Decreto Interministeriale 25 febbraio 2016

Modalità procedurali di utilizzo del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, recante attuazione della direttiva 94/22/CE, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007, recante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato;
Visto l’articolo 81, comma 29 e seguenti, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia, e successive modificazioni;
Visto l’articolo 45 della citata legge, modificato dall’articolo 36, comma 2 -bis , lettera a) , del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, con il quale si istituisce il Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi;
Visto il comma 4 del citato articolo 45, secondo cui «con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con i Presidenti delle regioni interessate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità procedurali di utilizzo da parte dei residenti nelle regioni interessate dei benefici previsti dal presente articolo e i meccanismi volti a garantire la compensazione finalizzata all’equilibrio finanziario del Fondo»;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 12 novembre 2010, recante attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, relativo all’istituzione del fondo per la riduzione del prezzo, alla pompa, dei carburanti nelle regioni interessate dall’estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi e il successivo decreto del Ministro dell’economia e finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, 7 agosto 2014, recante adeguamento delle modalità procedurali per il riconoscimento del beneficio economico finalizzato alla riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti ex articolo 45 della legge n. 99/2009;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, 10 gennaio 2013, recante attuazione della sperimentazione della nuova carta acquisti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante il regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
Tenuto conto della necessità di definire attraverso apposite intese con i Presidenti delle Regioni interessate le modalità di utilizzo del Fondo previsto dal citato articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99 e successive modificazioni;
Vista la nota del Ministero dello sviluppo economico 29 ottobre 2015, n. 24587, con la quale è stato comunicato l’elenco delle regioni interessate alla ripartizione del citato Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card per i residenti nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi;
Vista l’intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 novembre 2015 sulle procedure da seguire per l’acquisizione delle intese delle Regioni interessate;
Acquisita l’intesa del Presidente della Regione Basilicata con lettera del 2 dicembre 2015, n. 252841/11A1; del Presidente della Regione Piemonte con lettera del 4 dicembre 2015, n. 28053/AIZ PRE 1.110.60; del Presidente della Regione Emilia-Romagna con lettera del 10 dicembre 2015, n. 0866886; del Presidente della Regione Veneto con lettera del 10 dicembre 2015, n. 503695; del Presidente della Regione Marche con lettera dell’11 dicembre 2015, n. 0853118; del Presidente della Regione Molise con lettera del 12 dicembre 2015, n. 140039; del Presidente della Regione Abruzzo con lettera del 14 dicembre 2015, n. RA/314021/SQZ; del Presidente della Regione Calabria con lettera del 17 dicembre 2015, n. 383968; del Presidente della Regione Toscana con lettera del 22 dicembre 2015, n. 5852/CSENE/C11AP; del Presidente della Regione Lombardia con lettera del 24 dicembre 2015, n. A1.2015.0118804; del Presidente della Regione Lazio con lettera dell’11 gennaio 2016, n. 10119; del Presidente della Regione Puglia con lettera del 13 gennaio 2016, n. 162/SP;

DECRETA:

Capo I

Art. 1.
Finalità
Il presente decreto è finalizzato all’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall’articolo 36, comma 2 -bis , lettera a) , del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relative alle iniziative a favore dei residenti dei territori interessati dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi da realizzarsi mediante misure di sviluppo economico e attivazione di una social card .

Art. 2.
Definizioni
«Beneficiario» è la persona fisica, residente e/o la persona giuridica che ha sede nelle regioni interessate dalle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi.

Art. 3.
Versamenti delle aliquote di prodotto e costituzione del Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card nei territori interessati dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi
1. Per le produzioni di idrocarburi liquidi e gassosi ottenute in terraferma, ivi compresi i pozzi che partono dalla terraferma, a decorrere dal 1º gennaio 2009, l’aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata dal 7 per cento al 10 per cento.
2. Per determinare la quota di produzione relativa ai pozzi che partono dalla terraferma, nell’ambito di concessioni a mare, si fa riferimento ai quantitativi di produzione allocati ai singoli pozzi e riportati negli appositi registri previsti dal disciplinare tipo per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale. Il quantitativo di produzione esente dal pagamento dell’aliquota, al netto delle produzioni di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è ripartito tra tutti i pozzi della concessione in proporzione alla produzione di ciascuno di essi rispetto alla produzione complessiva della concessione stessa.
3. Non trova applicazione, per l’aliquota aggiuntiva di cui al comma 1, il decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007, recante modalità di cessione presso il mercato regolamentato di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato.
4. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell’incremento di aliquota di cui al comma 1 sul capitolo 2605, capo 7°, dell’entrata del bilancio dello Stato, con la causale: “Incremento di aliquota di prodotto della coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi di cui all’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99”.
5. Il versamento di cui al comma 4 deve essere effettuato entro il 30 giugno di ogni anno secondo le modalità di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625.
6. Entro il 15 luglio di ogni anno il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione trasmette al Ministero dello sviluppo economico copia autentica della quietanza di pagamento e un prospetto riepilogativo con l’indicazione dell’importo versato ripartito per concessione.
7. Le somme affluite al capitolo 2605 dell’entrata sono riassegnate al capitolo 3593 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico denominato “Fondo preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card nei territori interessati dalla estrazione di idrocarburi liquidi e gassosi”, di seguito “Fondo”. Tali somme sono utilizzate per i benefici da erogare ai destinatari di cui all’articolo 2 del presente decreto nelle regioni interessate e relativi oneri di gestione.
8. Il Fondo è alimentato:
a) dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 1;
b) dalle erogazioni liberali da parte dei titolari di concessione di coltivazione e di eventuali altri soggetti, pubblici e privati.

Capo II

Art. 4.
Determinazione delle quote del Fondo per le finalità di legge
1. Il Fondo è preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico intese anche come misure di coesione sociale e all’attivazione di una social card per i beneficiari di cui all’articolo 2 del presente decreto, secondo le percentuali che dovranno essere indicate nell’intesa di cui all’articolo 5.

Art. 5.
Procedure applicative del beneficio economico preordinato alla promozione di misure di sviluppo economico e all’attivazione di una social card.
1. Ai fini dell’erogazione ai beneficiari di cui all’articolo 2 del presente decreto del Fondo, ciascuna regione provvede a ripartire la quota del Fondo tra misure di sviluppo economico e social card, stabilendo percentuale, criteri e modalità di utilizzo con apposita intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle finanze. Ai fini della definizione dell’intesa, onde assicurare maggiore efficienza ed efficacia all’utilizzo del Fondo, le regioni destinatarie di benefici economici di modesta entità possono proporre di concentrare l’utilizzo delle risorse su una singola misura, dandone adeguata motivazione.
2. Per le risorse del Fondo finalizzate all’attivazione di misure di sviluppo economico, l’atto di intesa di cui al precedente comma deve individuare i progetti finanziabili, privilegiando opere immediatamente cantierabili ed altri interventi attuabili in tempi brevi e specificando le seguenti informazioni:
a) motivazioni di pubblico interesse e risultati attesi;
b) cronoprogramma delle principali fasi attuative comprensivo della stima dei tempi necessari per darvi corretta esecuzione;
c) programmazione delle pertinenti risorse economico-finanziarie.
3. Per i progetti di cui al comma 2, l’atto di intesa di cui al comma 1 disciplina altresì:
a) la procedura per la presentazione e l’approvazione dei progetti;
b) il monitoraggio delle attività e dell’andamento della spesa;
c) la rendicontazione dei risultati conseguiti;
d) le conseguenze per il mancato rispetto del cronoprogramma di attuazione dei progetti ed altre violazioni dell’intesa, anche nella forma della riduzione delle risorse assegnate negli esercizi successivi.
4. Per la parte del Fondo da destinare all’attivazione di una social card, intesa come carta di pagamento elettronica destinata al soddisfacimento delle esigenze dei cittadini meno abbienti, devono essere specificate nell’intesa di cui al comma 1 la percentuale assegnata, nonché le modalità di utilizzo e di rendicontazione delle risorse.
5. In attuazione dell’intesa di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari per trasferire sul conto delle singole regioni interessate le quote ad esse destinate in attuazione dell’articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, come modificato dall’articolo 36, comma 2 -bis , lettera a) , del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
6. Ciascuna regione interessata provvede alla erogazione, in favore dei beneficiari di cui all’articolo 2, delle risorse alle stesse destinate nel rispetto delle modalità procedurali definite nel presente articolo.

Capo III

Art. 6. Modalità di ripartizione del Fondo
1. La ripartizione annuale del Fondo è definita proporzionalmente al valore annuale delle attività di estrazione cui sono interessate le singole regioni, secondo i dati di produzione del Ministero dello sviluppo economico. In particolare:
a) il valore delle produzioni di idrocarburi liquidi è definito tramite il valore annuale medio ponderato dell’olio ai sensi dell’articolo 19, comma 5 -bis , lettera a) , del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, comma inserito dall’articolo 1, comma 93, della legge 23 agosto 2004, n. 239;
b) il valore delle produzioni di idrocarburi gassosi è definito tramite l’indice di cui all’articolo 19, comma 5 – bis , lettera b) , del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, comma inserito dall’articolo 1, comma 93, della legge 23 agosto 2004, n. 239.
2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente, entro il 15 ottobre, alla ripartizione percentuale per regione del Fondo, ai fi ni dell’emanazione del provvedimento di cui all’articolo 45, comma 5, della legge 23 luglio 2009, n. 99 come modificato dall’articolo 36, comma 2 -bis , lettera a) , del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Roma, 25 febbraio 2016

Il Ministro dell’economia e delle finanze PADOAN
Il Ministro dello sviluppo economico GUIDI