Circolare 20 luglio 2016

Riconoscimento del carattere nazionale o locale della risorsa geotermica ai fini dell’iscrizione al registro ex decreto interministeriale 23 giugno 2016 – Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico – Circolare esplicativa dei criteri di valutazione

 

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA ANCHE AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ MINERARIE ED ENERGETICHE – UNMIG

A seguito del Decreto Interministeriale 23 giugno 2016 (Incentivazione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.), all’art. 10 è stato stabilito, tra l’altro, che: […] Per gli impianti geotermoelettrici che rispettano i requisiti di cui all’art. 1, comma 3 -bis , del decreto legislativo n. 22 del 2010, ivi inclusi gli impianti autorizzati dalle regioni o province delegate che rispettano i medesimi requisiti, l’iscrizione al registro può essere richiesta all’avvenuto riconoscimento del carattere nazionale o locale delle risorse geotermiche rinvenute, attestato dalla comunicazione prevista all’art. 5, comma 2, dello stesso decreto legislativo.[…]”.
Recentemente sono pervenute da parte di titolari di istanze finalizzate ad ottenere il permesso di ricerca di impianti pilota geotermici, in istruttoria presso questo Ministero, le suddette richieste di riconoscimento del carattere nazionale o locale della risorsa geotermica, di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs. 22/2010.
In via preliminare occorre osservare che nell’ambito del procedimento amministrativo sviluppato da questo Ministero a seguito delle citate istanze di permesso di ricerca per impianto pilota, il parere espresso dalla CIRM (Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie) non può costituire riconoscimento della risorsa geotermica in quanto la CIRM è un organo consultivo del Ministero dello Sviluppo Economico che fornisce pareri non vincolanti all’Amministrazione.
Nello specifico, ai fini del riconoscimento del carattere nazionale o locale della risorsa geotermica, si assumono i seguenti criteri di carattere generale:

  1. Prospezioni. L’interessato è tenuto a presentare la documentazione relativa alle prospezioni (geologiche, geofisiche, geochimiche) effettuate nell’area del permesso di ricerca e/o nelle immediate vicinanze, con particolare riguardo ai dati ottenuti a mezzo di tali indagini.
  2. Pozzi. E’ richiesta l’indicazione dei pozzi esaminati e i dati da essi ottenuti, con particolare riguardo alla stratigrafia, alle temperature e pressioni riscontrate, alla composizione chimica del fluido geotermico e presenza di gas incondensabili. Tali pozzi, perforati internamente al permesso di ricerca pilota e/o nelle immediate vicinanze, sono considerati significativi ai fini del riconoscimento della risorsa ove corredati dei risultati delle prove di produzione e di reiniezione, con particolare riferimento alle portate e alle pressioni in gioco.
  3. Modello geologico. Sulla base dei dati acquisiti mediante le prospezioni e i pozzi (punto 1 e punto 2 precedenti), è richiesta la rappresentazione tridimensionale del sottosuolo nell’area del permesso di ricerca mediante un modello geologico del terreno, con particolare riferimento alla rappresentazione della roccia serbatoio e delle formazioni rocciose di copertura.
  4. Modello di serbatoio. E’ richiesta la predisposizione di un modello dettagliato del serbatoio, che consenta di valutare il comportamento della struttura in scenari produttivi plausibili e da cui emergano, nell’arco della vita utile dell’impianto, le variazioni di pressione e temperatura nell’ambito del serbatoio, nonché eventuali interferenze con altri sistemi geotermici limitrofi. Sono richiesti dati di porosità e permeabilità del serbatoio.

Si assumono le seguenti definizioni di base:

  1. Perimetro del permesso di ricerca. Nel caso di istanze di permesso di ricerca per impianti sperimentali pilota, non ancora rilasciato, per perimetro del permesso di ricerca si intende il perimetro dell’area di progetto riportata nell’istanza depositata.
  2. Pozzi nelle immediate vicinanze. Si intendono pozzi risultati mineralizzati a seguito di prove di produzione con esito positivo o in produzione, ubicati internamente all’area del permesso di ricerca per impianti pilota o nelle sue immediate vicinanze, che risultino in continuità idraulica con la struttura oggetto del progetto pilota, a seguito di idoneo studio.
  3. Dati. I dati di pressione, portata, temperatura e petrofisici utilizzati ai fini del riconoscimento della risorsa geotermica di cui trattasi possono essere ottenuti mediante indagini dirette effettuate dall’interessato o da soggetti dallo stesso incaricati, oppure acquisiti da altri operatori, che hanno svolto le indagini anche in un periodo di tempo precedente, oppure acquisiti da pubblicazioni scientifiche.

I soggetti richiedenti il riconoscimento della risorsa geotermica ai fini dell’iscrizione a registro di cui al decreto interministeriale 23.6.2016 sono invitati a presentare la documentazione sopraindicata, ovvero ad evidenziare la presenza delle informazioni richieste negli elaborati progettuali depositati, a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo: dgsunmig.div06@pec.mise.gov.it, non oltre mercoledì 27 luglio 2016.
Successivamente verranno comunicati gli esiti delle conseguenti valutazioni.

Le Amministrazioni regionali in indirizzo sono invitate ad uniformare i propri criteri di valutazione ai contenuti della presente, per una omogeneità di trattamento delle istanze sottoposte alla competenza regionale con quelle di competenza statale, ai fini dell’iscrizione a registro.
La presente è pubblicata nel sito della DGS-UNMIG e nel BUIG – Bollettino ufficiale degli idrocarburi e delle georisorse.

Il Direttore generale: TERLIZZESE