Indirizzi per uniformare la conduzione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi ad opere di prospezione geofisica, perforazione di pozzi ed altre opere a mare
Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con particolare riferimento agli articoli 4, comma 1, 14 e 16;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, ed in particolare l’art.36, comma 1;
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, ed in particolare: gli articoli 7, comma 5, e l’art. 25, comma 2, che prevedono, rispettivamente, nell’ambito delle materie di rilievo statale, la competenza del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per il rilascio della autorizzazione integrata ambientale, e del medesimo Ministro d’intesa con quello per i beni culturali per il rilascio della valutazione di impatto ambientale; gli articoli 4, comma 4, lettera c), 5, comma 1, lettera c ), 29 .sexies, comma I e l’Allegato VII, alla Parte Seconda che individuano la necessità di valutare gli impatti ambientali complessivi e di garantire una elevata protezione dell’ambiente.. nel suo complesso; l’articolo 104, comma 5, che chiarisce che lo scarico in mare di acque di strato è una opzione residuale rispetto alla reiniezione delle stesse negli strati geologici profondi o alla gestione delle acque quali rifiuti liquidi; nonché gli articoli 22, comma 3, Lettera b), 29.sexies, comma 7 e 9.quinquies,.e i punti 1, lettera b) e 5, lettera a), dell’Allegato VII, alla Parte Seconda che richiedono ai provvedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di disciplinare anche la dismissione e il ripristino dei luoghi;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre J988, recante norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all’art.6 L.8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell’art.3 del D.P.C.M. 10 agosto I 988, n.377, che trova applicazione per tutti procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore del Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 06/07/201 7, n.156);
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 febbraio 2007 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 15 marzo 2007) recante formati e modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale statale;
VISTI i Decreti del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 18/09/2007, n. 150 e del 13 dicembre 2017, n. 342, che disciplinano ratione temporis l’organizzazione e il funzionamento della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 luglio 2014 n. 142 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell’Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione” ed in particolare: – l’articolo 8, comma 1, che attribuisce alla Direzione generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali le funzioni di competenza del Ministero in particolare nei seguenti ambiti: a) procedure di valutazione impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica (VIA e VAS), curando i rapporti con le rispettive commissioni; b) autorizzazioni integrate ambientali; c) autorizzazioni alla movimentazione di fondali marini per attività ed opere sottoposte a VIA statale;
– l’art. 20, che attribuisce all’Ufficio di Gabinetto il compito di assumere, “nel rispetto del principio di distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione, ogni utile iniziativa per favorire il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Ministro”;
VISTA la direttiva annuale sull’azione amministrativa del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dell’ 8 agosto 2018 laddove al punto “Priorità politica 6′” si prefigge di “incrementare l’efficacia ed il lavoro tecnico sulle attività di autorizzazioni e valutazioni ambientale” affermando che “rafforzare le attività sulle valutazioni e autorizzazioni ambientali richiede anzitutto il concretizzarsi dei criteri di salvaguardia ambientale, secondo i migliori standard mondiali a tutela dell’ambiente e della salute…”;
VISTO il Decreto Ministeriale del 16 dicembre 2015, n. 274, recante la direttiva per disciplinare la conduzione dei procedimenti AIA;
VISTO il Decreto Ministeriale 24 dicembre 2015, n. 308, recante indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale;
VISTA la nota DVA-2012-8453 del 11 aprile 2012 con la quale la Direzione Generale competente, sentita la Direzione Generale competente in materia di autorizzazione allo scarico di acque risultanti dall’estrazione di idrocarburi, ha diramato indirizzi in merito alla gestione dei procedimenti di rilascio di autorizzazione integrata ambientale per gli impianti offshore;
VISTA la nota DVA-2013-13075 del 5 giugno 2013 con la quale la Direzione Generale competente in materia di autorizzazione integrata ambientale ha diramato indirizzi ai gestori riguardanti le modalità di presentazione delle istanze di modifica non sostanziale;
VISTA la nota prot. GAB-50421 del 14 novembre 2013 con cui il capo di Gabinetto protempore ha restituito al Direttore Generale per le valutazioni ambientali taluni decreti di compatibilità ambientale sottoposti alla firma del Ministro in materia di progetti di prospezione e ricerca di idrocarburi nel Mare Adriatico;
VISTA la nota DVA-2014-35071 del 29 ottobre 2014 con la quale la Direzione Generale competente in materia ha diramato indirizzi in merito ai procedimenti di autorizzazione integrata ambientale avviati a seguito di una richiesta di applicazione di deroghe, la concessione delle quali la norma subordina ad una valutazione dell’autorità competente;
VISTA la nota GAB-24363 del 20 novembre 2014 con cui il vice capo di gabinetto protempore ha restituito al Direttore generale per le valutazioni ambientali taluni decreti di compatibilità ambientale sottoposti alla firma del Ministro in materia di progetti di prospezione e ricerca di idrocarburi nel Mare Mediterraneo;
VISTI i pareri resi dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS n. 1258/2013, 1259/2013, 1402/2013 e 1669/2014 in materia di permessi di ricerca cli idrocarburi;
CONSIDERATA la necessità che i provvedimenti di valutazione di impatto ambientale tengano conto dei potenziali impatti generati durante l’intera vita utile delle opere, nonché durante le fasi di realizzazione e durante le fasi di ripristino dei luoghi, al fine di rappresentare l’impatto cumulativo potenziale e consentire alle commissioni preposte di avere ogni elemento utile ai fine delle valutazioni di competenza;
CONSIDERATO che, in particolare per installazioni soggette agli obblighi di cui al Titolo III-bis della Parte Seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si ritiene necessario che i pareri di valutazione di impatto ambientale considerino, con l’accuratezza consentita al livello di progettazione previsto, tempi e impatti delle fasi di ripristino dei luoghi a cessazione delle attività;
CONSIDERATA la ricorrenza di casi in cui i pareri di valutazione di impatto ambientale rimandano l’acquisizione di elementi informativi potenzialmente rilevanti per la definizione di contenuti del provvedimento (quali indagini e valutazioni ante operam) ad una fase successiva all’emanazione del provvedimento stesso, anche se tali elementi potrebbero essere pertinenti al livello di progettazione su cui il parere è chiamato ad esprimersi;
CONSIDERATA la particolare potenziale criticità che le attività di prospezione geofisica e le opere per la coltivazione di giacimenti idrocarburici possono determinare, in particolare se effettuate in ambiente marino;
CONSIDERATO che nel corso degli ultimi anni sono state assunte determinazioni, indirizzi, pareri da parte degli organi competenti in materia di conduzione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale e di autorizzazione integrata ambientale di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare relativi ad opere di prospezione geofisica, perforazione di pozzi ed altre opere a mare rendendo necessario un atto di indirizzo al fine di uniformare le procedure, anche alla luce del parere CTV A n. 1669/2014 sopra richiamato;
CONSIDERATO che, a fronte di una gestione unitaria delle piattaforme destinate allo sfruttamento di un giacimento da parte della società concessionaria, è opportuno prevedere, anche in attuazione dell’articolo 29decies, comma 1, secondo periodo del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, una analoga gestione unitaria delle attività di ispezione e controllo, nonché delle valutazioni istruttorie finalizzate al rilascio delle autorizzazioni;
CONSIDERATO che nelle valutazioni e analisi di compatibilità ambientale possono affiancarsi, accanto alle istruttorie tecniche, “complesse valutazioni che -nel bilanciare fra loro una pluralità di interessi pubblici quali la tutela dell’ambiente, il governo del territorio e lo sviluppo economico -assumono indubbiamente un particolare rilievo politico” (ex multis Corte Costituzionale n. 81/2013);
RITENUTO, per quanto sopra considerato, opportuno integrare le direttive e gli indirizzi già diramati fornendo alla competente direzione generale del Ministero ulteriori indirizzi: per le verifiche di procedibilità delle istanze di valutazione di impatto ambientale, nonché per l’efficace e coordinata conduzione dei procedimenti di competenza; riguardo alcuni aspetti che debbono opportunamente essere oggetto delle valutazioni con riferimento alle attività di prospezione geofisica, di perforazione di pozzi finalizzati a ricerca e coltivazione di idrocarburi, di messa in coltivazione di giacimenti; riguardo alcuni aspetti che debbono essere opportunamente considerati nella definizione delle autorizzazioni di installazioni in mare;
VISTA proposta in data 1° febbraio 2019, n. DVA/RIS/DG/2019/0001 della Direzione Generale per le Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali;
VISTO il parere dell’Ufficio Legislativo del 14 febbraio 2019, n.0003844/UDCM;
VISTA la nota dell’Ufficio di Gabinetto 15/02/2019, n.0003979/UDCM;
FATTE SALVE ED IMPREGIUDICATE le specifiche competenze tecniche ed amministrative degli uffici del Ministero e delle Commissioni istruttorie (Commissione tecnica per la verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS e Commissione istruttoria per l’autorizzazione integrata ambientale-TPPC) istituite presso il Ministero;
EMANA
il seguente atto di indirizzo
Articolo I
(Ambito di applicazione e finalità)
- La presente direttiva detta indirizzi per garantire l’uniformità dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di rilascio, riesame, aggiornamento dei provvedimenti di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per i quali il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è l’Autorità Competente relativi ad opere di prospezione geofisica, perforazione di pozzi ed altre opere a mare.
Articolo 2
(Elementi necessari alla valutazione di progetti di prospezione geofisica)
- Per quanto concerne la valutazione dell’impatto ambientale relativa ai progetti che prevedano la realizzazione di prospezioni geofisiche attraverso l’uso di air gun o esplosivo, di cui al punto 7.2, dell’Allegato li, alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i relativi procedimenti devono essere svolti in presenza di progetti con grado di dettaglio tale da consentire di individuare con elevato grado di certezza tutti i possibili impatti derivanti dalla realizzazione delle attività in progetto.
- Alla luce del comma 1, le condizioni ambientali e le prescrizioni che corredano il parere di compatibilità ambientale, qualora positivo, dovranno essere limitate, per quanto riguarda la fase ante operam, a quelle strettamente non pertinenti al livello di progettazione previsto (definitivo per le istanze presentate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. 104/2017, di fattibilità per le istanze presentate successivamente, esecutivo per gli scarichi a mare di acque di strato, ai sensi dell’articolo 104 del D.lgs. 152/06), e per questo non valutabili in fase di VIA (quali il cronoprogramma di realizzazione).
- Il parere di compatibilità dovrà esprimersi in maniera definitiva su aspetti quali la compatibilità del tracciato e la adeguatezza delle procedure di prospezione e monitoraggio da impiegare, anche in conformità a quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, lettera e), del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.
Articolo 3
(Elementi necessari alla valutazione di progetti di perforazione e coltivazione)
- Con riguardo alla valutazione dell’impatto ambientale relativa ai progetti che prevedano la perforazione di pozzi finalizzati alla ricerca e coltivazione o la messa in coltivazione di giacimenti di idrocarburi, di cui ai punti 7 e 7.1 dell’Allegato II alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, i relativi procedimenti devono essere svolti in presenza di progetti con grado di dettagli<;> tale da permettere di valutare anche gli impatti connessi alla dismissione delle opere ed al ripristino ambientale delle aree interessate, in conformità a quanto previsto dall’articolo 22, comma 3, lettera b), e dal punto 5, lettera a, dell’allegato VII, alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché tenendo conto, se pertinenti, degli obblighi di ripristino di cui all’articolo 29-sexies, comma 9quinquies, del medesimo decreto legislativo.
- Per le finalità di cui al comma precedente, lo studio di impatto ambientale deve contenere uno specifico progetto relativo a dismissione e ripristino, individuando modalità, impatti e tempi di attuazione, nonché, in particolare per le attività di coltivazione, individuare con criteri oggettivi e verificabili il termine della vita utile di ciascun pozzo.
- Nel caso in cui il progetto riguardi un potenziamento o estensione di coltivazione di un giacimento già in corso di sfruttamento, la valutazione deve considerare anche il complesso di tali opere di coltivazione del giacimento, sia al fine di individuare eventuali pozzi disponibili per la reiniezione, sia per configurare in maniera coordinata i controlli da porre in atto sugli impianti per la coltivazione dell’intero giacimento, nonché per aggiornare ove necessario le valutazioni già effettuate sugli impatti delle opere già valutate per effetto del nuovo progetto, in conformità allegato VII, alla Parte Seconda, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- Poiché gli impatti dell’eventuale scarico di acque di strato devono essere valutati in sede di VIA con riferimento all’intera vita utile dell’opera, già nello studio di impatto ambientale devono essere presenti documentate evidenze, confermate da parte degli Uffici competenti, circa la effettiva disponibilità di pozzi per la reiniezione durante tutte le fasi di vita dell’opera. Ne consegue che in nessun caso la prima autorizzazione allo scarico potrà essere rinviata ad un momento successivo a quello del rilascio della VIA.
Articolo 4
(Scarichi a mare da installazioni offshore)
- In considerazione delle specificità delle opere collocate interamente a mare (offshore), ed in particolare delle limitazioni in ordine alla possibilità di effettuare su di esse controlli non programmati, si raccomanda la necessità che gli scarichi delle acque in mare da autorizzare, quali ad esempio gli scarichi di acque di strato (casistica peraltro del tutto residuale) e gli scarichi di acque industriali, siano controllati attraverso sistemi di misura che garantiscano, ove tecnicamente possibile, monitoraggi fiscali in continuo dei parametri più significativi.
- Nella casistica residuale in cui è autorizzato lo scarico in mare di acque di strato, in considerazione di quanto disposto dall’articolo 104, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e per dare ad esso piena attuazione, è necessario subordinare l’esercizio di tale scarico ad un controllo, con frequenza periodica da definire nel corso dell’istruttoria, finalizzato a aggiornare le previsioni inerenti l’effettiva permanenza della indisponibilità di pozzi non più produttivi e idonei all’iniezione o reiniezione di tali acque nelle unità geologiche profonde da cui sono state prelevate.
Art. 5
(Disposizioni finali)
- La Direzione generale cui il presente atto di indirizzo è rivolto verifica che i pareri resi dalle competenti commissioni siano rispondenti ai criteri direttivi di cui al presente decreto, rimettendoli, in caso contrario, alla commissione per le valutazioni di competenza e Je conseguenti integrazioni.
- Il presente atto di indirizzo è pubblicato sul sito internet del Ministero. Entro un anno dalla pubblicazione, la competente Direzione generale del Ministero, sentite la Commissione tecnica per la verifica dell’impatto ambientale VIA-VAS e la Commissione istruttoria per I’ AlA-IPPC, trasmette al Ministro, per il tramite dell’Ufficio di Gabinetto, una relazione circa l’applicazione del presente decreto, formulando eventuali proposte correttive o integrative.
Il Ministro: COSTA