinvolgimento delle Sezioni UNMIG e procede ad acquisire direttamente il parere della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie. Qualora la Divisione V ritenga che gli elementi acquisiti in questa fase non siano sufficienti per una esaustiva valutazione può rinviare il relativo procedimento in sede di rilascio del titolo. Per i pareri già richiesti alle Sezioni UNMIG e non ancora rilasciati, qualora siano decorsi i 30 giorni dalla richiesta può attivarsi immediatamente la CIRM.

Disposizioni finali

Nelle more della prevista riorganizzazione di questo Ministero, restano salve tutte le disposizioni di secondo e terzo livello, in materia di attività di prospezione, ricerca, coltivazione e stoccaggio di gas nel sottosuolo, in terraferma e in mare, riportate in precedenti decreti direttoriali e circolari non in contrasto con le presenti disposizioni.

 

Roma 21 novembre 2023

 

Il Direttore generale infrastrutture e sicurezza: BARBARO