Decreto Ministeriale 29 agosto 2023

Autorizzazione all’utilizzo della nave di perforazione SAIPEM 10000 in deroga agli articoli 30, 33 e 38 del D.P.R. 24 maggio 1979, n.886

IL DIRETTORE GENERALE INFRASTRUTTURE E SICUREZZA
di concerto con
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI – DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, IL TRASPORTO MARITTIMO E PER LE VIE D’ACQUA INTERNE

VISTA la legge 11 gennaio 1957, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
VISTA la legge 21 luglio 1967, n. 613 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale e modificazioni alla legge 11 gennaio 1957, n. 6 sulla Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979, n. 886 recante “Integrazione e adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale”;
VISTO il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624 recante “Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto e sotterranee”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 78 recante “Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dello sviluppo economico, a norma dell’articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248”, ed in particolare l’articolo 1, che ha istituto la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie (di seguito CIRM), articolata in tre sezioni;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 20 gennaio 2021, con il quale è stata ricostituita la CIRM, per la durata di tre anni dall’entrata in vigore del decreto medesimo;
VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla Legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l’articolo 2 che ha ridenominato il “Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare” in “Ministero della transizione ecologica”, assegnando a quest’ultimo competenze e funzioni anche in materia di energia, in precedenza attribuite al Ministero dello sviluppo economico, e l’articolo 5 che ha ridenominato il “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti” in “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”; VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 128 recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della Transizione Ecologica”;
VISTO il D.M. 10/11/2021 recante “Individuazione e definizione dei compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della Transizione Ecologica”;
VISTA la legge n. 537 del 1993 recante “Interventi correttivi di finanza pubblica”, con la quale il Ministero della Marina Mercantile è stato accorpato al Ministero dei trasporti e ribattezzato in Ministero dei trasporti e della navigazione;
VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”, che ha ridenominato il “Ministero della transizione ecologica” in “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” e il “Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” in “Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2022, registrato alla Corte dei Conti il 22/04/2022, n. 1023, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Marilena Barbaro l’incarico triennale di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale infrastrutture e sicurezza del Dipartimento Energia del Ministero della transizione ecologica;
VISTO il provvedimento prot. M_INF.DIP_TRASP.REG_DECRETI(R).0000158 del 05/05/2023 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per la Mobilità Sostenibile con il quale, nel caso di assenza o impedimento del Capo dipartimento, viene delegata la Dott.ssa Patrizia Scarchilli alla firma su atti della Direzione generale per la vigilanza sulle Autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne;
VISTO il decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica del 27 marzo 2023 con il quale è stata aggiornata la composizione della CIRM di cui al D.M. 20/01/2021;
VISTE le istanze della Società EniMED S.p.A., prot. pca-em 872/22 del 02/08/2022 e prot. pca-em 134/23 dell’08/02/2023, con le quali è stata chiesta la deroga, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. n. 886 del 1979, per la nave di perforazione “SAIPEM 10000” della Società SAIPEM S.p.A., da utilizzare nelle acque italiane, relativamente ai seguenti punti dello stesso D.P.R.: 1) art. 30, in quanto alcuni locali destinati ad alloggi (locale condizionamento, locale comando thruster, locale general electrical space) comunicano con aree tecniche/di lavoro;
2) art. 33, in quanto taluni recipienti a pressione (n. 129 unità suddivise in 4 tipologie: accumulatori aria compressa, silos, air vessel, subsea) rispondono ai requisiti di sicurezza previsti da norme non italiane o comunitarie;
3) art. 36, in quanto a bordo dell’unità di perforazione il sistema di alimentazione a batteria non è costituito da un unico insieme ma si presenta articolato in più settori diversificati, ognuno dei quali asservito ad una specifica funzione;
4) art. 38, in quanto le apparecchiature elettriche installate in aree pericolose (n. 31 unità), pur essendo del tipo antideflagrante, non sono certificate secondo le norme comunitarie CE;
VISTO il rapporto della visita preliminare all’impianto di perforazione eseguita, ai sensi dell’art. 20 del D.P.R. 886/1979, dalla Divisione VIII – Sezione UNMIG dell’Italia Meridionale della Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza, prot. n. 43514 del 22/03/2023;
VISTA la nota della Società EniMED S.p.A., prot. pca-em 464 del 12/04/2023, con la quale sono stati trasmessi integrazioni ed aggiornamenti alle liste dei recipienti a pressione e delle apparecchiature elettriche oggetto di deroga;
SENTITA la Commissione per gli Idrocarburi e le Risorse Minerarie sez b) di cui all’art. 1 del D.P.R. 14 maggio 2007 n. 7 la quale, nella seduta del 29 maggio 2023, ha espresso parere favorevole all’accoglimento dell’istanza di deroga agli artt. 30, 33 e 38 del D.P.R. 886/1979 ed ha ritenuto, invece, che non sia necessario operare in deroga all’art. 36 concordando che per “sistema di batterie” la norma si riferisca non ad un sistema unico ma anche a più alimentatori in grado di assicurare almeno 6 ore di funzionamento di ciascuna unità cui sono asserviti e che pertanto l’unità di perforazione in argomento già rispetti le previsioni di tale articolo;
TENUTO CONTO del decreto interministeriale 30 novembre 2000 con il quale, ai sensi dell’art. 81 del D.P.R. 886/1979, era stata accolta l’istanza, avanzata dall’allora Soc. ENI-Div. AGIP, di utilizzo dell’unità di perforazione “SAIPEM 10000” in deroga agli art. 30, 33, 36, 38 del D.P.R. 886/1979;
RITENUTO di condividere il parere espresso dalla predetta Commissione;

D E C R E T A:

Art. 1
(Approvazione Deroghe)
1. Ai sensi dell’art. 81 del D.P.R 24 maggio 1979, n. 886 sono accolte le istanze della Società EniMED S.p.A., citate nelle premesse, per utilizzare la nave di perforazione “SAIPEM 10000” in deroga all’art. 30 nonché agli artt. 33 e 38 dello stesso D.P.R. 886/1979, di cui agli elenchi allegati che costituiscono parte integrante del presente decreto;
2. Non è necessaria la deroga all’art. 36 del D.P.R. 886/1979, per quanto sopra detto.

Art. 2
(Esercizio dell’impianto)
1. Nel caso di esercizio successivo dell’impianto “SAIPEM 10000” in acque italiane, tutte le opere di sostituzione delle attrezzature riportate negli elenchi allegati al presente decreto con attrezzature omologhe di pari caratteristiche sono da ritenersi interventi di manutenzione ordinaria. Detti interventi non sono soggetti ad ulteriore autorizzazione in deroga alle norme di cui al D.P.R. 886/1979.
2. Gli interventi di manutenzione sopraddetti dovranno essere segnalati alla Sezione UNMIG territorialmente competente presentando idonea documentazione probante che attesti le condizioni di omogeneità delle attrezzature oggetto di sostituzione con quelle già oggetto della presente deroga.

Art. 3
(Pubblicazione e consegna)
1. Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale degli Idrocarburi e delle Georisorse (BUIG) e trasmesso alla Società richiedente per le vie ordinarie.
2. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Lazio, sede di Roma, secondo le modalità di cui al D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e ss.mm.ii. ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell’atto impugnato o da quando l’interessato ne abbia avuto conoscenza.

Roma, 29 agosto 2023

Per il Capo dipartimento per la mobilità sostenibile: SCARCHILLI
Il Direttore generale infrastrutture e sicurezza: BARBARO

Allegati al Decreto Ministeriale 29 agosto 2023