Decreto Ministeriale 5 ottobre 2023

Aggiornamento del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018 sulle caratteristiche chimico-fisiche del gas combustibile

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA

VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante «Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell’art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144» e, in particolare, l’art. 27;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, recante «Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 marzo 2007, n. 65;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, recante «Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 giugno 2018, n. 129, così come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 giugno 2022;

RITENUTO di dover modificare ed aggiornare la regola tecnica per tener conto dello sviluppo dei flussi di GNL proveniente da tutto il mondo quale fonte di approvvigionamento del gas naturale per l’Italia e della necessità di garantire comunque i massimi livelli di sicurezza per gli utilizzatori, la popolazione e l’ambiente;

CONSIDERATO che le competenze in materia di energia sono state trasferite, ai sensi del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, dal Ministero dello sviluppo economico al Ministero della transizione ecologica;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l’articolo 4 che prevede che il Ministero della transizione ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Piano REPowerEU presentato dalla Commissione europea il 18 maggio 2022, che prevede tra l’altro, la diversificazione dell’approvvigionamento presso nuovi fornitori internazionali;

VISTO  il decreto-legge n. 17/2022, convertito, con modificazioni, nella legge n.34 /2022 che ha introdotto misure per diversificare la provenienza del gas importato, aumentando la capacità nazionale di rigassificazione di GNL, anche attraverso approvvigionamenti di GNL da nuove rotte dall’Egitto, dal Qatar, dal Congo e da forniture da altri Paesi quali Angola, Nigeria, Indonesia, Libia e Mozambico;

CONSIDERATO che tra le regole tecniche del settore gas naturale figura quella definita con il citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018 e s.m.i.;

RITENUTO necessario modificare, nell’ambito dei parametri di qualità del gas naturale definiti dal predetto decreto 18 maggio 2018, il valore del limite massimo dell’indice di Wobbe, fissando un nuovo limite che non comprometta il trattamento, lo stoccaggio e/o l’utilizzo del gas naturale, al fine di consentire l’approvvigionamento di GNL proveniente da nuovi fornitori, in particolare africani, e l’immissione del GNL rigassificato nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale, garantendo al contempo i massimi livelli di sicurezza per gli utilizzatori, la popolazione e l’ambiente;

VISTI la nota del 25 luglio 2023 del Comitato Italiano Gas (CIG) e i risultati dello studio svolto dallo stesso CIG sugli eventuali effetti che i gas di nuova importazione caratterizzati da indici di Wobbe più elevati rispetto al limite massimo stabilito dal decreto 18 maggio 2018, potrebbero avere sugli utilizzi finali; tali studi hanno evidenziato come gli effetti di un innalzamento del limite massimo dell’indice di Wobbe dall’attuale valore di 52,33 MJ/Sm3 al valore di 53,00 MJ/Sm3, utile per ricomprendere tutte le possibili fonti previste di GNL, non modifica sostanzialmente l’attuale condizione di utilizzo del gas naturale sul territorio nazionale garantendo al contempo i massimi livelli di sicurezza per gli utilizzatori, la popolazione e l’ambiente;;

VISTO che il 18 agosto 2023, nell’ambito della procedura d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche, di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015 (legge n. 317/86 modificata con decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 223), è stata notificata alla Commissione Europea la modifica della regola tecnica (Notifica 2023/504/I), con contestuale richiesta di applicazione della procedura di adozione urgente di cui all’articolo 6, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2015/1535;

VISTO che, con nota dell’8 settembre 2023 Ref (ARES)(2023)6112458, la Commissione Europea -Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMES ha comunicato l’accettazione dell’adozione urgente della norma tecnica, “Regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile” da convogliare, finalizzata a garantire la possibilità di interconnessione e l’interoperabilità dei sistemi del gas europei”;

 

DECRETA:

Articolo unico

  1. All’allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 maggio 2018, punto 5.1, tabella 1, la riga relativa all’Indice di Wobbe:
Indice di Wobbe 47,31 ÷ 52,33 MJ/Sm3

è sostituita dalla seguente riga:

Indice di Wobbe 47,31 ÷ 53,00 MJ/Sm3

 

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

Il Ministro: PICHETTO FRATIN

 

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