Circolare 9 luglio 2015

Procedure operative per la presentazione e l’istruttoria delle istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzate alla sperimentazione di impianti pilota in terraferma

 

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DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE

Procedure operative per la presentazione e l’istruttoria delle istanze di permesso di ricerca di risorse geotermiche finalizzate alla sperimentazione di impianti pilota in terraferma

Premessa
La presente /circolare è disposta per i soli aspetti di competenza del Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE) nelle more dell’attuazione delle indicazioni espresse dalla Camera dei Deputati al Governo con ordine del giorno 9/2629-AR/89, riformulato, nella seduta n. 320 di mercoledì 29 ottobre 2014 e dell’espletamento degli impegni di Governo conseguenti alla risoluzione 8-00103 della Camera dei Deputati relativa al rilancio dell’attività geotermica a zero emissioni, alla “zonizzazione” del territorio e all’emanazione di “linee guida”.
Si fa riferimento al d. lgs. n. 22/2010, recante “Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99”, che disciplina, in particolare, le procedure per il rilascio di permessi di ricerca per impianti sperimentali pilota, con reiniezione totale del fluido geotermico nel sottosuolo ed emissioni di processo nulle.
La normativa consente il rilascio del permesso a fronte di apposite istanze, con un limite di 5 MW elettrici per ciascun impianto, fino ad un massimo complessivo autorizzabile pari a 50 MW. Il proponente può richiedere fino a tre impianti, da 5 MW elettrici ciascuno, per ogni permesso di ricerca. La potenza elettrica cui si riferisce il suddetto limite è quella che l’impianto immette nella rete elettrica e, quindi, è pari alla potenza elettrica totale istallata al netto degli autoconsumi.
L’iter istruttorio per il rilascio del permesso – sviluppato ai sensi della legge n. 241/1990 con il modello procedimentale della Conferenza di Servizi – necessita, sentita la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie (di seguito CIRM), del giudizio favorevole di compatibilità ambientale da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito MATTM), nonché dell’acquisizione dell’intesa regionale.
A causa della mancata o tardiva attivazione delle procedure di valutazione di compatibilità ambientale si è venuto a determinare il sostanziale arresto di numerosi procedimenti autorizzativi, vanificando il raggiungimento dell’obiettivo di assegnazione di potenza da immette nella rete elettrica, come previsto dalla normativa vigente. Pertanto, è in corso da parte di questa Amministrazione una revisione di tutti i procedimenti in graduatoria, finalizzata a verificare l’eventuale ammissibilità di programmi, nuovi o già ricevuti con riserva, per l’assegnazione della potenza autorizzabile. E’, conseguentemente, opportuno ed urgente esplicitare con le presenti disposizioni il percorso procedimentale previsto per la presentazione di istanze di permesso di ricerca e per l’istruttoria da parte di questa Amministrazione.

Presentazione dell’istanza e sviluppo del procedimento
Per quanto attiene al procedimento finalizzato al rilascio del permesso, il proponente presenta l’istanza al MISE, con i contenuti e secondo le modalità indicati all’Allegato. Entro i successivi trenta giorni il MISE verifica l’ammissibilità dell’istanza e, in caso favorevole, comunica al proponente l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990; in caso di inammissibilità il MISE rigetta l’istanza. Se l’istanza è incompleta, il MISE richiede al proponente le necessarie integrazioni, fissando allo scopo un termine non superiore a sessanta giorni. Trascorso tale termine il MISE valuta in via definitiva l’istanza e, se l’esito è favorevole, comunica al proponente l’avvio del procedimento ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/1990, considerando come data di presentazione dell’istanza quella in cui sono pervenute al MISE tutte le integrazioni richieste. In caso di mancato o parziale adempimento alla richiesta di integrazioni, l’istanza è rigettata. L’istanza ammessa è pubblicata nella prima edizione utile del Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (di seguito BUIG).
Il MISE pubblica e aggiorna tempestivamente l’elenco delle istanze e dei permessi ottenuti.
Fermi restando altri requisiti, sono ritenute ammissibili le istanze in cui l’area richiesta non si sovrappone, neanche parzialmente, con quelle relative a:
a) titoli minerari geotermici ordinari vigenti, di competenza regionale, in quanto di carattere esclusivo riferendosi alla stessa risorsa mineraria, fatto eccezione per quanto previsto dall’art. 12, comma 2-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 “La concessione rilasciata per l’utilizzazione di risorse geotermiche può essere revocata qualora risulti inattiva da almeno due anni e sia richiesto il subentro nella concessione di coltivazione per la realizzazione di impianti sperimentali di cui all’articolo 1, comma 3-bis, con esclusione dei soggetti che direttamente abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW. Il subentrante sarà tenuto al pagamento, in unica soluzione, di un indennizzo equivalente al doppio del canone annuo di cui al comma 2 dell’articolo 16.”
b) istanze di permesso e di concessione geotermiche ordinarie, di competenza regionale, per cui sia già risolto il periodo di concorrenza;
c) istanze di permesso di ricerca per impianti pilota geotermici;
d) permessi di ricerca per impianti pilota.
Fermi restando altri requisiti, sono accettate istanze anche se l’area richiesta si sovrappone, anche parzialmente, con quelle relative a:
a) istanze di permesso di ricerca o di concessione ordinarie di competenza regionale in cui sia ancora aperto il periodo di concorrenza, ovvero pervenute all’autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del MISE, nel BUIG. In tali casi, l’area richiesta con l’istanza di permesso per l’impianto pilota geotermico può non coincidere con quella richiesta per il permesso di ricerca o concessione ordinari di competenza regionale. La concorrenza trova naturale soluzione in favore dell’istanza per l’impianto pilota come previsto dall’art. 3, comma 7, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 “Sono considerate concorrenti le domande, riferite esclusivamente alla medesima area della prima domanda, fatte salve le domande relative agli impianti sperimentali di potenza nominale non superiore a 5 MW, pervenute all’autorità competente non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel Bollettino ufficiale regionale o in altro strumento di pubblicità degli atti indicato dalla Regione stessa o, in caso di competenza del Ministero dello sviluppo economico, nel Bollettino ufficiale degli idrocarburi, di cui all’articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, e successive modificazione. Alla denominazione del Bollettino ufficiale degli idrocarburi sono aggiunte in fine le parole «e delle georisorse» (BUIG)”.
Entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa per conoscenza al MATTM e alla Regione interessata, il MISE acquisisce il parere della CIRM e, di conseguenza, trasmette le proprie determinazioni in ordine alla procedibilità dell’istanza al MATTM, alla Regione interessata e al proponente. In caso di improcedibilità, l’istanza è rigettata.
Ai fini dell’esame istruttorio da parte del MISE, sono adottati i seguenti criteri valutativi:
a) interesse e fondatezza degli obiettivi minerari;
b) livello di approfondimento delle conoscenze delle problematiche geologico-strutturali nonché di quelle relative alla risorsa geotermica specifiche nell’area richiesta, degli studi geologici, delle indagini geochimiche e geofisiche pregresse svolte nell’area;
c) completezza e razionalità del programma dei lavori di ricerca e di sperimentazione proposto, con particolare riferimento alle perforazioni previste, ai tempi programmati per l’esecuzione dei lavori e anche alla eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti, nell’ambito del quale non sono considerati gli impegni assunti in modo non vincolante;
d) modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento alla sicurezza, agli interventi di mitigazione degli impatti ambientali, nonché all’obbligo di recupero e ripristino dei luoghi in cui si sono svolte le attività;
e) competenza ed esperienza pregressa, affidabilità tecnica, economica ed organizzativa posseduta dal proponente per l’esecuzione del programma dei lavori.
In caso di procedibilità dell’istanza ed in esito favorevole della procedura di valutazione di impatto ambientale (di seguito VIA), il MISE indice, entro trenta giorni dalla avvenuta pubblicazione dell’estratto del provvedimento di VIA, la Conferenza di Servizi, alla quale sono chiamati ad intervenire, almeno, il MATTM, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Regione interessata, trasmettendo agli invitati lo schema di decreto di permesso di ricerca. Inoltre, invita gli Enti della Conferenza di Servizi a richiedere al MISE, entro quindici giorni dal ricevimento del suddetto schema, eventuali integrazioni/chiarimenti su tale documentazione; trasferisce al proponente eventuali richieste di integrazioni/chiarimenti indicate dagli Enti della Conferenza di Servizi, fissando un termine per tale adempimento non superiore a trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Trascorso il termine eventualmente concesso per produrre integrazioni/chiarimenti sullo schema di decreto di permesso di ricerca, il MISE convoca comunque la Conferenza di Servizi in sede decisoria, con un preavviso non inferiore a quindici giorni, e non superiore ai trenta giorni, richiedendo al MATTM la dichiarazione di concerto e alla Regione interessata l’intesa per il rilascio del permesso di ricerca.
La conclusione favorevole dell’iter istruttorio non costituisce automaticamente titolo ai fini del rilascio del permesso di ricerca, dovendosi comunque rispettare il limite massimo dei MW elettrici autorizzabili dalla normativa vigente, né costituisce titolo alla restituzione del contributo istruttorio quale che sia l’esito del procedimento relativo all’istanza.

Endoprocedimento di VIA
Entro novanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento del MISE, il proponente è tenuto a presentare al MATTM la domanda di VIA sullo stesso progetto in corso di esame presso il MISE.
Su motivata istanza del proponente, il MISE può concedere una sola proroga di trenta giorni del termine di presentazione della domanda di VIA al MATTM.
Il proponente è tenuto a trasmettere al MISE – senza ritardi – copia dell’istanza presentata al MATTM ai fini della VIA, e della relativa comunicazione di avvio del procedimento di VIA emessa dal MATTM. In caso di giudizio favorevole di compatibilità ambientale, il proponente ha l’obbligo di pubblicare, a sua cura e spese, l’estratto del provvedimento favorevole di VIA, non oltre sessanta giorni dalla notifica da parte del MATTM, dandone tempestiva comunicazione al MISE.
Il MISE, salvo documentate cause di forza maggiore, può rigettare l’istanza di permesso qualora il proponente non presenti istanza di VIA al MATTM nei termini sopraindicati, oppure nel caso in cui l’istanza di VIA non abbia i necessari requisiti di ammissibilità/procedibilità e il proponente non abbia provveduto alle eventuali integrazioni richieste dall’Autorità competente nei termini da essa stabiliti, nonché nel caso in cui il proponente non pubblichi l’estratto di VIA secondo quanto sopra indicato.
L’istanza è comunque rigettata in caso di esito non favorevole della procedura di VIA; il MISE provvede, dandone comunicazione al proponente e, per conoscenza, al MATTM e alla Regione interessata.

Rilascio del permesso di ricerca
Il MISE rilascia il permesso di ricerca di concerto con il MATTM, a seguito dell’esito favorevole della VIA e dell’intesa regionale, tenuto conto delle risultanze istruttorie, ivi compresi il pronunciamento della CIRM e le determinazioni della Conferenza di Servizi. All’atto del rilascio del permesso di ricerca è approvato il relativo programma dei lavori e sono stabilite le condizioni e le modalità alle quali è fatto obbligo al concessionario di ottemperare per la costruzione e l’esercizio degli impianti di coltivazione dei fluidi geotermici in caso di esito della ricerca conforme a quanto indicato nell’istanza di permesso di ricerca.

Variazione del programma dei lavori
Nel corso del procedimento, il proponente può presentare modifiche al programma dei lavori depositato al MISE, aggiornando di conseguenza la documentazione progettuale e provvedendo affinché il MATTM, in sede di VIA, e gli Enti della Conferenza di Servizi acquisiscano tempestivamente piena e documentata conoscenza delle modifiche proposte. Il MISE, sentita la CIRM per le variazioni significative, può accogliere ed approvare le modifiche introdotte, comunicando le proprie determinazioni al MATTM, ai fini della VIA, e agli Enti della Conferenza di Servizi.
Eventuali incrementi di potenza erogabile in rete sono subordinati alla effettiva disponibilità di ulteriore potenza autorizzabile in base alla normativa vigente al momento dell’eventuale attribuzione del permesso.

Rigetto dell’istanza
Il rigetto dell’istanza è in ogni caso attuato con le modalità di cui all’art. 10-bis della legge n. 241/1990. E’ irricevibile qualsiasi altra istanza del medesimo proponente, che interessi, anche parzialmente, l’area dell’istanza rigettata senza che siano trascorsi almeno dodici mesi dal rigetto di quest’ultima.

Capacità economica
I titoli di legittimazione sono conferiti a persona fisica o giuridica, pubblica o privata, o associazione di tali persone, che dispongano di requisiti di ordine generale, capacità tecnica, economica ed organizzativa adeguati alla esecuzione e realizzazione dei programmi presentati, con sede sociale in Italia o in altri Stati membri dell’Unione Europea, e, a condizioni di reciprocità, ad Enti di altri Paesi. I proponenti devono possedere nell’Unione Europea strutture tecniche e amministrative adeguate alle attività previste, ovvero presentare una dichiarazione con la quale il legale rappresentante si impegni, in caso di attribuzione del permesso, a costituirle.
Il proponente è tenuto a fornire ogni indicazione attinente lo stato societario, che il MISE ha facoltà di verificare e valutare in ordine all’ammissibilità del proponente sotto il profilo economico. In particolare il proponente è tenuto a fornire la dichiarazione sostitutiva di atto notorio a firma del legale rappresentante, ai sensi degli artt. 38, 47 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il fatturato (volume d’affari), globale e specifico, degli ultimi tre anni, il patrimonio netto del proponente, il rapporto tra /circolante e debito a breve, il rapporto tra debito netto e patrimonio netto.
Fermo restando che la capacità economica del proponente deve essere sempre adeguata agli investimenti previsti nel programma dei lavori ed a coprire i costi di chiusura mineraria e ripristino dei luoghi, non sono comunque assegnati permessi di ricerca a proponenti aventi capitale sociale interamente versato inferiore a 120.000 euro. Qualora la società proponente non disponga del suddetto capitale sociale interamente versato, fornisce, al momento di presentazione dell’istanza di permesso di ricerca, lettera di impegno formale, sottoscritta dal rappresentante legale, ad adeguare prima del rilascio del permesso il proprio capitale sociale ad almeno 120.000 euro.
Ai fini dell’assegnazione del permesso è presentata copia autentica della delibera del competente organo amministrativo della società proponente il titolo dalla quale risulti l’impegno formale a presentare idonee garanzie in merito alla copertura dei rischi di incidenti derivanti dalle operazioni di sviluppo ed esercizio e fideiussioni commisurate al valore delle opere di sistemazione finale dei siti e di recupero ambientale al momento della richiesta di autorizzazione allo svolgimento delle attività previste nel programma dei lavori. Per le attività svolte nei permessi di ricerca, tale ultima specifica non si applica alle società proponenti aventi patrimonio netto superiore a 10 milioni di euro.

Capacità tecnica e organizzativa
In ordine alla valutazione della capacità tecnica e organizzativa, i proponenti producono la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con le modalità di cui agli artt. 38, 47, 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e in lingua italiana (ovvero accompagnata da una traduzione certificata in lingua italiana): relazione con descrizione delle principali attività di prospezione, ricerca e coltivazione di risorse geotermiche svolte in Italia o all’estero, attestazione relativa alla struttura organizzativa ed alle risorse impiegate nelle attività descritte nella anzidetta relazione, con particolare riferimento alla struttura tecnica operativa destinata alla gestione di opere ed impianti e delle aziende e dei professionisti che saranno impiegati nelle attività da svolgere. I proponenti devono, inoltre, presentare una relazione che illustri le competenze tecniche acquisite nel campo della prospezione, della ricerca e della coltivazione della risorsa geotermica in qualità di operatore o non operatore con riferimento ai progetti realizzati, alle competenze acquisite e agli eventuali contributi al settore geotermico in termini di innovazione e ricerca.
Le documentazioni tecniche ed economiche sono aggiornate in caso di variazioni dei dati forniti o almeno ogni due anni.

Roma 9 luglio 2015

Il Direttore generale: TERLIZZESE

Allegato