Direttiva per la prima attuazione delle modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n 28 al Decreto Legislativo 11 febbraio 2010, n 22 di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche per gli aspetti di competenza del MSE-DGRME
DIPARTIMENTO PER L’ENERGIA
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE MINERARIE ED ENERGETICHE
La presente Direttiva è riferita alle modifiche introdotte dal recente Decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, al Decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22 di riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma dell’articolo 27, comma 28, della Legge 23 luglio 2009, n. 99.
Nelle more della emanazione delle linee guida di cui all’articolo 17 del sopracitato D.lgs. 22/2010, per la presentazione delle domande si può fare riferimento, ove applicabile, a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1991, n. 395 di Approvazione del regolamento di attuazione della Legge 9 dicembre 1986, n. 896, recante disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche, e al Decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 485 sul Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di rilascio di permesso di ricerca e concessione di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale, tenendo conto anche delle precisazioni di seguito riportate.
Per un corretto inserimento delle suddette modifiche normative nelle procedure dì conferimento e gestione dì titoli minerari per risorse geotermiche, occorre considerare preliminarmente che le relative finalità sono:
1. la promozione della ricerca e dello sviluppo dì nuove centrali geotermoelettriche a ridotto impatto ambientale;
2. la sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle.
Appare necessario quindi definire l’impianto pilota oggetto delle specifiche domande da presentare in forza della normativa in questione.
Pertanto, senza entrare per il momento nel merito delle caratteristiche innovative degli impianti e dei criteri di valutazione dei progetti, che saranno necessariamente oggetto del Disciplinare tipo di cui all’articolo 17 del D.lgs. 22/2010 da assumere di concerto con il Ministero dell’Ambiente per la tutela del territorio e del mare, si può fare riferimento alla più generale classificazione dei progetti per i programmi UE che prevedono sia progetti dimostrativi su scala commerciale che progetti sperimentali, ricadenti nell’ambito della disciplina agli aiuti alla ricerca e innovazione. Infatti, tali impianti sono entrambi riconducibili alla fattispecie di impianto pilota, dove sono previste innovazioni di prodotto e/o di processo di diverso grado ed intensità finalizzate alla produzione di energia elettrica con fluidi geotermici di media ed alta entalpia ad emissioni nulle. La sperimentazione pertanto può riguardare l’intero sistema tecnologico o sue porzioni sia in termini di prodotto che di processo.
Ai sensi del D.lgs. 22/2010 modificato ed integrato dal D.lgs. 28/2011, l’approvazione e la gestione dei programmi relativi alla sperimentazione di impianti pilota geotermoelettrici sia come permesso di ricerca che come concessione di coltivazione è dì competenza del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell’Ambiente e per la tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Regione interessata.
Fermo restando le ulteriori integrazioni procedurali che potranno essere introdotte a seguito del suddetto Disciplinare tipo, si forniscono pertanto di seguito alcuni elementi operativi necessari all’effettiva funzionalità delle procedure anche in raccordo con le ordinarie competenze regionali in materia di risorse geotermiche in terraferma, ai sensi del D.lgs. 22/2010 modificato ed integrato dal D.lgs. 28/2011.
Il comma 3 bis dell’articolo 1 pone delle limitazioni complessive e per singolo proponente. Nel merito con l’indicazione “… complessivo autorizzatole non superiore ai 50 MW …” si deve intendere che, già in fase di istanza, non possano essere accettate richieste per impianti pilota eccedenti complessivamente 50 MW, per cui le istanze che cronologicamente vengano a superare tale limite non potranno inizialmente essere istruite. Al riguardo, si chiarisce che la norma fa riferimento al MW elettrico e non al MW termico, in quanto è enunciato chiaramente che viene promosso lo sviluppo di centrali geotermoelettriche e quindi il riferimento è alla potenza elettrica nominale installata. Infine, al completamento delle istruttorie sulle domande pervenute secondo la procedura a sportello suddetta potrà essere resa disponibile per ulteriori domande la eventuale potenza residua qualora alcune domande non vengano conclusivamente approvate.
Il comma 2 bis dell’articolo 3 indica chiaramente che la sperimentazione di impianti pilota sia da concedere mediante un permesso di ricerca nel quale vengono stabilite le modalità di coltivazione dei fluidi geotermici. Le attività di ricerca mineraria sono rappresentate in tali casi esclusivamente dalla sperimentazione dell’impianto pilota, nel cui contesto ricadono anche le specifiche operazioni minerarie di realizzazione dello stesso (geofisica di dettaglio e pozzi di accertamento e di reiniezione) per cui verranno accettate utilmente solo le istanze per cui il proponente disponga dei dati geotermici necessari per avviare un impianto pilota (esistenza di un pozzo esplorativo o di conoscenze sufficienti della situazione geotermica del sottosuolo) già nel primo periodo di vigenza del permesso. Al riguardo sì rammenta che tali istanze non possono essere accettate qualora interessino aree in cui siano già vigenti titoli di legittimazione mineraria geotermici, in quanto questi ultimi sono dì carattere esclusivo riferendosi alla medesima risorsa mineraria.
Circa la durata del permesso di ricerca per sperimentazione di impianto pilota si deve fare riferimento a quanto indicato in generale per i permessi di ricerca all’articolo 4, con durata pari ad anni 4 oltre 2 di proroga, ma in questo caso nel periodo di vigenza il titolare deve avere portato a termine l’installazione e la messa in esercizio dell’impianto pilota e dato avvio alla sperimentazione. Il successivo periodo di proroga sarà pertanto assegnato solo se è necessario un ulteriore periodo di sperimentazione. In tale ambito sarà riconosciuta la possibilità al titolare di vendita dell’energia elettrica prodotta dall’impianto. Analoghe durate potranno essere stabilite per le concessioni di coltivazione per la sperimentazioni degli impianti pilota in questione.
Inoltre, l’estensione areale del permesso dì ricerca per impianto pilota non potrà eccedere quella strettamente necessaria allo sviluppo del progetto, pertanto lo sviluppo areale sarà paragonabile a quello previsto in caso di concessione di coltivazione ordinaria.
Per quanto attiene l’applicazione del comma 7 dell’articolo 3 si rileva:
a. In primo luogo che le istanze dì permesso di ricerca per la sperimentazione di impianti pilota non sono sottoposte a concorrenza per cui la presentazione dell’istanza preclude ogni possibilità ad altre richieste successive che interessino anche parzialmente la medesima area, sebbene relative ad istanze di permesso di ricerca ordinario di competenza regionale.
b. Può ritenersi invece che un’istanza di ricerca per la sperimentazione di impianto pilota può essere presentata in un area già soggetta ad istanza per permesso di ricerca ordinario purché nel periodo in cui è aperta la concorrenza ma senza richiedere l’adeguamento dell’area della seconda istanza (per impianto pilota) alla prima (per permesso di ricerca ordinario). Tali ipotesi trovano naturale soluzione nell’ambito della procedura di intesa tra Regione e Ministero, attivando due istruttorie parallele che convergano nel procedimento d’intesa anche valutando ì relativi risvolti di interesse pubblico.
Il comma 2 bis dell’articolo 12 indica chiaramente la possibilità di richiedere il subentro in attività di concessioni inattive da più di due anni, pertanto dovrà essere inoltrata la richiesta di subentro ai sensi di tale comma unitamente al Ministero (per conoscenza al MATTM) ed alla Regione in quanto è necessario attivare eventualmente la procedura di revoca della concessione all’originario titolare, con provvedimento di competenza di quest’ultima. Nella documentazione tecnica dovranno essere indicati tutti quegli elementi a conoscenza dell’istante atti a comprovare l’inattività della concessione da oltre due anni nonché la dimostrazione che i richiedenti non “… abbiano realizzato o stiano realizzando altre centrali geotermoelettriche, anche di tipo convenzionale, con potenza nominale installata superiore ai 5 MW”; da cui deriva che il richiedente che subentra non può essere titolare di una concessione di coltivazione mineraria geotermica con le dette caratteristiche di potenza, mentre nulla è indicato in tal senso in caso di permesso di ricerca e dì concessione di coltivazione per impianto pilota.
Si rileva inoltre come per la revoca della concessione, se pur indicata come una possibilità dell’Amministrazione, essa debba intendersi come “… riferita alla discrezionalità di apprezzare i presupposti di fatto, ma che in presenza di determinati presupposti l’esercizio del potere non è libero ma doveroso…” (PCM – 02/05/2001) – per cui in presenza dell’accertamento dell’inattività da più di due anni e della verificata permanente inerzia da parte dell’originario concessionario di non assumere le necessarie iniziative la Regione deve procedere alla revoca.
Infine, anche se non viene indicata nella norma la procedura da seguire al termine della sperimentazione, in ragione dell’esito – che se positivo porta alla realizzazione industriale della coltivazione della risorsa geotermica, se negativo all’abbandono dell’iniziativa – il titolare, qualora vi sia un esito positivo, deve inoltrare richiesta di concessione mineraria di coltivazione della risorsa geotermica secondo le procedure ordinarie alla Regione competente ed al Ministero, in quanto una diversa interpretazione porterebbe ad una elusione della norma principale anche in tema di canoni e contributi.
Per quanto attiene infatti ai canoni e i contributi, il comma 5 bis dell’articolo 16 esenta le iniziative in parola dal pagamento dei contributi dì cui al comma 4, mentre rimangono quelli dovuti ai sensi del comma 1 e 2 e del comma 11. Di conseguenza mentre i commi 1 e 2 fanno riferimento all’autorità competente e i relativi importi vanno erogati allo Stato, per il comma 11, anche se il titolo di legittimazione viene rilasciato dal Ministero, le somme devono essere erogate ai soggetti previsti, che sono i comuni sede di impianto.
Roma 1 luglio 2011
Il direttore generale: TERLIZZESE